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TUTELA DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

La presenza di un sistema scolastico all’interno dei sistemi penitenziari si registra già nel sistema post

unitario. Periodo dello Statuto Albertino - la norma di riferimento era il regolamento Generale degli

Stabilimenti carcerari e dei riformatori Governativi 1891, già prevedeva una serie di articoli dedicati

all’istruzione dei detenuti.

Il regolamento del 1891 è il primo testo normativo in cui appaiono riferimenti ad una funzione non

esclusivamente punitiva dell’esecuzione penale, e nel quale si intravedevano i primi ed embrionali caratteri

delle nascenti concezioni special preventive della pena. In particolar modo il Regolamento prevedeva l’art

398 “l’istruzione civile è obbligatoria negli stabilimenti e nelle sezioni penali” e in cui si decide l’accesso

all’istruzione secondo la diversa età del soggetto, per i minori di 25 anni l’istruzione è un elemento

obbligatorio e per tutti coloro che hanno più di 25 anni l’accesso all’istruzione ha natura premiale. Erano

esclusi dalla scuola i condannati recidivi, i condannati di cattiva condotta. Gli inquisiti potevano accedere

solo se minori di 21 anni e previo assenso dell’autorità giudiziaria. Vi era l’obbligo per coloro che erano stati

ammessi all’istruzione della frequenza obbligatoria; l’accesso all’istruzione era concepito come un premio di

cui avrebbero potuto godere solo in caso di buona condotta e dal quale sarebbero decaduti a seguito di

alcuni comportamenti contrari a quest’ultima.

L’art 399 parificava i programmi scolastici penitenziari e quelle delle scuole elementari del Regno.

In questo regolamento, nell’art 400 è prevista l’esistenza della biblioteca (diritto alla cultura) “presso ogni

stabilimento carcerario e ogni riformatorio è istituita una biblioteca circolante”. Il Regolamento post unitario è

del tutto incentrato sul trattamento premiale del diritto all’istruzione.

Il regolamento del 1891 assume dunque una duplice connotazione, da una parte vi sono elementi che

evidenziano una preferenza del legislatore per una finalità rieducativa (anche se parziale) es. limiti alla

reclusione in cella alle sole ore notturne, dall’altro lato non si è ancora abbandonata la configurazione dello

studio come dovere del detenuto, essendo preponderante la concezione del reo come essere sub umano.

Il quadro cambia con il regolamento penitenziario del 1931, in quanto cambia la funzione della pena (se nel

regolamento 1891 secondo la scuola positiva la pena aveva una condotta general- preventiva, nel

regolamento fascista la pena ha natura retributiva), l’impostazione dell’istruzione cambia perché cambia

quindi la funzione della pena, da una funzione special preventiva si passa ad una funzione retributiva, il

detenuto viene visto come colui che con la sua condotta ha tradito le regole poste dal potere pubblico e

dunque merita una punizione (non una correzione). Nel regime fascista si introduce la pena di morte (1926)

per punire coloro che avessero attentato alla vita o alla libertà della famiglia reale o del Capo del Governo e

per i delitti contro la personalità dello Stato. Il detenuto è colui che ha osato sfidare lo Stato attuando

comportamenti illeciti, quindi il suo tradimento nei confronti del potere pubblico merita di essere punito e non

soltanto corretto.

Con questo sistema fascista (pena retributiva – funzioni della pena coincidenti e reciprocamente funzionali:

emendativa, afflittiva e intimidatoria) vi è una netta separazione tra il carcere e il mondo esterno, un vero e

proprio distacco, e inoltre vi è anche una fortissima limitazione delle attività consentite all’interno del carcere

che vengono ricondotte alle 3 medicine: 1) lavoro 2) religione 3) istruzione.

Queste tre regole non si configurano come un’alternativa per il detenuto ma gli vengono imposte, il detenuto

non può sottrarsi. La partecipazione alle poche attività previste non era garantita o, come nel precedente

ordinamento, concessa, bensì era imposta, coerentemente con l’idea che esse avessero una funzione

soprattutto afflittiva.

Il Regolamento 1931 si basava sul binomio punizione – premio, prevedendo sia un elenco dettagliato dei

comportamenti vietati ai detenuti con la relativa punizione da impartire o anche in sanzioni quali il divieto di

fumare, sia comportamenti meritevoli ai quali corrispondevano possibili benefici es. accesso al lavoro in

carcere.

Caratteristiche dell’istruzione durante il fascismo:

1) Obbligatorietà dell’istruzione: Art 1 regolamento 1931 “I detenuti sono obbligati a frequentare le

scuole istituite negli stabilimenti. Solamente colui che ha mostrato un attaccamento all’istruzione è

considerato un “detenuto buono”, quando il detenuto ha mostrato negligenza verso lo studio viene

punito a pane e acqua funzione retributiva della pena che si riflette anche nell’istruzione.

Obbligatorietà imposta, ad esempio, negli art 136 e 137. Il primo sanciva per i detenuti analfabeti di età

inferiore ai 40 anni la frequenza obbligatoria giornaliera per almeno due ore, per i detenuti già forniti di

istruzione elementare l’obbligo di riunirsi in sale studio a turni nei giorni festivi o nelle ore in cui non si

lavorava. Il secondo prevedeva che i detenuti più anziani, anch’essi privi di licenza elementare, venissero

ammessi ai corsi scolastici previa loro richiesta.

2) Funzione di indottrinamento ideologico: i programmi di studio devono essere imposti dal

Governo secondo i postulati della buona morale fascista. Il regolamento inoltre prevede che i corsi di

studio devono essere tenuti da insegnanti professionisti scelti dal Governo, dal cappellano, dal

direttore dell’istituto, dal sanitario nonché da comuni cittadini previa autorizzazione del ministero (tutti

coloro che entrano a far lezione devono avere un’autorizzazione da parte del potere politico ossia

del Ministero, così si assicura che l’insegnamento sia volto ad imprimere i principi fascisti), è

evidente quindi che la finalità di istruire non fosse di certo meramente didattica, non essendo

richiesto che i soggetti a ciò preposti disponessero di competenze specifiche, essendo invece meri

funzionari degli stabilimenti carcerari e conseguentemente del Governo. L’art 1 imponeva che “negli

stabilimenti erano permesse soltanto conferenze e proiezioni cinematografiche istruttive ed

educative secondo i principi fascisti” e anche la scelta dei testi disponibili in biblioteca era oggetto di

un filtro preventivo volto all’introduzione dei soli testi “istruttivi”. L’intenzione del legislatore era quello

di poter controllare, direzionare e condizionare gli insegnamenti, in modo tale da dare attuazione

all’intero processo di indottrinamento, in linea con l’ideologia etica del regime fascista. Ai detenuti

non era concesso sviluppare uno spirito critico rispetto a quanto gli veniva insegnato durante i corsi,

l’art 173 mostra chiaramente tale preclusione prevedendo che nel caso in cui il detenuto avesse

mostrato un attaccamento all’istruzione gli potesse essere riconosciuta la qualifica di “detenuto

buono”, qualora il detenuto abbia mostrato negligenza verso lo studio sarebbe stato punito a pane e

acqua.

Questo sistema entra in crisi con l’approvazione della Costituzione del 1948 (Regolamento che però resta in

vigore fino al 1975) in quanto la Costituzione inserisce l’art 9 ossia il diritto alla cultura e gli art 33 – 34 Cost

diritto all’istruzione; disegnandolo come un diritto sociale (diritti che presuppongono un ruolo di garanzia da

parte dello stato, l’intervento costitutivo dello stato es. costruzione delle scuole impedisce che rimanga

lettera morta). Si ritorna dunque ai principi di stampo liberale in tema di funzione della pena, art 27 co. 3 Cost

in particolare nell’ambito dell’istruzione intesa quale mezzo irrinunciabile ai fini dell’espletamento delle

funzioni della pena. 

Art 9 diritto alla cultura “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” E’ considerata da alcuni una pseudo

disposizione a causa dell’eccessiva indeterminatezza della formulazione.

Inizialmente si dava una lettura restrittiva o selettiva all’art 9 stabilendo che desse solo “un obbligo dello

Stato di tutelare e promuovere il patrimonio culturale (visto come oggettivo)”, la giurisprudenza costituzionale

ha allargato questa visione stabilendo che “a partire dall’art 9 Cost viene attribuito alla Repubblica il compito

di promuovere e tutelare non solo il patrimonio artistico ma anche CURARE L’ELEVAZIONE CULTURALE

DEI CITTADINI”, questo vuol dire che il compito dello Stato non è solo quello di curare la gestione del

patrimonio artistico ma occuparsi anche dell’elevazione culturale dei cittadini. Se è vero che la Repubblica

riconosce i diritti inviolabili dell’uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge al sua personalità e che è

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ciò

non esclude un ambito di operatività più incisivo dell’art 9 cost. Si pensi alla lettura di romanzi senza alcun

fine didattico, quest’attività non si ritiene possa rientrare nel concetto selettivo di cultura (non costituendo

attività artistica ne scientifica, ma è innegabile che sia un’attività che contribuisca allo sviluppo della cultura

personale. Da questa interpretazione estensiva deriva il diritto di ogni cittadino ad un’estensione culturale.

Inoltre è chiaro che l’art 9 debba essere letto alla luce degli art 33 e 34 Cost.

Art 33 cost “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” ed è maggiormente condivisa

quell’opinione secondo cui la libertà di insegnamento vista secondo la prospettiva del singolo docente,

costituisca una specie della libertà di manifestazione del pensiero ex art 21 cost.

Da qui deriva la conformità a Costituzione della predisposizione ministeriale di programmi scolastici uniformi

su tutto il territorio nazionale, per questo si è in modo condivisibile ritenuto riferibile anche alla libertà di

insegnamento il limite del buon costume previsto per la libertà di manifestazione del pensiero.

Co. 2 la repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi

(letto congiuntamente all’art 34 co. 2 Cost).

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE COME DIRITTO SOCIALE.

Co. 3 Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole o istituiti di educazione senza oneri per lo stato (legittime

anche le scuole di natura privata, anche e non solo in quanto lo Stato deve garantire l’accesso all’istruzione

a tutti). Nel diritto penitenziario non è configurato un diritto di scelta del genitore del detenuto minorenne di

scegliere un’istruzione privata, ex art 30 Cost e 33 Cost, ma questo non determina un’illegittimità in quanto

può ricavarsi il carattere assolutamente non primario e non necessario dell’istruzione privata.

Art 34 Cost “la scuola è aperta a tutti (collegamento con l’art 3 Cost) senza distinzioni”– diritto soggettivo

dei singoli nei confronti dei pubblici poteri a che questi gli garantiscano una adeguata istruzione.

Co. 2 L’istruzione inferiore è impartita fino ad 8 anni ed è obbligatoria e gratuita, i capaci e i meritevoli anche

se privi di mezzi hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo

diritto e sostiene i capaci e i meritevoli, anche privi di mezzi, con borse di studio, assegni e altre previdenze

che devono essere garantite con concorsi pubblici.

Con l’introduzione della L. 354/1975 compare l’istruzione nell’art 15 “elementi positivi del trattamento” – il

trattamento individualizzato (art 13) si attua tramite la garanzia dei diritti fondamentali del condannato che

sono previsti nell’art 15 “il trattamento dei condannati e degli internati è svolto avvalendosi principalmente

dell’istruzione [..]”. Il D.lgs 123/2018 ha aggiunto la formazione professionale e la partecipazione a progetti di

pubblica utilità, distinguendo espressamente le attività strettamente scolastiche da quelle professionalizzanti.

L’art 15, dunque la L. 1975 si configura in modo diverso dal regolamento del 1931 in quanto il diritto

all’istruzione, all’affettività, al lavoro non possono avere una natura premiale in quanto sono elementi del

trattamento stesso; dunque non possono essere tolti o dati al detenuto in base alla sua condotta ma

funzionali all’unico scopo della pena ossia il reinserimento.

Caratteristiche diritto all’istruzione/accesso alla cultura nella L.345/1975:

1) Facoltatività dell’istruzione: Il detenuto non può essere obbligato a studiare ma deve essere data

la possibilità al detenuti di studiare in quanto l’accesso all’istruzione si lega alla responsabilizzazione

e all’auto determinazione del trattamento penitenziario, che serve alla Magistratura di sorveglianza

per capire che il detenuto stia rispondendo bene al trattamento rieducativo.

2) Il diritto all’istruzione determina un obbligo nei confronti dello Stato di assicurare e predisporre gli

strumenti per permettere ai detenuti di intraprendere un percorso d’istruzione, dunque alla libertà di

scelta che si pone in capo al detenuto, si accompagna l’obbligo in capo ai pubblici poteri, dal potere

legislativo statale e regionale fino al DAP, di assicurare ai detenuti la possibilità di istruirsi attraverso

la predisposizione di strumenti non solo necessari ma anche adeguati.

La scelta per un’istruzione facoltativa risulta dettata dunque da due importi novità derivanti, l’una dalla

diversa concezione dell’essere umano che emerge da tutta la prima parte della Costituzione e dunque il

legislatore ha rispettato la libertà di autodeterminazione del singolo, per altro verso così facendo non rinuncia

alle esigenze, anch’esse di rango costituzionale, di sicurezza e prevenzione esseno ormai sopravvenuta la

consapevolezza dell’inesistenza di un legame tra ignoranza e criminalità emersa dalle risultanze socio-

criminologiche.

Alla valorizzazione dell’autodeterminazione si è affiancata anche la considerazione delle attitudini del

detenuto, in particolare il d.lgs 123/2018 ha modificato l’art 13 o.p sancendo che “Il trattamento penitenziario

deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e

valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale”. Il d.lgs

sembrerebbe aver accolto la ratio sottesa alla disciplina sovranazionale dell’istruzione espressa in particolar

modo all’art 28 reg.pen. europeo il quale raccomanda che i programmi di istruzione offerti dagli istituti

penitenziari debbano tenere in considerazione le aspirazioni personali dei detenuti studenti.

L’istruzione dunque:

1) Promuove la crescita personale dell’individuo consentendogli una formazione scolastica

2) Offre una valida formativa e costruttiva alternativa per riempire le ore all’interno dell’istituto

Art 19 Ord. Pen co.1 “Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante

l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli

orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.”

Con il termine “è curata” la dottrina ha adottato un interpretazione che prevedeva solo una facoltà

dell’istruzione e non un diritto. Alcuni ritengono che la prescrizione di un mero dovere di cura dell’istruzione

ben potrebbe esimere i pubblici poteri dall’obbligo di assicurare il servizio scolastico ai soggetti detenuti.

La dottrina contrastante e la giurisprudenza costituzionale vi ha dato invece un’interpretazione conforme

stabilendo che in combinato disposto con l’art 9, 33, 34 Cost i detenuti avevano un vero e proprio diritto

all’istruzione rilevabile di fronte alla magistratura di sorveglianza, garantendo anche un’equiparazione tra

corsi esterni al carcere ed interni.

Lo stesso discorso viene fatto per il Co.2 che si occupa dei giovani adulti ossia i detenuti di età compresa tra

i 18 e i 25 anni – “Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale di detenuti considerati

giovani adulti”. Anche se l’art 9 del d.lgs 121/2018 è intervenuto su tale disposizione specificando che nei

confronti di tale classe di età debbano trovare attuazione preliminarmente le norme ora dedicate

all’esecuzione penale per i minorenni.

Il D.Lgs 121/2018 detta una particolare disciplina in materia di detenzione minorile che è stata estesa anche

ai giovani adulti, il decreto nell’art 14 prevede la personalizzazione dell’istruzione del detenuto secondo le

attitudini, e parallelamente all’art 18 prevede di favorire quanto più possibile la frequenza di corsi di studio

all’esterno degli istituti.

Per questi soggetti giovani adulti viene dedicata una maggiore attenzione in quanto si trovano in una fase

evolutiva di tipo adolescenziale, anche se terminale, e quindi appaiono maggiormente bisognosi di ricevere

un servizio scolastico che gli garantisca una crescita professionale consapevole ed un reale apprendimento

culturale e professionale.

Problematiche relative al termine “cura” prevista all’interno delle disposizioni in quanto il carattere

programmatico delle disposizioni suscita dubbi di legittimità costituzionale:

L’autrice del libro prevede che può soccorrere a que

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pellifederica96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei detenuti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Talini Silvia.
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