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Codice Deontologico Pag. 1
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Estratto del documento

1) Sfruttare o favorire l attività professionale di altri colleghi

2) Indurre i colleghi, anche collaboratori, a seguire un comportamento non consono a quanto riportato

nel codice deontologico

3) Fare qualsiasi tipo di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di altri colleghi o lavoratori.

Titolo VI: rapporti con l’ Ordine professionale

In tale titolo è specificato che, il farmacista ha l’ obbligo di prestare la massima disponibilità e

collaborazione con l’ Ordine, e deve segnalare ad esso, ogni tipo di iniziativa tendente a discriminare la

professione o intaccare quanto è riportato nel codice deontologico.

Titolo VII: pubblicità e informazione sanitaria

Sono consentiti nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza.

Titolo VIII: attività professionale nella farmacia

Tra le altre direttive, è indicato che, salvo specifiche indicazioni legislative, regolamenti e/o ordinanze,

sull’ insegna della farmacia è comunque obbligatoria la scritta “farmacia”.

Per quanto riguarda i cartelli indicatori, essi devono esclusivamente indicare la direzione e la distanza

per raggiungere la farmacia più vicina.

È riportato inoltre, che il farmacista è tenuto a respingere qualsiasi richiesta di medicinali senza

presentazione di ricetta medica o in presenza di ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.

Nel caso di preparazioni magistrali invece, il farmacista al fine di tutelare la salute del paziente in caso

di prescrizione dubbia, è tenuto a mettersi in contatto con il medico, per il necessario chiarimento.

Per quanto riguarda la consegna a domicilio dei medicinali, essa può essere effettuata solo dopo che in

farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale, e tale servizio deve essere svolto nel rispetto

di precise norme e assicurare la corretta conservazione dei medicinali.

Titolo IX: attività professionale nell’ industria farmaceutica

È citato che, il farmacista che esercita la propria attività nell’ industri deve tutelare la propria autonomia

e indipendenza professionale e deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di

esclusive valutazioni scientifiche.

Titolo XII: vendita di medicinali tramite internet e prodotti diversi dai medicinali

Si mette a conoscenza che al farmacista, non è consentita la cessione di medicinali tramite internet o

altri reti informatiche, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in

conformità alle direttive dell’ UE e dell’ OMS, salvo diverse normative nazionali.

Titolo XIII: riservatezza e segreto professionale

È un obbligo giuridico nonché morale, che il farmacista conservi segretamente fatti e circostanze di cui

è venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale. Tali disposizioni devono essere

osservate anche da persone incaricate al trattamento dei dati personali.

Titolo XIV: infrazioni al codice deontologico

Sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’ Ordine d’ appartenenza.

Giuramento del farmacista

È scritto nell’ appendice del codice deontologico; con tale strumento, il farmacista giura di:

1) Esercitare l’ arte farmaceutica in libertà e indipendenza di giudizio

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Publisher
A.A. 2013-2014
3 pagine
1 download
SSD Scienze chimiche CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dariom_89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnologia e legislazione farmaceutica I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Miro Agnese.