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D. Lgs.Lgs. 15/15 /08/08 / 91 n. 277277

E' una legge fondamentale in tema di protezione dei lavoratori. Il Capo III è specificamente dedicato alle problematiche dell'amianto. Vengono stabiliti obblighi particolari in caso di superamento dei valori limite di esposizione; l'articolo 34 stabilisce l'obbligo di redazione del piano di lavoro per le attività di demolizione e rimozione dei materiali contenenti amianto. L'organo di vigilanza ha novanta giorni di tempo per rilasciare particolari prescrizioni sulle modalità di lavoro.

Legge 2727// 03/03 /92 n. 257257

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. La legge, oltre a stabilire la messa al bando dell'amianto (l'ultima deroga è scaduta nell'aprile '94), prende in esame vari altri aspetti, quali la definizione dei rifiuti contenenti amianto, l'abbassamento del valore

limite di esposizione, l'obbligo dellarelazione annuale delle ditte alle USL e alla Regione, ecc.ecc. In particolare prevede che le Regioni predispongano specifici piani di intervento secondo gli indirizzi definiti dal DPR 0808..08.08 .94.94 .D.M. Ministero Sanità 0606//09/09 / 94-Stabilisce le norme tecniche per lavalutazione del rischio e i metodi di bonificadall'amianto negli edificiedifici.. Negli allegati al Decreto sono descritti i metodi per le analisidei campioni in massa e delle fibreaerodisperse..aerodisperse La legge è di importanzafondamentale sia per le imprese cheeffettuano le bonifiche che per gli organi divigilanza, in quanto descrive in modoanalitico le procedure di sicurezza chedevono essere messe in atto per prevenire ilrischio di esposizione degli addetti ai lavoridi bonifica.bonifica .

Gli obblighi deilavoratoriObblighi dell'assicurato:dare immediata notizia al datore di lavorodi qualsiasi infortuniodenunciare al datore di lavoro la

malattia professionale entro quindici giorni dalla manifestazione

in caso di infortunio agricolo, farsi visitare dal medico entro tre giorni

sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche ritenute utili al recupero della capacità lavorativa

INFORTUNIO

Il Lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche di lieve entità, al datore di lavoro.

Dopo essersi recato al Pronto Soccorso o dal medico curante, deve inoltrare al più presto il certificato medico all'INAIL e al proprio datore di lavoro.

La mancata segnalazione al datore di lavoro dell'infortunio occorso, comporta l'esclusione dall'indennizzo per il periodo antecedente a quello in cui il Datore ha avuto notizia dell'infortunio.

MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di malattia professionale, il Lavoratore deve segnalarla al Datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla manifestazione dei sintomi, consegnando la certificazione

medicamedica..La mancata segnalazione al datore di lavoro della malattia professionale, comporta l'esclusione dall'indennizzo per il periodo antecedente a quello in cui il Datore ne ha avuto notizia.

Gli obblighi del datore di lavoro:

INFORTUNIO

Il Datore, entro due giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico, deve trasmettere all'INAIL la denuncia di infortunio sul lavoro corredata dal primo certificato.

Copia della denuncia di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, deve essere trasmessa anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.

L'omissione o il ritardo nell'inoltro della denuncia da parte del datore di lavoro, è soggetta a sanzione amministrativa.

INFORTUNIO

L'obbligo sussiste anche per:

- infortuni a familiari nel caso

Questi prestino la loro opera in qualità di lavoratore subordinato:

  • infortuni a insegnanti e alunni delle scuole o istituti di ogni ordine e grado;
  • infortuni (incidenti) nel tragitto percorso per andare e tornare dal lavoro.

Alla denuncia di infortunio deve essere allegato copia del certificato medico e successivamente, tutti i certificati medici, compreso il "definitivo".

MALATTIA PROFESSIONALE

La denuncia all'INAIL da parte del Datore di lavoro deve essere trasmessa entro cinque giorni dal ricevimento del certificato medico.

L'omissione o il ritardo nell'inoltro della denuncia da parte del datore di lavoro, è soggetta a sanzione amministrativa.

Gli obblighi dei sanitari e le sanzioni art. 330 del codice procedura penale:

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a

Norma degli articoli seguenti:

Art. 344 del codice di procedura penale:

  1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
  2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
  3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione,

Sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 361 del codice penale:

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione.

La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 365 del codice penale:

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale

sidebba procedere d’ufficio, omette o ritarda diriferirne all’Autorità indicata nell’artnell’art.. 361361,, è punito con la multa fino a lire un milione.milione.Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.penale.

Denuncie obbligatorie in campo assicurativo

Art. 52 del D. P.R. 1124/1124 / 65

L’assicurato, è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro..lavoro... Omissis ...

Art. 53 del D. P.R. 1124/1124 / 65

… omissis …

La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.

Art. 52 del D. P.R. 1124/1124 / 65

… omissis …

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni

quindici dallamanifestazione di essa sotto pena didecadenza dal diritto a indennizzo peril tempo antecedente la denunciadenuncia..ArtArt.. 53 del D. P.R. 1124/1124 / 65omissis...omissis...“la“la denuncia delle malattieprofessionali deve essere trasmessadal datore di lavoro all’Istitutoassicuratore,,assicuratore corredata da certificatomedico, entro i cinque giorni successivia quello nel quale il prestatore d’operaha fatto denuncia al datore di lavorodella manifestazione della malattia.malattia.artart.. 53 del D. P.R. 1124/1124 /65Il certificato medico deve contenere,oltre l'indicazione del domiciliodell'ammalato e del luogo dove questi sitrova ricoverato, una relazioneparticolareggiata della sintomatologiaaccusata dall'ammalato stesso e diquella rilevata dal medico certificatore.certificatore .I medici certificatori hanno l'obbligo difornire all'Istituto assicuratore tutte lenotizie che esso reputi necessarie”.necessarie”.Le

malattie per le quali è obbligatoria l'adenuncia contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali da effettuarsi all'Ispettorato del lavoro vengono individuate con il D.M. 18 aprile 1973. L'articolo 139 del T.U. 1124/65 stabilisce che è obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
235 pagine
SSD Scienze mediche MED/44 Medicina del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina Legale e Medicina del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Marello Giovanni.