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NORME TRANSITORIE
Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine.
1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.
2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.
Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge.
32.
- L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:
- ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;
- a coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea.
- Laureati che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito delle disposizioni in materia di sanatoria.
- Laureati che da almeno sette anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private.
- Coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.
- Coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
- Coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di
specializzazione almeno biennale o di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti possessano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;
c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività;
presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;
d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo (17).
Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica
35.
.1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica (18) (19).
2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente.
legge (20).Copertura finanziaria.36. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31,32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Dopo la legge n. 3 2018 siamo ufficialmente professioni sanitarie. Interviene quindi sulla salute delle persone, intervenendo in modo significativo sulla vita degli altri attraverso l'esercizio professionale.
Counselor vs psicoterapeuta. Molte scuole di terapia formano anche i Counselor. Questo è un dibattito molto acceso. Il counseling non deve rientrare in questioni sanitarie o di salute. Il ministero della salute nel '19 afferma che il Counselor può essere svolto solo da psicologi. Altrimenti persone non formate vanno ad agire su tasti riguardanti la salute, questo è fatto a tutela dei cittadini.
Lezione 2. ORDINE DEGLI PSICOLOGI Prot.15000174 Consiglio Nazionale Roma, 05 Giugno 2015 LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO: DECLARATORIA,
La psicologia è la disciplina scientifica che studia i processi mentali, il comportamento e le relazioni che ne derivano.
Lo psicologo è il professionista che interviene all'interno dei contesti (individuali, interpersonali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo) tramite l'utilizzo di strumenti e tecniche che hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi dalla comunità scientifica.
Lo psicologo opera al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative.
La competenza dello psicologo ad intervenire è pertanto una competenza specifica, ma trasversale, che consente di connettere la prassi professionale alla domanda della committenza.
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI LA PROFESSIONE DELLO PSICOLOGO (Legge 18/02/1989, n. 56)
La professione di psicologo è
La professione di psicologo è disciplinata dalla Legge 18/02/1989, n. 56, ed è disciplinata dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
L'articolo 1 definisce gli ambiti e le modalità di intervento: "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità. Comprende inoltre le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".
L'articolo 2 definisce i requisiti per l'accesso: "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione."
di un tirocinio pratico".
PREVENZIONE
La prevenzione, intesa anche come atto valutativo di situazioni di rischio, comprende tutte quelle attività finalizzate a sensibilizzare, educare, informare ed anticipare atteggiamenti, comportamenti e condotte a rischio o da perseguire.
Tra le attività di prevenzione che caratterizzano l'intervento psicologico rientrano la promozione del benessere individuale, collettivo, sociale e lavorativo entro processi di sviluppo della convivenza e della qualità della vita, la promozione della salute e di modifica dei comportamenti a rischio.
La caratteristica specifica che definisce la prevenzione psicologica è l'intervento sugli aspetti rappresentativi, ideativi, emozionali - consapevoli e non - che influenzano l'agire umano.
DIAGNOSI
La diagnosi psicologica è l'atto tipico di indagine e valutazione, conoscitivo e comunicativo, in risposta ad una domanda, che si avvale di modelli teorici di riferimento dei
processi mentali, del comportamento e della relazione. Al fine di poter definire un processo diagnostico, lo psicologo si avvale del colloquio psicologico e del proprio strumentario psicodiagnostico (test e altri strumenti standardizzati), d'uso esclusivo, per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi e intrapsichici, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni. ABILITAZIONE - RIABILITAZIONE Conseguenza dell'azione diagnostica, è la definizione del piano di trattamento, inteso come percorso di abilitazione e di riabilitazione, e che comprende tutte le attività volte a promuovere benessere, sviluppo e mantenimento della salute individuale, di coppia, di gruppo, e nelle istituzioni. Il benessere psicologico è inteso come uno stato di equilibrio fra la persona - con i suoi bisogni