IMPRESA (libro V c.c.)
2082. Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Elementi essenziali per essere qualificati come imprenditore:
professionalità nell'esercizio d'impresa: sul piano della frequenza relativa al suo
• svolgimento, richiedendo che sia svolta in maniera abituale, stabile e quindi non occasionale
o sporadica. Professionalità non è sinonimo di esclusività quindi non è detto che quella sia
l'unica attività svolta dall'imprenditore; non è neanche sinonimo di continuità quindi
l'attività può essere svolta in modo non continuativo quindi caratterizzata da interruzioni,
queste interruzioni però non devono essere legate alla volontà del soggetto ma dalle
esigenze naturali del ciclo produttivo (es. attività stagionali); non è sinonimo di pluralità dei
risultati infatti l'attività può essere finalizzata al raggiungimento di un unico affare ad
esempio quando l'affare è complesso (es. costruzione ponte).
organizzazione
: requisito che indica l'attività sul piano dei mezzi impiegati nel suo
• svolgimento, richiedendo che sia esercitata non solo con la capacità lavorativa
dell'imprenditore ma anche con l'aiuto di altri fattori produttivi; i fattori impiegabili sono il
lavoro e il capitale: il lavoro inteso come forza lavoro e il capitale inteso come qualunque
bene materiale e immateriale. Non è necessario che le due tipologie di fattori ricorrano
congiuntamente, possono combinarsi tra di loro ma anche richiedere solamente uno dei due
fattori. Quindi il ruolo del titolare non è quello di partecipare attivamente al processo
produttivo ma quello di svolgere un'opera di organizzazione la quale consiste nello stabilire
un ordine strutturale dei fattori, altrimenti se ci fosse solo auto organizzazione l'attività
sarebbe quella di lavoro autonomo.
economicità : al fine della produzione di beni e servizi; l'attività non deve essere fine a sé
• stessa ma con lo scopo dello scambio del bene o del servizio.
Se manca anche solo un elemento si perde la qualifica di imprenditore e si diventa dei meri
prestatori d’opera. Solo l’imprenditore può fallire e non può più svolgere attività, invece il
prestatore d’opera può continuare a svolgere l’attività.
2247. Contratto di società Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi
per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Ad esempio un’associazione non ha lo scopo di creare utili e infatti non è una società. L’utile può
esserci o no, ma deve esserci la volontà dei soci di creare utile.
2083. Piccoli imprenditori Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i
piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente
con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
coltivatori diretti del fondo : svolgono l’attività in forma minimale sfruttando i frutti naturali
o che provengono dal terreno, oltre a questo però deve esserci anche lo scambio dei beni;
artigiani : soggetti che lavorano materia prima in modo diretto ed autonomo per poi vendere
o il prodotto sul mercato;
piccoli commercianti .
o
Il fattore produttivo essenziale è rappresentato dal lavoro del titolare e dei suoi familiari ; il
piccolo imprenditore non può fallire. 1
230-bis. Impresa familiare Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta
in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al
mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa
familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti
l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli
indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro
il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento
avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso
può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed
altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate,
in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma
hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione
dell'articolo 732. ...
i familiari hanno diritti come se fossero lavoratori subordinati (a differenza del piccolo
o imprenditore);
deve esserci la maggioranza tra i familiari per prendere una decisione di gestione straordinaria ad
o esempio la destinazione degli utili, trasformazione dell’impresa in società;
minori non possono votare da soli ma è necessario un rappresentante;
o uguaglianza uomo-donna;
o familiare: coniuge, parenti entro il 3°grado e affini entro il 2° grado;
o il diritto di familiare è intrasferibile salvo che il trasferimento avvenga a favore di un altro familiare
o con il consenso di tutti i partecipi;
in caso di trasferimento dell’azienda o di eredità i familiari hanno diritto di prelazione-> i familiari
o devono essere preferiti perché se la vendo a terzi cade la disciplina dell’impresa familiare, invece se
è un familiare che la compra continua la disciplina di impresa familiare. L’imprenditore comunica di
voler vendere e entro 30 giorni i familiari possono accettare il diritto di prelazione ma il costo deve
essere lo stesso di come se avessi venduto a terzi.
2135. Imprenditore agricolo È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
non è soggetto a fallimento;
o 2
iscritto in una sezione speciale all’interno del registro delle imprese quindi tutti i fatti sono soggetti
o ad una pubblicità dichiarativa;
connessione di natura oggettiva: tipo di coltivazione; di natura soggettiva: volontà dell’imprenditore
o di valorizzare il prodotto.
Pubblicità (non dal c.c.)
Notizia: i fatti oggetto di pubblicità servono solo ad assicurare la loro conoscibilità legale, ma non
per questo sono opponibili ai terzi. Se quindi si vorrà opporre a un terzo un fatto reso pubblico
bisognerà comunque dimostrare che questi ne era a conoscenza;
Dichiarativa: ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti resi pubblici;
Costitutiva: senza l'osservanza della forma di pubblicità voluta dalla legge l'atto non produce effetti;
può riguardare atti solo di società e non dell’impresa.
Governance dell’imprenditore
Nell’impresa è molto utilizzato il potere di mandato da parte dell’imprenditore verso un altro soggetto
rispetto a quanto succede nelle società. E’ importante per tutelare i debitori dell’impresa, loro devono
verificare che la persona abbia la rappresentanza dell’impresa, e questo è verificabile nel registro delle
imprese attraverso la pubblicità dichiarativa.
INSTITORE
2203. Preposizione institoria. E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di
un'impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare
dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia
diversamente disposto.
Di solito viene limitato solo in una sede secondaria oppure in un ramo particolare dell’impresa, deve però
esserci un principio di pertinenza tra l’attività che l’institore compie e l’attività d’impresa. Si può prevedere
una procura congiunta oppure disgiunta, se l’attività da svolgere è talmente importante è meglio che sia
decisa in modo collegiale, se invece attività di ordinaria amministrazione è meglio una procura disgiunta.
Ci sono due interessi da tutelare:
- continuo dell’attività d’impresa;
- avere un reale affidamento che il soggetto con il quale contratta sia il soggetto che agisce per
l’imprenditore, questo è per tutelare il terzo il quale deve verificare la pubblicità; se c’è un falso
procuratore la colpa è del terzo perché non ha controllato la pubblicità.
2204. Poteri dell'institore. L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa
a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare
i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. (no secondo comma)
qualsiasi attività: l’unico limite è l’attività d’impresa;
o salvo... : rende la norma derogabile;
o tuttavia-> altri limiti perché altrimenti in alcuni casi potrebbe portare alla cessazione
o dell’impresa.
2205. Obblighi dell'institore. Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto l'institore è
tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel
registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili. 3
2208. Responsabilità personale dell'institore. L'institore è personalmente obbligato se omette di
far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il
preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è
preposto.
Diverse ipotesi di esempio:
- L’institore è un falso procuratore (non è legittimato a compiere alcuna attività in nome e per conto
dell’imprenditore) in questo caso la tutela deve essere a favore dell’imprenditore il quale non ha
alcuna colpa; la colpa è tutta a carico dell’institore. La tutela del terzo si legittimerà non andando a
chiedere all’imprenditore perché il terzo ha un difetto nei suoi confronti, che è quello di non aver
verificato la pubblicità nel registro delle imprese ma potrà rivolgersi al falso procuratore.
- L’institore si palesa nei confronti del terzo come imprenditore anche se non lo è, in questo caso è
l’institore che è personalmente obbligato.
- Altro caso è che il terzo oltre a rivolgersi all’institore può agire anche nei confronti dell’imprenditore
se l’atto è pertinente all’esercizio dell’impresa perché gli effetti giuridici ricadono sull’imprenditore
anche se ha agito l’institore.
La norma è tutta proiettata alla tutela del terzo.
2206. Pubblicità della procura. La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve
essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione
dell'affare.
La procura deve essere in atto pubblico oppure autenticata dalle firme (notaio verifica che le firme apposte
siano dei soggetti indicati nella procura). Tutto ciò indicato in procura diventa conoscibile e quindi
opponibile ai terzi.
2207. Modificazione e revoca della procura. Gli atti con i quali viene successivamente limitata o
revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la
procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova
che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare
PROCURATORE
2209. Procuratori. Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i
quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti
pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
Differenza tra institore e procuratore è che l’institore deve essere preposto a tutta l’attività d’impresa o ad un
ramo secondario invece il procuratore non è preposto a tutto ma è preposto solo a singoli atti indicati in
procura; questi atti devono essere pertinenti anche se questa precisazione è superflua visto che è
l’imprenditore che decide che atti fargli svolgere.
COMMESSO
2210. Poteri dei commessi dell'imprenditore. I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni
contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che
ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. 4
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né
concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.
Rappresentanza molto limitata e non può andare oltre i poteri di rappresentanza; se il commesso sconta il
prezzo della merce in modo continuativo per mesi o anni e ad un certo punto viene modificato questo potere,
il terzo è tutelato perché aveva maturato negli anni un principio di affidamento e di buona fede.
2211. Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto. I commessi, anche se autorizzati a
concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni
generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una
speciale autorizzazione scritta.
2212. Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi. Per gli affari da essi conclusi, i commessi
dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano
l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
2213. Poteri dei commessi preposti alla vendita. I commessi preposti alla vendita nei locali
dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia
palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non
consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
AZIENDA
I concetti di azienda e impresa devono essere tenuti ben distinti.
2555. Nozione. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
dell'impresa.
Distinzione con l’impresa: l’azienda rappresenta il contenuto dell’impresa, mentre l’impresa è un’entità
astratta ossia è la mera rappresentazione all’esterno, tramite la pubblicità, del fatto che un soggetto o una
società ha in essere un’attività economica. Azienda come sommatoria di tutti i beni che possono essere
oggetto d’azienda, i beni devono essere tutti collegati tra di loro, questo comporta la presenza di
un’organizzazione.
Es. impresa alberghiera: beni immobili, beni mobili, beni immateriali (avviamento, contratti..).
Complesso di beni/rapporti giuridici. Inoltre i beni devono essere collegati tra di loro in senso funzionale
cioè tutti proiettati all’attività economica.
Beni essenziali (immobile oppure il contratto di affitto dell’immobile) e beni non essenziali al continuo
dell’attività. Essenziale quando la sua mancanza comporta l’onere di avere un altro contratto per sostituirlo.
Trasferimento dell’attività aziendale, diverse teorie:
- azienda come bene universale e quindi come un bene unico;
- azienda (atomistica) come una sommatoria dei beni ch
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