09/09/2019
Lezione 1
STORIA DELLA CODIFICAZIONE
Il diritto cambia, si adatta alla società e la società cambia. In età tardoantica (età che si
conclude con Giustiniano e va dal 284 al 565 d.C.) Ulpiano disse: ‘’ubi societas, ibi ius’’. La
codificazione è una delle forme in cui si manifesta il diritto. Tutti i diritti si sono depositati
in diversi codici. Diritti si esprimono in norme dettate dal legislatore e collocate in un
codice. Ci si chiede quindi perché ora c’è questo codice, cosa c’era prima. La codificazione
è stato un punto di partenza e di arrivo, una storia millenaria, di passaggio rispetto a
quando ancora non c’era la forma della legge scritta. Diritto non è nato così, è nato in altre
forme.
Un ‘’Codice’’ è un libro rilegato. La differenza tra il codice civile e il codice di Giustiniano
oltre alle norme è la concezione espressa da questi codici. Giustiniano ha voluto
raccogliere tutte le leggi vigenti che si erano accumulate. Il codice civile è sì una raccolta
di leggi vigenti. Ma il codice di Giustiniano raccoglie tante leggi diverse tra loro:
successioni, contratti, penale, ecc in un ordine che a noi sembra disordine. Noi oggi
abbiamo codice di diritto privato, diritto penale, codici processuali, e codice della
navigazione. Individuiamo quindi una distinzione per materie.
Con il 1804 inizia l’Età della Codificazione. I codici moderni, quelli posteriori al 1804 si
ispirano al Code Civil francese. Cosa distingue i Codici precedenti al 1804 e quelli
successivi al 1804?
Ci sono due criteri principali
Completezza
I codici dal 1804 in poi sono ‘’completi’’, il codice è un sistema chiuso, completezza
del codice. Cosa significa? La completezza è intesa completezza normativa, nel
senso che nel codice c’è tutto quello che serve e non presenta delle lacune? No, il
codice civile per esempio ci riferiamo a quello, è lacunoso e quindi in questo senso
non è completo, ci sono infatti materie o casi non previsti. È quindi un testo pieno di
lacune, è impossibile anche per un legislatore accorto voler disciplinare tutti i casi
della vita. Quindi il giudice deve trovare la soluzione dentro al codice, non può
negare di risolvere il caso perché non c’è la legge. Articolo 12 delle Preleggi dice
come si interpreta il codice (interpretazione letterale: interpreta la norma
esattamente parola per parola, logica: interpretazione che va a ricostruire la ratio
della disposizione, insomma l’intenzione del legislatore e analogica: nei casi in cui
è presente una lacuna, il giudice non può non risolvere il caso e quindi va a vedere
norme che hanno regolato casi simili o altrimenti i principi ultimi dell’ordinamento ).
Questo articolo dice al giudice che quando c’è caso pratico si leggono norme, si
cerca di capire cosa c’è scritto e si applica. Tutto nel limite dell’ordinamento
giuridico, non si può uscire. Il codice quindi non è completo nel senso che include
tutte le norme, ma completo nel senso che non ci sono altre fonti alle quali
risolversi nelle materie disciplinate dal codice. È unica fonte di riferimento. Non
è quindi ‘’etero integrabile’’. Se non trovo la norma, per esempio in materia di
contratti, non posso applicare altro. Nel momento in cui entra Code Civil in vigore
con questo si ha una fonte del diritto. Prima del 1804 invece le fonti del diritto erano
tante. Non c’erano solo leggi imperiali, c’erano tante altre fonti. Questo sistema si
ha da Caduta Impero Romano d’Occidente fino ad Età Codificazione. Unicità fonte
legislativa è qualcosa di successivo, è infatti idea ottocentesca. In sistemi di
common law sono stati i giudici e non il legislatore per molto tempo i veri signori del
diritto. Con il 1804 per Europa si ha frattura che segna l’avvento del legislatore.
Codice fonte legislativa non integrabile da altre fonti. Sistema delle fonti chiuso.
Uguaglianza davanti alla legge
Codice moderno con Napoleone nasce come codice di leggi uguali per tutti.
Quindi uguaglianza davanti alla legge è elemento importante. Il codice civile
francese promulgato da Napoleone sancisce il principio di uguaglianza, che è una
delle conquiste fondamentali delle rivoluzione francese. Napoleone si fa interprete
quindi della rivoluzione. Il destinatario delle norme giuridiche è quindi unico. Le
1 norme sono a soggetto indifferenziato. Nel codice si parla di un soggetto che è
soggetto di diritti. Fino a poco prima del 1804 però il soggetto era il subiectus, il
soggetto è il suddito di chi promulga la legge e chi promulga la legge le fa adatte al
destinatario nobile, contadino, ebraico differenziando le norme. L’uguaglianza
davanti alla legge viene solo dal pensiero moderno. Fino al 1804 c’era un
particolarismo giuridico (nobile, contadino, ebraico) e infatti per mantenere questa
distinzione si impedivano matrimoni tra soggetti di classi diverse. Con l’800 si
inserisce persona giuridica, che è utopia e finzione l’uguaglianza formale nel senso
che tutti devono essere uguali davanti alla legge. Poi si inseriranno correttivi per
uguaglianza sostanziale, infatti si decide di intervenire attivamente per fornire ai
soggetti più deboli i mezzi per esercitare effettivamente i loro diritti. Codici nuovi
quindi importanti per uguaglianza davanti alla legge.
Prime lezioni su età medievale moderna. Non c’è prova intermedia, ma esame
orale finale a gennaio. Libro non va studiato tutto ma solo le pagine indicate.
Libro A.Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa. Libro del 2016 in linea con
capitoli online.
529 d.C.
Imperatore Giustiniano (482 d.C. – 565 d.C.) regna in Oriente e decide di occuparsi del
governo della parte Orientale dell’Impero. Vede che nelle varie età: età classica,
repubblicana, imperiale (lui vive in età tardoantica) il diritto è cambiato molto. In età
tardoantica gli imperatori diventano legislatori (V secolo d.C.) e le leggi si affiancano alle
altre fonti del diritto che allora avevano valore. La giurisprudenza romana era l’espressione
dei giuristi romani e proprio opinioni dei giure consulti avevano valore di fonte del diritto.
Quindi Giustiniano si rende conto della necessità di mettere ordine alla pluralità delle fonti
presenti e al disordine presente. Si decide di fare ordine, perché nel mondo del diritto un
punto fondamentale è fare certezza. Giustiniano chiama quindi gli alti funzionari imperiali,
perché in Oriente c’erano numerose scuole di diritto, e in particolare chiama un suo
collaboratore, Triboniano.
La prima operazione che esegue quest’ultimo è sistemare le leggi generali. Egli va a
ritroso e compila il Codex di Giustiniano che sono 12 libri. Questo Codex è una raccolta di
leggi, una raccolta di leggi generali degli imperatori. È una raccolta di leggi di tutti i settori
del diritto. Tutto è ius, non esistevano ancora le distinzioni ottocentesche per materia. Il
codice di Giustiniano rinnova il codice di Teodosio, che a sua volta aveva fatto sistemare le
leggi generali fino a quando aveva regnato lui, cioè fino ai 100 anni precedenti.
Giustiniano inoltre fa compilare i 50 libri del Digesto/Pandette. Il Digesto invece
contiene responsi dei giuristi romani prima di loro (Gaio, Ulpiano, Modestino, Paolo).
Prende il meglio da ciascuno, li appiattisce senza distinzioni di epoche e unisce i frammenti
di frasi e sentenze di giuristi di epoca classica e postclassica. Non c’è cognizione di
temporalità, successione cronologica, tutto insieme. Triboniano si occupa di sistemare
il tutto e inserisce qualche frase perché questo copia e incolla abbia senso.
Opera che è costata fatica immensa. Giustiniano voleva salvare e far capire che in quel
momento sotto di lui era vigente questo pensiero romano appartenente a epoche diverse e
presentato in un testo unico che dava certezza. Quindi cristallizzazione dei migliori
responsa dei giuristi romani sta nelle Pandette/Digesto. Il Codice e il Digesto non
esauriscono compilazione giustinianea. Oltre a Codice e Digesto l’opera legislativa di
Giustiniano include anche le Novelle e le Istituzioni. Digesto e Codice scritti in latino,
perché era la lingua del diritto. Con le Novelle avremo lingua principalmente greca, e un
po’ latina.
Le Novelle includono le leggi generali di Giustiniano successive a quelle del Codice
(Codex, ossia raccolta di tutte le leggi imperatori precedenti a lui), e sono le leggi nuove e
generali di Giustiniano. Le Novelle sono quasi tutte in greco. La lingua del diritto in Oriente
non è più in latino, ma da questi anni è il greco.
2
L’ultima parte sono le Istituzioni, non ultime in senso cronologico però. Giustiniano qui fa
riscrivere un vecchio manuale, cioè un libro che si possa tenere in mano da parte di
studenti, manuale di Istituzioni che era stato ideato come materiale di insegnamento
ideato dal giurista Gaio un paio di secoli prima, ossia le Istitutiones di Gaio. Egli aveva
voluto scrivere un libro che aiutasse i suoi studenti a studiare il diritto romano vigente. Egli
per aiutare suoi studenti diceva che tutto il diritto da studiare aveva a che fare con 3 cose
sole: i beni (cose), le persone e le azioni (aspetto processuale). E in ogni parte dedicata a
queste 3 cose erano inserite da parte di Gaio delle regole chiare per agevolare studenti.
Questa distinzione piacque talmente tanto che anche il Code Civil francese è distinto in 3
parti: persone, cose e azioni. Infatti Giustiniano decide di prenderlo e inserirlo nella sua
opera. Famosa tripartizione gaiana.
Tutto questo entra in vigore in Oriente, il sistema giuridico con il tempo dopo Giustiniano
però poi evolve e viene sostituito naturalmente.
questa opera insieme è definita Corpus Iuris Civilis o Compilazione
Tutta
Giustinianea.
In Occidente Giustiniano avrebbe voluto imporre questo sistema, ma anche se riesce un
po’ a conquistare l’Italia, ma Italia viene invasa dai Longobardi, quindi non entra in vigore
in Europa. 550 anni dopo, a fine anno 1000 la Compilazione Giustinianea verrà riscoperta,
letta, studiata e riproposta come diritto vigente di Europa medievale e sarà alla base di
sistemi giuridici dell’Europa fino a prima che avvenga Codificazione del 1804.
11/09/2019
Lezione 2
L’Impero Romano d’Occidente cade nel 476 d.C. e da qui inizia la fase di Alto Medioevo
che dura fino al 1000 d.C.
Riscoperta della compilazione giustinianea avviene nel XI secolo (fine Alto
Medioevo) con la rinascita della città e lo sviluppo di età comunale. Dal 1000
d.C. al 1492 d.C. invece si avrà il Basso Medioevo.
Giustiniano cerca di sistemare e salvare ciò che ritenevano il meglio della sapienza
giuridica romana. Questa compilazione ebbe successo in Oriente, ma non in Occidente.
L’Italia era unica parte di Occidente che Giustiniano riesce a riconquistare, ma quando
Giustiniano vuole far entrare in vigore il diritto romano c’è l’invasione Longobarda.
Dopo V secoli dei maestri di arti liberali (come retorica e grammatica), non di diritto dal
momento che in quei secoli in Europa Occidentale il diritto non si studiava più, in una
Biblioteca dell’Area Appennina ritrovano i manoscritti della compilazione giustinianea. Li
iniziano a leggere, a capire e a spiegare. Nei secoli precedenti si studiavano le arti liberali,
ossia le arti intellettuali che si differenziavano dalle arti manuali ed erano esattamente 7.
Le arti del trivio, ovvero grammatica – dialettica e retorica, e le arti del quadrivio, ovvero
aritmetica – geometria – astronomia e musica. Tutte queste arti insieme rappresentavano
l’enciclopedia completa del sapere. Per questo motivo nei secoli prima di riscoperta della
compilazione giustinianea non si studiava il diritto.
Dall’inglese ‘’lecturer’’ si intende colui che fa lezione all’università e con questo termine si
indica chi ha ritrovato compilazione giustinianea, chi l’ha letta e spiegata in una forma
riconducibile alla lezione universitaria.
Siamo a fine anno 1000 in Emilia Romagna inizia un nuovo modo di studiare diritto, a
livello universitario e nasce Università (prima università in cui si studiava il diritto è
Bologna, che fu modello anche per le altre università). La riscoperta dei testi giustinianei
non significa solo la rinascita dello studio dotto del diritto ma ancora di più significa che
questi testi giustinianei vengono riproposti come diritto vigente per l’Europa di fine anno
1000 da parte di chi li leggeva. Quindi il merito non è di Giustiniano, è stata una riscoperta
medioevale dei testi romanistici in un momento storico in cui il diritto trovava la sua fonte
principale essenzialmente nelle consuetudini. E il diritto romano pre-giustinianeo in vigore
in penisola italiana finchè c’erano i magistrati romani era stato usato nella prassi e si
andava poi perdendo. Ora riscoperto e riproposto come diritto vigente in città di Bologna
che è parte del Sacro Romano Impero medioevale. È qualcosa che accade
3
spontaneamente, nessuna autorità lo impone come diritto. Nei secoli di Alto Medioevo non
c’era stato studio del diritto.
Basso Medioevo: tra 1000 e 1100 si ha il passaggio che porta alla rinascita di
civiltà europea, cambia economia, riprendono i traffici e vita cittadina, si passa da Epoca
Feudale a Età dei Comuni, e c’è necessità di avere un diritto adeguato ad una vita più
dinamica basata su relazioni complesse e diversa rispetto alla vita isolata precedente. La
situazione si sta trasformando. Il diritto romano applicato in Europa ora è quello di
Giustiniano ma non è solo; infatti è accompagnato da interpretazione, lettura e
spiegazione del giurista. Giurista è intermediario, è colui che fa interpretare norma di
legge.
Primi giuristi chiamati ‘’Glossatori’’ e diffusi in Basso Medioevo, i loro successori si
chiamano ‘’Commentatori’’, ben 2 secoli e mezzo dopo. (In Inghilterra e negli USA la
lezione universitaria chiamata ‘’lecture’’ ma presentano un modo di studiare il diritto
diverso rispetto a quello europeo.)
Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente si ha il Sacro Romano Impero,
che si vede come una continuazione del primo, per questo chiamato ‘’Impero
Romano’’. ‘’Sacro’’ invece perché la rinascita del potere imperiale veniva vista
come voluta da Dio e per questo motivo il potere di incoronare l’Imperatore era
attribuita al Papa. Questo Impero dura da fine del 900 d.C. fino al 1800 d.C.
circa.
I primi giuristi di Bologna volevano che questo diritto romano diventasse come diritto
ufficiale dell’impero germanico, ossia del Sacro Romano Impero. In quel momento hanno
imperatore germanico che ogni tanto scende in Italia per conquistare città che però si
ribellano. E decidono così di proporgli il diritto romano come diritto vigente per Impero
Occidentale. Siamo nel contesto di Sacro Romano Impero. A livello di diritto praticato il
diritto romano piace nelle terre dell’impero ma anche fuori, perché i giudici lo applicano.
Quindi il diritto romano torna ad essere vigente.
Dai primi decenni di 1100 a Code Civil di Napoleone il diritto romano è vigente ed è
sempre accompagnato da interpretazione del giurista e si fa fede alla sua
opinione. Il diritto in Europa si dice abbia base giurisprudenziale, perché si legge e rilegge
il diritto romano ed si fa fede ad opinione ed interpretazione del giurista.
Nel sistema delle fonti il diritto romano viene ad essere chiamato ius civile, ma
soprattutto ‘’ius commune’’, ossia il diritto romano vigente dappertutto e comune a tutti.
Sono i testi giustinianei accompagnati da interpretazione di giurista che li ha letti, capiti e
li spiega.
Ius commune si inserisce in un sistema delle fonti del diritto pluralistico: non c’è solo il
diritto romano vigente, non c’è solo una fonte del diritto, ma ce ne sono di numerose
vigenti nelle varie realtà politiche e istituzionali dell’epoca. Il diritto comune convive e
coesiste con diritti emanati da altre autorità.
Siamo in epoca dei Comuni, si ha la rinascita dei commerci e fine di epoca
feudale e fine rapporti vassallaggio. I Comuni emanavano leggi per i cittadini
(Statuti cittadini) e il diritto romano invocato perché era sussidiario e invocato
per integrare il diritto vigente, ossia gli Statuti. Sussidiario nel senso che si applica
quando non ci sono altre fonti del diritto da applicare, come ultima chance. Tutte le
materie del diritto privato non sono disciplinate nelle fonti locali, negli Statuti cittadini (che
sono lacunosi in materia di diritto privato), tutte queste fonti del diritto sono
estremamente lacunose quindi il diritto romano è una fonte sussidiaria sì, ma utilizzata
molto.
In Europa gli studenti leggono testi romanistici e imparano a interpretare norme giuridiche
e il testo scritto nella norma. Si impratichiscono con un sistema pluralistico di fonti. Il
legislatore non c’è, sarebbe l’imperatore ma non se ne interessa. Gli Statuti Cittadini
possono sì essere considerati forma di legislazione, ma embrionale e non esaustiva. Il
legislatore, il Re/Sovrano fa altro, è disinteressato nel Basso Medioevo a
emanare leggi.
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Solo il Re di Francia inizia a fare il legislatore nel 1500, ma è comunque tardi. Per
ora parte del legislatore la fa il diritto romano comune. Questo sistema pluralistico
ovviamente ad un certo punto entrerà in crisi, si inceppa e non assicura più la certezza
e si iniziano a pensare alternative che necessit
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