Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DELL'ANONIMATO DELLA MADRE
Nell'articolo 4 e nei suoi tre commi abbiamo visto come inizialmente l'eterologa non era concessa, poi il comma 3 fu eliminato e quindi fu permessa l'eterologa solo in un secondo momento. Inizialmente tuttavia non era concessa e questa premessa è utile per capire appieno cosa contiene l'articolo 9.21.
Il comma 1 affermava che "se si applicano tecniche di PMA eterologa, violando la legge, il coniuge o convivente non può esercitare il disconoscimento di paternità". Questa nasce come una legge strana in quanto affermava nell'articolo 4 che era vietata l'eterologa, ma poi all'articolo 9 diceva che se si fa lo stesso la procreazione eterologa (la legge ammetteva qualcosa che negli articoli precedenti vietava), il convivente o coniuge che aveva espresso il consenso non poteva chiedere il disconoscimento di paternità.
Ci fu un caso successo a Cremona in cui una coppia di coniugi decise di...
fare l'eterologa (prima che fosse vietata dalla legge del 2004), entrambi erano d'accordo, hanno firmato il consenso, sono andati alla banca del seme e hanno effettuato l'eterologa. Una volta che la moglie ha avuto la gravidanza e ha partorito il marito disse che quello non era figlio suo, e chiese il disconoscimento di paternità. Allora la legge stabilì che era vietata l'eterologa, ma se la fai lo stesso non si può chiedere il disconoscimento di paternità. Ciò venne emanato sulla base di quanto successo prima che ci fosse la legge stessa. Una volta emanata la sentenza della Corte Costituzionale del 2014 che ha ammesso l'eterologa, si è tolto un pezzo dell'articolo 4, ovvero il comma 3, ed è stato tolto un pezzo del comma 1 dell'articolo 9. Oggi l'articolo 9 recita "qualora si ricorra a tecniche di PMA di tipo eterologo il coniuge o il convivente non può esercitare azioni di disconoscimento di paternità".disconoscimento di paternità". L'idea di ammettere l'eterologa nel nostro paese è stato un cambiamento enorme, dal punto di vista concettuale in quanto ha portato a consentire la nascita di una banca del seme, la possibilità che ci siano donatori esterni alla coppia che, su compenso, donino il seme e che una donna può recarsi in un centro di infertilità per fare la fecondazione eterologa. In alcuni paesi Europei ci sono delle norme in cui la donna potrebbe scegliere le caratteristiche fenotipiche del donatore (es. il colore dei capelli, degli occhi, ecc.). L'eterologa ha suscitato tanto dibattito perché innanzitutto c'è un partner esterno alla coppia (e qui torna in gioco la bioetica cattolica), e poi perché il meccanismo di selezione non sarebbe etico, non si possono scegliere le caratteristiche trasmissibili geneticamente. Qualcuno era arrivato ad affermare che così facendo si sceglievano isoggetti migliori. Questo perché ipoteticamente i donatori non dovrebbero avere patologie trasmissibili alla prole, e ciò non è ammesso dalla bioetica Cattolica.
Comma 2 recita che "la madre del nato a seguito della applicazione di tecniche di PMA non può dichiarare la volontà di non essere nominata". In caso di PMA la donna non può chiedere l'anonimato perché se la coppia si è rivolta al centro dell'infertilità rimarrà scritto in cartella che quella donna e quell'uomo si sono sottoposti al questo specifico trattamento.
Comma 3 recita "In caso di applicazioni di tecniche di tipo eterologo il donatore non acquisisce nessuna relazione giuridica con il nato e non può far valere nei suo confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi". Quindi così come il coniuge non può chiedere disconoscimento di paternità, il donatore non ha nessun obbligo.
di mantenimento nei confronti del nato, non ha nessuna relazione giuridica e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto. Poi il comitato Nazionale per la Bioetica si è posto la questione del figlio che, diventato grande, chiede quali siano le modalità con cui è nato, e se è giusto dirglielo o meno.Bisogna andare contro la legge 194. Quindi se c'è una coppia formata da marito e moglie che chiedono la PMA e poi la donna chiede la IVG, lo può fare e il medico non obiettore la deve praticare. Il comma 2 dell'articolo 14 stabilisce che "le tecniche di produzione di embrioni non devono creare un numero di embrioni superiori a quello strettamente necessario ad unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". Con la sentenza dal 2009 è stato modificato: all'inizio l'Italia aveva stabilito che non erano ammessi embrioni soprannumerari per non porsi il problema di doverli congelare, quindi le tecniche di produzione di embrioni possono creare al massimo tre embrioni e quelli devono essere impiantati. Poi, siccome si è visto dal punto di vista sanitario che tre era un numero troppo basso perché le donne dovevano continuamente essere esposte a stimolazioni ormonali dannose per la salute e quindi si andava contro il
principio costituzionale della tutela della salute, allora l'Italia ha tolto il vincolo del numero di tre. Il comma due dell'articolo 14 è quindi stato modificato così "le tecniche di produzioni di embrioni non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario". Ciò significa che è competenza del medico valutare il numero di embrioni necessari all'impianto. Se il medico stabilisce che è necessaria la produzione di 5 embrioni, la donna non può dire di volerne eliminare due perché lei ne voleva solo tre. Il comma 4 recita "è vietata la riduzione embrionale di gravidanze plurime": nel caso il numero di embrioni sia superiore a quello voluto, risulta illegale la soppressione degli embrioni in sovrannumero. Fermo restando che la donna può sempre richiedere IVG. Ci sono due situazioni in Italia in cui la donna può chiedere IVG, o prima o dopo i 90 giorni. Primadei90 giorni se ci sono particolari condizioni economiche o sociali per cui la donna non vuole affrontare la gravidanza, mentre dopo i 90 giorni solo se c'è una condizione di pericolo per la salute della donna e/o la salute del nascituro. Però la donna non può chiedere la riduzione di gravidanza per numero.professionisti sanitari, nel caso abbiano presentato antecedentemente obiezione di coscienza, possono sempre revocarla e rendersi così disponibili ad eseguire la pratica. Comma 3 specifica "l'obiezione di coscienza esonera il personale dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di PMA e non della assistenza antecedente e conseguente". Ciò significa che gli obiettori non possono astenersi dall'assistere la donna o la coppia prima e dopo la pratica (stessa cosa vale per IVG).
EXCURSUS MODIFICHE LEGGI PMA
Ripercorriamo il percorso storico e le modifiche salienti a cui è stata soggetta questa legge.
Premessa:
Linee guida
Sono delle indicazioni emanate dalle società scientifiche che spiegano come interfacciarsi con un problema (una patologia, una pratica da eseguire). In quanto indicazioni non sono né vincolanti né tassative: ciò significa che
Il medico si può discostare da esse in base alle proprie considerazioni sul caso giustificando tale scelta.
Il medico può cadere in errore e quindi avere una ipotesi di responsabilità sia se sbaglia a fare la sua valutazione, sia se applica le linee guida e ciò si rivela sbagliato poiché avrebbe dovuto discostarsi da queste.
Le linee guida emesse nei Decreti Ministeriali del 2004 assumono valore di legge, quindi in questo decreto le linee guida sono delle eccezioni, e vanno considerate in tutto e per tutto come legge.
Il protocollo è vincolante: il personale sanitario e i professionisti sanitari sono tenuti a seguire e rispettare le azioni nell'ordine specificato dal protocollo.
LUGLIO 2004 sono usciti molteplici decreti contenenti linee guida, le quali assumono quindi valore legislativo.