Ruolo del pubblico ministero e della polizia giudiziaria nelle indagini
ART 326 CPP: il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Se ci soffermassimo sulla lettura dell’art. 326, si ha quasi l’idea che il PM e la polizia giudiziaria vivano in una situazione quasi paritaria (dal 326 non si ricava bene chi dei due è prevalente). Dobbiamo però sempre tener presente che esiste l’art. 109 COST, che stabilisce che l’autorità giudiziaria ha la disponibilità della polizia giudiziaria e questo ci fa comprendere che sebbene non ci sia un’organizzazione gerarchica, però l’autorità giudiziaria ha un predominio sulla polizia giudiziaria. Questo ci dovrebbe far capire che il PM è, come dire, più importante della polizia giudiziaria non sotto il profilo del valore ma sotto il profilo dell’organizzazione delle indagini. E in effetti c’è appunto il 327 CPP che stabilisce un altro principio.
Direzione delle indagini
327 CPP: Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria, poiché è il PM che alla fine deve determinare se esercitare o no l’azione penale, è giusto che sia lui ad assumere la direzione delle indagini. La polizia giudiziaria non deve prendere alcuna decisione.
Il 326, quando dice, compiono le attività necessarie, vuol dire che non c'è un'unica attività che va bene per tutti i reati, ma le attività sono varie, perché possono dipendere dalla tipologia di reato che è stato commesso, quindi dal tipo di notizia di reato che è stata acquisita e così via. (Nelle indagini necessarie non si può far rientrare la tortura).
Attribuzioni della polizia giudiziaria e del pubblico ministero
Quando invece dice “nell’ambito delle rispettive attribuzioni” vuol dire sostanzialmente che PM e polizia giudiziaria hanno diverse attribuzioni: il legislatore ha stabilito in concreto ciò che possono concretamente fare. La legge ha in qualche modo vincolato l’uno e l’altro organo a determinate attività.
- Quali sono le attribuzioni della polizia giudiziaria? Ce lo dicono gli artt. 347-357 che disciplinano quello che la polizia, una volta imbatutasi in una notizia di reato, può fare.
- Quali sono le attribuzioni del PM? Ce lo dicono gli artt. 358-378 CPP.
Generalmente, quando vi è stata la commissione di un reato, si chiama la polizia perché, visto il numero di persone che la compongono e visto che è in servizio permanente ed effettivo, ha la possibilità di intervenire immediatamente sul luogo dove è avvenuto un reato. Grosso modo, la maggior parte delle notizie di reato le acquisisce la polizia di sicurezza: questa è il principale veicolo di trasmissione di notizie di reato al PM.
- Il PM è l’organo deputato ai sensi dell’art. 112 COST, all’esercizio dell’azione penale. Ha il compito costituzionalmente previsto di rinviare a giudizio un cittadino perché nei suoi confronti vengano applicate le giuste sanzioni.
- Abbiamo la necessità di fare le indagini per stabilire se questo esercizio dell’azione penale debba o no essere fatto.
- Il PM può fare le indagini perché ha le attribuzioni per poterle fare, ma c’è un organo che è molto più bravo nel farle che è la polizia giudiziaria: che raccoglie il maggior numero di notizie di reato e per l’articolo 326 CPP, ha la possibilità di svolgere indagini necessarie, per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.
- Le indagini servono al PM, quindi è necessario che la polizia giudiziaria prima o poi si metta in contatto con il PM perché è quest’ultimo che alla fine deve utilizzare le informazioni delle indagini che vengono svolte dalla polizia giudiziaria, ed infine decidere se citare o no l’azione penale.
Principi delle indagini preliminari
L’articolo 327 CPP stabilisce: il PM dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Questo è un importante principio delle indagini preliminari. Il PM ha la direzione delle indagini. Perché?
- È lui che deve stabilire se esercitare o no l’azione penale.
- Il secondo motivo ruota intorno all’art. 109 COST. La Costituzione, all’art 109, dice “L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria” – vi è tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria un vincolo di disponibilità di tipo funzionale (non gerarchico): la polizia giudiziaria ha l’obbligo di rispettare ciò che l’autorità giudiziaria ordina di eseguire. Questo è dovuto ai maggiori poteri e quindi alla superiorità rispetto a ciò che si deve fare dell’autorità giudiziaria rispetto all’iniziativa della polizia giudiziaria.
Questa norma costituzionale è tradotta nell’art. 327 CPP, per cui il PM ha la direzione delle indagini.
Attribuzioni della polizia giudiziaria
La polizia amministrativa fa attività di osservazione generale ed è difficile che con tale attività possa introdursi e limitare le nostre sfere di libertà: al massimo la polizia amministrativa ci può chiedere i documenti. Questa può essere considerata limitazione della libertà personale? No. Perché tutto sommato è una cosa minima, una collaborazione ai fini della sicurezza pubblica. Posso rifiutarmi? No perché si tratta di una prestazione imposta.
Ai sensi dell’art. 23 COST: Possiamo essere sottoposti a prestazione imposta (obblighi di fare che non devono essere tali da limitare la libertà personale) nei limiti stabiliti dalla legge (ad esempio dalla legge sulla pubblica sicurezza).
Atti che incidono sulle libertà inviolabili
Il processo penale non si limita però ad esigere prestazioni imposte, ma entra nelle nostre vite perché per accertare un fatto-reato, non si può pretendere di farlo attraverso la mera collaborazione. Ora, quando si entra nella vita privata di un cittadino ci si imbatte in 3 libertà:
- Libertà personale (ART 13 COST)
- Libertà del domicilio (ART 14 COST)
- Libertà e segretezza delle comunicazioni (ART 15 COST)
La costituzione ha previsto che queste libertà sono inviolabili. Però ha previsto anche delle deroghe. Quali sono queste deroghe? (domanda esame) Tutte e tre le disposizioni prevedono già al secondo comma che nei casi e nei modi stabiliti dalla legge (riserva di legge) e previo atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) è possibile una limitazione. [La PG è autorità giudiziaria nel linguaggio della Costituzione? NO. Lo desumiamo dall’art. 109 COST. (l’autorità giudiziaria dispone della PG).]
1 livello la limitazione può essere disposta soltanto con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria nei casi e modi previsti dalla legge. (es. ti arresto, io giudice ti do un’ordinanza e ti dico perché ti porto in prigione)
Interferenze della polizia di sicurezza con le libertà personali
Ma la polizia di sicurezza può nell’esercizio delle sue attribuzioni, interferire con le libertà personali? Sì. Sappiamo benissimo che la polizia di sicurezza può compiere atti limitativi della libertà personale: la polizia ferma, arresta, perquisisce. MA Perché può fare tutto questo? Il costituente al terzo comma dell’art 13 ha previsto che nei casi di necessità e urgenza, stabiliti dalla legge (riserva di legge ulteriormente rinforzata), la polizia di sicurezza può adottare misure provvisorie di restrizione della libertà, salvo convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro le successive 96h (48+48) - ART 13 TERZO COMMA: in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di effetto.
Cosa significa casi eccezionali di necessità e d’urgenza? Si tratta di casi in cui non può operare il secondo comma. Devono essere casi rispetto ai quali non è possibile far operare l’autorità giudiziaria. (es. caso rapina alla banca. Arriva la polizia giudiziaria, quale non è che può attendere l’intervento del magistrato per arrestare il rapinatore) Quindi è necessario nei casi di necessità e urgenza. La polizia giudiziaria possa operare al di fuori di un qualsiasi provvedimento.
Ogni qualvolta l’attività di indagini della polizia giudiziaria implica un’intromissione sulla libertà personale occorre che la legge lo abbia previsto e che vi siano casi di necessità e d’urgenza. Cosa fa la polizia giudiziaria nelle indagini? Es. PEDINA UNA PERSONA. Il pedinamento è un atto limitativo della libertà personale? No. Non rientra quindi nell’art. 13.
Attività di iniziativa della polizia giudiziaria
ATTRIBUZIONI PG: ATTIVITÀ DI INIZIATIVA DELLA PG (347-357 CPP). Art 326 CPP: La polizia giudiziaria opera nei limiti delle sue attribuzioni. La legge non può aver dotato la polizia giudiziaria di poteri infiniti, ma devono essere poteri che non incidono sulla libertà, oppure se lo fanno devono essere provvedimenti che hanno alla base la necessità e l’urgenza tale per cui non può essere assicurato il preventivo intervento del magistrato.
L’attività delle indagini preliminari della polizia giudiziaria è compresa in 10 articoli. Artt. 347-357 in quei 10 articoli Il legislatore ha dettagliato cosa può fare la PG. Il titolo è: Attività di iniziativa: ciò che è disciplinato nei 10 articoli la polizia giudiziaria lo fa senza la presenza del magistrato.
Alla polizia giudiziaria è affidato il compimento degli atti necessari per assicurare le fonti di prova, avvalendosi di mezzi di ricerca espressamente disciplinati e di altri atipici, innominati (la polizia giudiziaria nella sua attività di ricerca della prova, opera in via autonoma, di propria iniziativa, finché la direzione delle indagini non è assunta dal PM che deve intervenire immediatamente, impartendo direttive ovvero delegando il compimento di specifici atti, qualora non ritenga di svolgere direttamente le indagini. Come vedremo però, le nuove disposizioni consentono alla polizia giudiziaria di continuare attività investigativa di propria iniziativa anche al di fuori delle direttive del PM anche dopo avergli riferito la notizia di reato.
Norme di collegamento tra PG e PM
ART 347 E 348 NORME DI COLLEGAMENTO TRA PG E PM.
Art. 347: Obbligo di riferire la notizia di reato
Art. 347: OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DI REATO NORMA DI COLLEGAMENTO TRA PM E PG. 1 comma: Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
CONTENUTO INFORMATIVA DI REATO? Primo comma che abbiamo già visto e poi: Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [ 349], della persona offesa [ 90] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [ 351 ]. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di comunicarla al PM. L’art. 347 CPP ci dice che l’informativa di reato si fa per iscritto e in questa informativa la polizia giudiziaria deve descrivere le attività che ha compiuto e mettere a disposizione del PM tutti i risultati che ha conseguito; Entro quanto deve farlo? Lasso temporale che può essere più o meno largo: ma si, SENZA RITARDO: un tratta sempre di ore.
Cosa deve fare la polizia giudiziaria prima di informare il PM? Tutte le attività che sono stabilite dal 348 in poi. Ora, si sarebbe potuto prevedere che la polizia giudiziaria compia tutte le indagini e le attività che può compiere con grande comodità (es. ci mette 2 mesi, 1 anni, 2 anni ..). e questo è in effetti il sistema che esisteva in passato e il sistema che esiste tuttora negli stati totalitari (rafforzare la polizia giudiziaria significa rafforzare chi in quel momento detiene il potere (la polizia è sotto il potere esecutivo infatti). Nel precedente sistema esisteva un potere di polizia esteso sia sotto il profilo qualitativo che temporale. Il nostro legislatore ha invece voluto contenere il potere di polizia e lo ha contenuto a tal punto da costringere la polizia giudiziaria a trasmettere al PM con un atto che si chiama INFORMATIVA DI REATO, ai sensi dell’art. 347 i risultati delle indagini SENZA RITARDO. Cosa vuol dire che questo? Che se la polizia giudiziaria deve riferire SENZA RITARDO al PM quello che ha fatto vuol dire che quelle attività d’indagine compiute dalla polizia giudiziaria sono compiute nei primissimi momenti dell’acquisizione della notizia di reato (o meglio, le attività le posso esercitare in un lasso di tempo che corrisponde al SENZA RITARDO, tempo breve, che non è quantificato ma non possono essere né mesi né settimane).
L’art. 347 CPP: poi dice che per determinate categorie di reati (quelli indicati nell’art. 407 CPP comma 2, lettera a), e in ogni caso quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta. Se sono compiuti atti che prevedono l’assistenza del difensore, la comunicazione deve essere trasmessa entro 48 ore dal compimento dell’atto. Con la comunicazione la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito notizia di reato. La polizia di sicurezza si trasforma in PG; deve ai sensi dell’art. 326 svolgere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale; non c’è ancora il PM, perché prima deve svolgere le attività che sono di sua iniziativa e poi informa il PM.
Art. 348: Assicurazione delle fonti di prova
L’ART. 348 CPP è una NORMA PROGRAMMATICA che si va a legare alla norma della polizia giudiziaria deve… compiere gli atti cui all’art. 55 CPP, la quale dispone che “necessari per ASSICURARE LE FONTI DI PROVA e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”.
MA, CONCRETAMENTE COME LA POLIZIA GIUDIZIARIA FA QUESTO? In due modi: o con un’attività che viene definita atipica (qualunque attività diretta a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole.. è spiegato lo scopo ma non il metodo), o con le attività che come dispone l’art. 348 CPP “sono disciplinate negli articoli seguenti” (attività tipiche).
Qual è la differenza sulla base della premessa dell’art. 13??
- Attività atipica: qualunque attività che la polizia giudiziaria fa senza incidere sulla libertà personale (raccogliere campioni da terra come capelli, impronte lasciate sul banco, DNA su una cicca di sigaretta a terra).
- Attività tipica: attività che incide sulla libertà personale; dire attività tipica vuol dire che è attività disciplinata dalla legge; c’è una barriera costituzionale che impone al legislatore di disciplinare tale attività. E sappiamo che la legge deve essere fatta nella maniera tale per cui devono essere specificati e dettagliati i casi di necessità e d’urgenza che legittimano la restrizione della libertà personale.
La polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 348, procede poi alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato e alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi (fonti di prova reali), nonché alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti e l’identificazione del suo autore (fonti di prova personali).
Ma, una volta che la polizia giudiziaria ha trasmesso la notizia di reato al PM, che fa? Si ferma in attesa che il PM poi invii le disposizioni alla polizia giudiziaria o la polizia giudiziaria va avanti nell’attività di indagine? Originariamente il legislatore aveva previsto che la polizia giudiziaria una volta trasmessa l’informativa di reato dovesse attendere l’intervento del PM. Nel 1988 il legislatore ha infatti voluto creare una netta cesura con il sistema del passato (nel codice del 1930 la polizia aveva un potere più significativo ed era in condizioni di operare in maniera più svincolata dall’autorità giudiziaria salvo la necessità di coordinarsi laddove ci dovessero essere esigenze).
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Polizia Locale. Compiti e bisogni di sicurezza urbana
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Esame Scena del crimine
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Funzione giudiziaria
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I soggetti del processo penale