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ESERCIZIO INDIRETTO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA
La TEORIA DELL'IMPRENDITORE OCCULTO MANDATARIO SENZA RAPPRESENTANZA Dissociazione fra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore ed il reale interessato ESERCIZIO DELL'IMPRESA TRAMITE INTERPOSTA PERSONA.
SOGGETTO (persona fisica o giuridica) che compie in proprio nome i singoli atti di impresa: "imprenditore palese o prestanome"
SOGGETTO (persona fisica o giuridica) che somministra al primo i necessari mezzi finanziari, dirige in fatto l'impresa e fa propri tutti i guadagni. Dominus dell'impresa, pur non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi: imprenditore diretto o occulto
PROBLEMI! QUANDO GLI AFFARI VANNO MALE ED IL SOGGETTO "utilizzato" dal DOMINUS SIA PERSONA FISICA NULLATENENTE O UNA SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON CAPITALE IRRISORIO (società di comodo o etichetta) I CREDITORI POTRANNO PROVOCARE IL FALLIMENTO DEL
SONO SIA IL PRESTANOME SIA IL DOMINUS.LA TEORIA DELL'IMPRENDITORE OCCULTO IL DOMINUS DI UN'IMPRESAFORMALMENTE ALTRUI NON SOLO RISPONDERÀ INSIEME A QUESTI, Ma FALLIRÀSEMPRE E COMUNQUE QUALORA FALLISCA IL PRESTANOMEFALLIMENTO DEL SOCIO OCCULTO DI SOCIETA' Palese il fallimento di unasocietà con soci a responsabilità illimitata comporta il fallimento anche di tali soci.Dispone che il fallimento della società si estende anche ai soci la cui esistenza siascoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesiIL FALLIMENTO DEI SOCI OCCULTI DI UNA SOCIETÀ OCCULTA È DISPOSTOESPRESSAMENTE DAL NUOVO art. 147. 5 comma introdotto dal d. lgs. 9- 1- 2006 n.5 Se Fallisce la SOCIETÀ OCCULTA èINEVITABILE CHE FALLISCA ANCHE L'IMPRENDI TORE OCCULTO.RESPONSABILITÀ ED ESPOSIZIONE AL FALLIMENTO DI CHIUNQUE DOMINIUN'IMPRESA A LUI FORMALMENTE NON IMPUTABILESOCIO TIRANNO è affermata
La responsabilità del socio tiranno di una società per azioni è l'azionista che usa della società come cosa propria e ne dispone a suo piacimento con l'assoluto disprezzo delle regole fondamentali del diritto societario. Regole che vengono violate anche attraverso la confusione dei singoli patrimoni: il socio utilizza il patrimonio della società per scopi personali e impiega il proprio patrimonio per pagare i debiti della società o per finanziarla indirettamente attraverso la sistematica concessione di garanzie ai creditori della società.
La responsabilità dell'azionista o degli azionisti sovrani è affermata anche per il socio sovrano. L'azionista che, pur rispettando le regole di funzionamento della società, in fatto domina l'impresa societaria in forza del possesso di un pacchetto azionario di controllo.
Critica: l'imputazione dei debiti di impresa.
Due criteri generali di imputazione della responsabilità per debiti di impresa:
Criterio
FORMALE della SPENDITA DEL NOME, in base al quale acquista laa. Qualità DI IMPRENDITORE, con pienezza di effetti, la persona fisica. la società nel cui nome l'attività di impresa è svolta.
b. CRITERIO SOSTANZIALE del POTERE DI DIREZIONE in base al quale RISPONDERE BBE e FALLIREBBE anche il REALE INTERESSATO. NÉ LE NORME SOCIETARIE NÉ la LEGGE FALLIMENTARE CONSENTONO DI DIMOSTRARE CHE UN SOGGETTO PUÒ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE Etantomeno acquistare la qualità di imprenditore, perciò sono one EGLI È IL DOMINUS DI UN IMPRESA INDIVIDUALE FORMALMENTE IMPUTABILE AD ALTRO SOGGETTO O DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI.
ART. 2267 e 2318 → NELLE SOCIETÀ DI PERSONE-IL SOCIO AMMINISTRATORE NON PUÒ LIMITARE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ARTT. 2257 comma 2 e 2259 → NELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO TUTTI I SOCI RISPONDONO ILLIMITATAMENTE, MA È ANCHE POSSIBILE CHE LA GESTIONE SIA RISERVATA SOLTANTO
A TALUNI DI ESSI.NOI BASTA ESSERE UNICO SOCIO per incorrere in Responsabilità illimitata, MA ÈNECESSARIO che ricorrano ulteriori condizioni, OGGETTIVE E FORMALI (io/ azionedella specifica disciplina dei conferimenti co della pubblicità legale)art. 147 comma 4. legge Fallimentare
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri sociillimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di unsocio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi → FALLIMENTO SOCIO OCCULTO DISOCIETA' PALESE
ART. 147 comma 5 ° legge FALLIMENTARE FALLIMENTO DI SOCIO OCCULTO DIUNA SOCIETÀ OCCULTA; I soci occulti sono tuttavia chiamata rispondere di alti chenon sono stati posti in essere in nome della loro società, bensì di un solo socio cheopera all'esterno come mandatario senza rappresentanza
D.lgs. 5/2006 1° commaFALLIMENTO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI a 3 soli
tipi societari:
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
societa' IN ACCOMANDITA PER azioni
IN BREVE: chi e' socio DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITA' ILLIMITATA RISPONDEVERSO I TERZI ANCHE SE LA SUA PARTECIPA ZIONE ALLA SOCIETÀ NON È STATAESTERIORIZZATA O ANCHE SE NON È STATA ESTERIORIZZATA L'ESISTENZASTESSA DI una società
IMPRENDITORE OCCULTO-IMPRENDITORE PALESE-NON ESISTE NESSUNA SOCIETÀ FRA DOMINUS E PRESTANOME, dato che nelRAPPORTO che si instaura fra tali oggetti Mancano TUTTI GLI ELEMENTICOSTITUTIVI DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ'. -7 art. 2247
fondo comune
esercizio in comune dell'attività
divisione degli utili
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ
introdotta con la RIFORMA ORGANICA DEL DIRITTO SOCIETARIO Del 2003
Le società o gli enti che esercitano il potere di direzione e coordinamento su altre società possono incorrere
in responsabilità nei confronti dei soci e dei creditori di queste ultime. Tale responsabilità incorre solo in caso di abuso di potere di controllo.
UNA TECNICA PER REPRIMERE GLI ABUSI
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO DEL 2003
RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE DEL 2006
art. 2497 → Responsabilità da attività DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
art. 2497 quinquies → Postergazione dei finanziamenti infragruppo e dei soci di S.R.L (art. 2467)
art. 147 comma 5 1. Fall fallimento delle società occulta.
L'IMPRESA FIANCHEGGIATRICE i comportamenti tipici del socio tiranno possono integrare gli estremi di un AUTONOMA ATTIVITÀ DI IMPRESA; di un impresa di finanziamento e/o gestione a latere della o delle società di capitali dominate Se ricorrono i requisiti fissati dall'art. 2082 (organizzazione, sistematicità, metodo economico) il socio o i soci che hanno abusato dello scherno societario risponderanno come titolari di un autonoma impresa
commerciale individuale o societaria, per le obbligazioni da loro contratte nello svolgimento dell'attività fiancheggiatrice della società di capitali e in quanto tali potranno fallire.
L'INIZIO DELL'IMPRESA
LA QUALITÀ DI IMPRENDITORE si ACQUISTA con L'EFFETTIVO INIZIO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA.
NON È SUFFICIENTE "L'INTENZIONE DI DARE INIZIO ALL'ATTIVITÀ", L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE NON È CONDIZIONE NÉ NECESSARIA NÉ SUFFICIENTE X L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE.
LE SOCIETÀ ACQUISTEREBBERO la QUALITÀ DI IMPRENDITORI FIN DAL MOMENTO DELLA LORO COSTITUZIONE.
STIPULA del CONTRATTO per le SOCIETÀ DI PERSONE.
ISCRIZIONE nel REGISTRO delle IMPRESE per le società Di capitali.
E QUINDI PRIMA ed INDIPENDENTEMENTE DALL'EFFETTIVO INIZIO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E
ATTIVITÀ DI ESERCIZIO
Quando si ha l'effettivo inizio dell'attività di impresa?
È necessario:
- DISTINGUERE → A seconda che il compimento di atti tipici di impresa (produzione ascambio di beni o servizi) sia o meno preceduta da una fase organizzativaoggettivamente percepibile (affitto di locali, acquisto di macchinari, di attrezzature,assunzione di lavoratori)
- IN MANCANZA DI TALI ATTI PREPARATORI SOLO LA RIPETIZIONE NEL TEMPO DIATTI DI IMPRESA OMOGENEI E FUNZIONALMENTE COORDINATI RENDERÀ CERTOCHE NON SI Tratta Di ATTI occasionali BENSI DI ATTIVITA PROFESSO NALMENTEESERCITATA.es: attività di un mediatore o di un agente di commercio
- QUANDO VIENE PREVENTIVAMENTE CREATA UNA STABILE ORGANIZZAZIONEAZIENDALE, ANCHE UN SOLO ATTO DI ESERCIZIO SARÀ SUFFICIENTE PERAFFERMARE CHE L'ATTIVITÀ È INIZIATA es: stabilimento industriale o eserciziocommerciale
La STABILE ORGANIZZAZIONE É GIA DI PER SE INDICE NON EQUIVOCO
DIATTIVITÀ PROFESSIONALE si può diventare imprenditori già durante la fase preliminare di organizzazione e prima del compimento del primo atto di gestione?
Si, anche l'organizzazione della produzione è attività imprenditoriale, e pone esigenze di tutela del credito (si pensi ai fornitori di macchinari).
Gli ATTI DI ORGANIZZAZIONE possono esporre al fallimento quando per il loro numero e la loro significatività manifestano in modo non equivoco lo stabile orientamento dell'attività verso un determinato fine produttivo, sia pure non ancora realizzato.
LA FINE DELL'IMPRESA PER L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE ERA PACIFICO CHE LA QUALITÀ DI IMPRENDITORE SI PERDESSE SOLO