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Art. 1 della Costituzione
• L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
• La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Stato e territorio
•Terraferma
•Mare territoriale
•Piattaforma continentale
La cittadinanza
• Art. 22 Cost. : Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
• Legge 5.2.1992 n.91
• I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
a) la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”
b) l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi
c) la possibilità della doppia cittadinanza
d) la manifestazione di volontà per acquisto e perdita
IURE SANGUINIS
per nascita da padre o madre cittadini
-
italiani
- durante la minore età per acquisto
della cittadinanza italiana da parte del
genitore convivente
IURE SOLI
- per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti o
apolidi o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio
secondo la legge dello Stato di provenienza
- se il figlio di ignoti è trovato nel territorio italiano
Acquisto della cittadinanza per
matrimonio
a) In Italia: due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dopo il
matrimonio
b) All’estero: tre anni dopo il matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi
Validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto
Assenza di sentenze di condanna per reati la cui pena edittale preveda almeno 3 anni di
reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena
superiore ad un anno per reati non politici
Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica
Provvedimento finale: Decreto del Ministro dell’ Interno
PER RESIDENZA IN ITALIA
Requisiti:
Residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica)
3 anni per discendenti di cittadini che siano stati italiani per nascita (fino al
• secondo grado) o per cittadini stranieri nati in Italia
4 anni per cittadini comunitari
• 5 anni per apolidi o rifugiati e per l’adottato maggiorenne
• 10 anni per cittadini non comunitari
•
(Art. 9 l.cit, in questo caso la cittadinanza italiana può essere concessa con
decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'interno)
Acquisto automatico e elezione di
cittadinanza
• ACQUISTO AUTOMATICO
• I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con
esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono
rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).
• ELEZIONE DI CITTADINANZA
• Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni
fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la
cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, c.2). Tale
dichiarazione di volontà deve essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di residenza
Perdita della cittadinanza
I casi in cui viene meno lo status di cittadino italiano
• Per rinuncia espressa nei seguenti casi:
• Risiedendo all’estero, se in possesso di altra cittadinanza
• alla maggiore età, se in possesso di un’altra cittadinanza, quando la cittadinanza italiana è
stata acquisita durante la minore età per effetto della naturalizzazione dei genitori
• alla maggiore età, per revoca dell’adozione, se in possesso di altra cittadinanza
Automaticamente nei seguenti casi:
• In caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato
• per non aver ottemperato all’intimazione del Governo di abbandonare un incarico pubblico
accettato presso uno Stato estero o il servizio militare prestato presso un altro Stato
Riacquisto della cittadinanza
• Su domanda
Stabilendo la residenza in Italia entro 1 anno dalla dichiarazione
di riacquisto
Assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato
• Automaticamente
Entro 1 anno dalla fissazione della residenza in Italia se non vi è
stata rinuncia espressa da parte dell’interessato
La cittadinanza dell’Unione Europea
(art. 20 – 25 TFUE)
• Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht, è cittadino
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro.
• L'introduzione del concetto di cittadinanza europea mira a
rafforzare e a promuovere l'identità europea, coinvolgendo
vieppiù i cittadini nel processo di integrazione comunitaria.
Implicazioni
• Grazie allo sviluppo che ha conosciuto il mercato unico, i
cittadini godono di una serie di diritti di carattere generale in
diversi settori, quali quello della libera circolazione dei beni e
dei servizi, della tutela del consumatore e della sanità pubblica,
della parità di opportunità e di trattamento, dell'accesso
all'occupazione ed alla previdenza sociale.
• Inoltre, la cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie
di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in
quattro categorie:
In specie
• la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
• il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello
Stato membro di residenza;
• la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese
terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
• il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.
• Pur se soggetto a determinate restrizioni previste dai trattati o dal diritto derivato e pur se
subordinato al possesso della cittadinanza europea, il diritto di rivolgersi al mediatore e di
presentare petizioni dinanzi al Parlamento europeo può essere esercitato da ogni persona fisica e
giuridica che risieda sul territorio degli Stati membri dell'Unione. Analogamente, i diritti
fondamentali si applicano a tutti coloro che risiedono nell'Unione europea.
LE AGGIUNTE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM
(2.10.1997)
• Il trattato di Amsterdam rende esplicito il nesso tra la cittadinanza
europea e quella nazionale indicando in maniera inequivocabile
che "la cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della
cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima".
• Due sono le conclusioni di ordine pratico che scaturiscono da tale
aggiunta:
• occorre essere già in possesso della nazionalità di uno Stato
membro per poter usufruire della cittadinanza dell'Unione;
• la cittadinanza europea consente di godere di diritti supplementari
e complementari alla cittadinanza nazionale.
Il nuovo «status» di cittadini UE
• Inoltre, il trattato di Amsterdam conferisce un nuovo diritto ai cittadini europei. Ogni
cittadino dell'Unione può ora rivolgersi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e
sociale, al Comitato delle regioni oppure al mediatore europeo in una qualsiasi
delle dodici lingue dei trattati e ricevere una risposta redatta nella stessa lingua.
• Si ricordi che, le dodici lingue sono: il danese, il finlandese, il francese, il greco,
l'inglese, l'irlandese (o gaelico), l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo, lo
svedese e il tedesco.
• Infine, nel preambolo del trattato CE è inserito un nuovo comma che sancisce
l'impegno degli Stati membri nei confronti dell'istruzione dei loro popoli. Gli Stati
membri si impegnano ognuno a "promuovere lo sviluppo del massimo livello
possibile di conoscenza (...) attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso
l'aggiornamento costante".
Articolo 6 TUE
• 1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che
sono comuni agli Stati membri.
• 2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano
dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi
generali del diritto comunitario.
• 3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.
• 4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e
per portare a compimento le sue politiche.
Una precisazione …
• Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), da ultimo modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona,
è, accanto al Trattato sull'Unione Europea (TUE), uno dei trattati fondamentali dell'Unione europea (UE).
• Secondo l'articolo 1 del TFUE, i due trattati hanno pari valore giuridico e vengono definiti nel loro insieme come "i trattati".
• Il TFUE risale al trattato sulla fondazione della Comunità Economica Europea, stipulato a Roma nel 1957;
• Questo trattato è stato da allora più volte modificato, in particolar modo con l’ Atto Unico Europeo del 1986, col Trattato di
Maastricht del 1992, col Trattato di Amsterdam del 1997, col Trattato di Nizza del 2001 e col Trattato di Lisbona del 2007.
• Col Trattato di Maastricht il trattato della CEE fu chiamato "Trattato per la Fondazione dell'Unione Europea"
• Il suo nome attuale data dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona
• Il cambiamento del nome è giustificato dal fatto che col Trattato di Lisbona è stata sancita la fine della Comunità Europea
e tutte le sue funzioni sono state assunte dall'UE.
Dunque …
• In passato il trattato dell'Unione Europea e il trattato della Comunità
Europea si riferivano a due istituzioni diverse, sebbene collegate sul
piano istituzionale
• L'odierno TFUE svolge una funzione di completamento e
concretizzazione dei principi espressi nel TUE.
• Il TUE contiene infatti soprattutto i principi istituzionali.
• Il TFUE, disciplina in modo più dettagliato il funzionamento degli organi
dell'UE e stabilisce in modo molto puntual