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I PROFILI ORGANIZZATIVI, L’AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA

L’amministrazione può avvenire in forma congiunta e disgiunta. Nel caso di

amministrazione disgiunta ogni socio può assumere decisioni per la società

senza né il preavviso né il consenso degli altri soci, quindi autonomamente. In

caso, però, di opposizione alla decisione presa dal socio va decisa a

maggioranza ed ha efficacia negativa quindi impedisce il compimento della

decisione del socio.

Nell’amministrazione congiunta invece è necessario il consenso dei soci.

L’amministrazione congiunta può avvenire all’unanimità quindi per ogni

decisione c’è bisogno l’adesione di tutti i soci oppure a maggioranza in base

alle quote dei conferimenti (partecipazione agli utili).

Gli amministratori devono svolgere le loro operazioni con diligenza del buon

padre di famiglia e con il senno. Hanno il compito di gestire la società e quindi

di fare tutti gli atti che portano al compimento dell’oggetto sociale poi hanno il

compito di vigilare sull’operato degli altri soci e sulla contabilità.

La revoca (cioè l’esclusione) degli amministratori può essere REVOCA

NEGOZIALE cioè voluta dai soci e si decide all’unanimità e con giusta causa a

meno che l’amministratore non sia stato nominato nell’atto costitutivo* ma con

atto separato, in tal caso può non esserci la giusta causa.

Se invece si tratta di revoca giudiziale questa è decisa espressamente dal

tribunale.

Per quanto riguarda l’amministratore non socio ci sono diverse correnti di

pensiero:

- chi pensa che è inammissibile

- chi pensa che può esserci

- chi pensa che può esserci ma non può essere amministratore ma istitore

(ricorda i collaboratori interni d’impresa).

Mentre il socio non amministratore cioè escluso con una procura ha tre tipi di

diritti:

1. diritto di informazione (essere informato su tutti gli affari sociali della

società)

2. diritto al rendiconto (può richiedere il rendiconto per capire l’assetto

finanziario della società).

3. Diritto di ispezione cioè controllare tutti i documenti relativi

all’amministrazione.

Per quanto riguarda la RAPPRESENTANZA anche qui si parla di nomina nell’atto

costitutivo cioè i rappresentanti devono essere nominati nell’atto costitutivo o

almeno il loro numero e la rappresentanza attiene alla relazione della società

con i terzi quindi esternano con i terzi la volontà della società.

Se non è stabilità nell’atto costitutivo tutti gli amministratori sono anche

rappresentanti e possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto

sociale.

Come detto prima le decisioni dei soci possono essere prese o all’unanimità (è

necessario il consenso di tutti i soci) questo per le modifiche dell’atto

costitutivo tranne la trasformazione di società in società di capitali, la fusione e

la scissione per le quali è necessaria solo la maggioranza. Possono decidere a

maggioranza in base alla partecipazione agli utili oppure in base alla

partecipazione al capitale o la maggioranza calcolata per teste. Ci sono delle

decisioni per cui non serve il numero di consensi che sono la nomina e la

revoca degli amministratori e l’approvazione del bilancio.

Scioglimento del singolo rapporto sociale e della società

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale è quando va via un socio, può

succedere per morte, recesso o esclusione,

per quanto riguarda la morte del socio allora ci sono due possibilità:

- c’è la possibilità che la società attui la liquidazione, quindi la società

liquida la quota agli eredi entro 6 mesi dall’accaduto,

- la società può sciogliersi se la figura del socio era molto importante per

l’esercizio dell’attività,

- la società può continuare il suo esercizio insieme agli eredi che

attueranno un regime della comunione della quota.

In caso di recesso, che è una manifestazione unilaterale di volontà del socio (è

il socio che decide), può avvenire in diversi modi in base alla casistica:

- se si tratta di una società a tempo indeterminato per il recesso non c’è

bisogno di giusta causa, ma deve avvenire con un preavviso di almeno 3

mesi

- se si tratta di una società a tempo determinato il recesso deve avvenire

con giusta causa o con previsione dell’atto costitutivo

- può avvenire se il socio non ha partecipate alle decisioni sulla

trasformazione della società, sulla fusione o sulla scissione

per quanto riguarda l’esclusione, può essere o facoltativa o di diritto:

- l’esclusione facoltativa è quella decisa dai singoli soci, questo può

avvenire solamente nel caso di gravi inadempienze e deve essere decisa

a maggioranza per teste, il socio che viene escluso può opporsi se

dimostra che non ci sono i presupposti per l’esclusione, ci sono 3

presupposti principali per l’esclusione:

1. inadempienze contrattuali, quindi alle obbligazioni che derivano dalla

società

2. una sentenza di interdizione o inabilitazione

3. una condanna penale che andrebbe a rovinare l’immagine della

società

- l’esclusione può essere anche di diritto, quindi quella determinata dalla

legge e si verifica in due casi:

1. in caso di fallimento del socio

2. nel caso in cui il creditore ha ottenuto la liquidazione della sua quota,

che deve avvenire entro i 6 mesi dallo scioglimento del rapporto

sociale e il valore della liquidazione è una somma rappresentativa del

conferimento effettuato, è valutata anche in base alla situazione

patrimoniale della società.

Lo scioglimento della società può avvenire invece per diverse cause:

- il decorso della durata, questo principio non si applica nelle società a

tempo indeterminato, ma per quanto riguarda le società a tempo

determinato è possibile una proroga della durata, che può essere

espressa o tacita e i creditori possono opporsi alla decisione della proroga

quando dimostra che va a loro danno. In caso di proroga espressa allora i

creditori possono opporsi entro 3 mesi dalla decisione dell’iscrizione della

proroga nel registro delle imprese oppure nel caso in cui ci sia la proroga

tacita possono opporsi in qualsiasi momento.

- Conseguimento dell’oggetto sociale o l’impossibilità sopravvenuta di

conseguirlo

- La volontà dei soci

- Una sentenza dell’autorità governativa

- Per fallimento

Il procedimento di liquidazione è il procedimento con cui si liquida il patrimonio

della società, quindi si pagano i creditori e se c’è un’eccedenza va distribuita

tra i soci, quindi il primo passo è la nomina all’unanimità dei liquidatori che

hanno le stesse competenze e gli stessi obblighi degli amministratori che

pagano i creditori, poi con il residuo rimborsano i conferimenti e se c’è

un’eccedenza va ripartita tra i soci, infine danno ad approvazione il bilancio

finale e il piano di riparto.

SAS e società semplice

Gli ultimi due tipi di società di persone sono le società in accomandita semplice

e la società semplice.

La società in accomandita semplice è regolata dall’art. 23 13 del c.c. e

presuppone l’esistenza di due gruppi di soci che sono gli accomandatari e gli

accomandanti. Gli accomandatari sono quei soci che hanno il potere

dell’amministrazione della società, quindi hanno il potere di prendere decisioni

in nome della società e rispondono solidamente e illimitatamente per le

obbligazioni sociali prese per conto della società; solo loro possono essere

amministratori. D’altra parte gli accomandanti hanno un potere più ridotto e

anche una responsabilità più limitata in quanto sono responsabili solamente

per la quota conferita e non illimitatamente come i soci accomandatari. I soci

accomandanti non possono prendere decisioni gestorie, possono solamente su

previsione dell’atto costitutivo dare pareri o approvazione a degli atti di

gestione degli amministratori oppure possono avere poteri di vigilanza, sempre

se previsto dall’atto costitutivo e hanno il divieto di immistione. Il divieto di

immistione consiste nel fatto che non possono compiere atti per conto della

società e se questo divieto viene scalfito, non viene rispettato, allora diventano

responsabili illimitatamente per le obbligazioni sorte in nome della società. Per

quanto riguarda la costituzione si applicano le stesse norme della società in

nome collettivo con il plus che nell’atto costitutivo devono essere nominati chi

sono i soci accomandanti e i soci accomandatari e in particolare deve esserci

almeno un nome di un socio accomandatario. Per quanto riguarda lo

scioglimento è la stessa pratica delle società in nome collettivo, ma una causa

in più è il venir meno di una delle due categorie di soci, a meno che non sia

ricomposta la stabilità nell’ambito di 6 mesi.

La società semplice è la società con meno autonomia patrimoniale in assoluto

infatti tutti i soci sono illimitatamente e solidamente responsabili, tutti i soci

sono amministratori e tutti i soci sono rappresentanti. Il contratto non è

soggetto a forme speciali, si segue la forma dei singoli beni apportati e

conferiti, non po' esercitare un’attività commerciale, quindi prevalentemente è

per attività agricole o professioni intellettuali, per quanto riguarda la

costituzione non ci sono norme particolari. Per quanto riguarda le obbligazioni,

tutti i soci solo illimitatamente responsabili e questa regola è derogabile

solamente se è resa conoscibile a terzi con mezzi idonei, c’è il beneficio di

escursione a favore dei soci, però sono i soci che devono dimostrare ai creditori

particolari che i beni su cui possono …………(?) della società. I creditori

particolari possono anche chiedere la liquidazione della quota dei soci, cosa

che invece nelle SNC non è permessa.

SPA, patti parasociali

La società per azioni (SPA) è regolata dagli art. 23 25 e seguenti, è la società

centrale delle società di capitali, la spa ha diverse caratteristiche:

- Gode di personalità giuridica, infatti il patrimonio della società è

completamente diviso dal patrimonio personale dei soci e i creditori

possono soddisfarsi solamente sul patrimonio della societ&agr

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarapalmoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Zarro Mariacristina.