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Nuovi schemi di bilancio ordinario
Il contenuto dello stato patrimoniale (art.2424) è stato
decisamente modificato al fine di recepire gli effetti sulle voci
di bilancio a seguito dell’introduzione di novità sui derivati,
sulle spese di ricerca, sulle azioni proprie e sull’eliminazione
delle disposizioni relative ai conti d’ordine. Anche il
contenuto del conto economico (art.2425) è stato modificato
al fine di recepire gli effetti degli strumenti derivati, di
prevedere voci dettagliate relative ai rapporti intercorsi con
imprese sottoposte al controllo delle controllanti, di eliminare
le voci di ricavo e di costo relative alla gestione straordinaria
(quest’ultima è senza dubbio la modifica più importante.
In estrema sintesi, le principali modifiche intervenute sugli
schemi di bilancio riguardano:
l’obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario che quindi
diventa, al pari di stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa, un documento obbligatorio del bilancio di
esercizio. Ricordiamo che è prevista l’esclusione dalla
redazione di questo documento per le imprese che redigono
il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese;
esclusione dal conto economico delle voci relative a
proventi e oneri straordinari (voce E del conto economico) e
l’inserimento della relativa informativa in nota integrativa.
Infatti, nella nota integrativa, dovrà essere riportato in
dettaglio l’importo e la natura dei singoli elementi;
i costi di ricerca non potranno essere più capitalizzati.
Pertanto i costi di sviluppo rimangono l’unico elemento
ancora capitalizzabile nell’ambito della voce B.I.2 che ha
abbandonato la vecchia denominazione ‘’costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità’’ ora sostituita da ‘’costi di sviluppo’’.
I costi di ricerca e pubblicità, al contrario, saranno spesati a
conto economico come costi di esercizio. I costi di sviluppo,
per poter essere capitalizzati, devono essere a utilità
pluriennale e devono sussistere alcuni requisiti, tra cui
l’identificabilità del costo, la realizzabilità del progetto e la
possibilità di recuperare i costi mediante redditi futuri ;
nel caso in cui la società che redige il bilancio di esercizio
sia in possesso di strumenti finanziari derivati, la valutazione
degli stessi, a partire dal 1 gennaio 2016, dovrà avvenire al
fair value;
viene prevista la possibilità di valutare titoli immobilizzati,
crediti e debiti con il metodo del costo ammortizzato;
è introdotta nel patrimonio netto una specifica voce ‘’Riserva
per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi’’;
i disaggi/aggi su prestiti non troveranno più indicazione nello
stato patrimoniale ma, al contrario, andranno riportati solo i
ratei e i risconti. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2016, nei
ratei e risconti attivi non si iscrivono più aggi e disaggi su
prestiti che, come crediti/debiti/titoli, entrano a far parte della
valutazione con il metodo del costo ammortizzato. Per i
bilancio chiusi al 31 dicembre 2015, invece, restano in
vigore le precedenti disposizioni, Ricordiamo che i disaggi e
gli aggi su prestiti costituiscono costi o proventi finanziari
anticipati, da collocare (al netto delle quote di competenza
imputate negli esercizi precedenti e in quello al quale si
riferisce il bilancio) rispettivamente nella voce D dell’attivo
(disaggio) e nella voce E del passivo (aggio);