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I PROFILI ORGANIZZATIVI, L’AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA
L’amministrazione può avvenire in forma congiunta e disgiunta. Nel caso di
amministrazione disgiunta ogni socio può assumere decisioni per la società
senza né il preavviso né il consenso degli altri soci, quindi autonomamente. In
caso, però, di opposizione alla decisione presa dal socio va decisa a
maggioranza ed ha efficacia negativa quindi impedisce il compimento della
decisione del socio.
Nell’amministrazione congiunta invece è necessario il consenso dei soci.
L’amministrazione congiunta può avvenire all’unanimità quindi per ogni
decisione c’è bisogno l’adesione di tutti i soci oppure a maggioranza in base
alle quote dei conferimenti (partecipazione agli utili).
Gli amministratori devono svolgere le loro operazioni con diligenza del buon
padre di famiglia e con il senno. Hanno il compito di gestire la società e quindi
di fare tutti gli atti che portano al compimento dell’oggetto sociale poi hanno il
compito di vigilare sull’operato degli altri soci e sulla contabilità.
La revoca (cioè l’esclusione) degli amministratori può essere REVOCA
NEGOZIALE cioè voluta dai soci e si decide all’unanimità e con giusta causa a
meno che l’amministratore non sia stato nominato nell’atto costitutivo* ma con
atto separato, in tal caso può non esserci la giusta causa.
Se invece si tratta di revoca giudiziale questa è decisa espressamente dal
tribunale.
Per quanto riguarda l’amministratore non socio ci sono diverse correnti di
pensiero:
- chi pensa che è inammissibile
- chi pensa che può esserci
- chi pensa che può esserci ma non può essere amministratore ma istitore
(ricorda i collaboratori interni d’impresa).
Mentre il socio non amministratore cioè escluso con una procura ha tre tipi di
diritti:
1. diritto di informazione (essere informato su tutti gli affari sociali della
società)
2. diritto al rendiconto (può richiedere il rendiconto per capire l’assetto
finanziario della società).
3. Diritto di ispezione cioè controllare tutti i documenti relativi
all’amministrazione.
Per quanto riguarda la RAPPRESENTANZA anche qui si parla di nomina nell’atto
costitutivo cioè i rappresentanti devono essere nominati nell’atto costitutivo o
almeno il loro numero e la rappresentanza attiene alla relazione della società
con i terzi quindi esternano con i terzi la volontà della società.
Se non è stabilità nell’atto costitutivo tutti gli amministratori sono anche
rappresentanti e possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto
sociale.
Come detto prima le decisioni dei soci possono essere prese o all’unanimità (è
necessario il consenso di tutti i soci) questo per le modifiche dell’atto
costitutivo tranne la trasformazione di società in società di capitali, la fusione e
la scissione per le quali è necessaria solo la maggioranza. Possono decidere a
maggioranza in base alla partecipazione agli utili oppure in base alla
partecipazione al capitale o la maggioranza calcolata per teste. Ci sono delle
decisioni per cui non serve il numero di consensi che sono la nomina e la
revoca degli amministratori e l’approvazione del bilancio.
Scioglimento del singolo rapporto sociale e della società
Lo scioglimento del singolo rapporto sociale è quando va via un socio, può
succedere per morte, recesso o esclusione,
per quanto riguarda la morte del socio allora ci sono due possibilità:
- c’è la possibilità che la società attui la liquidazione, quindi la società
liquida la quota agli eredi entro 6 mesi dall’accaduto,
- la società può sciogliersi se la figura del socio era molto importante per
l’esercizio dell’attività,
- la società può continuare il suo esercizio insieme agli eredi che
attueranno un regime della comunione della quota.
In caso di recesso, che è una manifestazione unilaterale di volontà del socio (è
il socio che decide), può avvenire in diversi modi in base alla casistica:
- se si tratta di una società a tempo indeterminato per il recesso non c’è
bisogno di giusta causa, ma deve avvenire con un preavviso di almeno 3
mesi
- se si tratta di una società a tempo determinato il recesso deve avvenire
con giusta causa o con previsione dell’atto costitutivo
- può avvenire se il socio non ha partecipate alle decisioni sulla
trasformazione della società, sulla fusione o sulla scissione
per quanto riguarda l’esclusione, può essere o facoltativa o di diritto:
- l’esclusione facoltativa è quella decisa dai singoli soci, questo può
avvenire solamente nel caso di gravi inadempienze e deve essere decisa
a maggioranza per teste, il socio che viene escluso può opporsi se
dimostra che non ci sono i presupposti per l’esclusione, ci sono 3
presupposti principali per l’esclusione:
1. inadempienze contrattuali, quindi alle obbligazioni che derivano dalla
società
2. una sentenza di interdizione o inabilitazione
3. una condanna penale che andrebbe a rovinare l’immagine della
società
- l’esclusione può essere anche di diritto, quindi quella determinata dalla
legge e si verifica in due casi:
1. in caso di fallimento del socio
2. nel caso in cui il creditore ha ottenuto la liquidazione della sua quota,
che deve avvenire entro i 6 mesi dallo scioglimento del rapporto
sociale e il valore della liquidazione è una somma rappresentativa del
conferimento effettuato, è valutata anche in base alla situazione
patrimoniale della società.
Lo scioglimento della società può avvenire invece per diverse cause:
- il decorso della durata, questo principio non si applica nelle società a
tempo indeterminato, ma per quanto riguarda le società a tempo
determinato è possibile una proroga della durata, che può essere
espressa o tacita e i creditori possono opporsi alla decisione della proroga
quando dimostra che va a loro danno. In caso di proroga espressa allora i
creditori possono opporsi entro 3 mesi dalla decisione dell’iscrizione della
proroga nel registro delle imprese oppure nel caso in cui ci sia la proroga
tacita possono opporsi in qualsiasi momento.
- Conseguimento dell’oggetto sociale o l’impossibilità sopravvenuta di
conseguirlo
- La volontà dei soci
- Una sentenza dell’autorità governativa
- Per fallimento
Il procedimento di liquidazione è il procedimento con cui si liquida il patrimonio
della società, quindi si pagano i creditori e se c’è un’eccedenza va distribuita
tra i soci, quindi il primo passo è la nomina all’unanimità dei liquidatori che
hanno le stesse competenze e gli stessi obblighi degli amministratori che
pagano i creditori, poi con il residuo rimborsano i conferimenti e se c’è
un’eccedenza va ripartita tra i soci, infine danno ad approvazione il bilancio
finale e il piano di riparto.
SAS e società semplice
Gli ultimi due tipi di società di persone sono le società in accomandita semplice
e la società semplice.
La società in accomandita semplice è regolata dall’art. 23 13 del c.c. e
presuppone l’esistenza di due gruppi di soci che sono gli accomandatari e gli
accomandanti. Gli accomandatari sono quei soci che hanno il potere
dell’amministrazione della società, quindi hanno il potere di prendere decisioni
in nome della società e rispondono solidamente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali prese per conto della società; solo loro possono essere
amministratori. D’altra parte gli accomandanti hanno un potere più ridotto e
anche una responsabilità più limitata in quanto sono responsabili solamente
per la quota conferita e non illimitatamente come i soci accomandatari. I soci
accomandanti non possono prendere decisioni gestorie, possono solamente su
previsione dell’atto costitutivo dare pareri o approvazione a degli atti di
gestione degli amministratori oppure possono avere poteri di vigilanza, sempre
se previsto dall’atto costitutivo e hanno il divieto di immistione. Il divieto di
immistione consiste nel fatto che non possono compiere atti per conto della
società e se questo divieto viene scalfito, non viene rispettato, allora diventano
responsabili illimitatamente per le obbligazioni sorte in nome della società. Per
quanto riguarda la costituzione si applicano le stesse norme della società in
nome collettivo con il plus che nell’atto costitutivo devono essere nominati chi
sono i soci accomandanti e i soci accomandatari e in particolare deve esserci
almeno un nome di un socio accomandatario. Per quanto riguarda lo
scioglimento è la stessa pratica delle società in nome collettivo, ma una causa
in più è il venir meno di una delle due categorie di soci, a meno che non sia
ricomposta la stabilità nell’ambito di 6 mesi.
La società semplice è la società con meno autonomia patrimoniale in assoluto
infatti tutti i soci sono illimitatamente e solidamente responsabili, tutti i soci
sono amministratori e tutti i soci sono rappresentanti. Il contratto non è
soggetto a forme speciali, si segue la forma dei singoli beni apportati e
conferiti, non po' esercitare un’attività commerciale, quindi prevalentemente è
per attività agricole o professioni intellettuali, per quanto riguarda la
costituzione non ci sono norme particolari. Per quanto riguarda le obbligazioni,
tutti i soci solo illimitatamente responsabili e questa regola è derogabile
solamente se è resa conoscibile a terzi con mezzi idonei, c’è il beneficio di
escursione a favore dei soci, però sono i soci che devono dimostrare ai creditori
particolari che i beni su cui possono …………(?) della società. I creditori
particolari possono anche chiedere la liquidazione della quota dei soci, cosa
che invece nelle SNC non è permessa.
SPA, patti parasociali
La società per azioni (SPA) è regolata dagli art. 23 25 e seguenti, è la società
centrale delle società di capitali, la spa ha diverse caratteristiche:
- Gode di personalità giuridica, infatti il patrimonio della società è
completamente diviso dal patrimonio personale dei soci e i creditori
possono soddisfarsi solamente sul patrimonio della societ&agr