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PA

Deve sottolinearsi che l’autoritatività è l’adozione di un atto amministrativo in virtù e sulla base di

una norma di legge attributiva del potere amministrativo. La norma attributiva del potere

amministrativo costituisce la regola: il principio di legalità è la regola che governa l’azione

amministrativa (=agisco perché c’è una legge che mi attribuisce il relativo potere). I corollari,

applicativi del principio di legalità, sono: l’autoritatività, l’imperatività, l’esecutività, etc. Essi, cioè,

sono caratteri di un provvedimento amministrativo che si ascrivono al principio di legalità, quale

regola che governa l’azione amministrativa.

Il principio di legalità, pertanto, si traduce nel principio in base al quale l’azione amministrativa trova

fondamento nella legge (norma attributiva del potere). È infatti la norma di legge a dover attribuire il

potere al soggetto pubblico perché possa adottare il provvedimento amministrativo. Peraltro, il

provvedimento amministrativo che il soggetto pubblico può adottare soggiace a delle regole e, più

specificamente, al principio di TIPICITA’ o nominatività degli atti amministrativi, che individua la

tipologia dell’atto amministrativo che il soggetto pubblico può adottare, in presenza delle condizioni

e dei presupposti previsti dalla legge.

Il soggetto pubblico, quindi, per poter adottare il provvedimento amministrativo deve verificare che

ricorrano le condizioni richieste dalla legge. Ad esempio, il dirigente dell’ufficio espropriazioni del

Comune X, ove si verifichino le condizioni previste dalla legge, può adottare un decreto di

esproprio. Egli quindi non può adottare un altro provvedimento che non è di sua competenza: la

legge gli attribuisce sì il potere di adottare un provvedimento amministrativo (principio di legalità),

ma non un qualsiasi provvedimento, bensì, ove ricorrano le condizioni, lo specifico provvedimento di

esproprio (principio di tipicità).

La norma attributiva del potere, peraltro, non si limita ad attribuire il potere, ma stabilisce anche se

l’attività amministrativa è vincolata o discrezionale. L’attività vincolata è l’attività conformata

integralmente dal dettato della norma di legge, ossia è la norma di legge, che attribuisce il potere al

soggetto pubblico, a definire anche il contenuto del provvedimento amministrativo. L’attività

discrezionale invece è l’attività caratterizzata da un’ampia libertà della PA, ossia dalla scelta

comparativa e ponderativa che è propria dell’attività amministrativa. In sintesi, nell’attività vincolata

la norma attributiva di legge definisce anche l’an, il quantum, il quomodo e il quid; pertanto la PA

nell’adottare il provvedimento vincolato deve svolgere una mera attività ricognitiva, ossia di verifica

della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. L’attività discrezionale, invece, si ha

ogniqualvolta la norma attributiva di legge detta l’an (il ‘se’) ed il resto lo indica la PA, che pertanto

conserva un’ampia libertà di scelta.

• (segue…) le funzioni delle autorità amministrative indipendenti

La funzione giusdicente invece è la funzione di regolare e di decidere. Ciò significa che le autorità

amministrative indipendenti, da un lato, dettano le regole, attraverso l’adozione dei regolamenti, e

dall’altro giudicano, ossia risolvono i conflitti che insorgono fra i soggetti interessati.

Ed ecco la ragione per cui la funzione giusdicente è più ampia di quella giurisdizionale: la funzione

giurisdizionale si limita alla risoluzione dei conflitti, quella giusdicente, invece, consente ANCHE di

dettare le regole, la violazione delle quali dà luogo ad un conflitto, che sarà risolto dalla stessa

autorità amministrativa indipendente (senza ricorre al giudice).

• Tipologie di autorità amministrative indipendenti

Normalmente si distinguono le autorità di settore dalle autorità trasversali. Le autorità di settore sono

deputate alla regolamentazione di un determinato settore economico. Le autorità trasversali, invece,

sono deputate alla gestione trasversale di più settori economici.

Ad esempio, autorità di settore per eccellenza è l’autorità per l’energia elettrica e il gas, che si

occupa solo ed esclusivamente di questo settore; autorità trasversale per eccellenza, invece, è

l’autorità garante della concorrenza e del mercato che, nell’occuparsi della disciplina concorrenziale

del mercato, garantisce l’osservanza delle regole che consentono il libero gioco competitivo tra le

imprese che operano all’interno del mercato economico.

A questa differenza deve aggiungersene un’altra, ossia quella fra le autorità di regolazione e le

autorità tutorie. In realtà, questa seconda differenza coincide con la prima, in quanto le autorità di

settore sono autorità di regolazione, dal momento che dettano regole per quello specifico settore

economico; le autorità cd. tutorie invece coincidono con la figura delle autorità trasversali, in quanto

dettano regole e dunque si occupano della disciplina trasversale di più settori economici.

• L’autorità garante delle concorrenza e del mercato

Come anticipato, l’autorità garante della concorrenza e del mercato è un’autorità trasversale, che

mira alla disciplina del mercato economico. In questo contesto, un profilo rilevante è quello della

tutela della concorrenza e, più specificamente, il problema dell’illecito anticoncorrenziale.

L a tutela della concorrenza è oggi per gran parte rimessa alla legge n. 287 del 1990. L’art 33 di

questa legge prevede la nullità dei contratti a valle stipulati in esecuzione di comportamenti

anticoncorrenziali e il risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, devolvendo la

competenza alla Corte d’Appello.

La concorrenza è un principio prettamente comunitario: già il trattato CE contempla, fra i vari principi

che devono orientare l’agire della comunità europea, la tutela e la garanzia del libero mercato.

Peraltro, sempre il trattato della Comunità europea prevede anche alcune ipotesi di comportamenti

anti-concorrenziali: si tratta delle intese restrittive e dell’abuso di posizione dominante.

Sul piano nazionale, poi, la materia è stata specificamente regolamentata dalla già citata legge 287

del 1990, ossia la LEGGE ANTITRUST, che ha individuato tre tipologie di comportamenti anti-

concorrenziali:

1) Abuso di posizione dominante;

2) Intese restrittive della concorrenza e del mercato;

3) Le concentrazioni.

Nel cc poi sono contemplati anche gli atti di concorrenza sleale, che costituiscono anch’essi ipotesi

tipica di illecito anti-concorrenziale di cui l’autorità garante della concorrenza deve tener conto.

Infatti, l’attività garante della concorrenza e del mercato mira esattamente ad evitare che siano posti

in essere illeciti anticoncorrenziali, ossia comportamenti integranti gli estremi di una figura

contemplata o dal codice civile, in termini di atti di concorrenza sleale, o dalla legge antitrust, in una

delle tre tipologie. Laddove l’autorità per la concorrenza e per il mercato intraveda uno di questi casi,

adotterà i relativi provvedimenti sanzionatori (che come tutti i provvedimenti sono impugnabili

dinanzi al giudice amministrativo).

Abuso di posizione dominante

Ciò che è vietato sia a livello comunitario che a livello nazionale non è la posizione dominante in sé

per sé, in quanto il monopolio, l’egemonia conquistati sul mercato concorrenziale, quando sono

conquistati lecitamente, ossia rispettando tutte le regole della concorrenza, sono perfettamente

leciti; anzi, rappresentano proprio il risultato della concorrenza. La concorrenza, infatti, è il rispetto

delle regole del libero mercato (correttezza, lealtà fra gli operatori economici) preordinato a garantire

la migliore offerta. Essa quindi mira proprio alla sana competizione, da cui derivano ottimi risultati.

Ecco perché l’egemonia, la posizione dominante, il monopolio che sono conquistati lecitamente,

ossia in conseguenza di una competizione sana, non sono vietati, ma sono, al contrario, premiati

tanto in ambito comunitario che nazionale.

Ciò che è vietato e integra gli estremi dell’illecito anti-concorrenziale è l’ABUSO della posizione

dominante, ossia l’approfittare ingiustamente della propria posizione dominante, a danno di altri

operatori economici. Tale abuso di posizione domante possiamo trovarlo nel caso tipico del rifiuto di

contrarre. Si pensi ad un operatore economico che versa in una situazione di monopolio: egli,

secondo i principi civilistici, è obbligato a contrarre con il consumatore. Pertanto, se tale operatore

economico si rifiuta di contrarre, viola un obbligo di legge ed incorre in un illecito anti-concorrenziale,

ossia l’abuso di posizione dominante.

Le intese restrittive della concorrenza e pratiche concordate

Accanto all’abuso di posizione dominante, la legge vieta anche le intese restrittive della concorrenza

e le pratiche concordate.

Le intese restrittive della concorrenza sono accordi conclusi tra operatori economici, perlopiù

operanti in un determinato settore, miranti a falsare la concorrenza. Un esempio è costituito dai cd.

ACCORDI DI CARTELLO, ossia da quegli accordi nati fra operatori economici, con i quali accordi si

mira a far sì, ad esempio, che il prezzo non scenda al di sotto di un determinato ammontare. Si

tratta di un accordo che falsa le regole della concorrenza, minando gli interessi del consumatore.

Accanto alle intese restrittive troviamo le pratiche concordate, ossia quei comportamenti tenuti nel

tempo dagli operatori economici ,e quasi di tipo consuetudinario, destinati ad alterare il mercato

concorrenziale.

Le concentrazioni

Infine troviamo le concentrazioni. Le concentrazioni possono derivare da una serie di fenomeni

diversi: fusione fra società, oppure l’acquisto da parte di un’impresa del controllo su un’altra

impresa, etc. In questi casi, la concentrazione è vietata ma solo se mira a falsare le regole della

concorrenza.

Forme di tutela del consumatore

Per comprendere quali sono gli strumenti di tutela concessi al privato in presenza di un illecito

anticoncorrenziale, è necessario partire da un esempio di matrice civilistica:

Si prenda il caso di una società assicuratrice che stipula un contratto cd “a valle&rdquo

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Annie48 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Giurisprudenza Prof..
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