PA
Deve sottolinearsi che l’autoritatività è l’adozione di un atto amministrativo in virtù e sulla base di
una norma di legge attributiva del potere amministrativo. La norma attributiva del potere
amministrativo costituisce la regola: il principio di legalità è la regola che governa l’azione
amministrativa (=agisco perché c’è una legge che mi attribuisce il relativo potere). I corollari,
applicativi del principio di legalità, sono: l’autoritatività, l’imperatività, l’esecutività, etc. Essi, cioè,
sono caratteri di un provvedimento amministrativo che si ascrivono al principio di legalità, quale
regola che governa l’azione amministrativa.
Il principio di legalità, pertanto, si traduce nel principio in base al quale l’azione amministrativa trova
fondamento nella legge (norma attributiva del potere). È infatti la norma di legge a dover attribuire il
potere al soggetto pubblico perché possa adottare il provvedimento amministrativo. Peraltro, il
provvedimento amministrativo che il soggetto pubblico può adottare soggiace a delle regole e, più
specificamente, al principio di TIPICITA’ o nominatività degli atti amministrativi, che individua la
tipologia dell’atto amministrativo che il soggetto pubblico può adottare, in presenza delle condizioni
e dei presupposti previsti dalla legge.
Il soggetto pubblico, quindi, per poter adottare il provvedimento amministrativo deve verificare che
ricorrano le condizioni richieste dalla legge. Ad esempio, il dirigente dell’ufficio espropriazioni del
Comune X, ove si verifichino le condizioni previste dalla legge, può adottare un decreto di
esproprio. Egli quindi non può adottare un altro provvedimento che non è di sua competenza: la
legge gli attribuisce sì il potere di adottare un provvedimento amministrativo (principio di legalità),
ma non un qualsiasi provvedimento, bensì, ove ricorrano le condizioni, lo specifico provvedimento di
esproprio (principio di tipicità).
La norma attributiva del potere, peraltro, non si limita ad attribuire il potere, ma stabilisce anche se
l’attività amministrativa è vincolata o discrezionale. L’attività vincolata è l’attività conformata
integralmente dal dettato della norma di legge, ossia è la norma di legge, che attribuisce il potere al
soggetto pubblico, a definire anche il contenuto del provvedimento amministrativo. L’attività
discrezionale invece è l’attività caratterizzata da un’ampia libertà della PA, ossia dalla scelta
comparativa e ponderativa che è propria dell’attività amministrativa. In sintesi, nell’attività vincolata
la norma attributiva di legge definisce anche l’an, il quantum, il quomodo e il quid; pertanto la PA
nell’adottare il provvedimento vincolato deve svolgere una mera attività ricognitiva, ossia di verifica
della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. L’attività discrezionale, invece, si ha
ogniqualvolta la norma attributiva di legge detta l’an (il ‘se’) ed il resto lo indica la PA, che pertanto
conserva un’ampia libertà di scelta.
• (segue…) le funzioni delle autorità amministrative indipendenti
La funzione giusdicente invece è la funzione di regolare e di decidere. Ciò significa che le autorità
amministrative indipendenti, da un lato, dettano le regole, attraverso l’adozione dei regolamenti, e
dall’altro giudicano, ossia risolvono i conflitti che insorgono fra i soggetti interessati.
Ed ecco la ragione per cui la funzione giusdicente è più ampia di quella giurisdizionale: la funzione
giurisdizionale si limita alla risoluzione dei conflitti, quella giusdicente, invece, consente ANCHE di
dettare le regole, la violazione delle quali dà luogo ad un conflitto, che sarà risolto dalla stessa
autorità amministrativa indipendente (senza ricorre al giudice).
• Tipologie di autorità amministrative indipendenti
Normalmente si distinguono le autorità di settore dalle autorità trasversali. Le autorità di settore sono
deputate alla regolamentazione di un determinato settore economico. Le autorità trasversali, invece,
sono deputate alla gestione trasversale di più settori economici.
Ad esempio, autorità di settore per eccellenza è l’autorità per l’energia elettrica e il gas, che si
occupa solo ed esclusivamente di questo settore; autorità trasversale per eccellenza, invece, è
l’autorità garante della concorrenza e del mercato che, nell’occuparsi della disciplina concorrenziale
del mercato, garantisce l’osservanza delle regole che consentono il libero gioco competitivo tra le
imprese che operano all’interno del mercato economico.
A questa differenza deve aggiungersene un’altra, ossia quella fra le autorità di regolazione e le
autorità tutorie. In realtà, questa seconda differenza coincide con la prima, in quanto le autorità di
settore sono autorità di regolazione, dal momento che dettano regole per quello specifico settore
economico; le autorità cd. tutorie invece coincidono con la figura delle autorità trasversali, in quanto
dettano regole e dunque si occupano della disciplina trasversale di più settori economici.
• L’autorità garante delle concorrenza e del mercato
Come anticipato, l’autorità garante della concorrenza e del mercato è un’autorità trasversale, che
mira alla disciplina del mercato economico. In questo contesto, un profilo rilevante è quello della
tutela della concorrenza e, più specificamente, il problema dell’illecito anticoncorrenziale.
L a tutela della concorrenza è oggi per gran parte rimessa alla legge n. 287 del 1990. L’art 33 di
questa legge prevede la nullità dei contratti a valle stipulati in esecuzione di comportamenti
anticoncorrenziali e il risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, devolvendo la
competenza alla Corte d’Appello.
La concorrenza è un principio prettamente comunitario: già il trattato CE contempla, fra i vari principi
che devono orientare l’agire della comunità europea, la tutela e la garanzia del libero mercato.
Peraltro, sempre il trattato della Comunità europea prevede anche alcune ipotesi di comportamenti
anti-concorrenziali: si tratta delle intese restrittive e dell’abuso di posizione dominante.
Sul piano nazionale, poi, la materia è stata specificamente regolamentata dalla già citata legge 287
del 1990, ossia la LEGGE ANTITRUST, che ha individuato tre tipologie di comportamenti anti-
concorrenziali:
1) Abuso di posizione dominante;
2) Intese restrittive della concorrenza e del mercato;
3) Le concentrazioni.
Nel cc poi sono contemplati anche gli atti di concorrenza sleale, che costituiscono anch’essi ipotesi
tipica di illecito anti-concorrenziale di cui l’autorità garante della concorrenza deve tener conto.
Infatti, l’attività garante della concorrenza e del mercato mira esattamente ad evitare che siano posti
in essere illeciti anticoncorrenziali, ossia comportamenti integranti gli estremi di una figura
contemplata o dal codice civile, in termini di atti di concorrenza sleale, o dalla legge antitrust, in una
delle tre tipologie. Laddove l’autorità per la concorrenza e per il mercato intraveda uno di questi casi,
adotterà i relativi provvedimenti sanzionatori (che come tutti i provvedimenti sono impugnabili
dinanzi al giudice amministrativo).
Abuso di posizione dominante
Ciò che è vietato sia a livello comunitario che a livello nazionale non è la posizione dominante in sé
per sé, in quanto il monopolio, l’egemonia conquistati sul mercato concorrenziale, quando sono
conquistati lecitamente, ossia rispettando tutte le regole della concorrenza, sono perfettamente
leciti; anzi, rappresentano proprio il risultato della concorrenza. La concorrenza, infatti, è il rispetto
delle regole del libero mercato (correttezza, lealtà fra gli operatori economici) preordinato a garantire
la migliore offerta. Essa quindi mira proprio alla sana competizione, da cui derivano ottimi risultati.
Ecco perché l’egemonia, la posizione dominante, il monopolio che sono conquistati lecitamente,
ossia in conseguenza di una competizione sana, non sono vietati, ma sono, al contrario, premiati
tanto in ambito comunitario che nazionale.
Ciò che è vietato e integra gli estremi dell’illecito anti-concorrenziale è l’ABUSO della posizione
dominante, ossia l’approfittare ingiustamente della propria posizione dominante, a danno di altri
operatori economici. Tale abuso di posizione domante possiamo trovarlo nel caso tipico del rifiuto di
contrarre. Si pensi ad un operatore economico che versa in una situazione di monopolio: egli,
secondo i principi civilistici, è obbligato a contrarre con il consumatore. Pertanto, se tale operatore
economico si rifiuta di contrarre, viola un obbligo di legge ed incorre in un illecito anti-concorrenziale,
ossia l’abuso di posizione dominante.
Le intese restrittive della concorrenza e pratiche concordate
Accanto all’abuso di posizione dominante, la legge vieta anche le intese restrittive della concorrenza
e le pratiche concordate.
Le intese restrittive della concorrenza sono accordi conclusi tra operatori economici, perlopiù
operanti in un determinato settore, miranti a falsare la concorrenza. Un esempio è costituito dai cd.
ACCORDI DI CARTELLO, ossia da quegli accordi nati fra operatori economici, con i quali accordi si
mira a far sì, ad esempio, che il prezzo non scenda al di sotto di un determinato ammontare. Si
tratta di un accordo che falsa le regole della concorrenza, minando gli interessi del consumatore.
Accanto alle intese restrittive troviamo le pratiche concordate, ossia quei comportamenti tenuti nel
tempo dagli operatori economici ,e quasi di tipo consuetudinario, destinati ad alterare il mercato
concorrenziale.
Le concentrazioni
Infine troviamo le concentrazioni. Le concentrazioni possono derivare da una serie di fenomeni
diversi: fusione fra società, oppure l’acquisto da parte di un’impresa del controllo su un’altra
impresa, etc. In questi casi, la concentrazione è vietata ma solo se mira a falsare le regole della
concorrenza.
Forme di tutela del consumatore
Per comprendere quali sono gli strumenti di tutela concessi al privato in presenza di un illecito
anticoncorrenziale, è necessario partire da un esempio di matrice civilistica:
Si prenda il caso di una società assicuratrice che stipula un contratto cd “a valle&rdquo
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Autorità amministrative indipendenti
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Autorità amministrative indipendenti
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Le Autorità indipendenti
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Diritto bancario - Autorità Bancarie Europee