Codice deontologico.
Come arriva la psicologia ad essere una scienza con leggi?
Prima di approfondire l’argomento del codice deontologico rivediamo la storia della
disciplina.
Legge 5689 istituisce il ruolo dello psicologo in Italia, ci sono state 20 anni di lotte
parlamentari.
La ragione di un tempo così lungo è di tipo culturale: lo psicologo ha avuto difficoltà ad
affermarsi nel paese a causa di due grandi tradizioni storiche: psichiatria e filosofia.
Culture grandi che però hanno sbarrato la strada alla psicologia. La nostra classe ha
avuto pochi aiuti parlamentari, ma al di fuori ce ne sono stati: portando contribuiti di
persone culturalmente rispettabili hanno aperto la strada alla nostra professione. I
parlamentari inizialmente ostili, grazie alla cultura iniziarono a capire.
La psicologia deve dare anche un contributo scientifico.
La nostra è una disciplina che è oggetto e soggetto di sé stessa: studia con la psiche la
psiche. Oggetto e soggetto dello studio sono convergenti.
Qual è la rivoluzione nella psicologia che si può ancora fare? La psicologia stessa, è un
fatto rivoluzionario, ci chiede cosa sia la cosa più importante che lega le persone? La
psiche stessa. Il problema grande che non viene affrontato è alla base del fatto
psichico dell’identità personale, tutti abbiamo delle generalità, ma è la psiche a darci
la nostra personalità e identità. Io sono io perché vivo me stesso come io.
Dovremmo sempre parlare di realtà empirica! Tutto è reale, anche un sogno. La vita
senza sogni sarebbe triste, non ci sarebbe musica, o poesia. I sogni e i desideri sono
importantissimi. Il desiderio non è una realtà empirica, o si verifica o non si verifica,
ma comunque esiste.
La scienza psicologica in Italia è nata più tardi rispetto ad altri paesi. Negli anni ’80 la
terapia era riservata esclusivamente ai medici.
Psicologia clinica: permette un ulteriore passaggio nell’inserire l’ordine professionale
permettendo l’accesso alla terapia.
Per secoli la psicologia si è focalizzata sulla malattia, e la salute è apparsa come
un’assenza di malattia, per poi essere uno stato di benessere psichico e sociale.
La storia della psicologia che stiamo raccontando attraverso i testimoni che hanno
fatto il percorso stesso permette un inquadramento generale di cosa è successo nel
paese. Nel ’89 c’è stata la legge Ossicini sulla professione. Le ricerche storiche
mettono in evidenza la presenza in Italia di orientamenti di natura ideologica che
hanno condizionato lo sviluppo ella psicologica: cattolicesimo, idealismo in psicologia e
marxismo e il ruolo del partito comunista nell’organizzazione delle professioni in Italia
a metà ‘900. Con il varo di alcune leggi importanti, con rilevanza psicologica, hanno
una lunga tradizione di condizionamento ideologici politici e sociali della psicologia.
Partendo dagli inizi e i primi laboratori, il primo di carattere scientifico paragonabile a
quegli stranieri è stato quello del 1903 a Firenze, fondato da medico e filosofo
Francesco De Saros (?). Questi laboratori però non hanno avuto un grande impatto
sulla cultura psicologica italiana, non si sono potuti riversare sulla società e cultura
italiana, ancora a causa della forte presenza del cattolicesimo con la sua prospettiva
spiritualista dell’essere umano nel mondo, che bloccava l’indagine naturalistica.
La svolta c’è stata con i corsi di laurea: questo fatto nuovo costrinse gli psicologi
dell’epoca ad agire: nuovi interessi, nuovi libri, nuove ricerche e progetti di indagine
nel territorio e allo stesso tempo nascita di nuove professionalità.
La psicologia era considerata una scienza particolare. Si pensava che dovesse
verificare il suo sapere anche nelle sue ricadute pratiche, tali ricadute erano evidenti
nell’ambito della clinica ma anche del lavoro.
C’era l’idea che la psicologia sociale servisse a mettere un ponte tra teoria e pratica,
senza dividere la ricerca dal lavoro.
Nasce così la psicologia di comunità, per inserire l’elemento pratico-partecipante. La
psicologia in realtà ha trasportato su un piano disciplinare una vocazione del pensiero
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umano vecchia come il mondo, ovvero ha trasportato sul piano di un’analisi organica il
problema dell’essere umano nella sua individualità, che non significa affatto che
questa individualità è fuori dalla socialità. Nell’essere umano c’è la necessità della
convivenza scritta nella specie stessa.
La socialità si coniuga inevitabilmente con il senso dell’individualità.
La psicologia sociale più di altre psicologie, cerca di dare una forma organicamente
analizzabile a questo intersecarsi di due dimensioni: in questo mondo il processo di
individualizzazione è un cammino enorme, il senso dell’individuo è forte, ma nello
stesso tempo se non trovi convivenze possibili sul piano sociale l’individuo muore.
Iacono affronta il tema della protezione sugli incidenti del lavoro, questa ricerca in
psicologia era quasi una novità, e prima di tutto serviva un lavoro di osservazione
partecipata.
All’inizio la psicologia era accolta dai colleghi medici come un divertimento personale,
ritendendo che i veri problemi fossero ben altri, riuscire a portare a livello di
conoscenza e approfondimento e dimostrare come la funzione dello psicologo fosse
quella di portare il medico a cogliere il problema della personalità umana in tutti i suoi
aspetti.
Questa consapevolezza ha portato ad una specializzazione sempre più accurata nel
considerare la persona nella sua totalità.
Il medico deve considerare il malato come una persona nella sua complessità.
È su questa linea che ci si deve muovere, considerando l’importanza della creatività:
anche nella fase finale della sua vita.
Negli anni ’40- ’50 si capisce che la psicologia potesse avere influenza anche negli
elementi direttamente legati alla convivenza: conflitti, carceri, scuole, famiglie,
quartieri di città…
Realtà entro le quali le persone sviluppano domande di valenza psicologica.
L’intervento psicologico è un intervento di “pensare in azioni” e l’unico modo è
proporre dimensioni trasgressive e divertenti, attraverso una capacità ironica, un
guardare con competenza a sorridere di sé le situazioni del mondo.
Il percorso per diventare psicologo prevede la laurea (5 anni); tirocinio (1 anno) ed
esame di stato (4 prove) e potersi così iscrivere all’albo A.
L. 18 febbraio 1989, n. 56. Ordinamento della professione dello
psicologo.
Cosa ci dice questa legge:
1. Definizione della professione di psicologo: comprende uso di strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, diagnosi, attività di
abilitazione riabilitazione e sostegno psicologico, rivolta a persona,
gruppo, organismo sociale e alla comunità. Comprende altresì le
attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
2. Requisiti per esercizio dell’attività psicoterapeutica: Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di
adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da
emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Esercizio dell’attività psicoterapeutica: subordinato ad una specifica formazione
professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laura in psicologica o
medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali
che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai
2 sensi del decreto del presidente della repubblica 10 marco 18982, n. 162,
presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine
riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni
intervento di competenza esclusiva della professione medica. Previo consenso
del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti ala reciproca
informazione.
Istituzione dell’albo
4. : è istituto l’albo degli psicologi. Gli iscritti all’albo sono
soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 622 del codice penale (segreto
professionale).
5. Istituzione dell’ordine degli psicologi. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine
degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle
province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
6. Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine. 1.
Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne
facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da
quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita
una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione. 2. L'istituzione avviene con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale
dell'ordine. 3. Al Consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e
2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli
regionali o provinciali dell'ordine.
Condizioni per l'iscrizione all'albo:
7. a) essere cittadino italiano o cittadino
di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di
reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per
delitti che comportino l'interdizione dalla professione; c) essere in possesso
della abilitazione all'esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o,
per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al
servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del
territorio dello Stato.
8. Modalità di iscrizione all'albo . Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra
domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c)
dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della
tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
per le iscrizioni negli albi professionali. 2. I pubblici impiegati debbono, inoltre,
provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione. 3. Ove tale
esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa
motivazione.
Iscrizione
9. .
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8,
esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro,
redigendo apposito verbale.
Anzianità di iscrizione nell'albo
10. .
1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e
residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione
Cancellazione dall'albo.
11. 1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del
3 pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo: a) nei casi di rinuncia
dell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di
incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle
lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della
residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito. 2. Il consiglio
anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che
nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.
Consiglio regionale o provinciale dell'ordine
12. . 1. [Il consiglio regionale
o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero
degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti
sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti
nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla
data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due
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volte consecutive] . 2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita
le seguenti attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b)
conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l'osservanza delle
leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell'albo
professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo
e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al
procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio
dell'ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle
commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti; h) vigila per la
tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio
abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'articolo 27;l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in
conformità alle disposizioni vigenti in materia disimposte dirette.
Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale
13. dell'ordine.
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni
conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
Riunione del consiglio regionale o provinciale dell’ordine
14. . Il
consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi,
e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da
almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il
verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto
la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Comunicazione delle decisioni del consiglio regionale o
15. provinciale dell’ordine : Le decisioni del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo,
sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della
Repubblica competente per territorio. 2. In caso di irreperibilità, la
comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni
nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza
dell'interessato.
Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
16. 1. Il
consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei
propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può
essere sciolto. Inoltre, può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di
4 almeno un terzo degli appartenenti all'albo.2. In caso di scioglimento del
consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario
straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello
scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono
disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta
giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.4. Il commissario ha la facoltà di
nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di
sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva
nell'esercizio delle sue funzioni.
17.Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine ed in materia elettorale. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine
nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale
competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale stesso.
Termini per la presentazione dei ricorsi
18. .1. I ricorsi di cui all'articolo 17
sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. 2. I ricorsi in
materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Decisioni sui ricorsi
19. .1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provv
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