Corso di bilanci aziendali – Anno accademico 2013-2014
Prof. Francesco Sotti
Appunti di Mattia Meduri riguardanti le lezioni e le slide integrate con il libro Principi contabili per il bilancio d’esercizio, 5º edizione, ed. Gruppo 24 Ore, autori: Erasmo Santesso, Ugo Sostero.
Capitolo 1: Il bilancio di esercizio nella dottrina economico aziendale
Definizione: Il bilancio di esercizio è un documento di sintesi, redatto periodicamente dalle imprese, utile a fornire in modo chiaro e attendibile ad una molteplicità di destinatari, dati ed informazioni relativi al patrimonio e al reddito, derivanti da operazioni di gestione.
Definizione: Il bilancio di esercizio è il rendiconto delle operazioni di gestione relative ad un definito periodo amministrativo, di durata annuale.
Definizione: Il bilancio è l’insieme di due conti (Conto economico e Stato patrimoniale) che esprimono i risultati economici, patrimoniali e finanziari. Nel documento patrimoniale trovano rappresentazione i valori finanziari e i valori economici connessi con l’acquisizione di beni pluriennali e con la disponibilità del capitale di dotazione. Nel documento economico trovano composizione i valori economici che generano costi e ricavi di esercizio e che determinano il risultato reddituale del periodo.
Scopo del documento patrimoniale: Mettere in luce forme di finanziamento e di impiego delle risorse finanziarie acquisite dall’impresa. Oggetto di rappresentazione è il capitale di impresa.
Scopo del documento economico: Riassume tutte le operazioni, relative all’aspetto economico della gestione, che attengono alla creazione del reddito, sia attinenti alla produzione tipica dell’impresa, sia aventi carattere accessorio, finanziario e straordinario.
Principi contabili, documento 11
Il bilancio viene definito uno strumento informativo di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell’impresa intesa come entità distinta da quella dei suoi azionisti e proprietari. Il bilancio d’esercizio è un bilancio inteso a fornire informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di un’impresa in funzionamento e non in situazioni particolari. Viene redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge, e ha per destinatari gli azionisti, i creditori, altre persone ed entità esterni all’impresa. Esso è il documento che permette anche una valutazione dell’operato dei gestori i quali, attraverso il bilancio d’esercizio, rendono conto dei risultati della loro gestione. Il bilancio è anche uno strumento utile ai fini interni, quali quelli della programmazione e del controllo.
Gli obiettivi informativi del bilancio
- Una periodica ed attendibile conoscenza, secondo corretti principi contabili, del risultato economico conseguito nell’esercizio, ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito, e della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale, in modo da esprimere la situazione patrimoniale dell’impresa nonché la sua situazione finanziaria.
- Gli elementi informativi essenziali affinché il bilancio d’esercizio possa assolvere la sua funzione di strumento d’informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento in modo da renderlo intellegibile e corretto. Tali informazioni, che vanno esposte nella nota integrativa del bilancio, riguardano: informazioni per la comprensione dei dati di bilancio e per contribuire a valutare l’andamento dell’impresa e informazioni di carattere finanziario e patrimoniale.
Il bilancio di esercizio nell’ordinamento giuridico italiano
IV Direttiva CEE (Comunità Economica Europea) (1978), VII Direttiva CEE (1983), D.lgs. 127/1991, Art.2423 e ss. Codice Civile (1991), Principi contabili OIC disciplinano la redazione del bilancio d’esercizio per le società di capitali (spa, sapa, s.r.l.) se esse non applicano, per legge, o per scelta, i Principi contabili internazionali. Altre normative per la redazione del bilancio d’esercizio si applicano a: banche e società finanziarie, società di assicurazioni (sostengono i costi in maniera reddituale ed dopo aver riscosso i ricavi sotto la supervisione dell’ANIA), società di intermediazione mobiliare, società quotate (non si applicano i Principi contabili nazionali), società di persone (ss., s.n.c., sas, sono obbligate a redigere il bilancio, ma questo non è pubblico), ditte individuali/imprenditori, professionisti. I soggetti diversi dalle società non hanno l’obbligo di redigere una situazione patrimoniale, se non redigere una reportistica a fini fiscali.
La clausola generale di redazione del bilancio civilistico, art. 2423 codice civile
'[1] Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. [2] Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. [3] Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. [4] Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. [5] Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro'.
Dall’articolo si deduce che la finalità del bilancio non è solo una corretta e oggettiva rappresentazione delle operazioni di gestione, ma il requisito della chiarezza è il presupposto affinché il bilancio risulti leggibile e comprensibile per la pluralità di destinatari a cui è rivolto. La finalità del bilancio è quella di essere concretamente utile per uno spettro di utilizzatori che ricercano una base informativa oggettiva e neutrale e tale finalità può essere perseguita solo se i bilanci vengono redatti secondo logiche conoscitive e con funzioni di oggettiva informazione. Il 2º comma dell’art. 2423 prevede che il bilancio debba essere redatto con chiarezza, e questo comma è equiparabile al 2º comma dell’art. 2217 ‘il bilancio deve dimostrare con evidenza … gli utili conseguiti e le perdite subite’. La chiarezza prevede che il bilancio sia comprensibile nei modi in cui vengono presentate le voci, i prospetti e le spiegazioni dei processi valutativi, ordinato nell’esposizione delle voci secondo criteri di rilevanza e distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio e completo nella diffusione delle informazioni che risultano rilevanti per la comprensione dell’oggetto del bilancio.
Nei Principi contabili, documento 11 viene enunciato il principio di comprensibilità, si stabilisce che il bilancio d’esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensione dell’intellegibilità della schematica simbologia contabile. Tuttavia, l’informativa fornita non deve essere eccessiva e superflua. Il 2º comma dell’art. 2423 prevede inoltre che il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Questo comma è equiparabile al 2º comma dell’art. 2217 che dispone che ‘il bilancio deve dimostrare con… verità gli utili conseguiti e le perdite subite’. Il principio di attendibilità si basa sulla veridicità del bilancio e sulla correttezza dello stesso. La rappresentazione veritiera e corretta prevede una veritiera rilevazione e rappresentazione dei dati oggettivi incontrovertibili che non devono essere oggetto di valutazione perché derivano da operazione concluse nel corso del periodo, e corretto processo valutativo che fa emergere valori ‘attendibili’ basati sulla chiarezza e coerenza nella formulazione delle stime e congetture utilizzate per la valorizzazione delle operazioni in corso che non hanno ancora avuto definizione certa.
Nel processo di attribuzione dei valori all’esercizio vengono impiegate quantità sia oggettive, sia soggettive. Le quantità oggettive sono determinabili numerando le unità monetarie o non monetarie che l’entità definisce ed hanno una relazione biunivoca con il numero da cui risultano espresse (prezzi, costi, ricavi, entrate o uscite di cassa, valore nominale di crediti o debiti, giacenze di magazzino). L’alterazione di quantità oggettive implica la falsità del bilancio, tuttavia la veridicità delle quantità oggettive non è sufficiente alla attendibilità del bilancio, se questa viene infirmata da scorrette valutazioni delle quantità soggettive. Le quantità soggettive sono costituite dalle stime e dalle congetture utilizzate per la redazione del bilancio. Le stime si riferiscono all’approssimazione di valori che si manifesteranno solo in un momento successivo, e che quindi, alla data del bilancio possono essere valutati solo in base alla conoscenza delle informazioni sottostanti, da cui deriva un giudizio di attendibilità dei valori emergenti da tali valutazioni. Le congetture derivano da processi di ripartizione di valori comuni nel tempo o nello spazio. Anche in questo caso la loro fondatezza dipende dalla attendibilità delle ipotesi con cui si intende interpretare alcuni aspetti della gestione aziendale.
Le norme di deroga, art. 2423, commi 3º e 4º
I commi 3º e 4º dell’art. 2423 si occupano dell’informazione integrativa e dell’obbligo di deroga. Le norme a cui la legge fa riferimento ai fini delle deroghe sono quelle che riguardano il bilancio d’esercizio, escluse quelle che precedono il 4º comma dell’art. 2423. Di conseguenza risultano inderogabili le disposizioni relative: alla composizione del bilancio, all’obbligo di chiarezza nella sua redazione, alla sua finalità e al suo oggetto di rappresentazione e all’obbligo di fornire informazioni integrative. La norma, tuttavia, è raramente applicabile in quanto, in relazione agli schemi e al contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è difficile che possano presentarsi casi eccezionali che prevedono modifiche degli schemi stessi al fine di un’informazione veritiera e corretta. Anche per la nota integrativa la possibilità di deroghe è inesistente. Vi è, però, la possibilità di applicazione dell’obbligo di deroga in relazione ai criteri di valutazione delle voci indicati dall’art. 2426, in casi eccezionali, quali: incrementi di valore che derivano da un mutamento di destinazione o di natura economica di un bene o deroga al tempo massimo di ammortamento indicato nell’art. 2426 per alcune immobilizzazioni immateriali. Il meccanismo di iscrizione nella riserva non distribuibile degli utili derivanti dalla deroga prevede che il maggior utile debba transitare per conto economico, come provento straordinario, e non essere direttamente destinato ad una riserva di Patrimonio netto. La costituzione della riserva non distribuibile deve avvenire come attribuzione dell’utile.
Principi di redazione del bilancio, art. 2423-bis codice civile
'[1] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
[2] Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.'
Il 1º comma al n.1 ‘la valutazione delle voci deve essere fatta… nella prospettiva della continuazione dell’attività’ esprime il principio della prospettiva di funzionamento che fa riferimento al fatto che il bilancio d’esercizio è inteso come strumento d’informazione dell’impresa in funzionamento, cioè di un’impresa caratterizzata da una continuità operativa. Per sopravvivere l’impresa deve essere dotata nel medio-lungo periodo di un equilibrio reddituale e monetario ed entrambi devono perdurare nel tempo, l’impresa deve, quindi, produrre risultati economici e monetari tali da assicurarne la sopravvivenza. Se l’impresa non ha sopravvivenza futura redige un bilancio inattendibile. La sopravvivenza futura dell’impresa è minata quando vi sono ingenti perdite in ogni esercizio che potrebbero portare l’impresa al di sotto del minimo legale, oppure quando si verificano casi di difficoltà di pagamento, dimissione dei membri o scarsa propensione dei fornitori.
Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma indicato dall’art. 2423-bis 1º comma n.1 ‘la valutazione delle voci deve essere fatta… tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo o del passivo considerato’ prevede che si tenga conto della funzione economica degli elementi patrimoniali e finanziari. Tale principio richiama l’esigenza di rappresentare in bilancio le operazioni economiche ‘secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali’, cioè individuare la sostanza economica al di là degli aspetti formali legati spesso ad un’interpretazione troppo restrittiva delle implicazioni giuridiche e fiscali che li determinano. Secondo i Principi contabili (doc. 11) la sostanza rappresenta l’essenza necessaria dell’evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso.
L’identificazione della sostanza economica delle operazioni è basilare per tutto il procedimento di formazione del bilancio. La sostanza economica rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell’evento nel bilancio, affinché quest’ultimo possa assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Individuata la sostanza economica bisogna considerare gli aspetti formali per le eventuali limitazioni imposte dalla legislazione che prevedono per particolari fattispecie una contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica. Si distinguono le seguenti situazioni: nel primo caso le norme civilistiche e/o fiscali relative a particolari fattispecie possono rendere opportuna una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell’operazione, nel secondo caso le norme civilistiche impongono la rilevazione dell’operazione in base agli aspetti formali, ma non impediscono che la sostanza economica dell’operazione possa altrimenti essere riflessa contabilmente. In alcuni casi, si manifesta una discrepanza tra l’essenza economica dell’operazione e la sua forma giuridica: leasing finanziario, prevede la ricostruzione della sostanza economica in nota integrativa e la valutazione secondo il metodo finanziario (che riflette la sostanza del contratto), contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, prevedono l’iscrizione di queste attività nello stato patrimoniale del venditore e la sostanza economica è rispettata direttamente e lavorazioni extra doganali.
Il principio di prudenza è indicato all’art. 2423-bis al 1º comma, n.1 ‘la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza’ e al n.2 e al n.4 ‘si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio’ ‘si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo’. La prudenza è un atteggiamento che si adotta in situazioni negative non tenendo conto anche del caso favorevole. Nel codice civile si parla di utili realizzati sia in riferimento ai proventi (componenti positivi di reddito), sia in relazione al risultato complessivo dell’esercizio, cioè al saldo finale del conto economico, sia facendo riferimento all’espressione simmetrica ‘rischi e perdite di competenza’. L’espressione ‘indicare esclusivamente utili realizzati’ implica un riferimento ai risultati economici dei singoli processi produttivi. Gli utili sarebbero intesi come i risultati lordi che derivano dalla contrapposizione dei ricavi con i costi di specifiche aree di gestione. Il principio di realizzazione è il presupposto per osservare il principio di prudenza che indica la condizione per procedere al riconoscimento di un ricavo, alla sua imputazione al reddito di esercizio.
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