AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
Esse sono definibili come enti pubblici (rivedere vecchio chi sono enti
pubblici), e rientrano tra le strutture parallele allo Stato ma comunque fanno
capo a questo (strutture interne dello stato). Inoltre godono di una particolare
indipendenza organizzativa e funzionale rispetto al Governo (infatti
garantiscono una efficienza maggiore e una maggiore imparzialità rispetto al
potere di indirizzo del governo) (perché sono separate e indipendenti dal
Governo).
La nascita di queste autorità indipendenti è dovuta alla crescita degli interessi
pubblici, i quali hanno sempre maggiore contenuto tecnico. E perciò la cura di
questi interessi viene affidata alle autorità indipendenti perché si ritiene che
queste, essendo indipendenti, possano avere una visione più oggettiva degli
interessi da realizzare.
L’analisi di queste AAI si deve svolgere sotto due profili: quello strutturale e
quello funzionale.
1)Per quanto riguarda il profilo strutturale: si riferisce alla soggettività
giuridica e queste autorità possono avere o non avere la personalità giuridica.
In questo caso le autorità indipendenti si dividono in 3 categorie:
-Quelle autorità secondo il quale la legge gli conferisce direttamente una
soggettività giuridica, (esempio banca d’italia o la consob);
- una seconda categoria di autorità a cui la legge non da espressamente una
soggettività giuridica, ma sembra che gli sia data in maniera implicita sulla
base di una serie di indici, tra i quali il più rilevante è quello in base al loro
autonomo patrimonio, che è distinto da quello dello stato (esempio antitrust o
il garante per la privacy);
-infine la terza categoria di autorità a cui la legge non gli conferisce
soggettività giuridica e quindi non sono riconosciute come persone giuridiche
e di conseguenza vengono ricomprese nell’ambito della personalità giuridica
dello Stato- ente, tuttavia non gli viene negato un particolare grado di
autonomia (esempio l’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici o APAST).
2)Per quanto riguarda il profilo funzionale: possiamo dire che i poteri delle
autorità amministrative indipendenti sono 3, ovvero potere amministrativo,
regolativo e giustiziale.
Dove ci sono:
- quelle autorità che possiedono tutti e 3 i poteri, (sia quello amministrativo,
regolativo e giustiziale).
-poi ci sono quelle che possiedono solo 2 poteri, (ovvero quello
amministrativo e poi uno dei due poteri restanti quindi o quello regolativo o
quello giustiziale).
-e chi ha soltanto il potere amministrativo.
A prescindere
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Autorità amministrative indipendenti
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Autorità amministrative indipendenti
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Le Autorità indipendenti
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Diritto bancario - Autorità Bancarie Europee