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AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Esse sono definibili come enti pubblici (rivedere vecchio chi sono enti pubblici), e rientrano tra le strutture parallele allo Stato ma comunque fanno capo a questo (strutture interne dello stato). Inoltre godono di una particolare indipendenza organizzativa e funzionale rispetto al Governo (infatti garantiscono una efficienza maggiore e una maggiore imparzialità rispetto al potere di indirizzo del governo) (perché sono separate e indipendenti dal Governo).

La nascita di queste autorità indipendenti è dovuta alla crescita degli interessi pubblici, i quali hanno sempre maggiore contenuto tecnico. E perciò la cura di questi interessi viene affidata alle autorità indipendenti perché si ritiene che queste, essendo indipendenti, possano avere una visione più oggettiva degli interessi da realizzare.

L'analisi di queste AAI si deve svolgere sotto due profili: quello strutturale e quello

funzionale.

  1. Per quanto riguarda il profilo strutturale: si riferisce alla soggettività giuridica e queste autorità possono avere o non avere la personalità giuridica. In questo caso le autorità indipendenti si dividono in 3 categorie:
    • Quelle autorità secondo il quale la legge gli conferisce direttamente una soggettività giuridica, (esempio banca d'Italia o la consob);
    • una seconda categoria di autorità a cui la legge non da espressamente una soggettività giuridica, ma sembra che gli sia data in maniera implicita sulla base di una serie di indici, tra i quali il più rilevante è quello in base al loro autonomo patrimonio, che è distinto da quello dello stato (esempio antitrust o il garante per la privacy);
    • infine la terza categoria di autorità a cui la legge non gli conferisce soggettività giuridica e quindi non sono riconosciute come persone giuridiche e di conseguenza vengono ricomprese.
nell'ambito della personalità giuridica dello Stato-ente, tuttavia non gli viene negato un particolare grado di autonomia (esempio l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici o APAST). Per quanto riguarda il profilo funzionale: possiamo dire che i poteri delle autorità amministrative indipendenti sono 3, ovvero potere amministrativo, regolativo e giurisdizionale. Dove ci sono: - quelle autorità che possiedono tutti e 3 i poteri, (sia quello amministrativo, regolativo e giurisdizionale). - poi ci sono quelle che possiedono solo 2 poteri, (ovvero quello amministrativo e poi uno dei due poteri restanti quindi o quello regolativo o quello giurisdizionale). - e chi ha soltanto il potere amministrativo. A prescindere dai poteri che abbiano le autorità indipendenti, l'importante è che perseguano l'interesse pubblico. Tuttavia l'indipendenza governativa delle AAI e la mancanza di legittimazione democratica pone un possibile problema di.

Illegittimità costituzionale, per verificare la sussistenza di questo problema si può effettuare un'analisi delle singole funzioni, in modo da capire se per ognuna di esse (funzioni) sussiste o meno il problema.

Dunque:

FUNZIONE AMMINISTRATIVA IN SENSO STRETTO (anche chiamato potere, finalità è quella di tutelare l'interesse pubblico specifico IPS): intendiamo la trasformazione del potere amministrativo in provvedimenti che realizzano in concreto l'interesse pubblico specifico definito in astratto dalla legge. In questo caso il problema si pone, anche se in maniera ridotta e differente, poiché anche nelle PA tradizionali, il potere di emanare provvedimenti è rimesso ad organi che non sono legittimati democraticamente sulla base del principio di separazione dei poteri. Tuttavia le PA tradizionali agiscono comunque sulla base dell'indirizzo politico individuato di anno in anno dal governo, essendo queste sottoposte ai.

relativi dicasteri (ministeri, tribunali) di competenza. In questo caso dunque il problema di deficit della legittimazione democratica non si pone perché in sede di rinnovazione politica, il governo sarà responsabile dell'operato delle PA dinanzi al popolo chiamato al voto, che deciderà se riconfermare o meno quel partito. (inoltre in caso di comportamenti scorretti si fa riferimento alla polizia amministrativa in senso stretto);

FUNZIONE REGOLATIVA: si riferisce alla capacità delle AAI di determinare regole giuridiche che vengono applicate ai rapporti tra AAI e soggetti amministrativi o ai rapporti tra i soli cittadini. Queste regole di diritto possono essere determinate sia tramite regolamenti, sia tramite atti fonte del diritto obiettivo.

Dunque i tipi di regolamenti che possono emanare le AAI sono:

  1. di autorganizzazione, con i quali autonomamente si vanno ad autoorganizzare;
  2. funzionali, con i quali autonomamente vanno a regolare la

funzione amministrativa in senso stretto;

c) infine autonomi, regolamenti che abbiano rilevanza esterna, e che quindi incidono sulla sfera giuridica dei soggetti terzi.

In questa seconda funzione, il problema di illegittimità costituzionale si pone in maniera forte con riguardo ai regolamenti autonomi. Il problema si pone perché le AAI non hanno investitura democratica e garantistica. Il problema è stato posto alla giurisprudenza, secondo la quale la legittimazione democratica che manca sul piano rappresentativo può essere recuperata sul piano partecipativo, coinvolgendo all'interno del procedimento i diretti destinatari delle norme e dovendo motivare la eventuale non considerazione delle osservazioni proposte degli interessati. Tuttavia Per clemente la scelta della giurisprudenza non è valida perché la nostra costituzione è improntata alla legittimazione democratica rappresentativa.

Mentre secondo altra dottrina, la nostra costituzione contemplerebbe,

oltre aquello dell'amministrazione come apparato servente del governo, anche altridue modelli: cioè quello delle autonomie locali e quelle delle amministrazioni separate dal potere politico (art. 98) nel quale rientrerebbero le AAI. - FUNZIONE GIUSTIZIALE (finalità di tutelare l'interesse del privato e indirettamente si tutela l'IPS): questo è lo strumento ordinato a risolvere le controversie di casi concreti tra gli amministrati e le AAI, prima che queste siano portate dinanzi ad un giudice. Essa va differenziata dalla funzione amministrativa in senso stretto per il fine ultimo che assolve. Nella funzione giustiziale assume centrale rilievo l'interesse del privato che richiede tutela rispetto all'interesse pubblico che generalmente la PA persegue. Questa funzione può essere assolta solo su iniziativa di parte ed è condizionata al contenuto dell'atto di iniziativa. Per quanto attiene al principio del contraddittorio, conil soggetto che svolge la funzione amministrativa può essere parte interessata o coinvolta nel procedimento. La funzione amministrativa, in senso stretto, si riferisce alla facoltà di partecipare al procedimento. D'altra parte, la funzione giurisdizionale si riferisce al fatto che non si leda il diritto di difesa del soggetto privato. Inoltre, è importante differenziare la funzione amministrativa da quella giurisdizionale sotto diversi aspetti: - Soggettivo: la funzione amministrativa non è svolta da un giudice che risolve una controversia, ma da un'autorità amministrativa indipendente (AAI). - Oggettivo: l'AAI prende una decisione che ha la forma di un atto amministrativo, il quale può sempre essere impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo (G.A.). In questo caso, non si parla di sentenza, ma di provvedimento. - Neutralità: mentre il giudice deve essere sempre terzo e imparziale, l'AAI può essere coinvolta o interessata nel procedimento.
Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Renias di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof De chiara Alberto.