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La rieducazione dei minorenni e la prevenzione
La rieducazione dei minorenni, come impostata da tale riforma, non ha lunga durata. Già alla fine degli anni '60 (il '68) è in piena crisi. Si fa sempre più strada l'idea che solo la prevenzione "paga". Ed è una legge di portata storica (L. 5/6/67 n.431), che, nel solco di tale filosofia, introduce la più radicale delle prevenzioni: l'adozione speciale (oggi, legittimante) dei minori abbandonati, rivolta principalmente a quelli ricoverati negli istituti, molti dei quali, facendosi grandi, popolavano i riformatori e le patrie galere. Si è molto parlato di questa legge, che ha rappresentato una profonda innovazione anche culturale nel senso del cosiddetto puerocentrismo.
Gli anni '70, che si aprono con l'istituzione delle Regioni (il tema della prevenzione è fortemente connesso al territorio ed ai poteri che vi si costituiscono), sono una stagione di grandi riforme che interessano i minorenni.
l'istituzione degli asili-nido (1971), il divorzio (1970) e, successivamente, l'aborto (1978), l'istituzione dei consultori familiari (1975), la riforma penitenziaria (1975) e quella sanitaria (1978), ma soprattutto la riforma del diritto di famiglia (L. 19/5/75 n.151), che ha innovato ampiamente la nostra materia, realizzando il principio della parità dei coniugi e centrando sull'interesse del minore la regolazione di molteplici istituti del diritto di famiglia (tra l'altro, ha abbassato il conseguimento della maggiore età ai 18 anni). Negli stessi anni comincia ad affacciarsi l'idea di accorpare in un unico tribunale le competenze frammentate fra T.M., tribunale ordinario e giudice tutelare (e giudice penale). Idea che fatica ad imporsi e che, ancora oggi, non si è realizzata. Intanto, la legge sull'adozione ha notevolmente incrementato il lavoro dei tribunali minorili, per i quali viene istituito un organico, con contestualeautonomia rispetto al tribunale ordinario (L.9/3/71 n.35). Altra grande riforma di quel tempo è la soppressione degli enti nazionali e di quelli autonomi territoriali di tutela dei minori (ONMI, ENAOLI, istituti nazionali di assistenza per determinate categorie di minori assistibili: orfani di guerra, sordomuti, ciechi, ecc.: IPPAI, ECA) e una prima, parziale, attuazione del dettato costituzionale (art.117) della competenza delle autonomie locali in materia di assistenza e beneficenza pubblica (1975-1977).
Nel nostro settore è di fondamentale importanza lo spostamento della competenza assistenziale dal Servizio sociale del Ministero di Giustizia ai Servizi sociali territoriali nella materia civile (dove, in realtà, operava largamente il personale degli enti nazionali) e amministrativa (DPR. 616/77, art. 23). Se, nella prima, la riforma funziona, ancorché in modo diseguale nelle varie aree del Paese, nella seconda il fallimento è totale: gli Enti locali
nonhanno nessuna intenzione di occuparsi delle funzioni rieducative. Sempre nel segno e nel verbodella prevenzione. Per il disadattamento, solo se penalmente rilevante, non c'è che il penale:un penale che ha fatto il suo tempo.Nel mondo dell'infanzia si avvertono mutamenti. Si contrae l'istituzionalizzazione e il "controllosociale" punta decisamente i contesti familiari problematici e si fa più penetrante. Il riferimentoconcettuale è il maltrattamento: fisico e psicologico, la cui variante più drammatica è l'abusosessuale. Nel 1983, viene aggiornata la disciplina dell'adozione (legittimante), che contiene laregolamentazione dell'affidamento familiare (L. 4/5/83 n.184): una misura di tutela intermediatra assistenza in famiglia e adozione. Questa legge si apre, tuttavia, con una disposizione cheafferma il diritto primario del minore a vivere nell'ambito della propria famiglia. Forse, laLa parte più significativa della legge è quella che riguarda l'adozione internazionale, che, con la contrazione dell'adozione nazionale, registra un progressivo incremento applicativo. In questo periodo la normativa internazionale riguardante l'infanzia e l'adolescenza, che è diventata abbastanza consistente, non è ancora tenuta ben presente in Italia. Sarà la Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU, 20/11/89, ad aprire gli occhi della nostra realtà sullo scenario del mondo.
Ma, intanto, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale minorile (DPR. 22/9/88 n.448): la rieducazione è dimenticata, anzi è riassorbita nel processo penale. Nulla di nuovo sul piano del sistema sanzionatorio. E' questa una lacuna fondamentale, a tutt'oggi non colmata.
E' della fine degli anni '80 la legge Martelli sugli stranieri extracomunitari. Non contiene una sola disposizione sul fenomeno dei
minori stranieri non accompagnati, che travaglierà molti tribunali minorenni e le strutture di riferimento per tutto il decennio seguente senza che venga individuata una soluzione (non è tale la più recente normativa in materia: T.U. 286/98).
Gli anni '90 saranno segnati dal "pensiero" - poco praticato - della Convenzione di New York, che viene ratificata con L. 27/5/91 n.165, dalla produzione di norme di sostegno alla prevenzione