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CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (47 Stati firmatari - Convenzione di diritto internazionale)

  1. Diritto ad uno spazio conforme a umanità

  2. Diritto a non subire tortura

Art 117 Cost La potestà legislativa Statale e regionale si esercita nel rispetto dei vincoli della costituzione e degli obblighi internazionali e comunitari

  1. Diritto ad uno spazio conforme a umanità

    L'articolo di riferimento della Convezione è l'art 3 rubricato "Proibizione della tortura" che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a tortura ne a pene inumane o degradanti. Questa disposizione assume nel sistema convenzionale una valenza assoluta perché rientra tra le norme inderogabili della convenzione, questo si evince dall'art 15 della CEDU che stabilisce che "in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la Nazione, ogni Stato parte della Convenzione può adottare"

misure in deroga alle norme contenute nella Convenzione stessa (possibile una generale sospensione delle norme convenzionali), ma al secondo comma dice che l'art 3 (insieme all'art 2 che tutela il diritto alla vita e art 4 co. 1 "proibizione della riduzione in schiavitù" e l'art 7 che riguarda la riserva di legge in materia di diritto penale "nulla pena sine lege") però è un articolo inderogabile neanche durante una situazione che minaccia la sicurezza della Nazione".

Questa inderogabilità dell'art 3 emerge a più riprese in varie pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo dicendo con Sentenza del 2008 che "l'art 3 consacra una dei valori fondamentali della società democratiche che può subire soppressioni neanche quando si crea un contrasto forte con il diritto alla sicurezza es. terrorismo o lotta alla criminalità organizzata".

Questa è una

giurisprudenza costante. Da un punto di vista concreto questo divieto inderogabile comporta dei veri e propri obblighi degli Stati firmatari della Convenzione, sono obblighi in positivo e in negativo. Obblighi in positivo vuol dire che gli Stati devono porre in essere delle azioni volte a far si che non si verifichino azioni contrarie all'art 3 ossia devono agire affinché non si verifichino condotte contrarie all'art 3, questo per noi fino al 2017 era parzialmente inadempiuto fino all'ingresso del reato di tortura. Obblighi in negativo, gli Stati parti devono astenersi dal compiere azioni che configurano un trattamento di tortura o altri comportamenti contrari al senso di umanità o inumani e degradanti. Primo problema: Come si distinguono le due fattispecie, ossia quando è che un comportamento è riconducibile alla tortura e quando è riconducibile al trattamento inumano e degradante. A ciò soccorre la giurisprudenza dei Giudici diStrasburgo che hanno individuato una serie di parametri che individuano un discrimine certo tra i due: - Primo parametro: "Gravità dei trattamenti" cioè la tortura si qualifica come una sorta di forma aggravata di trattamento inumano e degradante, aggravio che conduce conseguenze più incisive per lo stato trasgressore. Gli indici secondo i quali si può capire se una condotta è più o meno grave sono: le conseguenze fisiche e mentali che una persona subisce, la durata e l'intensità della violazione, la natura degli atti qualora siano particolarmente violenti, la sistematicità ossia la reiterazione del comportamento. - Secondo parametro: "L'intenzionalità della condotta" per poter ascrivere un comportamento alla fattispecie di tortura occorre un'inderogabile presenza dell'elemento psicologico ossia la volontà di torturare. Questo requisito della volontarietà non è

presente nel trattamento inumano e degradantees. sovraffollamento in cui non vi è volontà.

Divieto di trattamenti inumani e degradanti da cui discende il diritto in positivo ossia il diritto all'esecuzione conforme a dignità. A differenza della nozione di tortura che si ritrova in diverse norme internazionali, non si ha una definizione di "trattamenti inumani e degradanti" quindi volta in volta, in base al ricorso presentato, è la Corte Europea che dice se si configura nel caso concreto se si è ono di fronte a "trattamenti inumani e degradanti". La giurisprudenza a proposito è ampissima.

sovraffollamento carcerario Concentrando l'indagine sul che, per pacifica giurisprudenza, integra la violazione dell'art 3 Cedu. La negazione al diritto di uno spazio conforme a dignità determina l'esistenza di un fattore ostativo in relazione a tutti i principi costituzionali es. il sovraffollamento impedisce

Il sovraffollamento carcerario è un fenomeno che limita l'individualizzazione del trattamento, nega o comunque rende difficile la garanzia dei diritti dell'esecuzione penale (prima caratteristica del sovraffollamento: è fattore ostativo per eccellenza). L'altra caratteristica è la trasversalità, ossia è un fenomeno che riguarda l'intera popolazione detenuta a prescindere dal reato commesso e dal comportamento tenuto durante l'esecuzione penale e dal luogo di detenzione. È un fenomeno che è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali connessi a successivi interventi di riforma.

Come si capisce quando c'è il sovraffollamento carcerario?

  1. In una prima fase della loro giurisprudenza i giudici di Strasburgo si basavano sul criterio della "metratura" dicendo che se la superficie garantita al detenuto è inferiore ai 3 mq è automaticamente integrata la violazione dell'art 3 CEDU. A prescindere dalla sussistenza di altri requisiti.
Se lo spaziodetentivo per ciascun detenuto è pari o superiore a 3 mq, in questi casi può comunque configurarsi un trattamento inumano o degradante se oltre alla limitatezza dello spazio, vi sono altre gravicarenze es. insufficienza di aria, luce, attività trattamentali. 2) Dalla sentenza MURSIC contro Croazia del 20 ottobre 2016 la precedente giurisprudenza è stata temperata, infatti dice che anche in caso di metratura minore di 3 mq vi è una forte presunzione di violazione ma non un'automatica violazione dell'art 3. Lo Stato può evitare di essere condannato se dimostra, di fronte ai giudici di Strasburgo, l'esistenza di 3 condizioni cumulative che sono: deve dimostrare la brevità del tempo in cui il detenuto è in uno stato di restrizione della metratura, deve dimostrare che il detenuto può trascorrere tempo fuori dalla cella impiegato attività trattamentali, deve dimostrare che l'istituto in cui il detenuto è incarcerato offre un'adeguata programmazione delle attività quotidiane.

detenuto è stato detenuto deve avere condizioni dignitose. Questo perché la precedente giurisprudenza comportava che l'amministrazione penitenziaria valutava il rispetto della dignità solo misurando la cella. La giurisprudenza che ha con riferimento l'Italia:

  1. Sulemanovic contro Italia del 16 luglio 2009 che è la prima condanna all'Italia per il sovraffollamento carcerario. La Corte dichiara fondato il ricorso solo in riferimento alla violazione automatica in quanto condivideva una cella con 5 persone e uno spazio pro capite di 2.70 mq. (e non quella con riferimento all'impossibilità di accedere ad attività ricreative in quanto in questo secondo periodo ha goduto di una superficie maggiore a 3mq e l'istituto garantiva comunque condizioni dignitose). La Corte di Strasburgo dice che è impossibile quantificare volta per volta in maniera statica la superficie da garantire, ma comunque esiste una soglia minima di 3 mq.
La Corte accoglie il ricorso. Qui la corte ha utilizzato il criterio rigido della metratura. Importante parere discordante nella sentenza del giudice Sajò che dice che è "il disinteresse dello stato a concretizzare la violazione e non solo la violazione stessa". 2) Sentenza Corte Costituzionale n.279/2013 in cui due Tribunali di Sorveglianza (Milano e Venezia) avevano chiesto di dichiarare l'incostituzionalità dell'art 147 cpp "rinvio facoltativo della pena" nella parte in cui non prevede la possibilità di rinviare l'esecuzione della pena quando quest'ultima deve essere espiata in condizioni contrarie al senso di umanità per il grave sovraffollamento carcerario. Si chiede una sentenza additiva. La Corte Cost con questa sentenza ha ritenuto la questione inammissibile perché in realtà per risolvere il sovraffollamento carcerario serve una decisione discrezionale che può compiere solo il legislatore.Corte però inseriscono nellasentenza un monito che ha la forza di un vero e proprio ultimatum per il legislatore prevedendo che "sarebbe intollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema del sovraffollamento, ove il legislatore non si attivi tempestivamente, la Corte ove investitasuccessivamente potrebbe risolvere il problema del sovraffollamento superando il limite delle rimeobbligate". 3) Nel 2013 Sentenza Torreggiani, il disinteresse dello Stato aveva portato ad avere 77 mila detenuti.La sentenza Torreggiani è una sentenza pilota che è un istituto previsto dall'art 46 Convenzione Eduche consente alla Corte di Strasburgo di mettere in mora lo Stato condannato concedendogli uncerto lasso di tempo, qui è un anno da quando la sentenza è diventata definitiva, per adottare tuttauna serie di rimedi per porre fine alla violazione del sovraffollamento carcerario. Quello che i giudici

Strasburgo chiedono all'Italia è 1) eliminare o diminuire il sovraffollamento carcerario 2) garantire degli strumenti effettivi della tutela dei detenuti. Con riferimento alla prima richiesta l'Italia ha risposto con una serie di decreti adottando delle misure alternative alla detenzione. In un primo momento queste misure hanno portato a diminuire la popolazione detenuta, ma a lungo termine il problema si è riproposto.

Diritto a non subire tortura (diritto negativo) Solo con la L.110/2017 è stato introdotto l'art 613 bis cp il "reato di tortura", introduzione che non fa venire meno i problemi di formulazione/limitazione del campo applicativo della norma.

I diritti costituzionalmente sommersi sono quei diritti non codificati/previsti nella normativa penitenziaria, ma essendo comunque principi costituzionali pongono una riflessione sulla loro codificazione e che emergono in sede giurisprudenziale es. diritto alle ferie o diritto

all'intimità intramuraria. Fonti: - La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 1948 (D.U.D.U), prima carta dopo la 2° guerra mondiale, in cui gli Stati individuano un nucleo incompri
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A.A. 2020-2021
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pellifederica96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei detenuti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Talini Silvia.