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Autonomia finanziaria di regioni ed enti locali

Parliamo dell'autonomia finanziaria di regioni ed enti locali (art.119 Cost). Si pone in evidenza il mutamento con L.3/2001 (riforma titolo V), si è innovato il contenuto ampliando l'autonomia degli enti locali e delle regioni rendendo non solo autonomia di spesa ma anche autonomia finanziaria di entrata (gli enti hanno il potere di imporre tasse proprie, sui rifiuti, affissione, occupazione di spazio pubblico etc...). Non è un'autonomia assoluta, ma deve essere vincolata dai principi costituzionali e dalle leggi statali che individuano il coordinamento della finanza pubblica. Tutti hanno autonomia finanziaria, tenendo conto degli equilibri di bilancio, un principio costituzionalizzato di recente, perché scaturisce un patto fiscale (prescrizione di un onere ben preciso: inserire nelle costituzioni nazionali l'equilibrio di bilancio). Tutte le funzioni fondamentali.

degli enti devono essere garantite attraverso risorse finanziarie derivanti da tributi propri, quote di tributi erariali, o anche dal fondo perequativo. Il legislatore si rende conto che il Ns assetto economico varia da territorio a territorio, doveva essere istituito un apposito fondo che lo stato destina alle regioni più povere. Una parte delle risorse che lo stato riceve per il pagamento dell'IVA si sposta sul fondo perequativo. L'ammontare del fondo perequativo non si trova né nella legge ordinaria né nella Costituzione: il buon risultato del FP non è stato in termini assoluti; i territori con minore capacità fiscale, possono trovarsi nella condizione di poter svolgere adeguatamente le funzioni proprie verso la collettività. L'effettività del fondo è determinata dal fatto che manca l'imposizione dell'ammontare, ma può accadere che lo stato, davanti ad un contingente economico in crisi, destini un

FP irrisorio. Ciò significa per le regioni ricevere poche risorse. Viene accordato solo alle funzioni fondamentali, non ha un vincolo di destinazione, viene attribuito direttamente agli enti. Le risorse aggiuntive sono finanziamenti che lo stato effettua nei confronti degli enti che vogliono porre in essere un'azione finalizzata allo sviluppo economico (vincolo di destinazione). Le pluralità delle azioni degli enti non è realizzata solo attraverso le attuali risorse finanziarie (o previste). La cassa è ciò che viene speso, le entrate è ciò che viene riscosso; le competenze è uno stato di previsione di spesa e entrata. L' singolo ente può ricorrere all'indebitamento. Tutti questi enti lo possono fare a condizione che l'indebitamento sia supportato da un piano di ammortamento e non deve influire il complessivo livello di bilancio regionale. Lo stato non si assume la responsabilità dei debiti del singolo ente.

L'art. 119 della Costituzione prevede il Fondo di perequazione, ma la materia della perequazione è riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Nell'ordinamento locale, le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che lo Stato possa intervenire in base al principio di sussidiarietà ed adeguatezza. Ai comuni viene attribuita autonomia amministrativa, così come autonomia regolamentare; nelle regioni si fa riferimento alle competenze tra Stato e regioni (art. 117 della Costituzione); anche l'ente locale ha autonomia finanziaria. I limiti della regione ricadono ancora di più sull'ente locale in presenza di leggi statali e regionali. Ciascun comune delibera lo statuto con una maggioranza di 2/3.

Per il comune, le autonomie locali funzionano attraverso leggi dello Stato; si coglie l'aspetto dei poteri differenti tra enti locali e regione, e tra essi e lo Stato.

Art. 114 della Costituzione: "pari dignità costituzionale": gli enti sono autonomi, ma si possono fare distinzioni per

La legge L.142/1990 ha revisionato nel 2000 con il TUEL 267/2000 per la disciplina di uno statuto comunale. Si ha netta separazione tra politica e gestione: aver individuato il ruolo del sindaco e della giunta comunale rispetto ad altri organi di governo (dirigenti). Da ciò ne deriva un ruolo differente: il consiglio comunale adotta i regolamenti (funzione normativa), la vita di un comune è strutturata dagli indirizzi del consiglio.

28/11/2018

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Publisher
A.A. 2019-2020
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher binnu-- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Fortunato Susanna.