Istituzioni di diritto pubblico A.A. 2018/2019 I semestre
Autonomia finanziaria
Parliamo dell’autonomia finanziaria di regioni ed enti locali (art. 119 Cost.). Si pone in evidenza il mutamento con L.3/2001 (riforma titolo V), che ha innovato il contenuto ampliando l’autonomia degli enti locali e delle regioni rendendo non solo autonomia di spesa, ma anche autonomia finanziaria di entrata. Gli enti hanno il potere di imporre tasse proprie, come quelle sui rifiuti, affissione, occupazione di spazio pubblico, etc.
Non è un’autonomia assoluta, ma deve essere vincolata dai principi costituzionali e dalle leggi statali che individuano il coordinamento della finanza pubblica. Tutti hanno autonomia finanziaria, tenendo conto degli equilibri di bilancio, un principio costituzionalizzato di recente perché scaturisce un patto fiscale che prescrive un onere ben preciso: inserire nelle costituzioni nazionali l’equilibrio di bilancio.
Tutte le funzioni fondamentali degli enti devono essere garantite attraverso risorse finanziarie derivanti da tributi propri, quote di tributi erariali, o anche dal fondo perequativo. Il legislatore si rende conto che il nostro assetto economico varia da territorio a territorio, quindi è stato istituito un apposito fondo che lo stato destina alle regioni più povere. Una parte delle risorse che lo stato riceve per il pagamento dell’IVA si sposta sul fondo perequativo.
L’ammontare del fondo perequativo non si trova né nella legge ordinaria né nella Costituzione. Il buon risultato del FP non è stato in termini assoluti; i territori con minore capacità fiscale possono trovarsi nella condizione di poter svolgere adeguatamente le funzioni proprie verso la collettività. L’effettività del fondo è determinata dal fatto che manca l’imposizione dell’ammontare, ma può accadere che lo stato, davanti a un contingente economico in crisi, destini un FP irrisorio. Ciò significa per le regioni ricevere poche risorse.
Viene accordato solo alle funzioni fondamentali, non ha un vincolo di destinazione e viene attribuito direttamente agli enti. Le risorse aggiuntive sono finanziamenti che lo stato effettua nei confronti degli enti che vogliono porre in essere un’azione finalizzata allo sviluppo economico (vincolo di destinazione). La pluralità delle azioni degli enti non è realizzata solo attraverso le attuali risorse finanziarie (o previste).
La cassa è ciò che viene speso; le entrate sono ciò che viene riscosso; le competenze sono uno stato di previsione di spesa e entrata. Il singolo ente può ricorrere all’indebitamento. Tutti questi enti lo possono fare a condizione che l’indebitamento...