Anteprima
Vedrai una selezione di 15 pagine su 70
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 1 Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 2
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 6
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 11
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 16
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 21
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 26
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 31
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 36
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 41
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 46
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 51
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 56
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 61
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bioetica 2 principi, applicazioni, sperimentazione animale, ivg, pma Pag. 66
1 su 70
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DISPOSIZIONI SULL’USO DI TALUNI ANIMALI NELLE PROCEDURE

Articolo 7

Specie minacciate di estinzione

1. Gli esemplari delle specie minacciate di estinzione elencate nell’allegato A del regolamento (CE)

n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della

9

fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ( ), che non rientrano nell’ambito di

applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non sono utilizzate nelle procedure,

ad eccezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:

a)

la procedura persegue uno degli scopi di cui all’articolo 5, lettera b), punto i), lettera c) o

all’articolo 5, lettera b), punto i), lettera e), della presente direttiva; e

b)

è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando

specie diverse da quelle elencate in detto allegato.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle specie di primati non umani.

Articolo 8

Primati non umani

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli esemplari di primati non umani non sono usati nelle procedure, ad

eccezione delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la procedura persegue uno degli scopi di cui:

i) all’articolo 5, lettera b), punto i), o all’articolo 5, lettera c) della presente direttiva ed è condotta

allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o

potenzialmente letali; ovvero

ii) all’articolo 5, lettere a) o e);

e

b)

è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando

specie diverse dai primati non umani.

Ai fini della presente direttiva per «affezione debilitante» si intende la riduzione delle normali

funzioni fisiche o psichiche di una persona.

2. Gli esemplari di primati non umani elencati nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, che

non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non

sono usati nelle procedure, ad eccezione delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la procedura persegue uno degli scopi di cui

i) all’articolo 5, lettera b), punto i) o all’articolo 5, lettera c), della presente direttiva ed è condotta

allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o

potenzialmente letali; ovvero

ii) all’articolo 5, lettera e);

e

b)

è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando

specie diverse dai primati non umani e utilizzando specie non elencate in tale allegato.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le scimmie antropomorfe non sono utilizzate nelle procedure, fatta

salva la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 9

Animali prelevati allo stato selvatico

1. Gli animali prelevati allo stato selvatico non possono essere usati nelle procedure.

2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se scientificamente provato

che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere

utilizzato nelle procedure.

3. La cattura di animali allo stato selvatico è effettuata esclusivamente da una persona

competente con metodi che non causino inutilmente dolore, sofferenza, angoscia o danno

prolungato agli animali.

Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventi dopo la cattura è

esaminato da un veterinario o altra persona competente, e sono adottate misure per limitare il più

possibile la sofferenza dell’animale. Le autorità competenti possono concedere deroghe

dall’obbligo di intervenire per limitare la sofferenza dell’animale se ciò è giustificato da

considerazioni scientifiche. Articolo 10

Animali allevati per essere utilizzati nelle procedure

1. Gli Stati membri assicurano che gli animali appartenenti alle specie di cui all’elenco

dell’allegato I possano essere utilizzati unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati.

Tuttavia, a partire dalle date di cui all’allegato II, gli Stati membri assicurano che i primati non

umani elencati nello stesso allegato possano essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da

primati non umani allevati in cattività o provengono da colonie autosufficienti.

Ai fini del presente articolo, per «colonia autosufficiente» si intende una colonia nella quale gli

animali sono allevati soltanto all’interno della colonia o provengono da altre colonie, ma non sono

prelevati allo stato selvatico, e nella quale gli animali sono tenuti in modo tale da assicurare che

siano abituati alla presenza umana.

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, effettua uno studio di

fattibilità, che include una valutazione della salute e del benessere degli animali, del requisito di cui

al secondo comma. Lo studio è pubblicato entro il 10 novembre 2017 ed è corredato, se del caso, di

proposte di modifica dell’allegato II.

2. La Commissione verifica l’uso di primati non umani provenienti da colonie autosufficienti e, in

consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, effettua uno studio per esaminare la

fattibilità dell’impiego di soli animali provenienti da colonie autosufficienti.

Lo studio è pubblicato entro il 10 novembre 2022.

3. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 sulla base di giustificazioni

scientifiche. Articolo 11

Animali randagi e selvatici delle specie domestiche

1. Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.

2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 soltanto alle condizioni

seguenti:

a)

è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce

per l’ambiente o la salute umana o animale; e

b)

è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non

utilizzando un animale selvatico o randagio.

CAPO III

PROCEDURE

Articolo 12

Procedure

1. Gli Stati membri assicurano che le procedure siano effettuate negli stabilimenti degli

utilizzatori.

L’autorità competente può concedere una deroga al primo comma sulla base di giustificazioni

scientifiche.

2. Le procedure possono essere effettuate unicamente nell’ambito di un progetto.

Articolo 13

Scelta dei metodi

1. Fatto salvo il divieto di taluni metodi ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri

assicurano che una procedura non sia eseguita qualora la legislazione dell’Unione riconosca altri

metodi o strategie di sperimentazione per ottenere il risultato ricercato che non prevedano

l’impiego di animali vivi.

2. Nella scelta della procedura, sono selezionate quelle che rispondono in maggior misura ai

seguenti requisiti:

a) usano il minor numero possibile di animali;

b)

prevedono l’utilizzo di animali con la minore capacità di provare dolore, angoscia sofferenza o

danno prolungato;

c) causano il meno possibile di dolore,

sofferenza, angoscia o danno prolungato e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

3. Per quanto possibile occorre evitare la morte come punto finale di una procedura, preferendo

punti finali più precoci e più umanitari. Laddove la morte come punto finale è inevitabile, la

procedura è concepita in modo tale da:

a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; e

b)

ridurre al minimo possibile la durata e l’intensità della sofferenza dell’animale, garantendo per

quanto possibile una morte senza dolore. Articolo 14

Anestesia

1. Gli Stati membri assicurano che, salvo non sia opportuno, le procedure siano effettuate sotto

anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per

ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia.

Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate

senza anestesia.

2. Allorché si decide sull’opportunità di ricorrere all’anestesia si tiene conto dei seguenti fattori:

a) se si ritiene che l’anestesia sia più traumatica per l’animale della procedura stessa; e

b) se l’anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura.

3. Gli Stati membri assicurano che agli animali non sia somministrata alcuna sostanza che elimini

o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.

In questi casi è fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime

anestetico o analgesico.

4. Un animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, manifesti sofferenza riceve un

trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici

adeguati sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura.

5. Non appena raggiunto lo scopo della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di

ridurre al minimo la sofferenza dell’animale. Articolo 15

Classificazione della gravità delle procedure

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano classificate, caso per caso, come «non

risveglio», «lievi», «moderate» o «gravi», secondo i criteri di assegnazione di cui all’allegato VIII.

2. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 55, paragrafo 3, gli Stati membri

assicurano che una procedura non sia effettuata qualora causi dolore, sofferenza o angoscia

intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati.

Articolo 16

Riutilizzo

1. Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al

quale non sia stata applicata alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una o più

procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure solo se sono soddisfatte le seguenti

condizioni:

a) l’effettiva gravità delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»;

b)

è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale

dell’animale;

c) la procedura successiva è classificata come «lieve», «moderata» o «non risveglio»; e

d)

è conforme al parere del veterinario tenendo conto delle esperienze dell’animale nel corso di

tutta la sua vita.

2. In casi eccezionali, in deroga al paragrafo 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l’animale ad una

visita veterinaria, l’autorità competente può consentire che un animale venga riutilizzato purché

questo n

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
70 pagine
1 download
SSD Scienze mediche MED/02 Storia della medicina

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chicca143 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bioetica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ciliberti Rosagemma.