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T.A.R..I dieci principi della legge del 1990
La legge dettante principi sul procedimento amministrativo non dispone in termini di diritto amministrativo sostanziale, ma fissa solo alcune forme e procedure per arrivare al provvedimento. Non vincola a norme sostanziali ma a regole da rispettare. La legge n. 241 del 1990 dunque, stabilisce una decina di principi a carattere generale o residuale.
- Comunicazione dell'avvio del procedimento (artt. 7 e 8).
- Diritto di prendere visione degli atti del procedimento (art. 10).
Deve essere fatta ai destinatari del provvedimento finale, a coloro che debbono intervenire nel procedimento e a coloro che possono avere un pregiudizio dal provvedimento. La comunicazione è fatta in forma personale o mediante forme di pubblicità idonee. È esclusa, oltre che per gli atti normativi, per gli atti amministrativi di pianificazione e di programmazione e per quelli tributari.
Ne godono sia i soggetti destinatari della comunicazione di inizio
termine, l'amministrazione che ha richiesto il parere può procedere indipendentemente da esso; quella che ha bisogno di valutazioni tecniche può chiederle ad altri organismi amministrativi, ad enti pubblici o a istituti universitari.
5) Conferenza di servizi e accordo tra amministrazioni (art. 14, modificato nel 1993, nel 1995 e nel 1997).
Quando occorre ponderare più interessi pubblici o siano prescritti intese, concerti, nullaosta o assensi, può essere compiuto, anche su richiesta dell'interessato, un esame contestuale in una conferenza di servizi, che si conclude con determinazioni concordate, che sostituiscono gli atti predetti. La conferenza di servizi è un mezzo di semplificazione dell'attività amministrativa: questo risultato è raggiunto non eliminando uno o più atti del procedimento ma rendendo contestuale la decisione di più amministrazioni. La conferenza di servizi può concludersi con un accordo unanime.
In caso di dissenso, sono previste 2 procedure, una generale e una speciale. Secondo quella generale, la conclusione della maggioranza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Presidente della Regione o al Sindaco, a seconda dell'amministrazione procedente o dissenziente; questo, previa delibera del Consiglio dei Ministri o del Consiglio regionale o di quello comunale, può, entro 30 giorni, sospendere la decisione e fare osservazioni. La conferenza può prendere poi entro 30 giorni, una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso il termine senza una decisione la conferenza è sciolta. La procedura speciale si applica quando il dissenso proviene da un'amministrazione che tuteli l'ambiente, il paesaggio o il territorio, il patrimonio storico-artistico o la salute. In questo caso l'amministrazione procedente può chiedere direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri di rimettere la decisione.alConsiglio dei Ministri.
6) Responsabile del procedimento (artt. 4, 5 e 6).Anche questo si applica ove un responsabile non sia già direttamente stabilito per legge oregolamento.
7) Determinazione del termine per provvedere (art. 2).La legge dispone che, se non sia già disposto per legge o per regolamento, le pubblicheamministrazioni determinano e rendono pubblico, per ciascun tipo di procedimento, il termineentro il quale esso deve concludersi. Se le amministrazioni non provvedono, va rispettato untermine residuale minimo, stabilito dalla legge stessa (30 giorni). Decorsi inutilmente i termini,l’interessato può fare domanda all’autorità superiore, perché provveda entro 30 giorni.
8) Obbligo di provvedere, o meglio di concludere il procedimento con un provvedimento espresso(art. 2).
9) Contenuto necessario del provvedimento: obbligo di motivazione e di indicazione del termine eIn particolare, il primo riguarda tutti gli
attidell'autorità alla quale è possibile ricorrere (art. 3).
amministrativi (non quelli generali, né gli atti normativi).
10) Diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22-27).
Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (e quindi, innanzitutto il destinatario del provvedimento amministrativo), ha diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il diritto di accesso è a sua volta procedimentalizzato: occorre fare richiesta motivata; si attua mediante esame o estrazione di copia. Contro il rifiuto, entro 30 giorni, si può ricorrere al T.A.R., che, entro altri 30 giorni, può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Esaminiamo ora ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dei principi. Quanto al primo, la legge si applica a tutte le pubbliche amministrazioni (artt. 2 e 4). Essa opera come legge di principio per le Regioni a statuto ordinario, mentre quelle a
- Il statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano debbono provvedere, entro un anno, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali della legge (art. 29).
- Quanto all'ambito soggettivo, non tutta la legge riguarda ogni tipo di procedimento. I principi tuttavia valgono per tutti i procedimenti. Però, i principi della conferenza di servizi e del termine per i pareri e le valutazioni tecniche (art. 14 e artt. 16 e 17) non si applicano alle amministrazioni che curano interessi relativi all'ambiente, al paesaggio e al territorio, alla salute dei cittadini.
- L'applicazione della legge sul procedimento nella giurisprudenza
Il mancato avviso di avvio del procedimento è stato considerato illegittimo, tanto da rendere illegittimo il procedimento finale. I Giudici hanno collegato l'avviso di avvio del procedimento non solo ad un'esigenza di difesa (per consentire il contraddittorio) ma anche alla necessità di accertamenti e di ottenere,
A questo scopo, la partecipazione collaborativa degli interessati. Hanno quindi fatto valere l'istituto non solo in funzione dell'interesse del cittadino, ma anche in funzione dell'interesse della pubblica amministrazione.
Il diritto di accesso è stato considerato situazione giuridica soggettiva piena ed autonoma, non strumentale alla impugnazione del provvedimento finale e infine, l'accesso è consentito non solo a carico dei concessionari, ma anche di tutti gli altri gestori di servizi pubblici.
La semplificazione e accelerazione
L'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativo alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, costituisce la naturale continuazione della legge n. 241 del 1990. I criteri e i principi fissati dalla legge sono:
- semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto
1) La prima finalità è quella di favorire la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, attraverso la riduzione dei tempi necessari per prendere decisioni e adottare provvedimenti.
2) La seconda finalità è quella di uniformare i procedimenti amministrativi dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni, in modo da garantire coerenza e omogeneità nelle modalità di svolgimento.
3) La terza finalità è quella di ridurre il numero di procedimenti omogenei, attraverso l'accorpamento e la semplificazione delle pratiche, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.
4) La quarta finalità è quella di unificare in sede regionale o provinciale i procedimenti di autorizzazione in materia di ambiente, al fine di garantire una gestione più efficiente e coordinata delle risorse ambientali.
Atti e provvedimenti. Elementi e caratteri. Invalidità
I procedimenti sono composti da atti, che sono individuati dalle norme. La scienza del diritto amministrativo ha classificato gli atti in diverse categorie, come atti unilaterali e convenzionali, atti semplici, complessi, collettivi e accorsi, dichiarazioni di volontà, dichiarazioni di rappresentazione e dichiarazioni di sentimento, atti esterni e interni, speciali e generali, negoziali e non negoziali, leciti e illeciti, di governo e di gestione, traslativi, estintivi, punitivi, negativi, nonché concessioni, ammissioni, autorizzazioni, approvazioni, dispense, decisioni.
notifiche, comunicazioni, accertamenti, pareri, proposte, ecc..Nel procedimento, vengono solitamente distinti atti strumentali, o preparatori, o atti del procedimento, e atti terminali, definiti, quando a contenuto imperativo, provvedimenti. Anche il contratto, nel diritto amministrativo, è preceduto da un procedimento, essendo quest'ultimo la forma necessaria dell'agire amministrativo, sia esso retto dal diritto pubblico, sia esso regolato dal diritto privato.
Il provvedimento
La funzione e i suoi elementi (materia, attribuzioni e fini o interessi) e l'organizzazione con i suoi elementi (funzioni, articolazione e poteri), diventano concreti nel provvedimento, perché vanno a costituire i suoi elementi.
Elementi del provvedimento
Elementi del provvedimento sono: presupposti, motivi, volontà, oggetto, esternazione. Sono circostanze di fatto o di diritto, materiali, spaziali, temporali ecc., verificandosi i presupposti, le quali l'amministrazione può provvedere.
I presupposti vengono definiti dalla giurisprudenza amministrativa come l'effettiva situazione di fatto e giuridica, l'antecedente logico-giuridico che consente di adottare il provvedimento. Se il presupposto indicato dal provvedimento non è conforme alla realtà, il provvedimento è viziato di eccesso di potere per errore nei presupposti. I presupposti sono costituiti dall'interesse o fine pubblico. Questo si distingue in interesse pubblico necessario o primario, che è quello curato dall'ufficio che provvede, e in interesse pubblico secondario, che è costituito dagli altri interessi considerati nel procedimento, attribuiti ad altre amministrazioni o senza organismo di cura (ad es. spoti). La volontà consiste nel contenuto dispositivo del provvedimento. Questo può essere distinto in una parte necessaria,indicata dalla legge, e in una accidentale, che l'amministrazione può introd