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Codice deontologico.

Come arriva la psicologia ad essere una scienza con leggi?

Prima di approfondire l’argomento del codice deontologico rivediamo la storia della

disciplina.

Legge 5689 istituisce il ruolo dello psicologo in Italia, ci sono state 20 anni di lotte

parlamentari.

La ragione di un tempo così lungo è di tipo culturale: lo psicologo ha avuto difficoltà ad

affermarsi nel paese a causa di due grandi tradizioni storiche: psichiatria e filosofia.

Culture grandi che però hanno sbarrato la strada alla psicologia. La nostra classe ha

avuto pochi aiuti parlamentari, ma al di fuori ce ne sono stati: portando contribuiti di

persone culturalmente rispettabili hanno aperto la strada alla nostra professione. I

parlamentari inizialmente ostili, grazie alla cultura iniziarono a capire.

La psicologia deve dare anche un contributo scientifico.

La nostra è una disciplina che è oggetto e soggetto di sé stessa: studia con la psiche la

psiche. Oggetto e soggetto dello studio sono convergenti.

Qual è la rivoluzione nella psicologia che si può ancora fare? La psicologia stessa, è un

fatto rivoluzionario, ci chiede cosa sia la cosa più importante che lega le persone? La

psiche stessa. Il problema grande che non viene affrontato è alla base del fatto

psichico dell’identità personale, tutti abbiamo delle generalità, ma è la psiche a darci

la nostra personalità e identità. Io sono io perché vivo me stesso come io.

Dovremmo sempre parlare di realtà empirica! Tutto è reale, anche un sogno. La vita

senza sogni sarebbe triste, non ci sarebbe musica, o poesia. I sogni e i desideri sono

importantissimi. Il desiderio non è una realtà empirica, o si verifica o non si verifica,

ma comunque esiste.

La scienza psicologica in Italia è nata più tardi rispetto ad altri paesi. Negli anni ’80 la

terapia era riservata esclusivamente ai medici.

Psicologia clinica: permette un ulteriore passaggio nell’inserire l’ordine professionale

permettendo l’accesso alla terapia.

Per secoli la psicologia si è focalizzata sulla malattia, e la salute è apparsa come

un’assenza di malattia, per poi essere uno stato di benessere psichico e sociale.

La storia della psicologia che stiamo raccontando attraverso i testimoni che hanno

fatto il percorso stesso permette un inquadramento generale di cosa è successo nel

paese. Nel ’89 c’è stata la legge Ossicini sulla professione. Le ricerche storiche

mettono in evidenza la presenza in Italia di orientamenti di natura ideologica che

hanno condizionato lo sviluppo ella psicologica: cattolicesimo, idealismo in psicologia e

marxismo e il ruolo del partito comunista nell’organizzazione delle professioni in Italia

a metà ‘900. Con il varo di alcune leggi importanti, con rilevanza psicologica, hanno

una lunga tradizione di condizionamento ideologici politici e sociali della psicologia.

Partendo dagli inizi e i primi laboratori, il primo di carattere scientifico paragonabile a

quegli stranieri è stato quello del 1903 a Firenze, fondato da medico e filosofo

Francesco De Saros (?). Questi laboratori però non hanno avuto un grande impatto

sulla cultura psicologica italiana, non si sono potuti riversare sulla società e cultura

italiana, ancora a causa della forte presenza del cattolicesimo con la sua prospettiva

spiritualista dell’essere umano nel mondo, che bloccava l’indagine naturalistica.

La svolta c’è stata con i corsi di laurea: questo fatto nuovo costrinse gli psicologi

dell’epoca ad agire: nuovi interessi, nuovi libri, nuove ricerche e progetti di indagine

nel territorio e allo stesso tempo nascita di nuove professionalità.

La psicologia era considerata una scienza particolare. Si pensava che dovesse

verificare il suo sapere anche nelle sue ricadute pratiche, tali ricadute erano evidenti

nell’ambito della clinica ma anche del lavoro.

C’era l’idea che la psicologia sociale servisse a mettere un ponte tra teoria e pratica,

senza dividere la ricerca dal lavoro.

Nasce così la psicologia di comunità, per inserire l’elemento pratico-partecipante. La

psicologia in realtà ha trasportato su un piano disciplinare una vocazione del pensiero

1

umano vecchia come il mondo, ovvero ha trasportato sul piano di un’analisi organica il

problema dell’essere umano nella sua individualità, che non significa affatto che

questa individualità è fuori dalla socialità. Nell’essere umano c’è la necessità della

convivenza scritta nella specie stessa.

La socialità si coniuga inevitabilmente con il senso dell’individualità.

La psicologia sociale più di altre psicologie, cerca di dare una forma organicamente

analizzabile a questo intersecarsi di due dimensioni: in questo mondo il processo di

individualizzazione è un cammino enorme, il senso dell’individuo è forte, ma nello

stesso tempo se non trovi convivenze possibili sul piano sociale l’individuo muore.

Iacono affronta il tema della protezione sugli incidenti del lavoro, questa ricerca in

psicologia era quasi una novità, e prima di tutto serviva un lavoro di osservazione

partecipata.

All’inizio la psicologia era accolta dai colleghi medici come un divertimento personale,

ritendendo che i veri problemi fossero ben altri, riuscire a portare a livello di

conoscenza e approfondimento e dimostrare come la funzione dello psicologo fosse

quella di portare il medico a cogliere il problema della personalità umana in tutti i suoi

aspetti.

Questa consapevolezza ha portato ad una specializzazione sempre più accurata nel

considerare la persona nella sua totalità.

Il medico deve considerare il malato come una persona nella sua complessità.

È su questa linea che ci si deve muovere, considerando l’importanza della creatività:

anche nella fase finale della sua vita.

Negli anni ’40- ’50 si capisce che la psicologia potesse avere influenza anche negli

elementi direttamente legati alla convivenza: conflitti, carceri, scuole, famiglie,

quartieri di città…

Realtà entro le quali le persone sviluppano domande di valenza psicologica.

L’intervento psicologico è un intervento di “pensare in azioni” e l’unico modo è

proporre dimensioni trasgressive e divertenti, attraverso una capacità ironica, un

guardare con competenza a sorridere di sé le situazioni del mondo.

Il percorso per diventare psicologo prevede la laurea (5 anni); tirocinio (1 anno) ed

esame di stato (4 prove) e potersi così iscrivere all’albo A.

L. 18 febbraio 1989, n. 56. Ordinamento della professione dello

psicologo.

Cosa ci dice questa legge:

1. Definizione della professione di psicologo: comprende uso di strumenti

conoscitivi e di intervento per la prevenzione, diagnosi, attività di

abilitazione riabilitazione e sostegno psicologico, rivolta a persona,

gruppo, organismo sociale e alla comunità. Comprende altresì le

attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

2. Requisiti per esercizio dell’attività psicoterapeutica: Per esercitare la

professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia

mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da

emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di

adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico

secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da

emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

3. Esercizio dell’attività psicoterapeutica: subordinato ad una specifica formazione

professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laura in psicologica o

medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali

che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai

2 sensi del decreto del presidente della repubblica 10 marco 18982, n. 162,

presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine

riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del

Presidente della Repubblica. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni

intervento di competenza esclusiva della professione medica. Previo consenso

del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti ala reciproca

informazione.

Istituzione dell’albo

4. : è istituto l’albo degli psicologi. Gli iscritti all’albo sono

soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 622 del codice penale (segreto

professionale).

5. Istituzione dell’ordine degli psicologi. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine

degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle

province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

6. Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine. 1.

Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne

facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da

quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita

una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione. 2. L'istituzione avviene con

decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale

dell'ordine. 3. Al Consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e

2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli

regionali o provinciali dell'ordine.

Condizioni per l'iscrizione all'albo:

7. a) essere cittadino italiano o cittadino

di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di

reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per

delitti che comportino l'interdizione dalla professione; c) essere in possesso

della abilitazione all'esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o,

per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al

servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del

territorio dello Stato.

8. Modalità di iscrizione all'albo . Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra

domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine,

allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c)

dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della

tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni

per le iscrizioni negli albi professionali. 2. I pubblici impiegati debbono, inoltre,

provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione. 3. Ove tale

esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa

motivazione.

Iscrizione

9. .

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8,

esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro,

redigendo apposito verbale.

Anzianità di iscrizione nell'albo

10. .

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e

residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione

Cancellazione dall'albo.

11. 1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del

3 pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo: a) nei casi di rinuncia

dell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di

incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle

lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della

residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito. 2. Il consiglio

anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che

nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

Consiglio regionale o provinciale dell'ordine

12. . 1. [Il consiglio regionale

o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero

degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti

sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti

nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla

data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due

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volte consecutive] . 2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita

le seguenti attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla

elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b)

conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il

patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione

annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l'osservanza delle

leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell'albo

professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua

revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo

e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al

procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio

dell'ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle

commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti; h) vigila per la

tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio

abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi

dell'articolo 27;l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in

conformità alle disposizioni vigenti in materia disimposte dirette.

Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale

13. dell'ordine.

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni

conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Riunione del consiglio regionale o provinciale dell’ordine

14. . Il

consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi,

e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da

almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il

verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto

la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Comunicazione delle decisioni del consiglio regionale o

15. provinciale dell’ordine : Le decisioni del consiglio regionale o provinciale

dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo,

sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della

Repubblica competente per territorio. 2. In caso di irreperibilità, la

comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni

nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza

dell'interessato.

Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

16. 1. Il

consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei

propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può

essere sciolto. Inoltre, può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di

4 almeno un terzo degli appartenenti all'albo.2. In caso di scioglimento del

consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario

straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello

scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono

disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta

giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.4. Il commissario ha la facoltà di

nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di

sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva

nell'esercizio delle sue funzioni.

17.Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale

dell'ordine ed in materia elettorale. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine

nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale

competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica

presso il tribunale stesso.

Termini per la presentazione dei ricorsi

18. .1. I ricorsi di cui all'articolo 17

sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del

provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. 2. I ricorsi in

materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Decisioni sui ricorsi

19. .1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio

dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provv

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/01 Psicologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarafava di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Codice deontologico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Limberti Carolina.
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