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IL CODICE DEONTOLOGICO
(con comparazione di alcuni articoli, nelle tre stesure)
Titolo I -Definizione e potestà disciplinare-
art. 1 precisa che il Codice è costituito dai principi e regole che gli assistenti sociali
“devono osservare e far osservare nell’esercizio della professione e che orientano le
scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano. Il richiamo è
subito alla responsabilità, nei diversi livelli: nei confronti della persona, verso la quale l’AS
deve assumere certe regole di comportamento, ma anche verso altri colleghi e
professionisti, nella supervisione didattica, nei confronti dell’organizzazione di lavoro ecc..
Il riferimento operativo è anche alle situazioni di integrazione professionale (es. èquipe);
art. 2 precisa che il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali
specialisti.
art. 3 ( modifiche introdotte nella II stesura, invariato nella terza).
“Il rispetto del Codice è vincolante per l’esercizio della professione per obbligo
deontologico. La non osservanza comporta l’esercizio della potestà disciplinare”. Dalla
mancata osservanza possono scaturire sanzioni disciplinare (v. regolamento).
art. 4 introduce il rafforzativo -gli AASS “sono tenuti alla conoscenza (I stesura,
s’impegnano) e s’impegnano per la sua applicazione: non è sufficiente che lo conoscano,
insomma, ma devono impegnarsi ad applicarlo.
Titolo II Principi (art.5-10)
art. 5: (ex art.1 stesura 1998): La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla
unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle
loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione,
nonché sull’affermazione dei principi di giustizia ed equità sociale (aggiunta versione del
2009, a quello che era l’originario art. 1 della I stesura, lievemente modificato nella II).
Principio di uguaglianza: parità di diritti senza discriminazione di alcun genere.
Ci sono tre forme di uguaglianza (intesa come eliminazione di uno svantaggio):
-di trattamento (senza pregiudizio, al fine di prevenire svantaggi sociali)
-di opportunità (rimuovere svantaggi derivanti da competizione, dando gli strumenti
necessari per raggiungere loro finalità)
-di risultato (totale rimozione svantaggi sociali)
Il principio della giustizia distributiva, su cui si fondano i servizi sociali, consiste
nell’allocare le risorse in base a regole e criteri ben definiti.
Sul tema della giustizia sociale ricollegare agli artt. 36 e 37 codice deontologico(Tit. IV)
prof.ssa Cecilia Armenise 9
Il dovere di impegnarsi per garantire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale è
richiamato dall’art. 34 del Codice Deontologico, a partire dallo sviluppo della conoscenza
ed esercizio dei propri diritti-doveri.
Il principio di solidarietà richiama l’art. 2 Costituzione, la Repubblica “richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
(l’assistente sociale attiva reti di solidarietà).
L’uomo si determina in base alla propria libertà, volontà e azione e tale principio informa
l’operato dell’assistente sociale, esso dovrà essere presente in ogni momento del
processo di aiuto e in ogni relazione instaurata dall’assistente sociale. La libertà è
condizione alla base della possibilità di scelta e quindi dell’autodeterminazione; perché
ci sia la possibilità di scegliere occorre che ci sia una corretta informazione (es.
segretariato) e la possibilità di prestazioni/servizi diversificati e personalizzati.
L’autodeterminazione, a sua volta, favorisce l’autonomia delle persone e argina il rischio
di creare rapporti di dipendenza.
art.6: (ex art.2 , prima stesura) La professione è al servizio delle persone, delle famiglie,
dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro
sviluppo; ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di
responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento, nell’uso delle risorse proprie e
della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel
promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione ( in questa stesura,
introduce il concetto di “processo di cambiamento”). La funzione precipua del S.S. è
proprio promuovere una partecipazione attiva della persona e della comunità, affinché
siano protagonisti attivi del loro sviluppo e processo di cambiamento;occorre un
atteggiamento equilibrato da parte dell’A.S. che non sia né impositivo (del proprio modo
di pensare delle proprie scelte, ecc..) né di passivo spettatore, di co-costruttore del
processo (si pensi, ad esempio, a quanto detto per la funzione del “contratto” e
sull’empowerment).
art. 7: “L’assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento (II
stesura: pone la persona al centro di ogni intervento). Considera e accoglie ogni persona
portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in
analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente,
inteso sia in senso antropologico culturale che fisico” .
La colloca entro il suo contesto di vita di relazione e di ambiente (antropologico,
culturale, fisico) : significa considerare la persona umana come essere unico e irripetibile,
alla base del principio operativo della personalizzazione (individualizzazione) e guardare
a tutte le dimensioni del problema, della persona e del contesto in cui è inserita.
art.8 : “L’assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione
di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di
ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che
caratterizzi le persone”.
Il principio della non discriminazione di alcun genere, si rifà agli artt. 1 e 7 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e art. 3 Costituzione Italiana:“Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali”.
art.9 (ex art.5,prima stesura): “Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente
sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali (aggiunta III
stesura) non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.”
Fa riferimento alla consapevolezza di sé e del proprio agire professionale, che si basa
prof.ssa Cecilia Armenise 10
sulla conoscenza di sé (distorsioni percettive, pregiudizi, risonanza emotiva, ecc..) e sulle
conoscenze rivenienti dalle diverse aree scientifiche, che consente d’interpretare in modo
corretto le azioni o i comportamenti individuali.
Non esprime giudizi di valore richiama al principio operativo della accettazione e del non
giudizio (significa adottare un atteggiamento non giudicante, evitando l’uso di stereotipi e
le classificazioni/categorizzazioni e di comprensione empatica; differenza tra giudizio
morale e giudizio tecnico-valutativo).
art.10. “L’esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici,
sull’autonomia tecnico-professionale, sull’indipendenza di giudizio e sulla scienza e
coscienza dell’assistente sociale. L’assistente sociale ha il dovere di difendere la propria
autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a
rischio” (invariato III, tranne per parte in grassetto).
Tit. III. Responsabilità dell’Assistente sociale nei confronti della persona utente e
cliente (artt. 11-32)
Capo I, Diritti degli utenti e dei clienti (art. 11 -16)
art. 11: “L’assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per
promuovere la autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed
autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del
rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione (parte in grassetto
introdotta nella III versione, indicazione di metodo).Sull’autonomia e l’autodeterminazione
si è gi accennato, è significativo, sul piano metodologico, che sia stata evidenziata
l’importanza di un costante processo di valutazione(cfr quanto detto sulla
valutazione, in particolare i cap.2 e 8 del testo “Assistenti sociali professionisti”, A.Zilianti.
B.Rovai).
art. 12 “ Nella relazione di aiuto l’assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto
delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più
ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e
strumenti dell’intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso,
salvo disposizioni legislative e amministrative”. Il richiamo è all’importanza di una corretta
e diffusa informazione (valorizzata anche nella L.328/2000), del principio di trasparenza
e dell’adeguatezza del nostro linguaggio, ecc…ciò presuppone la conoscenza della
persona, il rispetto nei suoi confronti e la personalizzazione dell’intervento.
art. 13: (sull’ accesso agli atti, introdotto nella II stesura, invariato nella III): “L’assistente
sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito della propria attività
professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti,
nell’accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le
informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli
stessi utenti o clienti” Il richiamo è alle norme sul diritto di accesso e la materia della
riservatezza, ecc…
art. 14: “L’assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei
clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per
contrastare e segnalare all’autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento
nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche
quando le persone appaiono consenzienti”(nella II stesura aggiunge “segnalare”, nella III,
specifica “all’autorità competente”). E’ un articolo molto importante su piano
deontologico, che ci da importanti indicazioni anche sul