Diritto civile 1
Introduzione al diritto successorio
Oggetto del nostro studio è quella parte dell’ordinamento privatistico che va sotto il nome di diritto successorio o di diritto ereditario. Si tratta di quell’insieme di norme giuridiche volte a disciplinare la sorte dei rapporti giuridici che non si estinguono con la morte delle persone fisiche titolari degli stessi. È un insieme di regole che presiedono alla sorte di questi rapporti. Problema di capire quale sia la sorte di questi rapporti in capo alla persona che viene meno.
Difficilmente pensabile che si estinguano insieme alla morte del debitore. L’ordinamento è chiamato a stabilire quale sia la sorte dei rapporti che fanno capo alla persona fisica quando la persona fisica non c’è più. Individuazione del soggetto successibile. Necessità di assicurare la continuità dei rapporti giuridici. È una questione di ordine pubblico. Diritto successorio perché uno dei suoi compiti fondamentali è l’individuazione del successibile.
Quando diciamo ‘diritto successorio’ a volte diciamo ‘diritto ereditario’ che in senso ampio è la stessa cosa! Ma vedremo che l’eredità è qualcosa di più specifico della successione. L’eredità è la successione a titolo universale, è cioè la fonte più importante di successione. Alcuni rapporti non sono suscettibili di successione, ad esempio i rapporti personalissimi. Il diritto agli alimenti per esempio è un diritto personale, e non si trasmette ai successibili. De cuius (o ereditando) è la persona della cui eredità si tratta.
Normative e concetti principali
Il diritto successorio nel nostro ordinamento è disciplinato nel libro II del c.c. Sistematicamente coeso.
La successione si deve intendere nel senso più ampio, è un concetto giuridico che non ha mera attinenza con il diritto ereditario, e designa tutte le ipotesi in cui un soggetto subentra ad un altro soggetto nella titolarità di un diritto o di un rapporto giuridico, qualunque sia la causa di tale mutamento di titolarità. Il soggetto che subentra si chiama avente causa o successore. Il soggetto della cui successione si tratta si chiama dante causa. Nella successione muta il titolare del rapporto ma l’oggetto del rapporto rimane identico.
La successione designa un modo di acquisto delle situazioni giuridiche a titolo derivativo (l’acquisto a titolo derivativo è quello in cui il soggetto che acquista acquista lo stesso diritto del precedente titolare, nell’acquisto a titolo originario l’acquisto avviene indipendentemente dalla titolarità del precedente soggetto).
L’acquisto a titolo derivativo può essere a titolo derivativo traslativo: il soggetto acquista lo stesso diritto che faceva capo al suo dante causa. Può essere sennò a titolo derivativo costitutivo: non è il medesimo diritto ma promana dal diritto del dante causa.
Tipologie di successione
Successione fra vivi/mortis causa. La successione fra vivi ha luogo indipendentemente dalla morte del titolare e riguarda soltanto uno o più rapporti (può essere solo successione a titolo particolare). La successione mortis causa dipende dalla morte di un soggetto, e non ci sarebbe se quel soggetto non fosse venuto a mancare. La successione mortis causa trova la sua causa nella morte. Ha luogo in ragione della morte e dà luogo alla successione nel patrimonio di quella persona.
Quando parliamo di successione mortis causa parliamo del nostro studio. Oggetto della successione mortis causa è il patrimonio del defunto. Tutto il suo patrimonio, perché tutto il suo patrimonio necessita di essere sistemato. Ci sono due eccezioni. I rapporti che non hanno valore economico (carte e documenti di famiglia). La seconda eccezione è una categoria che ha riguardo a cose o rapporti che hanno valore economico ma che ciononostante sono esclusi dalla successione perché si estinguono con la morte del titolare (per esempio il diritto agli alimenti).
Quando parliamo di successione mortis causa ci riferiamo primariamente alla successione a titolo universale, ma può essere anche a titolo particolare. Successione a titolo universale = eredità. Successione a titolo particolare = legato. Mentre la posizione di erede può essere determinata dalla legge (o nel testamento), il legato è una disposizione soltanto testamentaria.
Legati e eredità
Attenzione: Non tutti i legati danno luogo a successione in senso tecnico. Di norma il legato è un’ipotesi di successione a titolo particolare; Esistono ipotesi di legato nelle quali l’oggetto non è una posizione soggettiva che faceva capo all’erede ma è una posizione soggettiva che viene creata con il testamento. È il caso del legato previsto dalla legge relativo al diritto di abitazione e al diritto di uso che sono devoluti a favore del coniuge qualora venga a mancare l’altro coniuge. Questi diritti non facevano capo al precedente titolare. Nascono in capo al coniuge.
Non solo, possiamo prevedere anche il legato di una cosa che non è in proprietà del testatore. Tizio nel proprio testamento potrebbe scrivere ‘Lego a favore di Caio il diritto di proprietà della casa di Sempronio’. È un legato ad effetti obbligatori e obbliga l’erede ad acquistare la casa e a trasferirla a favore del legatario; qualora non gli venga venduta obbliga l’erede a pagare un giusto prezzo. Il legato quindi è una forma di atto di autonomia privata che può presentarsi in diverse forme. La più semplice è la successione a titolo particolare ma può dar vita anche a vicende più articolate.
Eredità
Eredità è l’insieme dei rapporti giuridici che facevano capo al defunto in vita e che sono destinati a essere acquistati in via successoria mortis causa in quanto trasmissibili. Dunque solo quella parte di patrimonio che è suscettibile di successione. Ci si è chiesti se possa essere qualificata come un’universalità di diritto. L’universalità di diritto è un complesso di rapporti giuridici distinti unificati dalla legge. Non c’è concordia. Per alcuni no, in quanto mancherebbe l’unificazione oggettiva dei vari elementi per l’assolvimento di una funzione unitaria. Altri ritengono di sì valorizzando gli artt. 460, 528, e 556 c.c., in cui sembrerebbe che l’eredità sia intesa dalla legge come un’universalità di diritto. L’eredità è tale indipendentemente dalla sua consistenza, dunque può essere attiva ma anche passiva!
È possibile rifiutare l’eredità. L’accettazione con beneficio d’inventario è possibile quando c’è incertezza sul patrimonio ereditato. Un caso classico dell’accettazione con beneficio d’inventario è quello dell’eredità da un parente lontano di cui non conosco bene le abitudini e il patrimonio, di cui non so se ha debiti o se fa parte di una società recentemente fallita. L’accettazione con beneficio d’inventario consente di limitare la propria responsabilità nei debiti all’attivo. Se l’attivo è di 100 io pago i debiti solo per 100.
L’erede è colui che acquista l’eredità. L’eredità può essere l’intero patrimonio o una sua quota ideale. Articolo 588 c.c. Si può chiamare erede colui che acquista o tutti i beni (universalità) o una quota del patrimonio. L’eredità non solo è il subingresso nella posizione del precedente de cuius, ma è un subingresso con effetto retroattivo. La retroattività degli effetti dell’accettazione di eredità risponde al problema della necessità di raccogliere i diritti e gli obblighi del de cuius. Ha efficacia retroattiva fin dal momento dell’apertura della successione. Articolo 456 c.c.: “La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”. Anche se accettata anni dopo. Esistono 10 anni di tempo per accettare l’eredità.
Obblighi e accettazione dell'eredità
L’erede non può mai mancare. Non è possibile una successione senza erede. L’ordinamento esige che ci sia un erede perché all’erede fa capo non solo la continuazione della personalità morale del defunto come dicevano già i romani, ma soprattutto all’erede competono anche tutti i beni eventualmente sopravvenuti e non contemplati nel testamento, e soprattutto perché l’erede è l’unico soggetto che risponde dei debiti ereditari. L’erede quindi non può mai mancare.
Se anche il patrimonio è stato esaurito nella sua parte attiva attraverso legati comunque si fa luogo alla determinazione dell’erede e all’erede fanno capo tutte le prerogative che vedremo nelle prossime lezioni. L’eredità fino a quando non viene accettata da nessuno e fino a quando non è decorso il termine per l’accettazione o quando tutti i successibili hanno rifiutato, l’eredità si chiama vacante. L’eredità vacante non è un autonomo soggetto di diritto. L’acquisto dell’eredità da parte dello stato ha 2 peculiarità: non richiede accettazione (ma è successibile di ultima istanza) e risponde soltanto nei limiti dell’attivo.
Seconda lezione: 9 marzo 2017
Quesito
Tizio, in un momento di difficoltà economica, si rivolge a Caio per ottenere un prestito. Caio, che conosce bene Tizio e il suo patrimonio, gli offre euro 50.000, che Tizio non dovrà preoccuparsi di restituire, purché confezioni un testamento con il quale lasci a Caio la villa di Cortina. Tizio, pochi giorni dopo, confeziona il testamento, scrivendo: “Come da accordi intercorsi in occasione della dazione di euro 50.000, lego a Caio la villa di Cortina”. Quid iuris?
Sostanzialmente vogliamo sapere se in una fattispecie come questa il legato in favore di Caio è valido o non è valido, è efficace o non è efficace, se ci può essere qualcuno che può fare qualcosa per fare in modo che questo legato venga revocato oppure meno; è un legato con dei profili particolari perché non fatto in grande spontanea volontà del de cuius; è una forma di successione a titolo particolare ma ha questa particolarità dal punto di vista dei motivi perché l’oggetto del legato viene lasciato inadempimento di una promessa e non per spirito di liberalità. Nelle prossime due ore troveremo la risposta a questo quesito.
Differenze tra eredità e legato
La volta scorsa abbiamo detto che l’eredità, o meglio l’istituzione di erede, è una disposizione testamentaria a titolo universale che dà luogo a una successione nell’intero patrimonio o in una quota di questo patrimonio, mentre invece il legato dà luogo ad una successione particolare soltanto in uno o più singoli rapporti. Riprendiamo l’articolo 588 c.c.. Questo articolo al secondo comma dice che l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Es.: Tizio che è proprietario della propria casa di città e di una casa al mare, e per il resto ha beni di pochissimo valore, confeziona un testamento nel quale scrive ‘lascio a mio nipote Caio la casa di città e a Sempronio la casa al mare’, e non dispone altro. Ragionando in termini ortodossi saremmo spinti a dire che quelli a favore di Caio e di Sempronio sono due legati perché hanno ad oggetto un singolo bene. Sembrerebbe essere una successione a titolo particolare.
Se noi proviamo a calarci nella prospettiva del testatore, che spesso non è un profondo conoscitore del diritto, e sappiamo che spesso usa il termine ‘lascio’ in modo a-tecnico, possiamo pensare che un testamento che dispone per testamento dei suoi beni più importanti a favore delle persone a cui più si sente legato possa pensare che l’ordinamento qualifichi quelle due attribuzioni come due attribuzioni a titolo particolare e quindi vada in cerca di un altro erede a cui lasciare tutto il resto anche di pochissimo valore?
Il motivo per il quale ci si deve porre questo problema, è che talvolta delle attribuzioni che hanno ad oggetto singoli rapporti possono per la loro rilevanza anche esaurire l’intero patrimonio, oppure possono essere la spia della volontà di attribuzione di quel singolo bene in funzione di eredità. Significherebbe che quel bene sia lasciato non a titolo di legato ma come rappresentativo di una quota di eredità. Il diritto al fine di adeguarsi alla volontà presumibile del testatore può qualificare la disposizione che potrebbe sembrare a titolo particolare come a titolo universale tutte le volte in cui quella disposizione in realtà non voleva esaurirsi nella trasmissione di quel singolo bene ma voleva in realtà lasciare quel bene come in funzione di una quota.
Significa che quando accade questo quel bene viene considerato come rappresentativo di una quota di eredità. La casa di città vale 100, la casa al mare vale 50, bene, quando si verifica questa ipotesi si intende che a chi è stata lasciata la casa di città si volesse lasciare 2/3 del patrimonio e a chi è stata lasciata la casa al mare si volesse lasciare 1/3 del patrimonio. In questa maniera non c’è bisogno di cercare un altro erede.
Interpretazione delle disposizioni testamentarie
Questa disposizione è volta a disciplinare l’interpretazione dell’atto testamentario dicendo in sostanza che di norma quando una disposizione ha ad oggetto un singolo bene o più singoli beni quella è una disposizione a titolo particolare, se però risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio allora quella disposizione pur avendo ad oggetto un singolo bene o un singolo rapporto deve essere considerata una disposizione a titolo universale. (Testamento olografo è quello scritto di pugno dal testatore integralmente, datato e sottoscritto)
Problema particolare sollevato dall’istituzione ex re certa è la sorte dei beni non contemplati nel testamento. Tizio lascia le due case ai due nipoti ma ci sono altre cose di scarso valore economico. Si pone il problema di eventuali beni non inclusi nell’istituzione ex re certa. Che fine fanno?
Teorie sulla distribuzione dei beni non contemplati
- Secondo alcuni, vanno in proporzione agli eredi testamentari (in proporzione alle quote desumibili dal valore dei singoli beni assegnati). Si giustifica sulla base della vis espansiva della quota ereditaria e della chiamata ereditaria.
- Secondo altri vanno agli eredi legittimi, esclusi gli eredi testamentari, anche se questi siano eredi per legge (sarebbero eredi se non ci fosse un testamento).
- Secondo altri, vanno agli eredi legittimi, ivi compresi quelli istituiti nel testamento, se sono eredi anche per legge. Secondo questa tesi i beni non contemplati vanno sì agli eredi per legge e non a quelli stabiliti nel testamento ma non c’è nessuna causa di esclusione degli eredi nominati nel testamento.
Sui beni non contemplati si concorre sulla base della quota ad essi spettante sull’intero patrimonio. Se 100 era il valore della casa di città, 50 era il valore della casa al mare e 10 il valore di quanto rimane, le quote da applicarsi saranno su 160: 100/160, 50/160 e 10/160. Su questi beni si concorre sulla base di queste proporzioni. La Cassazione ha di recente sposato la prima di queste 3 tesi.
Importanza della distinzione tra erede e legatario
Perché ci affatichiamo nel capire se è un’istituzione di eredi o un legato? Alla fine se io prendo una casa non mi interessa se la prendo come erede o come legatario? Ci sono differenze fondamentali. In primo luogo, oggetto di eredità è sempre qualcosa che già io possedevo, ma soprattutto l’eredità comprende rapporti attivi e passivi, tanto che essa comporta l’obbligo di pagare i debiti che facevano capo al de cuius anche oltre l’atto ereditario (salva la possibilità di accettare con beneficio d’inventario). Il legato non è chiamato a pagare i debiti.
L’eredità si acquista solo a seguito dell’accettazione. Non si diventa eredi automaticamente o contro o senza la propria volontà. Occorre un atto unilaterale di accettazione. L’eredità comporta la continuazione del possesso del de cuius in capo all’erede; significa che in capo all’erede continua il possesso già iniziato dal de cuius e la rilevanza di un’ipotesi di questo tipo è che ai fini del computo temporale del possesso questo non ricomincia a decorrere dal momento di apertura della successione (1146 c.c.).
Questo ci importa perché se il de cuius possedeva da 19 anni, quel singolo anno di possesso in capo all’erede può condurlo all’usucapione. Secondo effetto, ai fini dell’esercizio delle azioni a tutela del possesso il possesso del de cuius conta come possesso dell’erede, e quindi l’erede è ammesso all’esercizio delle azioni possessorie esattamente come se fosse il de cuius. Continua in lui il possesso del de cuius. Ennesima conferma dunque che l’erede è il continuatore della personalità dell’ereditando, del de cuius. Ne prende il patrimonio e ne continua la personalità morale.
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