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Estratto del documento

TESTAMENTO SEGRETO!

TESTAMENTO SEGRETO!Tale testamento è fatto con atto di notaio ma

consente di tenere segrete le disposizioni, benché non il fatto di aver fatto

testamento. Cumula i vantaggi del testamento olografo e di quello pubblico,

ma è poco usato nella pratica. Articolo 604 c.c.: “Il testamento segreto può

essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve

essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in

parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la

sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. Il

testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la

sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì

dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la

causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di

ricevimento. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto”.

Si compone di due documenti: scheda testamentaria e verbale di ricevimento.

Articolo 605: “La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da

involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non

si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in

presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così

sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei

testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il

testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in

presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il

testamento, se questo è stato scritto da altri. Sulla carta in cui dal testatore è

scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e

da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano

il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta

dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L'atto deve essere

sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può,

per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva

quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere

fatto di seguito e senza passare ad altri atti”.!RITIRO DEL TESTAMENTO

SEGRETO. Anche il testamento segreto può essere ritirato dalle mani del

notaio in ogni tempo. Tale ritiro comporta revocazione de testamento stesso,

salve le ipotesi in cui la scheda testamentaria, avendone i requisiti, possa

valere come testamento olografo (importantissimo. Articolo 685: ‘Il ritiro del

testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o

dell'archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del

85

testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento

olografo’).!

TESTAMENTO PUBBLICO!Il testamento pubblico è il testamento ricevuto

dal notaio in presenza dei testimoni. (Art. 603.1 c.c.: “Il testamento pubblico è

ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei

testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura

del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza

dei testimoni. Di ciascuna

di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il

luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere

sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può

sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa,

e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura

dell'atto”). Il notaio riceve la volontà testamentaria e redige l’atto in conformità

di essa. Vantaggi: possono farlo tutti (anche gli analfabeti o coloro che non

sono più in grado di scrivere), guida tecnica e maggiore sicurezza della sua

validità, minori probabilità di impugnazione, pressoché nulle le possibilità di

smarrimento. Svantaggi: rigoroso formalismo, mancanza di segretezza

assoluta, costi per il testatore.!FORMALITA’. Le formalità del testamento

segreto sono definite dal c.c. e dalla legge notarile (legge 89 de 1913) mentre

il testamento pubblico è governato da un rigido formalismo, che è

ulteriormente complicato in caso di testatori sordi o ciechi. In taluni casi

servono!

addirittura 4 testimoni (che devono essere non interessati all’atto). Tutti gli

atti pubblici iniziano con ‘Repubblica italiana’.!

!

TESTAMENTO SPECIALE!si tratta di testamenti che possono essere fatti

con deroghe alla forma testamentaria del testamento pubblico. Articolo 609:

“Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in

luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica

calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, [dal

pretore] dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da

un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici

anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto

anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono

sottoscrivere, se ne indica la causa”. Termine di efficacia: 3 mesi. Articolo

610: “Chiunque, con violenza o minaccia , costringe altri a fare, tollerare od

omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena

è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339”.!

Il testamento olografo e il testamento segreto devono essere pubblicati dopo

la morte del testatore. Formalità attraverso la quale quell’atto diviene

eseguibile. Così diviene un atto avente efficacia di tutti.!

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Ai sensi del 623 il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico appena gli è

nota la morte del testatore comunica l’esistenza del testamento agli eredi e

legatari. Immediatamente all’apertura della successione comunica a eredi e

legatari il contenuto del testamento. Nel caso di testamento olografo e

segreto solo dopo la pubblicazione.!

REVOCABILITA’ DEL TESTAMENTO.!Articolo 679 e seguenti del c.c. Nora

inderogabile: non si può rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le

disposizione testamentarie. Ogni clausola o disposizione contraria non ha

effetto. 680: revoca espressa: “La revocazione espressa può farsi soltanto

con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due

testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in

parte, la disposizione anteriore”. Principio di fungibilità delle forme

testamentarie. La revoca espressa dà un problema particolare, quello

dell’eventuale reviviscenza delle disposizioni già revocate.!Sono molte

le ipotesi di revoca tacita. Testamento ulteriore ma anche altre ipotesi.

Revoca tacita di testamento olografo: testamento olografo distrutto o lacerato

del tutto o in parte si considera del tutto o in parte revocato a meno che non

si provi che il testatore non ebbe intenzione di revocarlo. Per quanto riguarda

l’incompatibilità tra testamento anteriore e posteriore la revoca sussiste

purché non ricorrano le condizioni del 683. !

Art. 633 c.c.: in generale alle disposizioni testamentarie possono essere

apposte condizioni sospensive e risolutive.!

Condizioni impossibili o illecite: Art. 634 c.c.: “Nelle disposizioni testamentarie

si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a

norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è

stabilito dall'art. 626”.!

Quando abbiamo parlato del nascituro che deve conseguire un’eredità sub

condictione determinate persone amministrano l’eredità fino a che lui non

venga ad esistenza. Articolo 641: “Qualora l'erede sia istituito sotto

condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo

che non si può più verificare , è dato all'eredità un amministratore. Vale la

stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie

l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti”. Articolo

642: “L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la

sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede

condizionale vi è il diritto di accrescimento. Se non è prevista la sostituzione o

non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento,

l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo. In ogni caso l'autorità

giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti”.

Semplificando, l’amministrazione spetta a colui che sarebbe erede se la

condizione non si verificasse, al controinteressato. Articolo 643: “Le

disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia

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chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona

vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi

diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona

diversa. Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla

madre”.!

Il termine è diverso dalla condizione proprio perché è un momento che si

verificherà sicuramente. Nelle disposizioni a titolo universale il termine si

considera non apposto. L’erede a tempo non è ammesso. Il termine è

ammissibile nelle disposizioni a titolo particolare.!

Onere. Elemento accidentale che si può apporre sia alle disposizioni a titolo

di erede sia ai legati. L’onere ordina ma non subordina. Impone un obbligo al

soggetto quale elemento accessorio della disposizione ma il fatto che quel

soggetto adempia a tale obbligo non è condizione dell’acquisto. L’onere può

anche non essere un elemento accidentale. Può non essere una disposizione

accessoria. È pacifico in giurisprudenza che l’onere può anche costituire una

disposizione autonoma, non accedere a una disposizione testamentaria

principale. Ciò significa che è possibile confezionare un onere senza che

esso acceda ad una disposizione principale. ‘sia onere di Tizio di farmi un

monumento

Dettagli
A.A. 2016-2017
99 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentina_longato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Oliviero Francesco.