Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 21
Bilancio - Appunti Pag. 1 Bilancio - Appunti Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bilancio - Appunti Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bilancio - Appunti Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bilancio - Appunti Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Bilancio - Appunti Pag. 21
1 su 21
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IV)

Ratei e risconti

D)

Le macroclassi dell’attivo sono divise secondo un criterio formale di liquidità crescente.

Tuttavia il criterio di destinazione previsto dal codice civile per la valutazione di alcune voci

non è coincidente con il criterio di durata o di cassa. Si potrà così avere, ad esempio, un

credito a breve termine rinnovabile ogni 6 mesi nei confronti di una società collegata che viene

iscritto nelle immobilizzazioni secondo il criterio di destinazione.

Il TFR è diviso essenzialmente in una parte destinata ai prossimi pensionati (entro l’anno) e

una parte per gli altri. Nel TFR si fondono dunque una quota di debiti a esigibilità di breve

periodo e una quota di lungo periodo. Anche per i debiti, nella stessa macroclasse, sono

compresi i debiti a breve termine e quelli a medio – lungo termine. Anche per le passività non

si può riscontrare un efficace criterio di liquidità crescente nella classificazione delle voci.

In generale si può affermare che la struttura dello Stato patrimoniale non ha un unico criterio di

classificazione. È la nota integrativa che permetterà agli stakeholders di individuare in modo

preciso le voci a breve termine e quelle a lungo termine.

Conto economico

Il conto economico è redatto in forma scalare ed è composto da diverse macroclassi e oltre al

saldo finale (risultato d’esercizio) si hanno dei risultati intermedi che permettono di ottenere

informazioni importanti, come poter individuare il contributo delle diverse aree gestionali al

risultato d’esercizio.

A Valoredella produzione Costi della produzione

¿ −B ¿

Differenza traricavi e costi della produzione Proventi e oneri finanziari

¿ −C ¿ 17

Rettifiche di valore delle attività finanziarie Oneri e proventi straordinari

−D ¿ −E ¿ '

Utile o perdita prima delle impost e Imposte

¿ −F ¿ Utile o perdita d esercizio

¿

Nel valore della produzione rientrano: ricavi delle vendite; variazioni di rimanenze di prodotti o

semilavorati o merci; altri ricavi e proventi inerenti al processo produttivo.

Tra i costi della produzione rientrano: costi materie prime; manodopera (salari, stipendi);

ammortamenti; svalutazioni riguardanti immobilizzazioni materiali e immateriali.

La differenza tra le prime due voci da il risultato non solo dell’attività caratteristica dell’impresa

ma anche di attività extracaratteristiche, accessorie e occasionali. Ciò può non dare un

informazione perfetta allo stakehoder. Nota Integrativa

Il contenuto della nota integrativa è esaminato dall’articolo 2427; alcuni altri contenuti sono poi

disciplinati in altre disposizioni del codice civile come ad esempio l’articolo 2426 sul tema

dell’avviamento. Importante è infine l’articolo 2427bis, introdotto nel 2003, che recepisce la

direttiva 65/2001 riguardante le informazioni sul fair value ( valore equo ) degli strumenti

finanziari.

L’articolo 2427 stabilisce che non esiste una forma rigida per la nota integrativa ma il codice

indica solo i contenuti che sono obbligatori. Ciò comporta una difficile comparabilità tra questi

documenti.

I più importanti contenuti obbligatori disciplinati dal codice civile sono :

I criteri applicati nelle valutazioni delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore come

1) ad esempio il criterio scelto per le partecipazioni in società controllate o collegate o il

criterio scelto per la valutazione delle rimanenze;

I movimenti delle immobilizzazioni (costo, rivalutazioni, ammortamenti, acquisizioni,

2) alienazioni, ecc);

La composizione dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di ricerca e sviluppo e

3) dei costi di pubblicità nonché i criteri di iscrizione e di ammortamento;

La misura delle riduzioni di valore per le immobilizzazioni materiali e immateriali

4) unitamente alle motivazioni;

L’elenco delle partecipazioni in società controllate e collegate (con informazioni sulla

5) sede, sul capitale, sul patrimonio netto, sull’utile o le perdite, ecc.);

La composizione dei proventi e degli oneri straordinari (se rilevanti);

6) La ripartizione dei ricavi per tipo di attività;

7) Il numero dei dipendenti;

8) I compensi degli amministratori e dei sindaci.

9) Articolo 2357 e 2357bis sulle Azioni Proprie

L’articolo stabilisce la valutazione delle azioni nel caso in cui la società acquista le proprie

azioni. Le motivazioni di siffatto acquisto possono essere diverse: evitare scalate, mantenere

costante il prezzo dell’azione in borsa, influenzare il valuation ratio.

L’articolo pone dei limiti all’acquisto delle azioni proprie:

Possono essere acquistate solo azioni proprie interamente liberate (ovvero il capitale

1) sociale deve essere stato versato interamente);

Deve essere presente una delibera dell’assemblea che contenga: il numero delle azioni

2) da acquistare, il prezzo d’acquisto, il tempo e tutte le altre modalità con cui viene

effettuata l’acquisizione di azioni;

Le azioni proprie acquistate non possono superare 1/10 del capitale sociale

3) dell’impresa;

Devono esistere riserve disponibili a fronte delle azioni proprie acquistate.

4) 18

Il comma IV dell’articolo 2357 stabilisce che laddove l’impresa compia un acquisto di azioni

proprie in violazione dei limiti imposti essa ha un anno di tempo per vendere le azioni proprie

acquistate che eccedono tali limiti. Nel caso in cui l’alienazione non avvenga l’impresa deve

obbligatoriamente ridurre il capitale sociale.

Esercizio su acquisizioni di azioni proprie in due ipotesi: rispettando o violando i limiti

dell’articolo 2357 in data 28/11/11

L’articolo 2357bis prevede dei casi speciali di acquisto di azioni proprie per i quali il periodo di

alienazione, delle azioni che eccedono i limiti imposti, ha una durata più lunga ovvero di 3

anni. Tali casi sono:

Se le azioni proprie derivano all’impresa da una esecuzione forzata;

- Se le azioni proprie sono acquistate a titolo gratuito;

- Se le azioni proprie sono acquistate a seguito di una successione;

- Se sussiste una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale dell’impresa.

- Principi contabili Internazionali

Il decreto legislativo 38/2005 indica a quali soggetti si applicano i principi contabili

internazionali per al redazione del bilancio. Le banche e le società quotate applicano sia per il

bilancio d’esercizio che per il bilancio consolidato i principi contabili internazionali. Le imprese

di assicurazione, di norma, per il bilancio consolidato usano i principi contabili internazionali

mentre per il bilancio d’esercizio la disciplina “local”.

I principi contabili internazionali ( IAS – IFRS ) sono emanati dallo IASB ovvero

l’international accounting standard board che ha la sua sede a Londra. I principi emanati dallo

IASB devono essere omologati dall’Unione Europea affinché possano trovare applicazione

nella stessa e quindi anche in Italia.

Nel 2000 l’Unione Europea ha emanato una comunicazione nella quale si affermava che per

rendere efficiente il mercato dei capitali era necessaria l’armonizzazione delle regole contabili.

Per questo fine si prendono come punto di riferimento principi contabili internazionali redatti

da esperti indipendenti. Questa scelta da parte dell’Unione Europea venne fatta tramite il

regolamento numero 1606/2002 con cui si stabiliva un obbligo all’applicazione dei principi

contabili internazionali per i bilanci consolidati nelle società quotate. Il regolamento stabiliva

anche una facoltà di applicazione per i bilanci d’esercizio delle società non quotate. Un

ulteriore importante regolamento comunitario è il numero 1725/2003 che è stato il primo

regolamento che ha omologato i principi contabili internazionali applicabili all’interno

dell’Unione Europea. Ne sono poi seguiti molti altri ogni volta che viene omologato un nuovo

principio contabili emanato dallo IASB.

In prima approssimazione nel codice civile l’interlocutore privilegiato è il creditore in quanto

nei principi contabili la finalità è tutelare l’integrità del capitale sociale. Nei principi contabili

internazionali l’interlocutore privilegiato è l’investitore. La differenza sta in una modifica del

modello valutativo utilizzato: nel codice civile la valutazione è basata sul costo (tranne in

specifiche eccezioni) e ciò è rafforzato dal principio della prudenza per cui gli utili sono iscritti

solo se realizzati; nei principi contabili internazionali invece sussistono dei criteri valutativi

basati sul fair value termine che il codice civile traduce come valore equo o valore corrente.

L’Unione Europea ha anche emanato nuove direttive contabili di avvicinamento tra le direttive

contabili precedenti e i principi IAS – IFRS; le più importanti sono state:

La direttiva 65/2001 che prevedeva l’introduzione del fair value per la valutazione degli

1) strumenti finanziari. Tale direttiva è state recepita dall’Italia nel 2004 con l’emanazione

dell’articolo 2427 che ha introdotto l’informativa del fair value nella nota integrativa

senza però cambiare i principi valutativi.

La direttiva 51/2003 che stabilisce la prevalenza della sostanza sulla forma dando la

2) possibilità di estendere il criterio del fair value per altri attivi. Tale direttiva è stata

19

recepita in Italia nel 2007 in modo minimale per via del periodo economico di crisi che

induce a usare prudentemente il valore corrente.

IL BILANCIO D’ESERCIZIO

Processo logico di formazione del bilancio d’esercizio:

1) Rilevazione della costituzione dell’azienda

2) Rilevazione dei fatti di gestione a carattere esterno

3) Riepilogo a C.E. dei costi e dei ricavi

4) Redazione delle scritture di assestamento

5) Riepilogo dei conti a Stato Patrimoniale

6) Determinazione del Reddito

1) La costituzione dell’azienda può avvenire: mediante versamento in denaro, mediante

conferimento di beni disgiunti o mediante conferimento di beni congiunti. Nel primo caso

l’imprenditore apporta mezzi propri per la costituzione dell’azienda.

I beni disgiunti sono quei beni non coordinati e senza destinazione economica specifica. Sarà

quindi necessaria una valutazione soggettiva (valore di presunto realizzo, valore di riproduzione).

Per i beni congiunti bisognerà individuare un ammontare di fondi a disposizione dell’imprenditore

e valutare le attività e le passività cedute infine determinare il prezzo di cessione.

2) I fatti di gestione sono ad esempio le operazioni di acquisto dei fattori produttiv

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
21 pagine
8 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luigi1046 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Pucci Sabrina.