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Nuovi schemi di bilancio ordinario

Il contenuto dello stato patrimoniale (art.2424) è stato

decisamente modificato al fine di recepire gli effetti sulle voci

di bilancio a seguito dell’introduzione di novità sui derivati,

sulle spese di ricerca, sulle azioni proprie e sull’eliminazione

delle disposizioni relative ai conti d’ordine. Anche il

contenuto del conto economico (art.2425) è stato modificato

al fine di recepire gli effetti degli strumenti derivati, di

prevedere voci dettagliate relative ai rapporti intercorsi con

imprese sottoposte al controllo delle controllanti, di eliminare

le voci di ricavo e di costo relative alla gestione straordinaria

(quest’ultima è senza dubbio la modifica più importante.

In estrema sintesi, le principali modifiche intervenute sugli

schemi di bilancio riguardano:

l’obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario che quindi

diventa, al pari di stato patrimoniale, conto economico e

nota integrativa, un documento obbligatorio del bilancio di

esercizio. Ricordiamo che è prevista l’esclusione dalla

redazione di questo documento per le imprese che redigono

il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese;

esclusione dal conto economico delle voci relative a

proventi e oneri straordinari (voce E del conto economico) e

l’inserimento della relativa informativa in nota integrativa.

Infatti, nella nota integrativa, dovrà essere riportato in

dettaglio l’importo e la natura dei singoli elementi;

i costi di ricerca non potranno essere più capitalizzati.

Pertanto i costi di sviluppo rimangono l’unico elemento

ancora capitalizzabile nell’ambito della voce B.I.2 che ha

abbandonato la vecchia denominazione ‘’costi di ricerca, di

sviluppo e di pubblicità’’ ora sostituita da ‘’costi di sviluppo’’.

I costi di ricerca e pubblicità, al contrario, saranno spesati a

conto economico come costi di esercizio. I costi di sviluppo,

per poter essere capitalizzati, devono essere a utilità

pluriennale e devono sussistere alcuni requisiti, tra cui

l’identificabilità del costo, la realizzabilità del progetto e la

possibilità di recuperare i costi mediante redditi futuri ;

nel caso in cui la società che redige il bilancio di esercizio

sia in possesso di strumenti finanziari derivati, la valutazione

degli stessi, a partire dal 1 gennaio 2016, dovrà avvenire al

fair value;

viene prevista la possibilità di valutare titoli immobilizzati,

crediti e debiti con il metodo del costo ammortizzato;

è introdotta nel patrimonio netto una specifica voce ‘’Riserva

per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi’’;

i disaggi/aggi su prestiti non troveranno più indicazione nello

stato patrimoniale ma, al contrario, andranno riportati solo i

ratei e i risconti. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2016, nei

ratei e risconti attivi non si iscrivono più aggi e disaggi su

prestiti che, come crediti/debiti/titoli, entrano a far parte della

valutazione con il metodo del costo ammortizzato. Per i

bilancio chiusi al 31 dicembre 2015, invece, restano in

vigore le precedenti disposizioni, Ricordiamo che i disaggi e

gli aggi su prestiti costituiscono costi o proventi finanziari

anticipati, da collocare (al netto delle quote di competenza

imputate negli esercizi precedenti e in quello al quale si

riferisce il bilancio) rispettivamente nella voce D dell’attivo

(disaggio) e nella voce E del passivo (aggio);

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Publisher
A.A. 2015-2016
9 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher checcoverde di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Taliento Marco.