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TESTAMENTO SEGRETO!
TESTAMENTO SEGRETO!Tale testamento è fatto con atto di notaio ma
consente di tenere segrete le disposizioni, benché non il fatto di aver fatto
testamento. Cumula i vantaggi del testamento olografo e di quello pubblico,
ma è poco usato nella pratica. Articolo 604 c.c.: “Il testamento segreto può
essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve
essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in
parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la
sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. Il
testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la
sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì
dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la
causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di
ricevimento. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto”.
Si compone di due documenti: scheda testamentaria e verbale di ricevimento.
Articolo 605: “La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da
involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non
si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in
presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così
sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei
testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il
testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in
presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il
testamento, se questo è stato scritto da altri. Sulla carta in cui dal testatore è
scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e
da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano
il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta
dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L'atto deve essere
sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può,
per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva
quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere
fatto di seguito e senza passare ad altri atti”.!RITIRO DEL TESTAMENTO
SEGRETO. Anche il testamento segreto può essere ritirato dalle mani del
notaio in ogni tempo. Tale ritiro comporta revocazione de testamento stesso,
salve le ipotesi in cui la scheda testamentaria, avendone i requisiti, possa
valere come testamento olografo (importantissimo. Articolo 685: ‘Il ritiro del
testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o
dell'archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del
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testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento
olografo’).!
TESTAMENTO PUBBLICO!Il testamento pubblico è il testamento ricevuto
dal notaio in presenza dei testimoni. (Art. 603.1 c.c.: “Il testamento pubblico è
ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei
testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura
del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza
dei testimoni. Di ciascuna
di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il
luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere
sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può
sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa,
e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura
dell'atto”). Il notaio riceve la volontà testamentaria e redige l’atto in conformità
di essa. Vantaggi: possono farlo tutti (anche gli analfabeti o coloro che non
sono più in grado di scrivere), guida tecnica e maggiore sicurezza della sua
validità, minori probabilità di impugnazione, pressoché nulle le possibilità di
smarrimento. Svantaggi: rigoroso formalismo, mancanza di segretezza
assoluta, costi per il testatore.!FORMALITA’. Le formalità del testamento
segreto sono definite dal c.c. e dalla legge notarile (legge 89 de 1913) mentre
il testamento pubblico è governato da un rigido formalismo, che è
ulteriormente complicato in caso di testatori sordi o ciechi. In taluni casi
servono!
addirittura 4 testimoni (che devono essere non interessati all’atto). Tutti gli
atti pubblici iniziano con ‘Repubblica italiana’.!
!
TESTAMENTO SPECIALE!si tratta di testamenti che possono essere fatti
con deroghe alla forma testamentaria del testamento pubblico. Articolo 609:
“Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in
luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica
calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, [dal
pretore] dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da
un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici
anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto
anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, se ne indica la causa”. Termine di efficacia: 3 mesi. Articolo
610: “Chiunque, con violenza o minaccia , costringe altri a fare, tollerare od
omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena
è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339”.!
Il testamento olografo e il testamento segreto devono essere pubblicati dopo
la morte del testatore. Formalità attraverso la quale quell’atto diviene
eseguibile. Così diviene un atto avente efficacia di tutti.!
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Ai sensi del 623 il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico appena gli è
nota la morte del testatore comunica l’esistenza del testamento agli eredi e
legatari. Immediatamente all’apertura della successione comunica a eredi e
legatari il contenuto del testamento. Nel caso di testamento olografo e
segreto solo dopo la pubblicazione.!
REVOCABILITA’ DEL TESTAMENTO.!Articolo 679 e seguenti del c.c. Nora
inderogabile: non si può rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le
disposizione testamentarie. Ogni clausola o disposizione contraria non ha
effetto. 680: revoca espressa: “La revocazione espressa può farsi soltanto
con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due
testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in
parte, la disposizione anteriore”. Principio di fungibilità delle forme
testamentarie. La revoca espressa dà un problema particolare, quello
dell’eventuale reviviscenza delle disposizioni già revocate.!Sono molte
le ipotesi di revoca tacita. Testamento ulteriore ma anche altre ipotesi.
Revoca tacita di testamento olografo: testamento olografo distrutto o lacerato
del tutto o in parte si considera del tutto o in parte revocato a meno che non
si provi che il testatore non ebbe intenzione di revocarlo. Per quanto riguarda
l’incompatibilità tra testamento anteriore e posteriore la revoca sussiste
purché non ricorrano le condizioni del 683. !
Art. 633 c.c.: in generale alle disposizioni testamentarie possono essere
apposte condizioni sospensive e risolutive.!
Condizioni impossibili o illecite: Art. 634 c.c.: “Nelle disposizioni testamentarie
si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a
norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è
stabilito dall'art. 626”.!
Quando abbiamo parlato del nascituro che deve conseguire un’eredità sub
condictione determinate persone amministrano l’eredità fino a che lui non
venga ad esistenza. Articolo 641: “Qualora l'erede sia istituito sotto
condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo
che non si può più verificare , è dato all'eredità un amministratore. Vale la
stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie
l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti”. Articolo
642: “L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la
sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede
condizionale vi è il diritto di accrescimento. Se non è prevista la sostituzione o
non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento,
l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo. In ogni caso l'autorità
giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti”.
Semplificando, l’amministrazione spetta a colui che sarebbe erede se la
condizione non si verificasse, al controinteressato. Articolo 643: “Le
disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia
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chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona
vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi
diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona
diversa. Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla
madre”.!
Il termine è diverso dalla condizione proprio perché è un momento che si
verificherà sicuramente. Nelle disposizioni a titolo universale il termine si
considera non apposto. L’erede a tempo non è ammesso. Il termine è
ammissibile nelle disposizioni a titolo particolare.!
Onere. Elemento accidentale che si può apporre sia alle disposizioni a titolo
di erede sia ai legati. L’onere ordina ma non subordina. Impone un obbligo al
soggetto quale elemento accessorio della disposizione ma il fatto che quel
soggetto adempia a tale obbligo non è condizione dell’acquisto. L’onere può
anche non essere un elemento accidentale. Può non essere una disposizione
accessoria. È pacifico in giurisprudenza che l’onere può anche costituire una
disposizione autonoma, non accedere a una disposizione testamentaria
principale. Ciò significa che è possibile confezionare un onere senza che
esso acceda ad una disposizione principale. ‘sia onere di Tizio di farmi un
monumento