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SECONDO PILASTRO DI SOLVENCY II:
Il focus è sull’avere una governance interna che favorisca la corretta gestione, infatti dal pdv
normativo c’è una serie di disposizioni molto precise → si richiama il concetto della necessaria
prudenza legata all’inversione del ciclo produttivo, che lascia più spazio ad eventuali azzardi morali,
che vanno pervenuti con urgenza date le conseguenze sistemiche che si potrebbero produrre.
Questo pilastro permette di monitorare costantemente il livello dei parametri quantitativi di cui
sopra, controllando i rischi che l’impresa assuma (ORSA) → l’impresa deve sempre controllarsi,
deve sempre avere sotto controllo i rischi a cui è esposta.
È per questo fondamentale la struttura organizzativa: il primo pilastro non è pensabile se non si
può fare affidamento su una struttura organizzativa adeguata a far funzionare le stime e le raccolte
di informazioni richiesta dal primo pilastro.
Il primo è costruito su un complesso di valutazione e rilevazioni, che deve fare l’impresa stessa.
Cosa serva l’ivass se è l’impresa che deve controllare?
Serva ad avere un controllo di secondo grado → controllo sulla correttezza dei sistemi di controllo;
artt. 29 bis e ss.
Il punto di partenza fondamentale è una pronunciata e chiara responsabilizzazione dell’organo
amministrativo, art. 29 bis “Il consiglio di amministrazione dell'impresa ha la responsabilità ultima
dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente
applicabili.” → necessario perchè in una struttura complessa è semplice scaricare le responsabilità.
Art. 30: “L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione
sana e prudente dell'attività.
Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle
attività dell'impresa.” → proporzionato a natura portata e complessità dell’attività d’impresa.
Le caratteristiche del governo societario prudente sono menzionate nelle lett, ad es lett e:
“l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della
funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale.
Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o
importanti.”.
Qui c’è rilievo normativo, sono obbligatorie per far funzionare il primo pilastro (risk management,
funzioni di controllo interno (audit e funzione di complience→ settori giuristi), funzione attuariale).
Queste sono funzioni importanti e si trovano negli artt. successivi, ci si riferisce ad es queste
funzioni → risk management art. 30 bis: “L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei
rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per
individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello
individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze
tra i rischi.”;
ter ORSA: “Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30 bis l'impresa effettua
la valutazione interna del rischio e della solvibilità.
La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa
dell'impresa e di tale valutazione l'impresa tiene conto in modo sistematico nell'ambito delle
proprie decisioni strategiche.”.
Art. 30 quater: “L'impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure
amministrative e contabili, l'organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle
informazioni per ogni livello dell'impresa, nonché l'istituzione della funzione di verifica della
conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.
3. La funzione di verifica della conformità svolge l'attività di consulenza al consiglio di
amministrazione sull'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee
direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell'impresa
derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e
valuta il rischio di non conformità.” → verifica che tutto ciò che avviene nell’impresa, rispetti le
disposizioni di legge.
Gli Internal audit verificano che le direttive interne e procedure interne, vengano applicate, che i
controlli predisposti per assicurare il rispetto delle direttive interne, funzionino bene.
Funzione attuariale: si occupa della correttezza dei dati statistici su cui si base l’attività e della
conseguente previsione delle stime.
Altra criticità è un’eccessiva onerosità per le imprese più piccole → è in prospettiva di revisione →
si ribadisce il principio di proporzionalità.
Altra modo per evitare la complessità è art. 30 septies: “L'impresa che esternalizza funzioni o
attività relative all'attività assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilità
dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.” → esternalizzazione di funzioni.
TERZO PILASTRO DI SOLVENCY II:
Il tema del terzo pilastro è la trasparenza, sia verso l’ivass che verso il mercato, al fine di facilitare il
controllo che l’ivass deve esercitare, spingendo le imprese ad adempiere spontaneamente a
quanto previsto dagli altri pilastri.
Art. 47 quater e ss si trovano le disposizioni da seguire.
All’ivass sono necessarie molte informazioni: art. 47 quater co II: “le imprese trasmettono all’ivass
le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli artt. 3 e 5, al fine di
consentire all’ivass di effettuare il processo di controllo prudenziale”.
Il punto fisso è la pubblicazione annuale di questo report previsto all’art. 47 septies, per rendere
conto di tutto l stato del primo pilastro, implementato con l’organizzazione del secondo pilastro.
Il problema pratico è l’onerosità di tali adempimenti previsti dal terzo pilastro.
Unitamente a questo c’è anche il tema della proporzionalità: i costi sono probabilmente
sopportabili per le imprese più attrezzate sul piano organizzativo, ma meno per le imprese più
piccole.
Gli obblighi informativi sono già tipici delle imprese (bilanci ed altri): questa preoccupazione è al
centro del processo di revisione di Solvency II.
Art. 47 quater co da III a XI sono elenco di possibilità esenzioni o limitazioni che l’ivass prevede
laddove gli adempimenti informativi non siano strettamente necessari.
La finalità è prevista all’art. 47 quinquies: “l’ivass riesamina e valuta le strategie, i processi e le
procedure di reportistica adottati dall’impresa per rispettare le norme del presente codice e delle
disposizioni dell’ordinamento UE direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale
include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema governo societario, la valutazione dei
rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell’impresa
di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l’attività” → si esercita un
controllo prudenziale, controllando procedure e strategie dell’impresa per verificare il rispetto di
quanto previsto da Solvency.
Tutto questo concretizza la trasparenza nelle direzione dell’autorità di vigilanza, ma si tratta anche
di considerare il mercato: non tutte le informazioni per l’ivass devono essere comunicate al
mercato, non sarebbe utile conoscere nel mercato certe informazioni, ma seppur in modo ridotto,
certe informazioni vanno comunicate.
Il dare informazioni, viene concepito in ottica precontrattuale, al fine di avere una decisione
consapevole: questo però non tiene conto del fatto che l’investitore non ha nemmeno gli strumenti
per capire le informazioni date.
La logica dell’informazione al mercato non è esclusivamente precontrattuale, piuttosto,
l’importanza di questi adempimenti sta in un vincolo di trasparenza inteso in senso più ampio: se
sono trasparente, agirò in modo più corretto; ex post, sarò responsabile rispetto a quello che ho
comunicato, è si potrà imputare l’inesattezza o incompletezza dell’informazione.
DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE:
la disciplina del rapporto contrattuale ha come nucleo centrale le regole del cc sul contratto di
assicurazione artt. 1832 e ss.
Negli ultimi anni i è aggiunto a questo nucleo un’ulteriore disciplina che attiene al rapporto
assicurativo e che ha come finalità principale al tutela degli assicurati: questo è lo scopo
fondamentale della disciplina delle imprese (art. 3 ca “scopo principale della vigilanza è l’adeguata
protezione degli assicurati e degli aventi diritto alla prestazioni assicurative. A tal fine l’ivass
persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché,
unitamente alla consob,ciascuna secondo le proprie competenza, la loro trasparenza e correttezza
nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la
stabilità del sistema dei mercati finanziari”).
La tutela degli assicurati è composta da sana e prudente gestione delle imprese e da trasparenza e
correttezza delle imprese nei confronti della clientela.
Il tema di fondo di questa disciplina è la tutela declinata secondo i principi di trasparenza e
correttezza dei comportamenti delle imprese nei riguardi dei clienti.
L’intermediazione è disciplina con caratteristiche simili a quella delle imprese, la finalità ultima è al
trasparenza e correttezza nei confronti degli assicurati → la prospettiva è incentrata sul rapporto
giuridico precontrattuale e contrattuale con l’assicurato.
Trasparenza e correttezza è binomio che ricorre in tutti i campi del diritto che hanno a che fare con
la protezione del contraente.
Nel codice si vede la declinazione di “trasparenza” sia come comunicazione di informazioni a
beneficio dell’assicurato per rafforzarne la sicurezza, sia come esposizione al pubblico di scelte,
comportamenti,