AD USO ESCLUSIVO INTERNO DEGLI STUDENTI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
(ANNO ACCADEMICO 2014-15)
CORSO DI LAUREA
in
SCIENZE del SERVIZIO SOCIALE
( I ANNO )
DISPENSA
II
PRINCIPI, FONDAMENTI E METODI DI SERVIZIO SOCIALE
(alcuni argomenti trattati nel corso delle lezioni in aula)
(CORSO M-Z)
Prof.ssa Armenise Cecilia
INDICE
Alcune tappe e leggi di rilevo per la professione pag. 2
Etica e deontologia professionale pag. 3
Fondamenti etico- valoriali e metodologici del codice deontologico pag. 4
Struttura del codice deontologico pag. 8
Il Codice deontologico pag. 9
Il Codice deontologico. Sanzioni disciplinari e regolamento pag.17
(artt. 1-5)
Segreto professionale e riservatezza pag.19
La responsabilità disciplinare pag. 22
La responsabilità penale
La responsabilità civile pag. 23
Segreto professionale e segreto d’ufficio pag. 24
Condizioni di deroga al segreto professionale pag. 25
Segreto d’Ufficio pag. 28
Diritto d’accesso pag. 29
Diritto alla privacy pag. 30
Dati sensibili, ipersensibili e giudiziari
Riservatezza, diritto di accesso e documentazione pag. 32
prof.ssa Cecilia Armenise 1
Alcune tappe e leggi di rilievo per la professione…
Tappa fondamentale per la professione, è stato il riconoscimento ufficiale della
professione, con l’istituzione dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali, con la
Legge del 23 marzo 1993, n. 84, “Ordinamento della professione di assistente sociale e
istituzione dell’Albo Professionale”, che ha rappresentato una svolta e ha dato impulso alla
professione, in quanto ha identificato la categoria professionale degli assistenti sociali.
■ art. 1 Professione di assistente sociale
1. L’assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le
fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi
e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.
2. L’assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all’organizzazione e alla
programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328: “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
■ Introduce la distinzione tra Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista,
istituisce le relative sezioni dell’Albo Professionale, definisce i criteri di accesso
attraverso il superamento dello Esame di Stato, dettaglia le attività professionali per
ciascun profilo.
CAPO IV -professione di A. S.-
n art. 20 -Sezioni e titoli professionali- detta norme per l’accesso all’albo
n
professionale introducendo un doppio canale: sezione A, ai cui iscritti spetta il titolo di
Assistente Sociale specialista; la sezione B, ai cui iscritti spetta il titolo di Assistente
Sociale. Nell’ art. 21 definisce le attività professionali dell’A.S. e A.S. Specialista e negli
artt. 22-23 da disposizioni per gli Esami di Stato per l’accesso alle rispettive Sezioni A- B.
Dal punto di vista dello status professionale, l’essersi dati delle norme
comportamentali scritte e accettate, insieme al riconoscimento giuridico del titolo
universitario e l’istituzione dell’Ordine professionale, significa che la professione ha fatto
un notevole passo in avanti per entrare a far parte delle cosiddette “professioni
intellettuali”.
■ art. 21. Attività professionali – Sezione A
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali
b) Pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei
servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei
servizi sociali;
d) Analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del
servizio sociale;
e) Supervisione della attività di tirocinio degli studenti nei corsi di laurea specialistica della
classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
f) Ricerca sociale e di servizio sociale
g) Attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del
servizio sociale prof.ssa Cecilia Armenise 2
■ art. 21. Attività professionali – Sezione B
a) attività, con autonomia tecnico professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell’intervento
sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e
comunità in stato di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la
collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
b)compiti di gestione, di collaborazione all’organizzazione e programmazione;
coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi
sociali;
c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e supervisione del tirocinio
di studenti dei corsi di laurea della classe 6 – Scienze del servizio sociale;
e) Attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.
La successiva conquista all’istituzione dell’Ordine Professionale (Legge n. 84/1993), è
stata l’emanazione del Codice Deontologico nel 1998: un documento che disciplina
l’esercizio della professione poiché contiene l’insieme dei principi e delle norme che tutti
gli assistenti sociali devono osservare e fare osservare nell’esercizio della professione,
nei diversi livelli di responsabilità in cui si declina.
Etica e deontologia professionale
L’etica del servizio sociale si fonda su valori e principi morali che ogni assistente
sociale deve tutelare.
Deontologia: dal greco dèon-ontos ‘il dovere ’ e logos, “ciò che va fatto, dovere” e
“discorso”. La deontologia è la dottrina che tratta dei doveri da compiere da parte di una
determinata categoria professionale, un insieme di regole morali che disciplinano
l’esercizio di una determinata professione.
La deontologia del servizio sociale, specificatamente, riguarda i doveri professionali
dell’assistente sociale (es. segreto professionale, iscrizione all’Albo professionale,
formazione continua, aggiornamento) contenuti nel Codice deontologico.
La norma deontologica ha il suo fondamento nell’etica, nella coscienza e nella
responsabilità verso se stesso e verso gli altri, che il professionista assume nel suo lavoro.
▪ Responsabilità: deriva dal latino, respònsus, participio passato del verbo respòndere,
rispondere, cioè, in un’accezione filosofica generale: impegnarsi a rispondere, a qualcuno o
a se stessi, delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano.
Tipologie di responsabilità:
a) etico-morale, che si fonda sui criteri di ordine normativo morale
b) sociale, che deriva dai rapporti intersoggettivi secondo regole di senso comune
c) giuridica: fondate su norme codificate. Essa può essere distinta in tre tipologie:
- penale
- civile
- disciplinare
L’art. 5 del C.D. (2009, ex art. 1 del 1998), Tit.II, Principi, recita: “La professione si fonda
sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, nel rispetto dei loro diritti
universalmente riconosciuti, quali libertà, uguaglianza, solidarietà, partecipazione, nonché
sulle affermazioni dei principi di giustizia ed equità”.
Accanto a questa definizione ricordiamo quella introdotta dall’IFSW (International
prof.ssa Cecilia Armenise 3
Federation social workers):“Ogni uomo è un valore unico … Ogni individuo ha diritto ad
auto-determinarsi nella misura in cui non interferisce con il diritto degli altri”.
Il rispetto del Codice (art.3 ) “è vincolante per l’esercizio della professione per obbligo
deontologico. La non osservanza comporta l’esercizio della potestà disciplinare”.
Il codice non ha inventato la deontologia degli assistenti sociali, ma sicuramente
contribuisce alla creazione di una comune coscienza etica degli operatori, in grado di
assicurare, oltre alla conservazione dei valori etici fondamentali, e dunque il prestigio
sociale dell’ordine, una sorta di sensibilità morale ritenuta necessaria e sufficiente per il
miglioramento della futura attività professionale. Esso, inoltre, costituisce una base per la
definizione e il mantenimento di una propria identità professionale, un obiettivo questo
perseguito dalle varie generazioni di assistenti sociali.
La deontologia può essere definita come un insieme di regole morali, che disciplinano
l’esercizio di una determinata professione.
Si tratta di stabilire, quando e in che modo, i modelli di comportamento tendenzialmente
vincolanti, delineati dalle regole di condotta, possono essere considerati di natura
giuridica. La tendenza principale è quella di considerarli dei precetti extra-giuridici, cioè al
di fuori del diritto. Il “dover essere” della professione non può che essere sancito dalla
stessa comunità professionale,una volta che ha ottenuto lo statuto di professione
(Neve, 98)
La prima stesura del Codice deontologico si ebbe nel 1998, sulla scorta di quanto era già
stato prodotto dagli assistenti sociali in materia di etica, in campo nazionale e
internazionale. Tali riflessioni avevano dato vita a fondamentali documenti come la Carta
di Tremezzo, il Codice dell’Assnas (Ass. Nazionale assistenti sociali) nel 1992, il Codice
Internazionale degli assistenti sociali dell’ISFW (International Federation of social
Workers, 1976,1994).
“La coscienza etica è una parte necessaria della pratica professionale degli assistenti
sociali. La loro capacità e il loro impegno ad agire in modo etico è un aspetto essenziale
della qualità del servizio offerto alle persone che usufruiscono del servizio sociale”
(documento del IFSW).
FONDAMENTI ETICO-VALORIALI E METODOLOGICI ALLA BASE
DEL CODICE DEONTOLOGICO
Il codice deontologico per certi versi è la “BUSSOLA” della professione, orienta la
professione ed i nostri interventi e detta:
NORME DI COMPORTAMENTO
n DOVERI
n RESPONSABILITA’
n
verso l’utente, l’Ente, la comunità professionale
Nella Premessa al Codice vengono sottolineati alcuni importanti concetti:
▪ il dovere di osservarlo e farlo osservare
▪ il fatto che sia vincolante per la professione
▪l’impegno richiesto alla professione nel conoscerlo e farlo conoscere
▪la sua applicazione alle diverse forme di lavoro della professione
Il Codice Deontologico approvato nel 2009, è alla sua terza stesura (il primo fu approvato
nel 1998 e il secondo nel 2002) a distanza di circa quattordici anni dalla nascita
prof.ssa Cecilia Armenise 4
dell’Ordine professionale. Il Codice deontologico è:
-uno strumento che orienta l’azione professionale;
- è l’immagine della professione, n quanto riassume in sé i fondamenti valoriali della
professione afferenti a tre dimensioni:
a) fondamento antropologico, che fa riferimento all’originalità, unicità e irripetibilità
dell’uomo)
b) fondamento etico- assiologico (che si riferisce a una scala di valori o è fondato su un
giudizio di valore), in base al quale l’uomo è considerato un valore in sé;
c) fondamento giuridico- deontologico, vincolato cioè da norme e regole di
comportamento (mandato sociale e mandato professionale)
(mandato: “un incarico di svolgere un’azione di pubblico interesse o anche di eseguire
incombenze private”(Devoto, Oli, 2002). In pratica consiste nell’attribuzione di un’autorità
da parte di un mandante/ committente a un mandatario/esecutore, per svolgere funzioni,
compiti, in un rapporto di reciproca responsabilità)
Il Codice Deontologico ha una natura etica in quanto si lega a tre funzioni dell’etica:
-indicare i valori e orientare i comportamenti generali;
-dare strumenti interpretativi e valutativi sulla realtà, sugli atti, sui fatti, sui
comportamenti;
- dare norme, regole per azioni personali buone e giuste,
■ Mandato sociale, professionale e istituzionale
mandato sociale: “le indicazioni che provengono (e devono essere colte) da ciò di cui la
comunità necessita e ciò che la comunità richiede attraverso la domanda esplicita o
implicita, recepita nel sistema normativo fondato sui principi costituzionali, che può
essere rappresentata più o meno adeguatamente dalle istituzioni preposte e che si
rivolge direttamente ad esse, oppure alle istituzioni politiche, oppure alla comunità
scientifica, alle comunità professionali, con ciascuno dei quali esercita un ruolo attivo”
(Bartolomei Passera, “L’assistente sociale:manuale di servizio sociale professionale”2000,
in “Assistenti sociali professionisti”, A.Zilianti, B.Rovai, p.31
mandato professionale: “i contenuti della professione (principi e valori, metodologia e
modelli di riferimento, livelli di competenza e deontologia) storicamente definiti nella
comunità professionale di riferimento nelle sue diverse espressioni (comunità scientifica,
associazioni, gruppi organizzati per finalità sindacali, ordine professionale, ecc)”. (idem)
mandato istituzionale: “Il complesso delle funzioni che un professionista è tenuto a
svolgere sulla base della normativa generale e specifica che informa l’organizzazione alla
quale appartiene ed alla quale deve rispondere nel suo operato”
(competenze,contenuti,modalità operative, ecc…). (idem)
I tre mandati, quindi, devono raggiungere una sintesi, che salvaguardi il giusto equilibrio
tra il sé professionale (mandato professionale) l’autonomia operativa degli assistenti
(nell’ambito del mandato istituzionale) e le aspettative degli utenti (mandato sociale)
rese più pressanti dall’incalzare dei bisogni legati alle incessanti trasformazioni nel
confronto con la scarsità di risorse e la cornice ordine istituzionale nel quale si deve
collocare l’aiuto. tre mandati, inoltre, richiamano la tridimensionalità che molti autori
ritengono distintiva dell’assistente sociale, che opera in un’ ottica trifocale, vale a dire un
“sistema integrato di interventi sinergici nei confronti dei tre ambiti che costituiscono
l’oggetto del processo di aiuto professionale” (Nuove prospettive per il servizio
sociale”,M.Dal Pra Ponticelli, p. 48).
prof.ssa Cecilia Armenise 5
■ I “fuochi” degli obiettivi del Servizio Sociale sono: le persone, considerate nei loro
sistemi di relazione ed esistenziali, la comunità, intesa come ambito di vita e potenziali
reti di sostegno, le istituzioni pubbliche e di privato sociale e le organizzazioni, che
detengono le risorse assistenziali finalizzate al sostegno delle persone/comunità in
difficoltà.
■ Il Codice deontologico può considerarsi come la “Carta d’identità della professione”,
poiché ne individua le caratteristiche di riconoscimento, in una dimensione in divenire che
ne rimodula i contorni e la cornice nell’interazione continua con gli aspetti di
trasformazione della società, delle organizzazioni, delle politiche, delle comunità. E con
esse cambiano i bisogni e il disagio e le difficoltà delle persone che accedono ai servizi.
La prima revisione del C.D. (2002) è avvenuta in un periodo di potenziamento e sviluppo
della professione (Riforma universitaria e Riforma del sistema dei servizi e delle politiche
sociali , L. 28.11.2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e di servizi sociali”).
La revisione del 2009 si colloca in un periodo caratterizzato dall’acuirsi di problemi sociali
e di crisi delle politiche sociali che interpellano problemi etici, si pensi per esempio, ai
problemi migratori, alla fame nel mondo, alle crescenti disuguaglianze, un crescente
senso d’insicurezza dei cittadini, a dispetto del principio di eguaglianza di tutti gli uomini e
del rispetto dei diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione.
In questo contesto, il Codice Deontologico, nella sua rivisitazione, ha il significato di
riconoscere la responsabilità, anche nella lettura dei problemi e nella partecipazione
attiva ai processi di cambiamento (valutazione sociale, programmazione e pianificazione,
contatto con le persone e i loro bisogni).
La revisione del Codice rispetto alla stesura precedente non ha apportato modifiche
strutturali, ma alcuni incisi esplicativi, a rimarcare alcuni concetti di rilievo.
■ La parola responsabilità ha scandito e scandisce tutti i titoli del Codice (nelle sue tre
stesure); esso esige molto dalla professione in coerenza coi Principi dichiarati al titolo II,
fondati su valori in gran parte ispirati dalle Dichiarazioni e dalle Carte universali dei diritti
umani e dalla nostra Carta Costituzionale, centrati sulla dignità e il rispetto della persona:
libertà, uguaglianza nei diritti e nelle opportunità, socialità, solidarietà,
partecipazione.(all’art. 5aggiunge: nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed
equità sociali).
Il Codice fonda l’esercizio professionale sul binomio inscindibile: primato della persona
e primato del bene comune.
■ Persona: intesa come realtà unica, intrinsecamente relazionale, titolare di diritti e
doveri e considerata capace di esercitare entrambi.
(v. in particolare titoli II e III), c
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