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AZIENDA
A cosa serve capire l’azienda? Serve almeno a due cose:
È importante ricordarsi la definizione del codice, perché questa definizione rende
applicabile una certa disciplina. Infatti la definizione di azienda, ci chiarisce che:
“quando oggetto di un determinato contratto è il complesso dei beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, siamo davanti ad un trasferimento di
azienda e quindi si applica la disciplina relativa ai trasferimenti d’azienda, quindi la
definizione di azienda è rilevante perché ci fa capire quando si applica la disciplina dei
trasferimenti di azienda. Vengono trasferiti non uno o più beni singolarmente
considerati ma un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa e si applicherà non la disciplina di trasferimenti dei singoli beni ma la
disciplina dei trasferimenti di azienda. Tale disciplina differisce da quella dei
trasferimenti di beni sotto più punti di vista, un conto è un complesso di beni, un conto
sono beni singoli. È chiaro che questo complesso di beni acquista un valore superiore
rispetto a quello dei singoli beni, una azienda vale di più della somma dei valori dei
singoli beni che la costituiscono. Grazie al fatto che i beni sono organizzati cioè idonei
a consentire lo svolgimento di una attività imprenditoriale, è possibile che il complesso
dei beni, comporti la produzione di un profit quindi di un reddito. Sarebbe sbagliato
sostenere che l’azienda vale come somma dei beni che la compongono.
La parte più importante della azienda è costituita dal legame di questi beni,
dall’idoneità del complesso inteso globalmente a consentire l’esercizio dell’impresa.
Questa capacità del complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa di produrre un determinato reddito è sintetizzata nel termine avviamento!
Che cosa è l’avviamento?! È qualcosa che può essere inteso in due sensi:
sotto il profilo soggettivo: l’avviamento è la capacità dell’imprenditore di attirare a se
la clientela, e quindi di fare in modo di procurarsi i clienti ai quali vendere i propri
prodotti e i propri servizi. È chiaro che questo tipo di avviamento, l’avviamento
soggettivo non può essere ceduto. L’imprenditore è o non è in un certo modo, non può
trasferire la sua abilità personale ad un altro imprenditore.
Sotto l’aspetto oggettivo: non c’è una definizione nel codice, l’avviamento è qualcosa
che rimane implicito dietro la normativa sul trasferimento di azienda(nel codice di
avviamento si parla, ma se ne parla di disciplinare il bilancio e cioè quando si tratta di
iscrivere nel bilancio il valore dell’avviamento nella società per azioni)comunque
l’avviamento oggettivo è la capacità, o meglio l’idoneità di un determinato complesso
di beni organizzati di consentire la produzione di un bene.
Questo tipo di avviamento al contrario dell’avviamento soggettivo può essere ceduto,
perché cedendo i beni organizzati per l’esercizio dell’impresa si trasferisce anche
l’avviamento in senso oggettivo, è proprio per questa idoneità del complesso dei beni
a consentire la produzione di un reddito che il trasferimento di azienda è qualcosa di
diverso dal trasferimento dei singoli beni. È chiaro che quando due soggetti comprano
e vendono una azienda oggetto del trasferimento non sono i singoli beni ma anche il
valore economico che la combinazione dei singoli beni è capace di creare. Il legislatore
mira a tutelare la conservazione ed il trasferimento di quel valore economico che
conosciamo come avviamento.
Precisazione: l’articolo 2555 parla di un complesso di beni organizzati ma la parola
beni non va intesa intesa nel senso dell’art. 810 del codice civile cioè come cose che
possono formare oggetto di diritto, i beni di cui vi parla nell’ambito della disciplina del
trasferimento dei beni non sono cose materiali. Al contrario può trattarsi di qualunque
tipo di elemento, materiale o immateriale, suscettibile di valutazione economica.
Così sarà bene nel senso dell’art. 2555 anche una posizione contrattuale, cioè la
situazione giuridica soggettiva che rimane in capo alle parti dal fatto di aver concluso
un determinato contratto. Una delle situazione giuridiche soggettive che conosciamo è
il diritto di credito, ma vi sono anche altre situazioni giuridiche soggettive immateriali
che potrebbero essere trasferite, ecco quando si parla di beni aziendali si parla anche
di queste situazioni giuridiche soggettive attive.
Come può un credito far parte dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, come
può un credito essere importante per l’impresa?
Pensate ad una impresa che produce mobili, e pensate che questa impresa può aver
acquistato in un determinato contratto con un fornitore una grande quantità di materie
prime per fare i mobili e queste materie prime non sono ancora state consegnate e
quindi la società avrà un credito per l’acquisto e la consegna delle materie prime
acquistate. È chiaro che questo diritto all’acquisto e alla consegna delle materie prime
per fabbricare i mobili fa parte di un bene dell’impresa, fa parte dell’organizzazione
imprenditoriale, può non essere indifferente, soprattutto se è un credito per una
grande quantità i materie prime, pensate ad un credito per la consegna di legname
per un milione di euro, o metallo per un milione di euro, bene un soggetto che è
interessato ad acquistare una azienda è interessato ad acquistare un credito alla
consegna delle materie prime in modo da trovarsi già con un valore aziendale
maggiore rispetto a quello che l’azienda avrebbe per il credito principale.
La definizione di azienda è importante anche per un altro motivo, cioè per quanto
riguarda l’aspetto dell’oggetto del contratto, grazie al fatto che nel c.c abbiamo una
definizione di azienda noi sappiamo che se due soggetti concludono un contratto di
cessione o compravendita di azienda senza specificare quali elementi sono ricompresi
nell’azienda, il riferimento contrattuale alla parola azienda indica il complesso dei beni
organizzati dall’imprenditore per l’esercizio del’impresa e quindi alle parti basterà
indicare la parola azienda perché il giudice possa capire che oggetto del trasferimento
è stato il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio della sua
impresa ed il giudice capirà altresi che l’acquirente era interessato ad acquistare non i
beni caso ma il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.
Naturalmente nelle cessioni d’azienda nella pratica gli imprenditori indicano quali sono
gli elementi oggetti della cessione, tuttavia in manca di una indicazione analitica di
cosa è ricompreso e di cosa non è ricompreso, il riferimento contrattuale all’azienda
consente i capire quali sono gli elementi oggetto di vendita.
EFFETTI PRODOTTI DAL TRASFERIEMENTO DELL’AZIENDA
Art. 2556: precisa quale è la forma e le modalità per il trasferimento d’azienda.
L’art. 2557: stabilisce il divieto di concorrenza, ovviamente a carico dell’alienante e a
beneficio dell’acquirente dell’azienda.
L’art. 2558: chiarisce quali sono gli effetti del trasferimento di azienda sui contratti in
corso di esecuzione.
L’art. 2559: disciplina il passaggio dei crediti aziendali dall’alienante all’acquirente.
L’art. 2560: regime applicabile ai debiti connessi all’azienda nel caso di trasferimento
d’azienda
L’art. 2571- 2572: usufrutto e affitto d’azienda.
Formalità previste per l’acquisto di azienda
Per il trasferimento di azienda non è prevista una forma ad substantiam, quindi il
trasferimento di azienda concluso non per iscritto ma verbalmente non è nullo,
invalido non è nemmeno inefficace è perfettamente valido ed efficace.
La legge prevede però che i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della
proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto! Cosa vuol dire
questo? Che cosa è la forma scritta ad probationem è la forma richiesta dalla legge nel
caso in cui le parti finiscano in giudizio e la ragione deve essere provata, ovviamente
sarà l’acquirente ad aver bisogno di provare l’avvenuta cessione. Il giudice deve
avere un atto scritto altrimenti non può considerare avvenuta la cessione d’azienda.
Questa non può essere provata in altri modi, il contratto di trasferimento deve essere
provato per iscritto.
La legge aggiunge alla parola acquisto ad probationem anche un altro requisito cioè, i
contratti di trasferimento di azienda trasferiscono il godimento dell’azienda devo
essere iscritti nel registro delle imprese.
Naturalmente questo richiede che il contratto da trasferire debba essere redatto per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata, questo è un requisito indispensabile
per poter iscrivere un atto nel registro delle imprese, quindi pure quando la legge non
lo specifica, quando si parla di iscrizione nel registro delle imprese di un determinato
atto o di un determinato contratto si parla sempre di un atto redatto nella forma di
atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale incombenza deve essere eseguita dal
notaio entro 30 gg dalla stipulazione dell’atto.
Una precisazione stiamo parlando di iscrizione nel registro delle imprese quindi è ovvio
che si tratta di aziende che fanno capo a imprese sogg a iscrizione, quindi si potrebbe
dire non tutti i trasferimenti di azienda vanno iscritti nel registro ma solo i
trasferimenti di azienda che si riferiscono a imprese che devono essere iscritte nel
registro delle imprese(ciò è comunque ovvio!! Per altra dottrina come campobasso
cmq è possibile che piccolo impresa abbia azienda da trasferire).
Passiamo al divieto di concorrenza, tale divieto a carico di chi è posto? Naturalmente a
carico di chi vende l’azienda e questo divieto tutela l’acquirente. Il legislatore vieta a
chi aliena una azienda di svolgere una attività che per l’ubicazione, per l’oggetto, o
per altre circostanze possa ledere l’acquirente che ha acquistato l’azienda sviando la
relativa clientela. Se io vendo una azienda che produce mobili e poi un mese dopo
apro a 100 mt dall’azienda che ho ceduto un’altra azienda che ha quello stesso
oggetto, ovv