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Sterilizzazione terapeutica/indiretta
• Verifica della indicazione terapeutica
• Consenso informato
Sterilizzazione antiprocreativa
La sterilizzazione antiprocreativa è motivata dalla
paura di gravidanze indesiderate ed è volta a
contrastare il malessere psichico dovuto a tale timore,
ostacolo alla espressione di una sessualità libera e
pienamente vissuta. E’ una delle procedure più
diffuse nel mondo, anche se sembra riscontrarsi un
trend di diminuzione della diffusione di tale
procedura.
Diritto alla procreazione cosciente e responsabile
(art.1 l.194/1978) e che sembra trovare fondamento
nell’art. 2 Cost.; nell’art.13, in quanto garanzia di ogni
libertà personale può essere interpretato anche come
protezione costituzionale contro qualunque forma di
prevaricazione della libertà personale, compresa
quella alla autodeterminazione e, da ultimo,
nell’art.32 che, in quanto tutela il diritto alla salute,
può ricomprendere anche il diritto alla salute nella
sfera sessuale.
Corte Cost. 18 marzo 1987
Il chirurgo C.G. veniva tratto a giudizio del Tribunale di Lucca imputato del
“ reato di lesioni volontarie gravissime ex art. 583 … per aver sottoposto a
vasectomia, con il loro consenso, circa 50 uomini, cagionando loro la perdita
irreversibile della capacità di procreare. Il Tribunale assolveva il C. perché il
fatto non costituisce reato per il consenso degli aventi diritto: premesso che
la legge 22.5.1978, n.194, aveva abrogato la norma speciale di cui all’art. 552
Cod. Pen., che vietava gli atti diretti a procurare impotenza alla
procreazione, ma non la norma generale di cui all’art. 583 cpv n.3 Cod. Pen,
il bene rappresentato dalla capacità di procreare, non costituendo la
sterilizzazione, sia pure irreversibile, una diminuzione permanente
dell’integrità fisica (art.5 Cod. Civ). Di contrario avviso la Corte d’Appello di
Firenze che … muovendo dalle accennate premesse della prima decisione,
giungeva alla conclusione della inapplicabilità dell’esimente dell’art. 50 Cod.
Pen. per l’indisponibilità del diritto alla procreazione, incidendo
permanentemente la sterilizzazione sulla integrità fisica dell’individuo … Tale
tesi non può essere condivisa sotto alcun profilo
alla soluzione qui adottata non è di ostacolo l’art. 5, e il cui generico
divieto degli atti dispositivi del proprio corpo che importino una
diminuzione permanente della integrità fisica, non esclude che il
legislatore stesso possa derogarvi – come ha fatto con l’abrogazione
dell’art. 552 Cod. Pen – per quanto attiene a certi atti dispositivi della
funzione procreativa. Né tale deroga contrasta con l’art. 32 della
Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività: tale norma anzi costituisce
la corretta chiave di lettura dello stesso art. 5 Cod. Civ., evidenziando
anzitutto la non indefettibile coincidenza dei termini di integrità fisica
e di salute la quale ultima può esigere atti lesivi della prima e
legittimando il legislatore a prescindere dalla integrità fisica …
quando come nella specie la sua materiale lesione risponda ad una
scelta dell’individuo (non contraria all’ordine pubblico e al buon
costume) nel senso della salute anche solo psichica.
Non può invero negarsi che lo sterilizzando tende ad una
maggiore distensione e serenità nei rapporti con il coniuge o con
il partner, per finalità di norma socialmente rilevanti (come
l’evitare un numero eccessivo di figli o la trasmissione ad essi di
malattie) o anche socialmente indifferenti, non autorizzando
l’attuale sistema normativo l’esclusione della sterilizzazione c.d.
edonistica. Non si vede infatti come possa essere leso l’interesse
della collettività alla salute da interventi, come la sterilizzazione,
che possono giovare all’equilibrio psichico dell’individuo che
volontariamente vi si sottopone, senza nocumento per la
collettività medesima, una volta preso atto dell’assenza di
pericolose contrazioni demografiche, constatata nei principali
paesi del mondo occidentale ed orientale, in cui da decenni è
ammessa di diritto o di fatto tale pratica”.
Trib. Venezia, III Sez. Civile, 8 giugno- 10 settembre 2002
… Invero non può negarsi che il diritto alla “procreazione cosciente e
responsabile” (art.1 legge 194/78) sia un diritto normativamente
riconosciuto e costituisca un diritto di libertà che trova riscontri
costituzionali sia nell’art.2 Costituzione, che tutela i diritti della
personalità come diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle
formazioni sociali (quindi, in piano di rilievo, nella famiglia) e che
consente di affermare che la scelta libera, attuata anche tramite atti
di disposizione del proprio corpo, in ordine alla procreazione
responsabile costituisce estrinsecazione di un diritto assoluto di
libertà, sia nell’articolo 13 Costituzione, che tutela il valore della
inviolabilità della persona umana anche in termini di libertà, nella
quale è “postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di
disporre del proprio corpo”