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1) Sfruttare o favorire l attività professionale di altri colleghi
2) Indurre i colleghi, anche collaboratori, a seguire un comportamento non consono a quanto riportato
nel codice deontologico
3) Fare qualsiasi tipo di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di altri colleghi o lavoratori.
Titolo VI: rapporti con l’ Ordine professionale
In tale titolo è specificato che, il farmacista ha l’ obbligo di prestare la massima disponibilità e
collaborazione con l’ Ordine, e deve segnalare ad esso, ogni tipo di iniziativa tendente a discriminare la
professione o intaccare quanto è riportato nel codice deontologico.
Titolo VII: pubblicità e informazione sanitaria
Sono consentiti nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza.
Titolo VIII: attività professionale nella farmacia
Tra le altre direttive, è indicato che, salvo specifiche indicazioni legislative, regolamenti e/o ordinanze,
sull’ insegna della farmacia è comunque obbligatoria la scritta “farmacia”.
Per quanto riguarda i cartelli indicatori, essi devono esclusivamente indicare la direzione e la distanza
per raggiungere la farmacia più vicina.
È riportato inoltre, che il farmacista è tenuto a respingere qualsiasi richiesta di medicinali senza
presentazione di ricetta medica o in presenza di ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
Nel caso di preparazioni magistrali invece, il farmacista al fine di tutelare la salute del paziente in caso
di prescrizione dubbia, è tenuto a mettersi in contatto con il medico, per il necessario chiarimento.
Per quanto riguarda la consegna a domicilio dei medicinali, essa può essere effettuata solo dopo che in
farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale, e tale servizio deve essere svolto nel rispetto
di precise norme e assicurare la corretta conservazione dei medicinali.
Titolo IX: attività professionale nell’ industria farmaceutica
È citato che, il farmacista che esercita la propria attività nell’ industri deve tutelare la propria autonomia
e indipendenza professionale e deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di
esclusive valutazioni scientifiche.
Titolo XII: vendita di medicinali tramite internet e prodotti diversi dai medicinali
Si mette a conoscenza che al farmacista, non è consentita la cessione di medicinali tramite internet o
altri reti informatiche, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in
conformità alle direttive dell’ UE e dell’ OMS, salvo diverse normative nazionali.
Titolo XIII: riservatezza e segreto professionale
È un obbligo giuridico nonché morale, che il farmacista conservi segretamente fatti e circostanze di cui
è venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale. Tali disposizioni devono essere
osservate anche da persone incaricate al trattamento dei dati personali.
Titolo XIV: infrazioni al codice deontologico
Sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’ Ordine d’ appartenenza.
Giuramento del farmacista
È scritto nell’ appendice del codice deontologico; con tale strumento, il farmacista giura di:
1) Esercitare l’ arte farmaceutica in libertà e indipendenza di giudizio