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FONTI PRIMARIE
1) DECRETI LEGISLATIVI: sono fonti utilizzate nei casi in cui la materia da
disciplinare sia complessa e siano necessarie particolari competenze tecniche;
Essi sono atti normativi deliberati dal Governo validi solo su delegazione del
Parlamento e hanno valore di legge.
Emanazione del decreto legislativo: il Governo redige uno o più decreti
legislativi rispettando oggetti, limiti temporali e principi espressi nella legge
delega. Il Parlamento può in ogni momento revocare la delega in modo esplicito
(con l’erogazione della legge di delegazione) o implicito (esercitando
direttamente il potere delegato)
2) DECRETI LEGGE: sono atti normativi aventi forza di legge, vengono deliberati
dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza; se non vengono
convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni perdono valore.
Adozione del Decreto Legge: In seguito alla deliberazione da parte del
Consiglio dei Ministri, avviene l’emanazione da parte del Presidente della
Repubblica; i Decreti Legge vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e segue
l’entrata in vigore immediata.
Reiterazione dei Decreti Legge: consiste nel riproporre il contenuto di decreti
legge non convertiti in nuovi Decreti Legge, facendone salvi gli effetti.
Limiti all’emanazione dei Decreti Legge: essi non sono ammissibili nelle materie
coperte da riserva costituzionale e nelle materie riservate al procedimento
ordinario; inoltre il Decreto Legge deve contenere: misure di immediata
applicazione, contenuto specifico e omogeneo, delibera di approvazione del
Consiglio dei Ministri e indicazione delle misure per cui è stato adottato. Inoltre
non può essere utilizzato per conferire deleghe legislative, non può ripristinare
l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime ed emanare disposizioni che siano
esercizio del potere del Parlamento.
3) REFERENDUM: Consente nell’esercizio diretto della sovranità popolare; esso
dovrebbe avere solo efficacia abrogativa;
Esso può essere richiesto da: 500.000 elettori maggiorenni, 5 Consigli che
deliberino a maggioranza assoluta, viene posto al giudizio di legittimità e
successivamente al giudizio di ammissibilità, come ultima fase è presente
l’indizione, con decreto del Presidente della Repubblica
Giudizio di legittimità del Referendum: 10 promotori si presentano per dichiarare
formalmente la volontà di raccogliere le firme, successivamente viene
controllata l’osservanza del procedimento, in particolare il numero e la validità
delle firme; deve essere inoltre controllato che le firme siano state raccolte entro
il termine di 3 mesi e la presenza della deliberazione delle leggi costituzionali. 10
Esso può disporre di più richieste referendarie che presentino uniformità o
analogia di materia, l’interruzione del procedimento se le norme sono state
abrogate nel frattempo, abrogare le vecchie norme quando le nuove vengono
attuate
Giudizio di ammissibilità del Referendum: la Corte Costituzionale esamina il
rispetto dei limiti dell’art. 75 e di altri limiti elaborati dalla Corte stessa.
Limiti stabiliti dalla Costituzione: non possono essere sottoposte a referendum
leggi tributarie, di bilancio, amnistia e indulto (leggi atipiche), leggi di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali (art.80).
Limiti elaborati dalla Corte Costituzionale: il quesito referendario deve essere
univoco, chiaro ed omogeneo e non possono essere oggetto di Referendum
norme o altre leggi costituzionali, leggi a contenuto costituzionalmente
vincolato, leggi collegate all’art. 75
Il Referendum può essere:
Costituzionale: viene consultata la popolazione in merito ad una modifica della
Costituzione (art. 138). Non possono essere sottoposte a referendum leggi
Costituzionali, Regionali, tutte le fonti secondarie e le leggi atipiche (leggi che
richiedono un procedimento differente)
Abrogativo: viene consultato il popolo in merito all’abrogazione di una o più
norme primarie (abrogazione di legge o atto avente forza di legge; art. 75)
L’indizione avviene in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, la
votazione viene svolta una in una domenica compresa tra il 15/04 e il 15/06.
L’abrogazione avviene se partecipa al referendum almeno la metà+1 dei votanti
(quorum costitutivo); ha esito positivo solo se la meta+1 dei voti validamente
espressi (escluse schede nulle) è favorevole all’abrogazione.
Fase successiva, Pubblicazione: esito positivo: abrogazione; esito negativo:
non abrogazione, non può essere richiesto un uguale referendum entro 5 anni
Relativo alle modifiche territoriali: viene consultata la popolazione in merito alle
modifiche territoriali, riguardanti Province, Regioni e Comuni. 11
FONTI SECONDARIE
Ritenute invalide se contrastano le primarie
4) RISERVA DI LEGGE: La Costituzione prevede che certe materie siano
riservate alla legge; può essere: Costituzionale, Assoluta o Relativa (si ha
quando la disciplina è riservata in tutto (assoluta) o in parte (relativa) alla fonte
primaria, con esclusione delle fonti secondarie). Rinforzata o aggravata fa
riferimento a fonti che non vengono vincolate unicamente dalle legge, fa da
guida alla disposizione dei contenuti.
Riserva di Legge Assoluta: quando la Costituzione impone che una data
materia sia disciplinata con legge o atto avente forza di legge.
Riserva di Legge Relativa: la Costituzione riserva alla legge la disciplina
generale stabilita dalla legge, mentre lascia alla fonte secondaria la disciplina
specifica o di dettaglio.
Riserva di legge Rinforzata o Aggravata: si ha quando la Costituzione impone
che una data materia sia disciplinata dalla legge e disciplina essa stessa parte
della materia; vincolando le scelte del legislatore, stabilisce l’intervento dello
stesso secondo certe procedure
5) REGOLAMENTI GOVERNATIVI: sono atti normativi deliberati dal Governo,
sono subordinati alla legge (in quanto fonti secondarie). Essi possono
intervenire solo in caso di riserva di legge; la funzione normativa secondaria del
Governo necessita di un fondamento in una fonte primaria che individui:
l’organo competente ad esercitarlo e le materie che possono esserne oggetto.
Procedimento di formazione dei regolamenti governativi: Vengono deliberati dal
Consiglio dei Ministri, successivamente viene richiesto il parere del Consiglio di
Stato; a seguito del parere viene data la deliberazione definitiva da parte del
Consiglio. La Corte dei Conti, agendo come organo consultivo del Governo,
appone un visto e una registrazione. Segue in ultimo l’emanazione da parte del
Presidente della Repubblica con successiva pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. I Regolamenti Governativi possono essere:
Regolamenti di Esecuzione: vengono emanati quando una legge necessita di
una disciplina di dettaglio
Regolamenti di Attuazione: intervengono quando la fonte primaria definisce
unicamente le norme di principio, lasciando al regolamento l’attuazione di tali
principi
Regolamenti Indipendenti: disciplinano materie nuove, non ancora disciplinate
da altre fonti primarie per le quali la Costituzione non preveda una riserva di
legge assoluta o relativa. (In caso di riserva di legge assoluta la fonte 12
regolamentare è esclusa del tutto; in caso di riserva di legge relativa perché
sarebbe necessaria in ogni caso la fonte primaria)
Regolamenti di Organizzazione: disciplinano l’organizzazione e il
funzionamento organi pubblici statali (i pubblici uffici, le relative competenze e
lo stato giuridico della pubblica amministrazione)
Regolamenti Autorizzati o di Delegificazione: vengono attuati quando la
disciplina emanata come fonte primaria viene delegificata a fonte secondaria. Si
passa da una legge ad un regolamento perché la fonte secondaria è molto più
maneggevole e flessibile di quella primaria
Regolamenti Ministeriali e Interministeriali: la legge può conferire ai singoli
Ministri il potere di adottare regolamenti nelle materie di competenza del singolo
ministro o di più ministri. Nel sistema delle fonti sono subordinati
gerarchicamente ai regolamenti governativi e l’eventuale contrasto ne
determina l’invalidità
Legge di delegazione:
principi e criteri direttivi, devono indicare ragioni e obiettivi della delega.
• termine entro il quale il decreto legislativo deve essere emanato dal presidente
• della repubblica.
l’oggetto che il Governo dovrà disciplinare
• 13
UNIONE EUROPEA
Ogni ordinamento nazionale è superiore ad ogni altro ordinamento, l’UE nasce il 1
Novembre 1993. Gli obbiettivi di base dell’UE sono: rafforzare l’unione del
Parlamento Europeo e dei Parlamenti nazionali, dare più importanza ai cittadini,
chiarire la ripartizione delle competenze.
Il Trattato sull’Unione Europea ha creato una struttura organizzativa definita unione
a tre pilastri, ovvero:
1) I vecchi Trattati (trattato CE, CECA e EURATOM)
2) La politica estera e di sicurezza comune
3) La cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale.
Alla base dell’UE sono presenti i trattati:
Trattato di Parigi (1951): i principali paesi europei si uniscono, Italia, Francia,
• Belgio, Germania, Lussemburgo
Comunità Europea del carbone e dell’acciaio (CECA)
• Trattato di Roma (1957)
• Comunità Economica Europea (Cee), Comunità europea dell’energia atomica
• (Eratom); da qui vengono posti 3 principali obiettivi da raggiungere: area di libero
scambio, politica comune e istituzione di un grande banca europea.
Atto unico europeo (1986): vengono poste le basi dell’Unione Europea, in
• particolare riguardo alla moneta unica, vengono inoltre ampliate le funzioni del
Parlamento Europeo
Trattato di Maastricht (1992): nascono Unione Europea (UE), Comunità Europea
• (Ce) e Unione Economica e Monetaria. Viene posto come obiettivo principale
l’introduzione della moneta unica
Trattato di Amsterdam (1997): modifiche al trattato UE e ai trattati inerenti alle
• Comunità Europee
Trattato di Nizza (2001): modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle
• Comunità Europee
Costituzione Europea (2004): ANNULLATO
• Trattato di Lisbona (2007): Viene anche chiamato Trattato di Riforma, redatto
• principalmente per sostituire la Costituzione Europea bocciata da Olanda e
Francia nel 2005; Modifica il Trattato sull’UE e il trattato che istituisce la CE, ma
senza sostituirli. Successivamente al Trattato di Lisbona viene considerata
unicamente l’Unione Europea che va a sostituire Cee, ecc.; vengono istituiti il
trattato TUE (Trattato Unione Europea, contenente i principi fondamentali) e
TFUE (Trattato funzionamento Unione Europ