Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Bioetica - Sterilizzazione Pag. 1 Bioetica - Sterilizzazione Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica - Sterilizzazione Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica - Sterilizzazione Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Sterilizzazione terapeutica/indiretta

• Verifica della indicazione terapeutica

• Consenso informato

Sterilizzazione antiprocreativa

La sterilizzazione antiprocreativa è motivata dalla

paura di gravidanze indesiderate ed è volta a

contrastare il malessere psichico dovuto a tale timore,

ostacolo alla espressione di una sessualità libera e

pienamente vissuta. E’ una delle procedure più

diffuse nel mondo, anche se sembra riscontrarsi un

trend di diminuzione della diffusione di tale

procedura.

Diritto alla procreazione cosciente e responsabile

(art.1 l.194/1978) e che sembra trovare fondamento

nell’art. 2 Cost.; nell’art.13, in quanto garanzia di ogni

libertà personale può essere interpretato anche come

protezione costituzionale contro qualunque forma di

prevaricazione della libertà personale, compresa

quella alla autodeterminazione e, da ultimo,

nell’art.32 che, in quanto tutela il diritto alla salute,

può ricomprendere anche il diritto alla salute nella

sfera sessuale.

Corte Cost. 18 marzo 1987

Il chirurgo C.G. veniva tratto a giudizio del Tribunale di Lucca imputato del

“ reato di lesioni volontarie gravissime ex art. 583 … per aver sottoposto a

vasectomia, con il loro consenso, circa 50 uomini, cagionando loro la perdita

irreversibile della capacità di procreare. Il Tribunale assolveva il C. perché il

fatto non costituisce reato per il consenso degli aventi diritto: premesso che

la legge 22.5.1978, n.194, aveva abrogato la norma speciale di cui all’art. 552

Cod. Pen., che vietava gli atti diretti a procurare impotenza alla

procreazione, ma non la norma generale di cui all’art. 583 cpv n.3 Cod. Pen,

il bene rappresentato dalla capacità di procreare, non costituendo la

sterilizzazione, sia pure irreversibile, una diminuzione permanente

dell’integrità fisica (art.5 Cod. Civ). Di contrario avviso la Corte d’Appello di

Firenze che … muovendo dalle accennate premesse della prima decisione,

giungeva alla conclusione della inapplicabilità dell’esimente dell’art. 50 Cod.

Pen. per l’indisponibilità del diritto alla procreazione, incidendo

permanentemente la sterilizzazione sulla integrità fisica dell’individuo … Tale

tesi non può essere condivisa sotto alcun profilo

alla soluzione qui adottata non è di ostacolo l’art. 5, e il cui generico

divieto degli atti dispositivi del proprio corpo che importino una

diminuzione permanente della integrità fisica, non esclude che il

legislatore stesso possa derogarvi – come ha fatto con l’abrogazione

dell’art. 552 Cod. Pen – per quanto attiene a certi atti dispositivi della

funzione procreativa. Né tale deroga contrasta con l’art. 32 della

Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto

dell’individuo e interesse della collettività: tale norma anzi costituisce

la corretta chiave di lettura dello stesso art. 5 Cod. Civ., evidenziando

anzitutto la non indefettibile coincidenza dei termini di integrità fisica

e di salute la quale ultima può esigere atti lesivi della prima e

legittimando il legislatore a prescindere dalla integrità fisica …

quando come nella specie la sua materiale lesione risponda ad una

scelta dell’individuo (non contraria all’ordine pubblico e al buon

costume) nel senso della salute anche solo psichica.

Non può invero negarsi che lo sterilizzando tende ad una

maggiore distensione e serenità nei rapporti con il coniuge o con

il partner, per finalità di norma socialmente rilevanti (come

l’evitare un numero eccessivo di figli o la trasmissione ad essi di

malattie) o anche socialmente indifferenti, non autorizzando

l’attuale sistema normativo l’esclusione della sterilizzazione c.d.

edonistica. Non si vede infatti come possa essere leso l’interesse

della collettività alla salute da interventi, come la sterilizzazione,

che possono giovare all’equilibrio psichico dell’individuo che

volontariamente vi si sottopone, senza nocumento per la

collettività medesima, una volta preso atto dell’assenza di

pericolose contrazioni demografiche, constatata nei principali

paesi del mondo occidentale ed orientale, in cui da decenni è

ammessa di diritto o di fatto tale pratica”.

Trib. Venezia, III Sez. Civile, 8 giugno- 10 settembre 2002

… Invero non può negarsi che il diritto alla “procreazione cosciente e

responsabile” (art.1 legge 194/78) sia un diritto normativamente

riconosciuto e costituisca un diritto di libertà che trova riscontri

costituzionali sia nell’art.2 Costituzione, che tutela i diritti della

personalità come diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle

formazioni sociali (quindi, in piano di rilievo, nella famiglia) e che

consente di affermare che la scelta libera, attuata anche tramite atti

di disposizione del proprio corpo, in ordine alla procreazione

responsabile costituisce estrinsecazione di un diritto assoluto di

libertà, sia nell’articolo 13 Costituzione, che tutela il valore della

inviolabilità della persona umana anche in termini di libertà, nella

quale è “postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di

disporre del proprio corpo”

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
12 pagine
SSD Scienze mediche MED/02 Storia della medicina

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kalamaj di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bioetica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Capuano Ferdinando.