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DISPOSIZIONI SULL’USO DI TALUNI ANIMALI NELLE PROCEDURE
Articolo 7
Specie minacciate di estinzione
1. Gli esemplari delle specie minacciate di estinzione elencate nell’allegato A del regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della
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fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ( ), che non rientrano nell’ambito di
applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non sono utilizzate nelle procedure,
ad eccezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:
a)
la procedura persegue uno degli scopi di cui all’articolo 5, lettera b), punto i), lettera c) o
all’articolo 5, lettera b), punto i), lettera e), della presente direttiva; e
b)
è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando
specie diverse da quelle elencate in detto allegato.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle specie di primati non umani.
Articolo 8
Primati non umani
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli esemplari di primati non umani non sono usati nelle procedure, ad
eccezione delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
la procedura persegue uno degli scopi di cui:
i) all’articolo 5, lettera b), punto i), o all’articolo 5, lettera c) della presente direttiva ed è condotta
allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o
potenzialmente letali; ovvero
ii) all’articolo 5, lettere a) o e);
e
b)
è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando
specie diverse dai primati non umani.
Ai fini della presente direttiva per «affezione debilitante» si intende la riduzione delle normali
funzioni fisiche o psichiche di una persona.
2. Gli esemplari di primati non umani elencati nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, che
non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non
sono usati nelle procedure, ad eccezione delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
la procedura persegue uno degli scopi di cui
i) all’articolo 5, lettera b), punto i) o all’articolo 5, lettera c), della presente direttiva ed è condotta
allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o
potenzialmente letali; ovvero
ii) all’articolo 5, lettera e);
e
b)
è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando
specie diverse dai primati non umani e utilizzando specie non elencate in tale allegato.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le scimmie antropomorfe non sono utilizzate nelle procedure, fatta
salva la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 55, paragrafo 2.
Articolo 9
Animali prelevati allo stato selvatico
1. Gli animali prelevati allo stato selvatico non possono essere usati nelle procedure.
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se scientificamente provato
che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere
utilizzato nelle procedure.
3. La cattura di animali allo stato selvatico è effettuata esclusivamente da una persona
competente con metodi che non causino inutilmente dolore, sofferenza, angoscia o danno
prolungato agli animali.
Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventi dopo la cattura è
esaminato da un veterinario o altra persona competente, e sono adottate misure per limitare il più
possibile la sofferenza dell’animale. Le autorità competenti possono concedere deroghe
dall’obbligo di intervenire per limitare la sofferenza dell’animale se ciò è giustificato da
considerazioni scientifiche. Articolo 10
Animali allevati per essere utilizzati nelle procedure
1. Gli Stati membri assicurano che gli animali appartenenti alle specie di cui all’elenco
dell’allegato I possano essere utilizzati unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati.
Tuttavia, a partire dalle date di cui all’allegato II, gli Stati membri assicurano che i primati non
umani elencati nello stesso allegato possano essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da
primati non umani allevati in cattività o provengono da colonie autosufficienti.
Ai fini del presente articolo, per «colonia autosufficiente» si intende una colonia nella quale gli
animali sono allevati soltanto all’interno della colonia o provengono da altre colonie, ma non sono
prelevati allo stato selvatico, e nella quale gli animali sono tenuti in modo tale da assicurare che
siano abituati alla presenza umana.
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, effettua uno studio di
fattibilità, che include una valutazione della salute e del benessere degli animali, del requisito di cui
al secondo comma. Lo studio è pubblicato entro il 10 novembre 2017 ed è corredato, se del caso, di
proposte di modifica dell’allegato II.
2. La Commissione verifica l’uso di primati non umani provenienti da colonie autosufficienti e, in
consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, effettua uno studio per esaminare la
fattibilità dell’impiego di soli animali provenienti da colonie autosufficienti.
Lo studio è pubblicato entro il 10 novembre 2022.
3. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 sulla base di giustificazioni
scientifiche. Articolo 11
Animali randagi e selvatici delle specie domestiche
1. Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 soltanto alle condizioni
seguenti:
a)
è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce
per l’ambiente o la salute umana o animale; e
b)
è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non
utilizzando un animale selvatico o randagio.
CAPO III
PROCEDURE
Articolo 12
Procedure
1. Gli Stati membri assicurano che le procedure siano effettuate negli stabilimenti degli
utilizzatori.
L’autorità competente può concedere una deroga al primo comma sulla base di giustificazioni
scientifiche.
2. Le procedure possono essere effettuate unicamente nell’ambito di un progetto.
Articolo 13
Scelta dei metodi
1. Fatto salvo il divieto di taluni metodi ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri
assicurano che una procedura non sia eseguita qualora la legislazione dell’Unione riconosca altri
metodi o strategie di sperimentazione per ottenere il risultato ricercato che non prevedano
l’impiego di animali vivi.
2. Nella scelta della procedura, sono selezionate quelle che rispondono in maggior misura ai
seguenti requisiti:
a) usano il minor numero possibile di animali;
b)
prevedono l’utilizzo di animali con la minore capacità di provare dolore, angoscia sofferenza o
danno prolungato;
c) causano il meno possibile di dolore,
sofferenza, angoscia o danno prolungato e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
3. Per quanto possibile occorre evitare la morte come punto finale di una procedura, preferendo
punti finali più precoci e più umanitari. Laddove la morte come punto finale è inevitabile, la
procedura è concepita in modo tale da:
a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; e
b)
ridurre al minimo possibile la durata e l’intensità della sofferenza dell’animale, garantendo per
quanto possibile una morte senza dolore. Articolo 14
Anestesia
1. Gli Stati membri assicurano che, salvo non sia opportuno, le procedure siano effettuate sotto
anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per
ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia.
Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate
senza anestesia.
2. Allorché si decide sull’opportunità di ricorrere all’anestesia si tiene conto dei seguenti fattori:
a) se si ritiene che l’anestesia sia più traumatica per l’animale della procedura stessa; e
b) se l’anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura.
3. Gli Stati membri assicurano che agli animali non sia somministrata alcuna sostanza che elimini
o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.
In questi casi è fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime
anestetico o analgesico.
4. Un animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, manifesti sofferenza riceve un
trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici
adeguati sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura.
5. Non appena raggiunto lo scopo della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di
ridurre al minimo la sofferenza dell’animale. Articolo 15
Classificazione della gravità delle procedure
1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano classificate, caso per caso, come «non
risveglio», «lievi», «moderate» o «gravi», secondo i criteri di assegnazione di cui all’allegato VIII.
2. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 55, paragrafo 3, gli Stati membri
assicurano che una procedura non sia effettuata qualora causi dolore, sofferenza o angoscia
intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati.
Articolo 16
Riutilizzo
1. Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al
quale non sia stata applicata alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una o più
procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure solo se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) l’effettiva gravità delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»;
b)
è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale
dell’animale;
c) la procedura successiva è classificata come «lieve», «moderata» o «non risveglio»; e
d)
è conforme al parere del veterinario tenendo conto delle esperienze dell’animale nel corso di
tutta la sua vita.
2. In casi eccezionali, in deroga al paragrafo 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l’animale ad una
visita veterinaria, l’autorità competente può consentire che un animale venga riutilizzato purché
questo n