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Impresa (libro V c.c.)

Imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Elementi essenziali per essere qualificati come imprenditore

  • Professionalità nell'esercizio d'impresa: sul piano della frequenza relativa al suo svolgimento, richiedendo che sia svolta in maniera abituale, stabile e quindi non occasionale o sporadica. Professionalità non è sinonimo di esclusività quindi non è detto che quella sia l'unica attività svolta dall'imprenditore; non è neanche sinonimo di continuità quindi l'attività può essere svolta in modo non continuativo quindi caratterizzata da interruzioni, queste interruzioni però non devono essere legate alla volontà del soggetto ma dalle esigenze naturali del ciclo produttivo (es. attività stagionali); non è sinonimo di pluralità dei risultati infatti l'attività può essere finalizzata al raggiungimento di un unico affare ad esempio quando l'affare è complesso (es. costruzione ponte).
  • Organizzazione: requisito che indica l'attività sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento, richiedendo che sia esercitata non solo con la capacità lavorativa dell'imprenditore ma anche con l'aiuto di altri fattori produttivi; i fattori impiegabili sono il lavoro e il capitale: il lavoro inteso come forza lavoro e il capitale inteso come qualunque bene materiale e immateriale. Non è necessario che le due tipologie di fattori ricorrano congiuntamente, possono combinarsi tra di loro ma anche richiedere solamente uno dei due fattori. Quindi il ruolo del titolare non è quello di partecipare attivamente al processo produttivo ma quello di svolgere un'opera di organizzazione la quale consiste nello stabilire un ordine strutturale dei fattori, altrimenti se ci fosse solo auto organizzazione l'attività sarebbe quella di lavoro autonomo.
  • Economicità: al fine della produzione di beni e servizi; l'attività non deve essere fine a sé stessa ma con lo scopo dello scambio del bene o del servizio.

Se manca anche solo un elemento si perde la qualifica di imprenditore e si diventa dei meri prestatori d’opera. Solo l’imprenditore può fallire e non può più svolgere attività, invece il prestatore d’opera può continuare a svolgere l’attività.

Contratto di società

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Ad esempio un’associazione non ha lo scopo di creare utili e infatti non è una società. L’utile può esserci o no, ma deve esserci la volontà dei soci di creare utile.

Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

  • Coltivatori diretti del fondo: svolgono l’attività in forma minimale sfruttando i frutti naturali o che provengono dal terreno, oltre a questo però deve esserci anche lo scambio dei beni.
  • Artigiani: soggetti che lavorano materia prima in modo diretto ed autonomo per poi vendere il prodotto sul mercato.
  • Piccoli commercianti: il fattore produttivo essenziale è rappresentato dal lavoro del titolare e dei suoi familiari; il piccolo imprenditore non può fallire.

Impresa familiare

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

  • I familiari hanno diritti come se fossero lavoratori subordinati (a differenza del piccolo imprenditore).
  • Deve esserci la maggioranza tra i familiari per prendere una decisione di gestione straordinaria ad esempio la destinazione degli utili, trasformazione dell’impresa in società.
  • Minori non possono votare da soli ma è necessario un rappresentante.
  • Uguaglianza uomo-donna.
  • Familiare: coniuge, parenti entro il 3o grado e affini entro il 2o grado.
  • Il diritto di familiare è intrasferibile salvo che il trasferimento avvenga a favore di un altro familiare con il consenso di tutti i partecipi.
  • In caso di trasferimento dell’azienda o di eredità i familiari hanno diritto di prelazione: i familiari devono essere preferiti perché se la vendo a terzi cade la disciplina dell’impresa familiare, invece se è un familiare che la compra continua la disciplina di impresa familiare. L’imprenditore comunica di voler vendere e entro 30 giorni i familiari possono accettare il diritto di prelazione ma il costo deve essere lo stesso di come se avessi venduto a terzi.

Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

  • Non è soggetto a fallimento.
  • Iscritto in una sezione speciale all’interno del registro delle imprese quindi tutti i fatti sono soggetti a una pubblicità dichiarativa.
  • Connessione di natura oggettiva: tipo di coltivazione; di natura soggettiva: volontà dell’imprenditore di valorizzare il prodotto.

Pubblicità (non dal c.c.)

  • Notizia: i fatti oggetto di pubblicità servono solo ad assicurare la loro conoscibilità legale, ma non per questo sono opponibili ai terzi. Se quindi si vorrà opporre a un terzo un fatto reso pubblico bisognerà comunque dimostrare che questi ne era a conoscenza.
  • Dichiarativa: ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti resi pubblici.
  • Costitutiva: senza l'osservanza della forma di pubblicità voluta dalla legge l'atto non produce effetti; può riguardare atti solo di società e non dell’impresa.

Governance dell’imprenditore

Nell’impresa è molto utilizzato il potere di mandato da parte dell’imprenditore verso un altro soggetto rispetto a quanto succede nelle società. È importante per tutelare i debitori dell’impresa, loro devono verificare che la persona abbia la rappresentanza dell’impresa, e questo è verificabile nel registro delle imprese attraverso la pubblicità dichiarativa.

Institore

Preposizione institoria

È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

Di solito viene limitato solo in una sede secondaria oppure in un ramo particolare dell’impresa, deve però esserci un principio di pertinenza tra l’attività che l’institore compie e l’attività d’impresa. Si può prevedere una procura congiunta oppure disgiunta, se l’attività da svolgere è talmente importante è meglio che sia decisa in modo collegiale, se invece attività di ordinaria amministrazione è meglio una procura disgiunta.

Interessi da tutelare

  • Continuo dell’attività d’impresa.
  • Avere un reale affidamento che il soggetto con il quale contratta sia il soggetto che agisce per l’imprenditore, questo è per tutelare il terzo il quale deve verificare la pubblicità; se c’è un falso procuratore la colpa è del terzo perché non ha controllato la pubblicità.

Poteri dell'institore

L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

Qualsiasi attività: l’unico limite è l’attività d’impresa; salvo... : rende la norma derogabile; tuttavia -> altri limiti perché altrimenti in alcuni casi potrebbe portare alla cessazione dell’impresa.

Obblighi dell'institore

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

Responsabilità personale dell'institore

L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

Diverse ipotesi di esempio:

  • L’institore è un falso procuratore (non è legittimato a compiere alcuna attività in nome e per conto dell’imprenditore) in questo caso la tutela deve essere a favore dell’imprenditore il quale non ha alcuna colpa; la colpa è tutta a carico dell’institore. La tutela del terzo si legittimerà non andando a chiedere all’imprenditore perché il terzo ha un difetto nei suoi confronti, che è quello di non aver verificato la pubblicità nel registro delle imprese ma potrà rivolgersi al falso procuratore.
  • L’institore si palesa nei confronti del terzo come imprenditore anche se non lo è, in questo caso è l'institore che è personalmente obbligato.
  • Altro caso è che il terzo oltre a rivolgersi all’institore può agire anche nei confronti dell’imprenditore se l’atto è pertinente all’esercizio dell’impresa perché gli effetti giuridici ricadono sull’imprenditore anche se ha agito l’institore.

La norma è tutta proiettata alla tutela del terzo.

Pubblicità della procura

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

La procura deve essere in atto pubblico oppure autenticata dalle firme (notaio verifica che le firme apposte siano dei soggetti indicati nella procura). Tutto ciò indicato in procura diventa conoscibile e quindi opponibile ai terzi.

Modificazione e revoca della procura

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

Procuratore

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

  • Differenza tra institore e procuratore è che l’institore deve essere preposto a tutta l’attività d’impresa o ad un ramo secondario invece il procuratore non è preposto a tutto ma è preposto solo a singoli atti indicati in procura; questi atti devono essere pertinenti anche se questa precisazione è superflua visto che è l’imprenditore che decide che atti fargli svolgere.

Commesso

Poteri dei commessi dell'imprenditore

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

Rappresentanza molto limitata e non può andare oltre i poteri di rappresentanza; se il commesso sconta il prezzo della merce in modo continuativo per mesi o anni e ad un certo punto viene modificato questo potere, il terzo è tutelato perché aveva maturato negli anni un principio di affidamento e di buona fede.

Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

Poteri dei commessi preposti alla vendita

I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale. Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.

Azienda

I concetti di azienda e impresa devono essere tenuti ben distinti.

Nozione

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Distinzione con l’impresa: l’azienda rappresenta il contenuto dell’impresa, mentre l’impresa è un’entità astratta ossia è la mera rappresentazione all’esterno, tramite la pubblicità, del fatto che un soggetto o una società ha in essere un’attività economica. Azienda come sommatoria di tutti i beni che possono essere oggetto d’azienda, i beni devono essere tutti collegati tra di loro, questo comporta la presenza di un’organizzazione.

Es. impresa alberghiera: beni immobili, beni mobili, beni immateriali (avviamento, contratti..). Complesso di beni/rapporti giuridici. Inoltre i beni devono essere collegati tra di loro in senso funzionale cioè tutti proiettati all’attività economica. Beni essenziali (immobile oppure il contratto di affitto dell’immobile) e beni non essenziali al continuo dell’attività. Essenziale quando la sua mancanza comporta l’onere di avere un altro contratto per sostituirlo.

Trasferimento dell’attività aziendale

Diverse teorie:

  • Azienda come bene universale e quindi come un bene unico.
  • Azienda (atomistica) come una sommatoria dei beni che la compongono.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giurla di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpa Dario.
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