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Legge 19 febbraio 2004, n. 40 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

La legge del 19 febbraio 2004, n. 40 stabilisce le seguenti norme in materia di procreazione medicalmente assistita:

  • Ammette la fecondazione omologa per coppie di maggiorenni, coniugate o conviventi, di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
  • Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere all'adozione o all'affidamento ai sensi della normativa vigente.
  • È sancito il divieto di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il divieto di clonazione umana, di congelamento degli embrioni e di sperimentazione su di essi, prevedendo un'adeguata informazione sulle tecniche eventualmente da adottare per la coppia.
  • La volontà dei soggetti coinvolti deve inoltre essere espressa per iscritto.
  • Sono previste sanzioni particolarmente onerose per chi viola la legge, tuttavia è possibile sollevare obiezione di coscienza per il personale sanitario.

Art. 1 (Finalità) - Al fine di favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti

dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. Art. 4 (Accesso alle tecniche): il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive alla procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità da causa accertata e certificata da atto medico. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi: A. Gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di

invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

B. Consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6

È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.) (Corte Cost., sent. n. 162/ 2014.

Art. 5 (Requisiti soggettivi): possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Art. 6 (Consenso informato): prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'art. 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze.

giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura; tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica.deveintercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presentecomma fino al momento della fecondazione dell’ovulo.Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere allaprocreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico – sanitario. In tale caso deve fornire alla coppiamotivazione scritta di tale decisione.Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza emediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente legge.Art. 8 (Stato giuridico del nato): i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo statodi figli legittimi o di figli riconosciuti dalla coppia che ha espresso la volontà diricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. : qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3) (Corte Cost., sent. n. 162/ 2014), il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235 del Codice Civile. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata. In caso di applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3) (Corte Cost., sent. n. 162/ 2014), il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non.

può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Art. 10 (Strutture autorizzate): gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all’articolo 11.

Art. 12 (Divieti generali e sanzioni): non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 (utilizzo di gameti estranei alla coppia, coppia i cui componenti non siano entrambi viventi, oppure se uno dei due è minorenne, o coppia omosessuale, tecniche applicate senza consenso, tecniche applicate in strutture diverse da quelle previste).

Art. 13 (Sperimentazione sugli embrioni umani): è vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. La ricerca clinica è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute.

dell'embrione stesso. Sono comunque vietati:

  1. La produzione di embrioni umani a fini diversi da quello previsto dalla presente legge
  2. Ogni forma di selezione a scopo eugenetico
  3. Interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo di scissione precoce dell'embrione
  4. La fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi e di chimere

È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

Art. 14 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni): è vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, ferma restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. Le tecniche di produzione di embrioni.. non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario (ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a

(tre).(Corte Cost., sent. 151/ 2009). È vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime.

Art. 16 (Obiezione di coscienza): il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione che deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obiezione può essere sempre revocata. L'obiezione di coscienza esonera il personale dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto 21 luglio 2004 - Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita

Allegato: Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita

Accesso alle

tecniche- Certificazione di infertilità- Gradualità delle tecniche- Consenso informato- Attività di consulenza e sostegno rivolta alla coppia

Linee guida: procedure e tecniche di procreazione medicalmente assistita

Misure di tutela dell’embrione:

  • Sperimentazione sugli embrioni umani
  • Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni
  • Criopreservazione di gameti – criopreservazione degli embrioni
  • Indicazioni procedurali

Decreto 4 agosto 2004

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. 2 categorie di embrioni crioconservati:

  • Embrioni in attesa di un futuro impianto===> Crioconservati presso gli stessi centri dove le tecniche sono state effettuate
  • Embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di abbandono:o Il centro che effettua tecniche di PMA acquisisce la rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservatida parte della coppia di genitori o della singola donna; 20o Il centro che effettua tecniche di PMA documenta i
ripetuti tentativi eseguiti, per almeno un anno, di ricontattare la coppia o la donna che ha disposto la crioconservazione degli embrioni: solo nel caso di reale, documentata impossibilità a rintracciare la coppia, l'embrione potrà essere definito abbandonato. Trasferiti ad una biobanca nazionale: sarà attivato in maniera centralizzata un centro di crioconservazione degli embrioni. Decreto 16 dicembre 2004, n. 336: Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita - Indicazione elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato. Allegato 1: dichiarazione di consenso informato. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28/12/2016, n. 265: regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato: - Possibilità di ricorrere ad affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.

PMA;

Disciplina giuridica della PMA;

Problemi bioetici conseguenti all'applicazione delle tecniche;

Procedure, fasi operative, invasività delle tecniche, inclusa PMA eterologa e possibilità per uno dei componenti della coppia di donare.

Dettagli
A.A. 2022-2023
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlessandraGiacomelli1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione e continuità dell’assistenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Delbon Paola.