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Estratto del documento

L’AUTONOMIA PRIVATA

Sezione I

AUTONOMIA PRIVATA ED ORDINAMENTO GIURIDICO

Funzione

  • una sfera all’interno della quale i consociati
  • possono disciplinare in maniera autonoma
  • un loro assetto di interessi ottenuto entro
  • una sfera di regole determinate art. 41. 2 cost.
  • autonomia art. 41 cost.
  • manifestazioni individuali art. 2 cost.

LE MANIFESTAZIONI ED I SUOI LIMITI

L’autonomia privata si estrinseca in una serie di prerogative

  • LIBERTÀ di stipulare o meno il negozio giuridico
  • limite
  • obbligatoria es. artt. 675 c.c. ivi subire la disivia e gli effetti di queste norme (es. contratto matrimoniale)
  • LIBERTÀ di determinazione nel negozio giuridico art. 1322 c.c.
  • limiti
    • positivi
    • negativi
    • sono limiti che vincolano l’emanazione e l’applicazione di una determinata normativa
  • LIBERTÀ di creare schemi negoziali atipici art. 1322 c.c.
  • limiti
    • meritevolezza dell’interesse perseguito
    • tipicità di alcuni ambiti normativi

LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELL’AUTONOMIA PRIVATA: LA CATEGORIA DEL CONTRATTO

  • inserita nel libro IV (art. 1373 c.c./2089 c.c.)
  • TITOLO II dei contratti in generale
  • TITOLO III dei singoli contratti (art. 1470 c.c./1986 c.c.)
  • infatti non esiste nel nostro ordinamento il termine ACCORDO
  • CONTRATTO E NEGOZIO GIURIDICO
  • l’ art. 1321 c.c. il contratto è una specie del genere negozio giuridico
  • art. 1324 c.c. estende le norme che regolano il contratto più alle altre varietà dei negozi giuridici

STRUTTURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

SEZIONE II

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

PROPOSTA E ACCETTAZIONE

  • sono dichiarazioni negoziali di volontà

REQUISITI

  • (se uno delle due parti comunica che il contratto è concluso) art. 1326 c.c.
  • la proposta deve essere COMPLETA

art. 1338 c.c.

REVOCA DI PROPOSTA E ACCETTAZIONE

  • ci sono casi in cui silenzio assenso assorbito del perfezionamento

ESCUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL’ACCETTANTE art. 1327 c.c.

  • il contratto si considera concluso nel momento in cui è iniziata l’esecuzione

CONTRATTI CON OBBLIGAZIONE A CARICO DEL SOLO PROPONENTE (es. fideiussione gratuita)

  • art. 1333 c.c. si libera per conoscenza dell'obbligato

OFFERTA AL PUBBLICO art. 1336 c.c.

  • vale come proposta contrattuale quando contiene gli elementi essenziali del contratto

CONTRATTI REALI

  • consenso nel momento del trasferimento art. 1376 c.c.
  • sono tipici
    • MUTUO
    • DEPOSITO
    • COMODATO
    • PEGNO
    • RIEMPITO

CONTRATTO TELEMATICO

LE FONTI ETERONOME DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

Alle determinazioni del contratto, concorrono le regole dettate

dall’autonomia dei privati. La legge, usa anche

FONTI ETERONOME

art. 1374 c.c.

FONTI DI INTEGRAZIONE SONO LE LEGGI e C.C.

IN MANCANZA VISI ED EQUITA’

L’integrazione

può assumere forma diversa secondo la legge

INTEGRAZIONE(fonte eteronomia)

es. art. 1375 c.c.

Il contratto deve

essere eseguito secondo

buona fede

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO:

  • CONDIZIONE
  • TERMINE art. 1165 c.c.
  • ONERE o MODUS

CONDIZIONECAPO III, TITOLO II LIBRO IV

art. 1353 c.c./1364 c.c.

sospensiva o risolutiva

condizione

  • POSSIBILE
  • ILLECITA

La condizione può anche essere

  • CAUSARE
  • MISTA
  • POTESTATIVA

PENDENZA DELLA CONDIZIONE

art. 1356 c.c.

art. 1359 c.c.

L'IRREVOCABILITÀ DEL VINCOLO NEGOZIALE ED IL RECESSO

art. 1372 c.c. IRREVOCABILITÀ DEL VINCOLO NEGOZIALE(i contratti hanno forza di legge tra le parti)PER MUTUO CONSENSO quando tra parti avviene un concernimento

PER ALTRE CAUSE AMMESSE DALLA LEGGE

DIRITTO DI RECESSO → art 1373 c.c.

  • diritto potestativo
  • esercizio del quale porta allo scioglimento
  • effetti ex nunc

Per le linie di massima, non essere esercitato sino giro di momento in cui il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. → tranne nei contratti ad esecuzione continuata o periodica

deve essere esercitato entro termine

attraverso il mezzo una parte può rinunciare non provare inadempimento RECESSO PER GIUSTA CAUSA

CAPARRA PENITENZIALE

clausola per cui versando una somma, parte esercitare recesso senza giustificare

IL CONTRATTO ED I TERZI

art. 1372 c.c. Di regola il contratto produce effetti soltanto tra le parti.

IN PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITÀ DELLA SFERA GIURIDICADI TERZI È ASSOLUTO PER QUANTO ATTINENTE POSSIBILI

EFFETTI SVANTAGGIOSI DERIVANTI DAL CONTRATTO

CONOSCE INVECE QUALCHE ECCEZIONE LÀ DOVE DAL CONTRATTO SCATURISCA PER IL TERZO EFFETTI FAVOREVOLI (sono companui da possibilità del terzo di avvantagi)

art. 1411 c.c. comma III gli terzo non robusto al stralungamento e con nome,e la posizione in nome lendey sia nuti

art. 1412 c.c. comma I l'acquisto contempli del diritto derivante dal terzo nominare and jsons ecla sia rinvenibile su sconti

CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO Capo II Titolo II Libro IV

art. 1411 c.c./1993 ca.

Non vi son auto negozi arete

Contrattualmente una schura idoneo a consentire a beneificio del terzo un effetto contrattuale

  • PARTI- STIPULANTE- DI PROMITTENTE- TERZO
  • TIPI DI RAPPORTI- a.PROPOSTOb. PROVQUISA DI VANIVA

art. 1412.II. comma I

Requisito fondamentali di stato: la deliberazione diventa efficace debenza - l’ESISTENZA di un INTERESSE dello STIPULANTE

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Publisher
A.A. 2008-2009
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Scognamiglio Claudio.