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Legge 19 febbraio 2004, n. 40 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
La legge del 19 febbraio 2004, n. 40 stabilisce le seguenti norme in materia di procreazione medicalmente assistita:
- Ammette la fecondazione omologa per coppie di maggiorenni, coniugate o conviventi, di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
- Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere all'adozione o all'affidamento ai sensi della normativa vigente.
- È sancito il divieto di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il divieto di clonazione umana, di congelamento degli embrioni e di sperimentazione su di essi, prevedendo un'adeguata informazione sulle tecniche eventualmente da adottare per la coppia.
- La volontà dei soggetti coinvolti deve inoltre essere espressa per iscritto.
- Sono previste sanzioni particolarmente onerose per chi viola la legge, tuttavia è possibile sollevare obiezione di coscienza per il personale sanitario.
Art. 1 (Finalità) - Al fine di favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti
dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. Art. 4 (Accesso alle tecniche): il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive alla procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità da causa accertata e certificata da atto medico. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi: A. Gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado diinvasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
B. Consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6
È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.) (Corte Cost., sent. n. 162/ 2014.
Art. 5 (Requisiti soggettivi): possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
Art. 6 (Consenso informato): prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'art. 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze.
giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura; tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica.può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
Art. 10 (Strutture autorizzate): gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all’articolo 11.
Art. 12 (Divieti generali e sanzioni): non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 (utilizzo di gameti estranei alla coppia, coppia i cui componenti non siano entrambi viventi, oppure se uno dei due è minorenne, o coppia omosessuale, tecniche applicate senza consenso, tecniche applicate in strutture diverse da quelle previste).
Art. 13 (Sperimentazione sugli embrioni umani): è vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. La ricerca clinica è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute.
dell'embrione stesso. Sono comunque vietati:
- La produzione di embrioni umani a fini diversi da quello previsto dalla presente legge
- Ogni forma di selezione a scopo eugenetico
- Interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo di scissione precoce dell'embrione
- La fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi e di chimere
È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
Art. 14 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni): è vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, ferma restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. Le tecniche di produzione di embrioni.. non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario (ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a
(tre).(Corte Cost., sent. 151/ 2009). È vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime.
Art. 16 (Obiezione di coscienza): il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione che deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obiezione può essere sempre revocata. L'obiezione di coscienza esonera il personale dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
MINISTERO DELLA SALUTE
Decreto 21 luglio 2004 - Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita
Allegato: Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
Accesso alle
tecniche- Certificazione di infertilità- Gradualità delle tecniche- Consenso informato- Attività di consulenza e sostegno rivolta alla coppia
Linee guida: procedure e tecniche di procreazione medicalmente assistita
Misure di tutela dell’embrione:
- Sperimentazione sugli embrioni umani
- Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni
- Criopreservazione di gameti – criopreservazione degli embrioni
- Indicazioni procedurali
Decreto 4 agosto 2004
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. 2 categorie di embrioni crioconservati:
- Embrioni in attesa di un futuro impianto===> Crioconservati presso gli stessi centri dove le tecniche sono state effettuate
- Embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di abbandono:o Il centro che effettua tecniche di PMA acquisisce la rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservatida parte della coppia di genitori o della singola donna; 20o Il centro che effettua tecniche di PMA documenta i
PMA;
Disciplina giuridica della PMA;
Problemi bioetici conseguenti all'applicazione delle tecniche;
Procedure, fasi operative, invasività delle tecniche, inclusa PMA eterologa e possibilità per uno dei componenti della coppia di donare.