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CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 1987 PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
Essa, è stata ratificata nel 2010 e risulta direttamente applicabile.
Già da un anno e mezzo a questa parte, la FNOVI effettua indagini su tutti i certificati veterinari per il taglio
della coda e delle orecchie. Si indaga, quindi, sulle reali motivazioni del taglio, poiché alcuni veterinari lo
effettuano ancora per motivi estetici ma, in realtà, il Codice Penale condanna la cosa.
L’allegato della Convenzione è stato inserito nella Legge n.201 del 2010, la quale ratifica la Convenzione
europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia.
Domanda d’esame: La Legge n.189/2004 modifica il codice penale, inserendo…I reati penali contro gli
animali.
Domanda d’esame: Il maltrattamento e l’uccisone animale sono stati introdotti nel Codice Penale, con
quale Legge? La Legge 189 del 2004, la quale ha modificato, appunto, il Codice Penale e prevede la
reclusione.
[La Legge 201/2010, invece, ha modificato la Legge di Strasburgo.]
Per il Penale, dunque, sono presenti la Legge n.189/2004 e la Legge n.201/2010.
LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
Vi sono Norme che regolano la sperimentazione animale: dunque, essa è contemplata.
Le facoltà che maggiormente utilizzano gli animali sono quelle di Medicina e Chirurgia, Biologia, Farmacia,
Fisica. La Facoltà di Medicina Veterinaria, invece, utilizza gli animali in misura minore.
Parliamo della cosiddetta ‘medicina traslazionale’, in quanto si sperimenta sugli animali per poi applicare
all’uomo.
Il primo Decreto Legislativo che regola la sperimentazione animale è il n.116/1992.
Prima del 1992, i reparti destinati alla sperimentazione si trovavano sotto i reparti ospedalieri umani.
Il cambiamento è avvenuto proprio nel 1992, nel momento in cui l’Unione Europea comincia a dettare
regole ben precise:
- Tutti gli stabulari devono essere autorizzati dal Ministero della Salute.
- Laddove sono presenti animali, dev’esserci obbligatoriamente un Medico Veterinario.
Successivamente, l’UE emana un’altra Direttiva n.63/2010, recepita con il Decreto Legislativo n.26/2014.
Domanda d’esame: Come sono recepite le Direttive in Europa dagli Stati Membri? Con il Decreto
Legislativo, in quanto il Parlamento (con potere legislativo) delega il Governo.
Caso Italia: i Parlamentari animalisti italiani hanno emanato Norme più vincolanti per recepire la Direttiva.
Dunque, in altre parole, il nostro Parlamento ha fatto delle aggiunte rispetto alla Direttiva Europea.
Attraverso tali aggiunte, infatti, vengono vietati: gli xenotrapianti, lo studio delle sostanze d’abuso, gli
innesti sugli animali, ecc. 19
Il Governo e le Facoltà, a questo punto, si ‘ribellano’, poiché tutte queste aggiunte bloccano studi già iniziati
precedentemente. L’Unione Europea ha, di conseguenza, posto l’Italia sotto procedura d’infrazione, per
aver recepito in maniera troppo restrittiva la Direttiva Europea.
Dunque, vi è stata una mora per l’Italia, la quale sta ancora aspettando una soluzione a tal problema.
Inoltre, la Direttiva dovrebbe essere recepita entro un anno ma, in realtà, l’Italia ci ha messo ben 4 anni.
L’Unione Europea ha intenzione di porre fine alla sperimentazione animale, sostituendo la stessa con
metodi alternativi, ovvero:
- Su cellule;
- Su tessuti;
- Con metodi matematici.
Tali metodi alternativi devono però essere validati da un ente certificatore. Una volta che un metodo
alternativo è certificato, esso può essere utilizzato concretamente. Tuttavia, ad oggi i metodi alternativi
certificati sono pochi (ma finanziati dall’UE).
Il Centro di Referenza per la validazione dei metodi alternativi, è rappresentato dall’Istituto Zooprofilattico
della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
Nell’utilizzo degli animali bisogna:
- Sostituire l’animale con metodi alternativi;
- Se non vi sono metodi alternativi disponibili, occorre ridurre il numero di animali sottoposti alla
sperimentazione;
- Infine, occorre perfezionare. Quindi, bisogna far stare bene gli animali utilizzati nella
sperimentazione.
Il legislatore ha dunque voluto attribuire carattere di eccezionalità a tutto il sistema delle disposizioni che
rendono lecita la sperimentazione animale, nel senso che al di fuori dei limiti e delle condizioni imposte
dalla Legge e con le sole deroghe della stessa previste, si configura l’illecito di natura amministrativa e, nei
casi più gravi, di natura penale.
Nel Decreto Legislativo n.26/2014, sono presenti sanzioni amministrative elevate, le quali sfiorano anche i
150.000 euro.
Dunque, l’utilizzo degli animali deve essere in definitiva eliminato.
Alla data dell’11 ottobre 2013, la Direttiva non era stata ancora recepita oltre che dall’Italia, anche da
Grecia, Olanda, Polonia, Malta e Romania. La Commissione Europea, inoltre, sta valutando e dovrà
esprimersi sulle misure più restrittive adottate da alcuni Stati membri, tra cui l’Italia.
Quindi, in realtà, non solo l’Italia ha intromesso più restrizioni, seppur essa è stata la più dura a riguardo.
Il 30 gennaio 2013, la Commissione Europea avvia nei confronti dell’Italia la procedura d’infrazione. Il
ritardo è dovuto alla ricerca di una mediazione tra l’esigenza di salvaguardare la ricerca scientifica e
l’esigenza relativa alla tutela e al benessere degli animali, sottolineando come la Normativa interna fosse di
per sé già più restrittiva e garantista.
La Legge del 6 agosto 2013, n.96 delega il Governo per il recepimento delle Direttive Europee e per
l’attuazione di altri Atti dell’Unione Europea.
Nello specifico, con l’Articolo 13, gli Onorevoli hanno stabilito i criteri della Delega al Governo per il
recepimento della Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Difatti, bisogna:
- Orientare la ricerca all’impiego di metodi alternativi;
- Vietare l’utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d’estinzione, a meno che non si
tratti di ricerche finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai
20
principi della Direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della Salute, sentito il
Consiglio Superiore di Sanità;
- Considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato
utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l’effettiva gravità delle procedure precedenti era
classificata come ‘moderata’ e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia
classificata come ‘lieve’ o ‘non risveglio’, ai sensi dell’Art.16 della Direttiva 2010/63/UE;
- Vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse
comportino dolore all’animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di
analgesici;
- Stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati tenga conto della
valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell’effettiva necessità della manipolazione e del
possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la
salute umana, per la salute animale e per l’ambiente;
- Vietare l’utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su
sostanze d’abuso negli ambiti sperimentali e di esercitazione didattica, ad eccezione della
formazione universitaria in medicina veterinaria e dell’alta formazione dei medici e dei veterinari;
- Vietare l’allevamento, nel territorio nazionale, di cani, gatti e primati non umani destinati alla
sperimentazione. La ricerca è infatti trasferita all’estero, oppure si comprano animali dall’estero su
cui effettuare la sperimentazione stessa;
- Definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e
dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del Libro II del Codice Penale;
- Sviluppare approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di
informazioni, rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali. Tali approcci alternativi
non devono prevedere l’uso di animali o devono utilizzare un numero minore di animali, nel limite
delle risorse finanziarie. In altre parole, vi deve essere un numero minimo e giusto di animali
sottoposti al progetto di ricerca. Quindi, appunto, è definito un numero ben preciso di animali
sottoposti alla ricerca scientifica.
DECRETO LEGISLATIVO N.26/2014: attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici
Il Decreto Leg. N.26/2014 risulta strutturato in VI Capi, per un totale di 42 Articoli e IX Allegati.
Tale Decreto, come ci dice l’Art.1 del Capo I, stabilisce misure relative alla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici o educativi. A tal fine, sono disciplinati i seguenti aspetti:
- La sostituzione, la riduzione dell’uso degli animali nelle procedure e il perfezionamento delle
tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure;
- La provenienza, l’allevamento, l’identificazione, la cura, l’alloggiamento e la soppressione degli
animali;
- Le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori;
- La valutazione e l’autorizzazione dei progetti che prevedono l’uso degli animali nelle procedure.
Nello stabilimento d’allevamento gli animali si riproducono, negli stabilimenti fornitori non vi è la
riproduzione ma solo la vendita degli animali, negli stabilimenti utilizzatori si mette in pratica la
sperimentazione.
Gli stabilimenti d’allevamento e fornitori sono autorizzati dalle ASL, lo stabilimento di utilizzazione è
autorizzato esclusivamente dal Ministero della Salute.
In passato, lo sperimentatore inviava la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione al Ministero della
Salute, il quale applicava il cosiddetto silenzio-assenso se le richieste dello sperimentatore risultavano
idonee.
Attualmente, invece, vi deve essere in ogni caso un’autorizzazione scritta dal Ministero, al fine di effettuare
la sperimentazione. 21
Il presente Decreto n.26/2014, si applica a tutti gli animali vertebrati vivi non umani, compresi: i cefalopodi
vivi, le forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente, le forme fetali di mammiferi a partire dall’ultimo
terzo del loro normale sviluppo.
D’altra parte, il Decreto non si applica: alle pratiche agricole (ad esempio, al taglio degli zoccoli e alla prova
tubercolinica), alle pratiche cliniche veterinarie, alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per AIC
dei medicinali vete