controversie per le quali è competente il giudice tributario). Tra essi non rientra l'esercizio illegittimo dei poteri ispettivi. Pertanto tali casi deve ritenersi competente, a seconda sia leso un diritto soggettivo o un interesse legittimo, il giudice civile o il giudice amministrativo.
c) La tutela innanzi al giudice civileSono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte quelle cause per contravvenzione e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque possa essere interessata la P.A., e ancorchè siano stati emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa. Questa disposizione attribuisce alla competenza del giudice civile, tra l'altro, le controversie tra privati e P.A.Le lesioni dei diritti soggettivi da parte dell'autorità amministrativa, nell'esercizio di attività ispettiva, quando presentano carattere di illiceità rendono l'atto inesistente. L'attività ispettiva provoca in tali casi un illecito civile di cui la P.A. può rispondere per i danni conseguenti all'attività illegittima. Il giudice civile provvederà a restaurare giuridicamente la posizione del contribuente leso dall'illecita attività ispettiva.
d) La tutela innanzi al giudice amministrativoLa posizione soggettiva di interesse legittimo, ricorre quando un atto amministrativo esista ma sia inficiato da uno dei vizi tipici di illegittimità. La sanzione dell’annullamento, che la legge commina per gli atti amministrativi viziati da illegittimità, ha la funzione della tutela, della conformità alla legge dell'atto amministrativo, ma altresì restaura la situazione soggettiva lesa, in quanto rimuove l'atto illegittimo, permettendo così al diritto degradato di riespandersi. Il complesso degli organi giurisdizionali amministrativi sono: I TAR e il Consiglio di Stato.Oggetto d'impugnazione sarà il processo verbale di constatazione, qualora in esso si ravvisino i vizi di incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere, che inficino di illegittimità le attestazioni contenute in tale atto conclusivo del procedimento ispettivo, entro il termine di 60 gg. Nell'ipotesi in cui l'esecuzione dell’atto ispettivo possa provocare al ricorrente danni gravi e irreparabili, lo stesso può richiedere al TAR, mediante apposita istanza, la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato. L'ordinanza non è autonomamente impugnabile avanti il Consiglio di Stato.L'annullamento dell'atto ispettivo travolge tutte le ulteriori attività poste in essere ai fini strumentali della constatazione, poiché la decisione elimina tale atto dall'effettuaità del diritto.
CAPO 8: GLI ATTI DI ACCERTAMENTO
1. L’avviso di accertamento nelle imposte sui redditi e nell’IVANello schema di procedimento di imposizione si distinguono una serie di sequenze successive caratterizzate dalla tenuta delle scritture contabili e dalla dichiarazione, da controllo delle prime e della seconda anche attraverso l’espletamento dei poteri ispettivi e dall'eventuale accertamento in rettifica mediante la notifica di avvisi di accertamento. Gli uffici delle imposte procedono al controllo delle dichiarazioni e all’individuazione dei soggetti che hanno omesso la presentazione.
controversie per le quali è competente il giudice tributario). Tra essi non rientra l'esercizio illegittimo dei poteri ispettivi. Pertanto tali casi deve ritenersi competente, a seconda sia leso un diritto soggettivo o un interesse legittimo, il giudice civile o il giudice amministrativo.
c) La tutela innanzi al giudice civile
Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte quelle cause per contravvenzione e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque possa essere interessata la P.A., e ancorché siano stati emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa. Questa disposizione attribuisce alla competenza del giudice civile, tra l'altro, le controversie tra privati e P.A.
Le lesioni dei diritti soggettivi da parte dell'autorità amministrativa, nell'esercizio di attività ispettiva, quando presentano carattere di illiceità rendono l'atto inesistente. L'attività ispettiva provoca in tali casi un illecito civile di cui la P.A. può rispondere per i danni conseguenti all'attività illegittima.
Il giudice civile provvederà a restaurare giuridicamente la posizione del contribuente leso dall'illecita attività ispettiva.
d) La tutela innanzi al giudice amministrativo
La posizione soggettiva di interesse legittimo, ricorre quando un atto amministrativo esista ma sia inficiato da uno dei vizi tipici di illegittimità. La sanzione dell'annullamento, che la legge commina per gli atti amministrativi viziati da illegittimità, ha la funzione della tutela, della conformità alla legge dell'atto amministrativo, ma altresì restaura la situazione soggettiva lesa, in quanto rimuove l'atto illegittimo, permettendo così al diritto degradato di riespandersi.
Il complesso degli organi giurisdizionali amministrativi sono: i TAR e il Consiglio di Stato.
Oggetto d'impugnazione sarà il processo verbale di constatazione, qualora in esso si ravvisino i vizi di incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere, che inficiino di illegittimità le attestazioni contenute in tale atto conclusivo del procedimento ispettivo, entro il termine di 60 gg.
Nell'ipotesi in cui l'esecuzione dell'atto ispettivo possa provocare al ricorrente danni gravi e irreparabil