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OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA
Ciascun Assistente sociale è tenuto al rispetto di un Regolamento per la formazione
continua (ai sensi del D.P.R. 137/2012), al fine di tutelare l’interesse pubblico nel
corretto svolgimento della professione. Innanzitutto la formazione continua prevede
il costante apprendimento e aggiornamento delle conoscenze e delle competenze
professionali. L’iscritto all’Ordine deve adeguare e approfondire le proprie
competenze tecnico professionali coerentemente con la normativa vigente.
dell’anno
Doveri degli iscritti: obbligo di formazione dal 1° Gennaio
successivo a quello di iscrizione. La formazione ha durata triennale e il
triennio, essendo fisso, costituisce un riferimento temporale per tutti gli iscritti
(il triennio formativo in vigore è il 2017-2019). I crediti che ciascun iscritto
deve possedere al termine del triennio sono 60 (di cui almeno 15 deontologici
e il resto formativi). Ogni ora di formazione equivale al riconoscimento di un
credito. Per coloro che svolgono la professione già da 35 anni, i crediti
obbligatori vengono ridotti a 30. Discorso diverso viene fatto per i nuovi
l’iscrizione avvenga durante il primo anno di triennio,
iscritti. Nel caso in cui
l’iscritto avrà obbligo formativo solo per 2 anni nel triennio e deve conseguire
un totale di 40 crediti (di cui almeno 10 deontologici). Nel caso in cui invece
l’iscrizione venga fatta nel secondo anno del triennio, il nuovo iscritto avrà
obbligo formativo solo per 20 crediti (di cui 5 deontologici);
Abilità all’attività formativa continua: il Cnoas verifica la validità delle
agenzie e dei professionisti che si propongono sul mercato come erogatori di
formazione continua. Enti pubblici e Università sono automaticamente
accreditati come agenzie formative;
Commissione mista che svolge tale attività: 2 rappresentanti del
Cnoas, 3 rappresentanti dei Croas (uno per il Nord, uno per il Centro
e uno per il Sud) e 2 membri esterni.
Tipologia delle agenzie accreditate: agenzie con scopo scientifico-formativo
in campo socioassistenziale e sociosanitario (approccio multidisciplinare,
integrazione tra istituzioni, servizi e professionisti, capacità di valutazione di
e agenzie con strutture accreditate (accreditamento da
servizi socio-sanitari…)
parte della Regione o del Ministero);
Requisiti richiesti per l’accreditamento: ciascun ente che richiede di essere
accreditato per erogare formazione deve possedere specifici requisiti:
a) Strutturali: sedi idonee (con accesso per disabili) e strumenti adatti per
l’apprendimento (Lim, fotocopiatrici, proiettori, pc, stampanti…); 8
a) Organizzativi: su base nazionale e/o locale, servizi di segreteria,
sistema di comunicazione telematica;
b) Scientifici: pregresse attività formative, formatori con preparazione ed
esperienza specifica (docenti, assistenti sociali, esperti in formazione
scientifica), bibliografia di supporto, materiale didattico, staff di
consulenza, accessibilità alla documentazione per i disabili;
c) Metodologici: analisi del bisogno formativo, lezioni teoriche, lavoro di
gruppo, sperimentazioni, applicazioni specifiche, supervisione;
d) Valutativi: sistema di valutazione con adeguati strumenti.
Validità, perdita e revoca dell’accreditamento: l’accreditamento ha validità
di 3 anni. Le organizzazioni già accreditate che modificano le proprie
caratteristiche, devono comunicarlo alla Commissione mista, che verificherà
se sono ancora in essere e condizioni per l’accreditamento. La perdita/revoca
dell’accreditamento avviene se: emergono difformità in sede di controllo, c’è
scarsa pubblicizzazione, le procedure di selezione dei partecipanti non sono
idonee, le modifiche organizzative interne sono difformi ai requisiti richiesti,
non c’è rispetto delle norme amministrative, la qualità del sistema formativo è
scarsa, cala l’efficienza attuativa, c’è condanna penale del rappresentante
legale o degli organi direttivi dell’agenzia. L’accreditamento può essere
rinnovato ogni tre anni, previa verifica dei requisiti richiesti;
Accreditamento formatori: chi può diventare formatore?
Assistenti sociali iscritti all’albo e con comprovata esperienza;
a) Docenti universitari iscritti all’ordine;
b)
c) Formatori e docenti universitari;
d) Professionisti esterni alla professione.
Per evitare incompatibilità non si può essere formatori e membri della
Commissione nello stesso momento.
L’accreditamento viene verificato ogni 2 anni.
Accreditamento degli eventi e di attività formative: chiunque può
organizzare un evento formativo, previa richiesta al Cnoas (se l’evento è
nazionale) o al Croas (se l’evento è di carattere regionale). Nel caso in cui
l’accreditamento venga richiesto al Croas, deve esserci autorizzazione da parte
di 2 membri della Commissione mista e dalla commissione formazione del
Croas. L’accreditamento può riguardare anche eventi formativi all’estero o
organizzati da organizzatori stranieri.
L’accreditamento viene concesso dopo aver valutato gli argomenti trattati e la
qualità dell’evento (qualità scientifica, serietà e coerenza della materia trattata
all’evento). In caso di difficoltà di valutazione, il Consiglio può richiedere una
documentazione suppletiva. I tempi stabiliti per l’accreditamento sono 60
in cui dopo tale tempistica l’Ordine non ha fornito una
giorni, nel caso
risposta, l’esito della richiesta può essere considerato positivo. 9
Ciascun ente può organizzare un massimo di 5 eventi all’anno (per evitare il
monopolio della formazione e rischio di sovraccarico di lavoro per i
formatori) e ognuno della durata minima di 3 ore.
L’evento organizzato viene pubblicizzato dal Consiglio, che deve poi
specificarne anche i destinatari, il tipo di attività da svolgere e i crediti
dall’evento, l’Ente che lo ha organizzato deve fornire
proposti. Entro 30 giorni
al Consiglio il foglio con le presenze, così da poter rilasciare un attestato (con
ora, giorno, relatori, tema e crediti);
Formazione continua e gratuità: almeno 15 crediti ne corso del triennio
devono essere acquisiti in modo gratuito, con il solo rimborso delle spese vive
sostenute (locali, materiale didattico…). Questo garantisce la realizzazione di
tre obiettivi: rispetto del principio di libertà e autodeterminazione, centralità
del Croas nel rendere effettivo il diritto/dovere di formazione, spostare il
dalla formazione del soggetto alla qualità di quest’ultimo.
centro di gravità
Partecipazione degli iscritti ad attività formative: il materiale formativo va
conservato per 5 anni. La formazione continua consente il “Lifelong
cioè la crescita culturale lungo tutto l’arco della vita. Proprio per
learning”,
diversificare la formazione e apprendere il più possibile, è sconsigliato
ottenere più di 25 crediti per ciascun evento (crediti che vengono dati solo se
si è frequentato almeno l’80% dell’evento). L’inadempimento (totale o
parziale) dell’obbligo formativo, l’adempimento dell’obbligo ma la sua
mancata certificazione e l’infedeltà di un’avvenuta certificazione, creano un
illecito disciplinare. Eventuali esoneri da attività formative avvengono in caso
di: gravidanza, parto, adempimento degli obblighi di maternità/paternità per
figli minori, grave malattia o infortunio (documentati), trasferimento
all’estero, obbligo di assistenza per familiari, disoccupazione, inoccupazione,
lavoro part-time, essere docenti di servizio sociale o lavoro in ambito divero
da quello sociale. All’esonero parziale consegue una diminuzione dei crediti
da ottenere;
regionale all’Ordine:
Attribuzioni del Consiglio entro il 31 Ottobre ciascun
Ordine regionale invia al Cnoas il piano degli eventi formativi per l’anno
successivo (anche se può esserci un’eventuale integrazione con altri eventi). È
importante evitare l’accreditamento di eventi e avere un’omogenea
simili
distribuzione dei crediti. Altri compiti dell’Ordine sono: regolare le modalità
di rilascio degli attestati di partecipazione, accreditare eventi in ambito
regionale, riconoscimento dei crediti, verifica dell’adempimento dell’obbligo
formativo (attività di controllo a campione);
Attribuzioni del Consiglio Nazionale: promuove e indirizza lo svolgimento
nell’attuazione dei
della formazione professionale continua, assiste i Croas
piani formativi; esprime parere di adeguatezza dei piani all’offerta formativa,
elabora un piano formativo nazionale, organizza eventi anche in
collaborazione con altri soggetti istituzionali, verifica l’offerta formativa degli
enti accreditati a livello nazionale, accredita come formatori enti e agenzie che
si propongono come tali. 10
SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO
Il Regolamento riguardante le sanzioni e i procedimenti disciplinari in cui può incorrere
l’Assistente sociale è stato approvato nella seduta del Cnoas del 16 Novembre 2007, con
successive modifiche nel 2009.
Agli assistenti sociali che compiono abusi o hanno un comportamento difforme alle norme
del Codice Deontologico, il Cnoas può infliggere una delle seguenti sanzioni:
richiamo scritto riguardo all’inosservanza dei doveri dell’iscritto, per
Ammonizione:
incoraggiarlo a non ripetere il fatto. Le azioni che vengono ammonite sono di lieve
entità e non hanno avuto conseguenze estremamente negative sulla dignità della
professione. Nel caso in cui queste azioni creino dei dissapori tra utenti/clienti e
professionisti, il Presidente del Consiglio del Croas tenta una conciliazione fra le
parti. Tre provvedimenti di ammonizione comportano la censura;
Censura: dichiarazione pubblica di biasimo. A differenza delle azioni che vengono
ammonite, le azioni subiscono una censura perché ledono la dignità della
professione. Tuttavia, l’iscritto può essere censurato anche laddove ci sia una
morosità di pagamento del contributo annuo superiori a 60 giorni dal termine
stabilito. La censura non può superare i 30 giorni di durata.
inibire l’iscritto all’esercizio della professione per un massimo di due
Sospensione:
anni. La sospensione può avvenire nel caso in cui venga arrecato grave danno agli
utenti/clienti o ad altri colleghi o se c’è una morosità superiore ad un anno nel
an