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INSTITORE

2203. Preposizione institoria. E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di

un'impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare

dell'impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia

diversamente disposto.

Di solito viene limitato solo in una sede secondaria oppure in un ramo particolare dell’impresa, deve però

esserci un principio di pertinenza tra l’attività che l’institore compie e l’attività d’impresa. Si può prevedere

una procura congiunta oppure disgiunta, se l’attività da svolgere è talmente importante è meglio che sia

decisa in modo collegiale, se invece attività di ordinaria amministrazione è meglio una procura disgiunta.

Ci sono due interessi da tutelare:

- continuo dell’attività d’impresa;

- avere un reale affidamento che il soggetto con il quale contratta sia il soggetto che agisce per

l’imprenditore, questo è per tutelare il terzo il quale deve verificare la pubblicità; se c’è un falso

procuratore la colpa è del terzo perché non ha controllato la pubblicità.

2204. Poteri dell'institore. L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa

a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare

i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. (no secondo comma)

qualsiasi attività: l’unico limite è l’attività d’impresa;

o salvo... : rende la norma derogabile;

o tuttavia-> altri limiti perché altrimenti in alcuni casi potrebbe portare alla cessazione

o dell’impresa.

2205. Obblighi dell'institore. Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto l'institore è

tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel

registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili. 3

2208. Responsabilità personale dell'institore. L'institore è personalmente obbligato se omette di

far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il

preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è

preposto.

Diverse ipotesi di esempio:

- L’institore è un falso procuratore (non è legittimato a compiere alcuna attività in nome e per conto

dell’imprenditore) in questo caso la tutela deve essere a favore dell’imprenditore il quale non ha

alcuna colpa; la colpa è tutta a carico dell’institore. La tutela del terzo si legittimerà non andando a

chiedere all’imprenditore perché il terzo ha un difetto nei suoi confronti, che è quello di non aver

verificato la pubblicità nel registro delle imprese ma potrà rivolgersi al falso procuratore.

- L’institore si palesa nei confronti del terzo come imprenditore anche se non lo è, in questo caso è

l’institore che è personalmente obbligato.

- Altro caso è che il terzo oltre a rivolgersi all’institore può agire anche nei confronti dell’imprenditore

se l’atto è pertinente all’esercizio dell’impresa perché gli effetti giuridici ricadono sull’imprenditore

anche se ha agito l’institore.

La norma è tutta proiettata alla tutela del terzo.

2206. Pubblicità della procura. La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve

essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono

opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione

dell'affare.

La procura deve essere in atto pubblico oppure autenticata dalle firme (notaio verifica che le firme apposte

siano dei soggetti indicati nella procura). Tutto ciò indicato in procura diventa conoscibile e quindi

opponibile ai terzi.

2207. Modificazione e revoca della procura. Gli atti con i quali viene successivamente limitata o

revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la

procura non fu pubblicata.

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova

che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare

PROCURATORE

2209. Procuratori. Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i

quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti

pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

Differenza tra institore e procuratore è che l’institore deve essere preposto a tutta l’attività d’impresa o ad un

ramo secondario invece il procuratore non è preposto a tutto ma è preposto solo a singoli atti indicati in

procura; questi atti devono essere pertinenti anche se questa precisazione è superflua visto che è

l’imprenditore che decide che atti fargli svolgere.

COMMESSO

2210. Poteri dei commessi dell'imprenditore. I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni

contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che

ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. 4

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né

concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

Rappresentanza molto limitata e non può andare oltre i poteri di rappresentanza; se il commesso sconta il

prezzo della merce in modo continuativo per mesi o anni e ad un certo punto viene modificato questo potere,

il terzo è tutelato perché aveva maturato negli anni un principio di affidamento e di buona fede.

2211. Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto. I commessi, anche se autorizzati a

concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni

generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una

speciale autorizzazione scritta.

2212. Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi. Per gli affari da essi conclusi, i commessi

dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano

l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

2213. Poteri dei commessi preposti alla vendita. I commessi preposti alla vendita nei locali

dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia

palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non

consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.

AZIENDA

I concetti di azienda e impresa devono essere tenuti ben distinti.

2555. Nozione. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio

dell'impresa.

Distinzione con l’impresa: l’azienda rappresenta il contenuto dell’impresa, mentre l’impresa è un’entità

astratta ossia è la mera rappresentazione all’esterno, tramite la pubblicità, del fatto che un soggetto o una

società ha in essere un’attività economica. Azienda come sommatoria di tutti i beni che possono essere

oggetto d’azienda, i beni devono essere tutti collegati tra di loro, questo comporta la presenza di

un’organizzazione.

Es. impresa alberghiera: beni immobili, beni mobili, beni immateriali (avviamento, contratti..).

Complesso di beni/rapporti giuridici. Inoltre i beni devono essere collegati tra di loro in senso funzionale

cioè tutti proiettati all’attività economica.

Beni essenziali (immobile oppure il contratto di affitto dell’immobile) e beni non essenziali al continuo

dell’attività. Essenziale quando la sua mancanza comporta l’onere di avere un altro contratto per sostituirlo.

Trasferimento dell’attività aziendale, diverse teorie:

- azienda come bene universale e quindi come un bene unico;

- azienda (atomistica) come una sommatoria dei beni che la vanno a comporre.

Questa distinzione è importante per il trasferimento perché nel primo caso basterà indicare il nome

dell’impresa e il numero di iscrizione nel registro delle imprese invece nel secondo caso il nuovo

imprenditore deve subentrare nelle posizioni di chi vende ma tutte queste posizioni devono essere indicate in

atto (tutti i contratti e i bene). In entrambi i casi se ci sono beni immobili occorre l’indicazione dei dati

catastali dei beni immobili e anche del terreno.

2557. Divieto di concorrenza. Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal

trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia

idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. 5

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è

valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la

durata di cinque anni dal trasferimento.

Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza

vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma

vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse

connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Il patto di non concorrenza di solito viene indicato nel contratto di cessione. L’unico limite è non impedire

l’attività professionale dell’alienante. La norma sembra intendere che le parti non possono accordarsi per

limiti superiori, in realtà i tribunali stanno ammettendo patti fino a 10 anni con il consenso dell’acquirente e

dell’alienante-> la norma è derogabile. Il trasferimento avviene:

-il giorno in cui il trasferimento è stato iscritto;

-(se non c’è iscrizione) la giurispruden

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giurla di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpa Dario.