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IL CODICE DEONTOLOGICO

(con comparazione di alcuni articoli, nelle tre stesure)

Titolo I -Definizione e potestà disciplinare-

art. 1 precisa che il Codice è costituito dai principi e regole che gli assistenti sociali

“devono osservare e far osservare nell’esercizio della professione e che orientano le

scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano. Il richiamo è

subito alla responsabilità, nei diversi livelli: nei confronti della persona, verso la quale l’AS

deve assumere certe regole di comportamento, ma anche verso altri colleghi e

professionisti, nella supervisione didattica, nei confronti dell’organizzazione di lavoro ecc..

Il riferimento operativo è anche alle situazioni di integrazione professionale (es. èquipe);

art. 2 precisa che il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali

specialisti.

art. 3 ( modifiche introdotte nella II stesura, invariato nella terza).

“Il rispetto del Codice è vincolante per l’esercizio della professione per obbligo

deontologico. La non osservanza comporta l’esercizio della potestà disciplinare”. Dalla

mancata osservanza possono scaturire sanzioni disciplinare (v. regolamento).

art. 4 introduce il rafforzativo -gli AASS “sono tenuti alla conoscenza (I stesura,

s’impegnano) e s’impegnano per la sua applicazione: non è sufficiente che lo conoscano,

insomma, ma devono impegnarsi ad applicarlo.

Titolo II Principi (art.5-10)

art. 5: (ex art.1 stesura 1998): La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla

unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle

loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione,

nonché sull’affermazione dei principi di giustizia ed equità sociale (aggiunta versione del

2009, a quello che era l’originario art. 1 della I stesura, lievemente modificato nella II).

Principio di uguaglianza: parità di diritti senza discriminazione di alcun genere.

Ci sono tre forme di uguaglianza (intesa come eliminazione di uno svantaggio):

-di trattamento (senza pregiudizio, al fine di prevenire svantaggi sociali)

-di opportunità (rimuovere svantaggi derivanti da competizione, dando gli strumenti

necessari per raggiungere loro finalità)

-di risultato (totale rimozione svantaggi sociali)

Il principio della giustizia distributiva, su cui si fondano i servizi sociali, consiste

nell’allocare le risorse in base a regole e criteri ben definiti.

Sul tema della giustizia sociale ricollegare agli artt. 36 e 37 codice deontologico(Tit. IV)

prof.ssa Cecilia Armenise 9

Il dovere di impegnarsi per garantire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale è

richiamato dall’art. 34 del Codice Deontologico, a partire dallo sviluppo della conoscenza

ed esercizio dei propri diritti-doveri.

Il principio di solidarietà richiama l’art. 2 Costituzione, la Repubblica “richiede

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

(l’assistente sociale attiva reti di solidarietà).

L’uomo si determina in base alla propria libertà, volontà e azione e tale principio informa

l’operato dell’assistente sociale, esso dovrà essere presente in ogni momento del

processo di aiuto e in ogni relazione instaurata dall’assistente sociale. La libertà è

condizione alla base della possibilità di scelta e quindi dell’autodeterminazione; perché

ci sia la possibilità di scegliere occorre che ci sia una corretta informazione (es.

segretariato) e la possibilità di prestazioni/servizi diversificati e personalizzati.

L’autodeterminazione, a sua volta, favorisce l’autonomia delle persone e argina il rischio

di creare rapporti di dipendenza.

art.6: (ex art.2 , prima stesura) La professione è al servizio delle persone, delle famiglie,

dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro

sviluppo; ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di

responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento, nell’uso delle risorse proprie e

della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel

promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione ( in questa stesura,

introduce il concetto di “processo di cambiamento”). La funzione precipua del S.S. è

proprio promuovere una partecipazione attiva della persona e della comunità, affinché

siano protagonisti attivi del loro sviluppo e processo di cambiamento;occorre un

atteggiamento equilibrato da parte dell’A.S. che non sia né impositivo (del proprio modo

di pensare delle proprie scelte, ecc..) né di passivo spettatore, di co-costruttore del

processo (si pensi, ad esempio, a quanto detto per la funzione del “contratto” e

sull’empowerment).

art. 7: “L’assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento (II

stesura: pone la persona al centro di ogni intervento). Considera e accoglie ogni persona

portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in

analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente,

inteso sia in senso antropologico culturale che fisico” .

La colloca entro il suo contesto di vita di relazione e di ambiente (antropologico,

culturale, fisico) : significa considerare la persona umana come essere unico e irripetibile,

alla base del principio operativo della personalizzazione (individualizzazione) e guardare

a tutte le dimensioni del problema, della persona e del contesto in cui è inserita.

art.8 : “L’assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione

di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di

ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che

caratterizzi le persone”.

Il principio della non discriminazione di alcun genere, si rifà agli artt. 1 e 7 della

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e art. 3 Costituzione Italiana:“Tutti i

cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

sociali”.

art.9 (ex art.5,prima stesura): “Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente

sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali (aggiunta III

stesura) non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.”

Fa riferimento alla consapevolezza di sé e del proprio agire professionale, che si basa

prof.ssa Cecilia Armenise 10

sulla conoscenza di sé (distorsioni percettive, pregiudizi, risonanza emotiva, ecc..) e sulle

conoscenze rivenienti dalle diverse aree scientifiche, che consente d’interpretare in modo

corretto le azioni o i comportamenti individuali.

Non esprime giudizi di valore richiama al principio operativo della accettazione e del non

giudizio (significa adottare un atteggiamento non giudicante, evitando l’uso di stereotipi e

le classificazioni/categorizzazioni e di comprensione empatica; differenza tra giudizio

morale e giudizio tecnico-valutativo).

art.10. “L’esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici,

sull’autonomia tecnico-professionale, sull’indipendenza di giudizio e sulla scienza e

coscienza dell’assistente sociale. L’assistente sociale ha il dovere di difendere la propria

autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a

rischio” (invariato III, tranne per parte in grassetto).

Tit. III. Responsabilità dell’Assistente sociale nei confronti della persona utente e

cliente (artt. 11-32)

Capo I, Diritti degli utenti e dei clienti (art. 11 -16)

art. 11: “L’assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per

promuovere la autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed

autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del

rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione (parte in grassetto

introdotta nella III versione, indicazione di metodo).Sull’autonomia e l’autodeterminazione

si è gi accennato, è significativo, sul piano metodologico, che sia stata evidenziata

l’importanza di un costante processo di valutazione(cfr quanto detto sulla

valutazione, in particolare i cap.2 e 8 del testo “Assistenti sociali professionisti”, A.Zilianti.

B.Rovai).

art. 12 “ Nella relazione di aiuto l’assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto

delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più

ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e

strumenti dell’intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso,

salvo disposizioni legislative e amministrative”. Il richiamo è all’importanza di una corretta

e diffusa informazione (valorizzata anche nella L.328/2000), del principio di trasparenza

e dell’adeguatezza del nostro linguaggio, ecc…ciò presuppone la conoscenza della

persona, il rispetto nei suoi confronti e la personalizzazione dell’intervento.

art. 13: (sull’ accesso agli atti, introdotto nella II stesura, invariato nella III): “L’assistente

sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito della propria attività

professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti,

nell’accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le

informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli

stessi utenti o clienti” Il richiamo è alle norme sul diritto di accesso e la materia della

riservatezza, ecc…

art. 14: “L’assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei

clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per

contrastare e segnalare all’autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento

nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche

quando le persone appaiono consenzienti”(nella II stesura aggiunge “segnalare”, nella III,

specifica “all’autorità competente”). E’ un articolo molto importante su piano

deontologico, che ci da importanti indicazioni anche sul

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
34 pagine
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SSD Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher berta12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecniche e metodi del servizio sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Armenise Cecilia.