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I CAPITOLO: ERRORI ED ORRORI LEGISLATIVI
La Gazzetta Ufficiale è il foglio in cui vengono pubblicati i principali atti normativi dello Stato.
LEGGE BASSANINI 2 del 1997 ha stabilito che vengano redatti commi numerati e intitolati. Ma è una frode
perché la Costituzione prevede che le leggi siano approvate articolo per articolo per garantire l’omogeneità
dei voti espressi dai parlamentari. “LEGGI OMNIBUS”: leggi con cui il Parlamento mette le mani su ogni
materia perciò è un miscuglio a cui non si può dare un titolo. TITOLI MUTI sono sprovvisti di qualunque
valenza informativa circa l’oggetto disciplinato dalla legge. RUBRICHE specifiche intitolazioni per ogni
articolo o per le parti che raggruppano un insieme omogeneo di articoli all’interno dell’atto legislativo.
“RINVII A CATENA”: fenomeno dei rinvii ad altre leggi, linguaggio del peggior burocrata, rinvii numerici ad
altri decreti o leggi che hanno il vantaggio di occultare il reale significato della legge. Ci sono anche leggi che
recano CONSIGLI come il codice della strada che spesso consiglia l’uso di questo o quel dispositivo. Le
ASSEMBLEE LEGISLATIVE si occupano di argomenti importanti e scottanti come il divorzio o l’aborto, ma
anche di argomenti futili come l’aceto balsamico, il cane, la patata. Le LEGGI COMUNITARIE con le quali
ogni anno il Parlamento assicura l’attuazione delle direttive adottate dall’Unione Europea, ma anche qui
vengono spesso legiferati degli argomenti futili (si può uscire di giorno in camicia da notte, non si può
andare in bicicletta senza gomma, massimo emissione di decibel del tosaerba).Alle leggi formali bisogna
aggiungere altre categorie che vanno ad accumularsi come ad esempio gli atti dotati di forza di legge come
DECRETI LEGGE e DECRETI LEGISLATIVI del Governo, NORME COMUNITARIE, REFERENDUM.
DECRETO LEGGEha forza di legge. Dura 60 giorni, se non si tramuta in legge decade ex tunc (dal principio,
cioè decade tutto ciò che dice).È deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della
Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
DECRETO LEGISLATIVOatto normativo, avente forza di legge. Adottato dal potere esecutivo per delega
della Camera. Con una “Legge di Delega” il Parlamento chiede al Governo di fare qualcosa su una
determinata materia, entro un termine e seguendo principi e criteri direttivi.
NORMAdotata di caratteri della generalità e dell’astrattezza avente la capacità di determinare
l’ordinamento giuridico generale. Regolamenta un comportamento.
RISERVAcomando insito nelle Costituzioni secondo cui non si può disciplinare la materia se non
attraverso una legge.
LEGGE DELEGAper emanare un decreto legislativo affinché organizzi la materia.
TESTO UNICOraccolta di norme che disciplinano una determinata materia, approvato con decreto
legislativo e previa legge delega.
La Legge Oscura si traduce in una delega in bianco nei confronti degli organi che sono poi chiamati a darle
applicazione: i Magistrati e l’insieme dei pubblici impiegati. Da qui l’allungamento dei loro tempi di risposta
a causa delle difficoltà che incontrano anche solo per cercare le leggi, da qui anche la CRISI DELLA LEGGE
intesa come fonte di regolazione della convivenza sociale, ne deriva una disaffezione totale al diritto.
II CAPITOLO: LA STAGIONE DELL’ILLUMINISMO GIURIDICO
GAETANO FILANGIERI, commentando un’ordinanza napoletana del 1774, dovuta al Ministro TANUCCI,
sintetizzava il Programma dell’Illuminismo Giuridico. Nel passo si nota l’avversione all’interpretazione delle
leggi perché comandata dagli umori. Anche MONTESQUIEU e VOLTAIRE si schierano contro
l’interpretazione perché la si potrebbe corrompere. Oggi noi sappiamo che l’interpretazione è l’inizio di
ogni conoscenza e quindi tutto va interpretato. All’epoca si tendeva ad un’interpretazione letterale senza
arrogarsi il diritto di mettersi nei panni del legislatore. Montesquieu affermò <il giudice deve essere solo la
bocca che pronuncia la legge>.Il solo organo con il compito di interpretare autenticamente era il legislatore,
fu istituito il REFERE LEGISLATIF, i giudici per capire meglio una disposizione potevano chiedere a questa
commissione, era tipico degli ordinamenti illuministici.
In Francia fu adottato con decreti rivoluzionari del 16 e 24 Agosto 1790. Gli Illuministi esigevano dalle
norme 4 VIRTÙ: SEMPLICITÀ, GENERALITÀ, STABILITÀ, PARSIMONIA.
a) SEMPLICITÀ: Il diritto copre in pratica ogni campo delle relazioni sociali, il suo tasso di complessità
dipende dall’evoluzione della società di cui è lo specchio. A complicare il diritto ed ampliare la sua trama ci
fu da un lato la Rivoluzione Industriale dall’altro il Progresso delle Conoscenze Tecniche e Scientifiche.
Le leggi avrebbero dovuto avere una formulazione molto scarna(soggetto-copula-predicato)senza
espressioni vaghe o motivazioni aggiuntive, quindi sulle quali non si poteva in interpretare. La legge va
formulata in modo semplice affinché sia conoscibile e deve essere sempre pubblicata prima di vincolare i
cittadini;da qui l’istituzione del “Bulletin del Lois de la Republique” (Gazzetta Ufficiale dal ’48 in Italia).
b) GENERALITÀ: Costituiva i fini di una nascente classe sociale, la BORGHESIA, che si proponeva come
portavoce dell’interesse generale. La generalità perseguiva fini morali perché intendeva evitare che la legge
fosse al servizio di interessi di parte e garantiva l’uguaglianza. Perseguiva fini culturali perché il modello
della legge generale rifletteva il primato della ragione umana, l’idea di un governo razionale libero dalla
passioni.
c) STABILITÀ: I documenti normativi a “maglie larghe”, non ristretti a un caso preciso, possono meglio
adattarsi ai processi della storia e durare nel tempo.
d) PARSIMONIA: Con una serrata critica all’eccesso di legislazione, non avrebbero dovuto superare l’umana
capacità di ricordarle. ROUSSEAU <qualunque Stato abbia più leggi di quante i cittadini ne possano
ricordare, è uno stato male ordinato, e ogni uomo che non conosca a memoria le sue leggi è un pessimo
cittadino>.Quindi il succo delle Idee Settecentesche sulla legislazione era da un lato l’esigenza di
riequilibrare i rapporti fra il potere legislativo e quello giudiziario, dall’altro che tale obiettivo si potesse
conseguire con regole giuridiche facilmente comprensibili, poche e chiare. Le dottrine illuministiche
caddero per un paradosso:da un lato lasciarono in eredità il mito della razionalità della legislazione e la
possibilità di applicarla in modo univoco, dall’altro un atteggiamento che indusse i giuristi alla passiva
accettazione della legge, anche quando era errata o ambigua.
*LEGGE COME VOLUNTAS: è valida a prescindere dai suoi contenuti formali.
*LEGGE COME RATIO: atto legislativo che senso solo se rappresenta un fondamento etico come
l’uguaglianza.
III CAPITOLO: LE RAGIONI DEL MALESSERE
COSA SI INTENDE PER AUTONOMIA?: un potere normativo, è garanzia di pluralismo e spinge all’estremo la
tutela che l’ordinamento accorda alle sue diverse componenti sociali ed economiche. Da molti anni l’Italia è
in crisi alle prese con il difficile passaggio da una “Prima Repubblica”ormai data per defunta a una “Seconda
Repubblica” che non riesce a farsi viva.
COME SI OTTIENE L’OSCURAMENTO DI UNA NOZIONE?: ad esempio se chiamiamo “non abbienti” i poveri,
o “crisi comiziale” l’epilessia. Edulcoriamo la realtà perciò la legge non è sincera ne chiara o ad esempio se
invece di indicare i destinatari di una legge rinviamo ad altre fonti che a loro volta rimandano ad altri atti.
IV CAPITOLO: LE STRATEGIE D’INTERVENTO
ITER DI FORMAZIONE DI UNA LEGGE1) Presentazione di un progetto di legge da parte di un
parlamentare che la deposita presso la Presidenza di uno de due rami delle assemblee elettive.
2) Viene presentata all’istruttoria dove vi sono le commissioni parlamentari su tale materia che vedono se
la legge è equivoca, chiara, se è sistemata in articoli e commi e se vi è significato nelle definizioni. Quando
l’opposizione ne fa richiesta il progetto può essere trasmesso al Comitato per la Legislazione (organismo
composto da 10 deputati, scelti dal Presidente della Camera)esso esprime pareri sulla chiarezza e proprietà
della formulazione.
3) Durante la discussione della legge entra in gioco la possibilità di introdurre emendamenti al testo, qui la
legge ha il suo maggior rischio, ovvero quello di estendersi.
4) L’Istituto del Coordinamento del Progetto di Legge sotto il mandato delle Camere, revisiona la legge e la
sana da eventuali imperfezioni e incongruenze. Le figure di coordinamento sono due: FINALE (dopo la
votazione dei singoli articoli ma prima che l’intero testo sia approvato); FORMALE (a cui provvede il
Presidente dopo l’autorizzazione dell’assemblea, concessa però a legge approvata).
5) Un’ultima occasione per rimediare alla chiarezza del testo è quando la legge arriva sul tavolo del
Presidente della Repubblica che non è obbligato a promulgarlo se lo ritiene incostituzionale o inopportuno
e può chiedere, appuntando errori al testo, un’ulteriore revisione da parte delle Camere.
ALBERTO BARETTONI ARLERI consegnò una relazione al Parlamento nel 1981 dove si ipotizzava la
costituzione di un Ufficio di Fattibilità delle Leggi e compariva una rassegna dei difetti più ricorrenti ovvero
la poca comprensibilità dei testi normativi e nei modi di renderli comprensibili ai più.
-COME È FATTO UN MANUALE DI TECNICA LEGISLATIVA?: Quello regionale si divide in 5 parti: sull’uso del
linguaggio normativo, sulle regole della scrittura; sulla struttura dell’atto normativo; sull’uso dei rinvii da un
articolo all’altro del medesimo testo; sul modo di modificare la legislazione preesistente con sostituzioni,
abrogazioni.
-IN CHE SENSO UN ATTO LEGISLATIVO PUÒ RIMANERE ORFANO DI RICADUTE APPLICATIVE?: Perché ad
esempio mancano o sono del tutto insufficienti le strutture amministrative che dovrebbero eseguite tale
atto; perché non c’è il consenso dei suoi destinatari perché la legge è priva di copertura finanziaria;o perché
assomiglia a un principio. Chi redige una legge, un testo normativo dovrebbe farsi carico di compiere una
simulazione preventiva degli effetti che potranno scaturirne, per questo è stato istituito l’AIR (analisi
dell’impatto e della regolamentazione) per misurare gli effetti delle nuove normative sull’amministrazione
pubblica, sui cittadini