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FASE DECISORIA

Il principio di doverosità amministrativa si declina come obbligo di provvedere, cioè come obbligo in capo all'amministrazione di adottare un atto finale espresso a conclusione del procedimento amministrativo. Nel caso di un provvedimento avviato a seguito della domanda fatta da un privato, l'obbligo di provvedere sussiste indipendentemente dalla fondatezza sull'istanza del privato se infondato, va concluso con un atto di diniego. In assenza di un termine specifico fissato dalla legge, ogni procedimento amministrativo deve concludersi entro 30 gg. Se l'amministrazione non adempie entro il termine prestabilito, si forma il cd silenzio inadempimento (orifiuto). Esso costituisce una grave patologia amministrativa che contrasta sia con l'interesse pubblico, sia con l'interesse privato: il silenzio comporta una rinuncia al modo migliore per soddisfare l'interesse pubblico. Nella pratica, spesso le amministrazioni non rispondono.entro il termine o in modo parziale: la legge 241/90 agli artt 2 e 2 bis ha previsto vari rimedi per il silenzio inadempimento: sostitutivi, sanzionatori-disciplinari, indennitari, risarcitori. Rimedio sostitutivo: l'amministrazione assegna il potere sostitutivo, in caso di inerzia, a un singolo dirigente o a un ufficio; tale potere opera sia d'ufficio, sia su richiesta dell'interessato, e il relativo esercizio determina l'avvio del procedimento disciplinare a carico del soggetto inadempiente. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento è causa sia di una tutela risarcitoria, sia di una tutela indennitaria. Il risarcimento del danno presuppone la prova del danno ingiusto, del comportamento colposo o doloso dell'amministrazione, e del nesso di causalità. Il riconoscimento di una tutela risarcitoria nel caso di silenzio inadempimento non può prescindere dall'aspettanza di un bene alla vita, altrimenti si andrebbe a risarcire un danno non

ingiusto l'ingiustizia del danno, e la sua risarcibilità per il ritardo amministrativo, è configurabile solo se il provvedimento finale è stato adottato, seppure in ritardo, o avrebbe dovuto essere adottato sulla base di un giudizio pronostico che può effettuarsi sia in caso di adozione di un provvedimento tardivo, sia in caso di inerzia prolungata.

Il privato che lamenti il ritardo dell'amministrazione, nel rilascio del provvedimento richiesto, ha oneri specifici, che comprendono la necessità di richiedere interventi sostituitivi e di proporre tempestivamente l'azione sul silenzio e poi l'azione di ottemperanza.

L'indennizzo per il mero ritardo prescinde dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extra-contrattuale, poiché è sufficiente il superamento del termine prestabilito.

Avverso il silenzio inadempimento della p.a., esiste una tutela giurisdizionale in forma specifica.

chiunqueabbia interesse può proporre al giudice amministrativo l'azione di accertamento dell'obbligodell'amministrazione di provvedere, e può anche chiedere al giudice amministrativo di pronunciarsi sullafondatezza della pretesa dedotta in giudizio, imponendo all'amministrazione il rilascio del provvedimentorichiesto.Il legislatore non ha espressamente qualificato come perentorio il termine di conclusione del procedimento: ilprotrarsi del procedimento oltre i termini predestinati, non comporta la decadenza del potere di provvedere incapo all'amministrazione, né il provvedimento tardivamente emanato può essere considerato di per séillegittimo i termini perentori potrebbero nuocere alla tutela dell'interesse pubblico; ma è pur vero cheanche la certezza dei rapporti giuridici, conseguibile attraverso la delimitazione nel tempo della possibilità diprodurre modificazioni giuridiche, è un interesse

pubblico da tutelare.

Le amministrazioni devono rendere pubblici nel proprio sito internet i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggior impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini normativamente previsti.

Nel caso dei procedimenti volti all'emanazione di sanzioni amministrative pecuniarie il termine di conclusione del provvedimento è perentorio, con la conseguenza che il provvedimento emanato oltre il termine predeterminato sia di per sé illegittimo, e quindi annullabile.

Si sono affermati moduli di esercizio eventuale del potere dell'amministrazione, che esaltano il principio di auto-responsabilità dei privati. Essi soddisfano un'esigenza di semplificazione, e manifestano un nuovo modo di amministrare: si tratta di modelli che nascono anche dal diritto UE che, con la direttiva Bolkestein, ha vietato limitazioni non giustificate e discriminatorie all'accesso e all'esercizio.

dell'attività di servizi espressione della libertà di iniziativa economica, fatte salve quelle limitazioni giustificate da motivi imperativi di interesse generale.

Attualmente, nel nostro ordinamento, i moduli di esercizio eventuale del potere amministrativo si identificano con gli istituti del silenzio assenso e della rassegnazione certificata di inizio attività, che rendono superflua l'emanazione di un provvedimento amministrativo abilitativo per lo svolgimento di determinate attività.

Infatti, il procedimento amministrativo non necessariamente si conclude con un provvedimento espresso: a volte può terminare con un accordo sostitutivo tra amministrazione e privato, con una conferenza di servizi decisoria, con un silenzio cd significativo (per inerzia dell'amministrazione) si parla di silenzio diniego quando la legge equipara il silenzio a un provvedimento di rigetto dell'istanza di parte, invece se la legge equipara il silenzio a un

provvedimento di accoglimento della domanda del privato, si parla di silenzio assenso. Nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio dell'amministrazione equivale a un provvedimento di accoglimento della domanda, a meno che l'amministrazione comunichi all'interessato un provvedimento di diniego, oppure convochi una conferenza di servizi.

Nella domanda che il privato presenta all'amministrazione, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge richiesti, in attuazione del principio di auto-responsabilità del privato, e il silenzio assenso equivale a un provvedimento amministrativo quanto ad effetti giuridici.

Il silenzio assenso soggiace a un regime simile a quello previsto per il provvedimento: è impugnabile da terzi eventualmente lesi, e può essere oggetto di annullamento d'ufficio e revoca da parte dell'amministrazione.

L'amministrazione è tenuta a rilasciare, su richiesta

del privato, un'attestazione che dimostri l'avvenuta formazione del silenzio assenso. 17Il silenzio assenso è escluso per i procedimenti che coinvolgono interessi cd sensibili (ambiente, patrimonio culturale e paesaggistico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, salute, immigrazione), e anche nei casi in cui la disciplina UE imponga l'adozione di provvedimenti espressi, e per i procedimenti individuati con decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per la funzione pubblica (per gli stessi interessi esclusa la s.c.i.a.)L'istituto della segnalazione certificata di inizio attività consente ai privati, se ricorrono determinate condizioni, di avviare un'attività sulla base di una semplice comunicazione all'amministrazione. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Nella s.c.i.a. permangono i controlli pubblicistici.che avvengono ad attività già iniziata: all'amministrazione non spetta autorizzare un'attività, ma compete solo a vietarne la prosecuzione se essa risulta pregiudizievole o incompatibile con la disciplina vigente. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della segnalazione per accertare la sussistenza dei presupposti e requisiti prescritti e, se pregiudizievoli, può adottare i conseguenti provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti dannosi. La s.c.i.a. comporta un costo sia per l'amministrazione, che deve adeguare la propria funzione di controllo al rispetto di termini ristretti, sia per il privato, chiamato ad assumere responsabilità ulteriori rispetto a quelle esistenti nel caso di attività legittimata da un provvedimento espresso, sia per il terzo, il quale può sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti.

All'amministrazione e, in caso di inerzia, può esperire davanti al giudice amministrativo l'azione avverso il silenzio, purché presenti il ricorso entro 60 gg.

Cap VII - IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il provvedimento è l'atto con cui di regola si conclude il procedimento amministrativo. Esso costituisce la modalità classica di esercizio del potere dell'amministrazione, infatti il provvedimento è considerato l'atto amministrativo per eccellenza (rapporto genere-specie). Anche se manca una definizione legislativa di provvedimento, la legge 241/90 ne detta uno statuto normativo.

Dal punto di vista processuale, il nostro sistema di giustizia amministrativa nasce a fine '800, completamente incentrato sul provvedimento. L'art 133, comma 1 Cost afferma "Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli"

organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa", tanto da parlare di rilievo costituzionale del provvedimento amministrativo.

Inoltre, l'art. 29 c.p.a. afferma che l'azione d'annullamento del provvedimento è l'azione giurisdizionale più utilizzata.

Duplice volto del provvedimento amministrativo: oltre ad essere la massima espressione di autorità del potere pubblico, è al contempo espressione di garanzia, intesa come mezzo per realizzare gli interessi della collettività, e come possibilità di tutela giurisdizionale.

Infatti, il provvedimento è lo strumento concreto per soddisfare gli interessi pubblici, individuati dalla costituzione e dalla normativa europea e interna, e proprio perché l'amministrazione deve operare nel rispetto delle fonti appena citate, è necessario un controllo da parte del giudice per verificare che l'amministrazione si mantenga nella sua azione entro gli arbitri delimitati.

Originariamente,

il provvedimento era caratterizzato da assoluta insindacabilità; col passare del tempo risulta essere sempre più controllabile in sede giurisdizionale, allo scopo di verificare se esso si sia mantenuto.
Dettagli
A.A. 2022-2023
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bianchinaaaa71 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Police Aristide.