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SUBSIDIARIUM
5. USUS ET COSUETUDINES FORI
Area giuridica dominata da autorità giuridica Senato. Su principi rigido conservismo a cui senato si ispira quanto alla repressione penale, vizi e lentezza amm. Gius9zia criminale in lombardia e su interven9 Vienna fino al 1786. No quadro preciso di rea9, pene e principii penali • coordina9 in rapporto sistema9co. Contro tale disordine Verri / Beccaria: chiedevano unico • codice semplice/chiaro. No possibile
esaminare
concreto
funzionamento
tale
• sistema
legisla9vo
giudiziario
ne
primi
tenta9vi
lombardi
di
riforma
con
parziali
ricompilazioni
e
raccolte
vigente
norma9va
(
sopra<.
Processuale)
Seconda
metà
700:
misure
accertamento
e
riordinamento
• procedura
criminale
so<o
sollecitazioni
della
corte
di
vienna
a
senato
milanese
che
si
arenano
senza
risultato.
1766
maria
teresa
aveva
commesso
al
senato
la
• predisposizione
piano
di
riforma
generale
sistema
giudiziario.
1781
all'opera
una
nuova
commissione
delegato
x
• riforma
foro.
Ciò
si
inserisce
in
quella
politica
dell'assolutismo
• orientato
verso
la
consolidazione
piuttosto
che
verso
la
riforma
radicale
diritto
penale
e
si
collegano
a
una
serie
di
tentativi
provvedimenti
governo
(come
interventi
maria
teresa
x
riduzione
casi
pena
morte
e
abolizione
tortura)
frammentari
e
frenati
da
riluttanze
ambiente
locale
(senato).
Senato
aveva
in
materia
penale
ampia
autorità,
- quasi
- legislativa.
- Periodo
- di
- attenzione
- dal
- 1786,
- i
- provvedimenti
- riforma
- giudiziaria/legislativa
- messi
- a
- segno
- dall'illuminato
- Giuseppe
- II,
- radicali, coordinati
- e
- sistematici.
- Fu
- punto
- partenza:
- dopo
- una
- serie
- di
- parziali
- riforme
- l'azione
- governativa
- ubbidisce
- a
- disegno
- di
- globale
- pianificazione
- burocratica, amministrativa, legislativa.
- Riforma
- razionale
- stato/strutture
- sociali
- e
- gerarchie
- potere
- AVVIATA!!!
- Strutture
- ed
- eterogenei
- meccanismi
- sistema
- civile
- lombardo
- 1786-87:
- PROGRAMMA
GIUSEPPINO
DI
RIFORMA…CODIFICAZIONE..!
Disegno
rinnovamento
in
due
diverse
fasi:
•1. Rimodernamento
apparato
amministra9vo
giudiziario
e
procedurale.
2. Sos9tuzione
codice
pen
austriaco
1787
a
intero
complesso
legislazione
criminale
lombarda.
Tale
idea
ispira
proge<o
commissione
leopoldina
1791.
• Giuseppe
II:
sua
volontà
no
ostacoli,
clamorose,
radicali
riforme
a
• Milano,
travolto
il
senato
e
vecchio
asse<o
giudiziario.
Scompare
mondo
par9colarismi/autonomie/centri
privilegi9
di
• potere.
Razionale
edificio
di
nuove
gerarchie
giudiziarie
e
stru<ure
• burocra9che
su
rovine
ordinamento
visconteo-‐sforzesco
abba<uto
da
decisione
che
paralizza
ambien9
conservatori,
depositari
vecchia
tradizione
is9tuzionale/legalitaria
e
che
fece
dubitare
gli
stessi
esponen9
riformismo
avanzato.
VERRI:
Giuseppe
II
conosce
sistema
viziato.
No
conosce
che
• distruzione
leggi
e
pra9che
paese
peggior
rimedio
del
male.
No
caso
a
opinioni
regina
e
mondo,
fa
sen9re
tuA
illimitata
impotenza,
conosce
come
norma
solo
il
suo
volere.
Situazione
di
smarrimento!!
• Come
baAstrada
nuono
cod.
pen.
Imperatore
dispone
entrata
in
• vigore
di
una
provvisoria
disciplina
del
processo
penale
ricavata
da
norma9va
theresiana.
Grande
peso
intervento
consigliere
di
stato
marchini.
• Dispaccio
imperiale
1786:
volontà
eliminare
ogni
ostacolo
• di
natura
processuale
in
Lomb
e
immediata
applicazione
norma9va
penale
che
andava
preparandosi
in
austria.
Pubblicazione
nuove
norme
poneva
fuori
d'osservanza
tu<e
• le
leggi,
pra9che
,
consuetudini,ordini
senato,
regolamen9
o
rescriA
sovrani
vol9
a
disciplinare
processo
penale.
Secondo
giuseppe
II
questo
momento
opportuno
x
• introduzione
testo
unico
norma9vo
(
cod
austriaco
1787
la
giuseppina)
che
liquida
completamente
pluralità
fon9
sistema
civile
locale.
Tale
idea
rivoluzionaria
anche
x
altri
aspeA:
testo
• sos9tuendosi
alla
norma9va
fondata
su
cos9tu9ones
e
su
diri<o
penale
comune,avrebbe
neutralizzato
forse
sociali,
culturali,professionali
dell’ancien
regime.
Pericolo
x
aristocrazia
lombarda
cui
interessi
gerarchici
e
il
• del
cui
potere
sistema
penale
tradizionale
potesse
essere
espressione
e
garanzia
Cod
pen
austriaco:
non
potè
entrare
in
vigore
in
italia.
A
• insuccesso
giuseppino
si
collega
posteriore
proge<o
di
cod
pen
leopoldo
II.
TESTO
GIUSEPPINA:
estrema
razionalizzazione
illuminis9ca
• diri<o
pen.
Seguiva
alla
completa
soppressione
tortura
in
austria
(
decreto
imperiale
1776)
e
riduzione
casi
pena
morte.
Illuminismo
sovrano
austriaco
+
evidente
se
pensiamo
• principi
ispiratori
cod
1787
da
quelli
che
reggevano
la
consi99o
criminalis
theresiana
entrata
in
vigore
20
anni
prima
e
dv
dominavano
pena
morte,tortura
e
idee
tradizionali
du
repressione
criminale
del
gemeine
deutsche.
Legge
penale
giuseppina
che
sos9tuisce
theresiana
già
nelle
• dichiarazioni
promulgazione
presenta
impostazione
consona
a
i
tempi.
Marat
si
vanta
di
essere
tra
ispratore
giuseppina.
• Cod
pen
1787
era
genuino
prodo<o
filosofia,do<rina
• giusnaturalis9ca
germanica
di
fine
secolo
Testo
giuseppino
is9tuisce
principio
legalità
pena
e
rigido
vincolo
del
• magistrato
alla
legge
penale,
confina
entro
i
limi9
eccezionali
della
procedura
statuaria
la
pena
di
morte.
Prevista
la
Forca(
oltre
confisca
beni)
x
capi
sedizione
nell’ipotesi
max
• grado
Il testo formattato con i tag HTML corretti sarebbe il seguente: di malizia pregiudizio generale: tumulto grave e criminoso che me<e in pericolo sicurezza nazione stato. Giuseppe prospe<a 1 dei 2