EMERGENZA/AREA CRITICA
LEGISLAZIONE-RESPONSABILITA’-COMPETENZE
EMERGENZA Condizione statisticamente poco frequente che coinvolge uno o più individui vittime di eventi che
necessitano di immediato e adeguato intervento terapeutico o ricorso a mezzi speciali di trattamento.
URGENZA Condizione statisticamente ordinaria che riguarda uno o pochi individui colpiti da processi patologici
per i quali, pur non esistendo immediato pericolo di vita, è tuttavia necessario adottare entro breve tempo
l’opportuno intervento terapeutico.
AREA CRITICA insieme di situazioni caratterizzante dalla criticità dell’ammalato e dalla complessità dell’intervento
medico infermieristico e insieme di strutture, servizi o ambiti operativi in cui il personale opera con l’uso di adeguate
attrezzature e risorse per soddisfare tutti i bisogni presentati dalle persone in condizioni di rischio per la vita
PAZIENTE CRITICO si intende l’individuo che si trova in una situazione di costante lotta per la sopravvivenza, con
un equilibrio fisico e psichico precario, soggetto a continui mutamenti, alle volte difficilmente prevedibili e
intensità̀
controllabili e che, pertanto, necessita di elevata assistenziale.
INFERMIERE DI AREA CRITICA criticità̀
È un professionista capace di garantire ovunque alla persona in situazione di potenziale o reale vitale,
un’assistenza (sanitaria) completa\globale anche attraverso l’utilizzo di strumenti e presidi a rilevante componente
tecnologica ed informatica.
Si impegna per:
Mantenere un elevato livello di competenza;
Il contenimento di fattori di rischio;
La qualità delle prestazioni e dei servizi.
“Qualsiasi cosa significa oggi essere competenti si può essere sicuri che il significato sarà cambiato già domani, e il
domani è già oggi.
ECM Art 16 bis D. Lgs 229\99 ......... comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità
cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e
tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza
prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.
L’infermiere deve avere conoscenze, competenze e abilità specifiche che gli consentano di affrontare tutte le
situazioni che determinano criticità ed instabilità vitale, dal verificarsi dell’evento scatenante, fino alla
stabilizzazione, all’iniziale recupero oppure alla morte.
Essere competenti significa saper risolvere i problemi, essere in possesso di un sapere teorico pratico produttivo, che
trasferibilità̀
si muove nello spazio professionale. Significa delle conoscenze, applicazione a nuovi contesti operativi e
flessibilità̀.
cognitivi, significa
Ieri e oggi
Dal 1974 al 1994 mansionario, prevalenza dei compiti e delle attività;
Dal 1995 ad oggi creazione di un profilo, sviluppo e definizione di funzioni e di aree di autonomia.
Formazione regionale
Formazione Universitaria
Diploma 1995
Istituzione delle Lauree 2001-2003
Nascita della formazione post base e specialistica
Master di primo e di secondo livello
La definizione di competenza accettata a livello internazionale per l’infermiere generalista recita: “un livello di
performance che dimostri l’effettiva applicazione della conoscenza, delle abilità e del giudizio”.
Infermiere con competenze avanzate è un infermiere abilitato che ha acquisito la base di conoscenze dell’esperto, la
capacità di prendere decisioni complesse e le competenze cliniche per una pratica allargata, le caratteristiche della
quale sono determinate dal contesto e/o dal paese in cui è titolato a esercitare. (International Council of Nurses
2002).
AREA CRITICA INTRA-OSPEDALIERA
Terapia intensiva
Terapia intensiva cardiologica
Terapia intensiva pediatrica
Terapia intensiva post-operatoria
Sala operatoria
Pronto soccorso
EMERGENZA EXTRA-OSPEDALIERA
Infermiere del 118
Infermiere in automedica
Inferia in autombulanza
Infermiere ed elisoccorso
Fino alla metà del 900 il soccorso è stato sempre considerato come mero” trasporto”. È infatti, con le guerre che ci si
è resi conto che era necessario superare il sistema “ospedale-centrico” portando l’ospedale sul territorio. Con
l’obiettivo di ridurre la mortalità e gli esiti invalidanti delle persone colpite da patologie traumatiche e non,
attraverso un sistema di emergenza che operi con presupposti di efficacia ed efficienza.
Si comincia a pensare che, una persona colpita da patologia acuta diventa “PAZIENTE” non quando giunge in
Ospedale, ma quando la sua richiesta di soccorso giunge presso la struttura deputata a organizzare l’invio del mezzo
più̀
e dell’equipe adeguata sul luogo dell’evento!” da G. Cipollotti.
Diventa, quindi, prioritario:
Individuare, per la popolazione, una struttura facilmente allertabile, professionale e in grado di filtrare la
richiesta, organizzare l’intervento ed indirizzare il ricovero;
“Portare l’ospedale al paziente”, quindi, trasferire sul luogo dell’evento tutte le tecnologie e le
professionalità più congrue; più̀ ̀
Garantire il ricovero del paziente non all’ospedale vicino bensì a quello in grado di erogare le manovre
più̀
diagnostico-terapeutiche idonee al paziente.
In Italia (fino al 1992), il soccorso extraospedaliero era svolto da Associazioni di Volontariato (Anpas, Misericordia,
Croce Rossa ecc.) e/o dal S.S.N. (con ambulanze gestite dalle varie USL) senza un coordinamento organizzativo. Non
avendo un numero unico su cui fare riferimento nel momento della necessità, l'utenza era costretta a cercare
personalmente una Associazione che potesse svolgere il Servizio di Emergenza. Tutto ciò oltre ad allungare
diversità̀
notevolmente i tempi d'intervento, generava molta confusione e di trattamento perché dette associazioni
non rispondevano a protocolli condivisi e non si coordinavano tra loro (basti pensare a interventi congiunti come le
maxi-emergenze).
Il Sistema di Emergenza Territoriale, organizzato come sistema omogeneo a livello nazionale, ha inizio con “l’Atto di
indirizzo e coordinamento delle emergenze sanitarie” predisposto con il D.P.R. del 27 marzo 1992. L’intenzione del
legislatore era quella di determinare, per l'emergenza sanitaria, un Livello Essenziale di Assistenza (LEA), attraverso
la omogeneizzazione, a livello nazionale, dei sistemi di emergenza afferenti al numero unico e gratuito “118”
FONTI NORMATIVE DEL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA
D.P.R. 27/03/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni in materia di emergenza sanitaria”
D.M. del 15-05-1992 "Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi d'emergenza”
Accordo Stato Regioni del 25\10\2001 "Triage intraospedaliero (valutazione gravità all'ingresso) e chirurgia
della mano e microchirurgia nel sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria
LEGGE 03/04/2001, n.120 “Uso di defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera”
“L’ infermiere e la defibrillazione con defibrillatore semiautomatico.”
CODICE DEONTOLOGICO FEDERAZIONE IPASVI 1999/2009 (art. 18)
Il DPR del 27 marzo 1992 l’Emergenza Sanitaria sul Territorio: da
Trasforma
SERVIZIO che prevedeva il semplice invio dell’ambulanza sul luogo dell’evento ed il successivo trasporto
del paziente al Pronto Soccorso più vicino, a vero e proprio
SISTEMA DI SOCCORSO che consiste nell’invio del mezzo meglio attrezzato con a bordo personale
adeguatamente formato per il così detto trattamento extraospedaliero “Stay and Play” (“rimani e lavora”),
così da incidere sull’intervallo di tempo in cui la vittima rimane senza adeguata terapia (Terapy Free Interval)
più̀
prima del trasporto all’ospedale idoneo.
“Atto d'indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di Assistenza Sanitaria di Emergenza".
La prima legislazione nazionale in merito al soccorso sanitario in Italia è rappresentata da questo Decreto nazionale.
Esso prevede (punti salienti):
L’istituzione a livello di ogni singola Provincia di una centrale operativa per il soccorso sanitario.
Istituzione nuovo numero telefonico nazionale 118
Gli operatori di centrale devono essere infermieri appositamente formati e con precedenti esperienze
lavorative nel settore dell’emergenza-urgenza sanitaria.
Responsabile della CO deve essere un medico. realtà̀
Per l’attività infermieristica sui mezzi di soccorso si prevede la creazione di ogni singola di appositi
protocolli operativi sanitari.
Trasformazione dei servizi di trasporto in sistemi di soccorso
È l’ospedale con le sue professionalità che esce nel territorio
Il pz viene soccorso nel tempo e modo giusto e portato all’ospedale competente per patologia
Il soccorso entra a pieno titolo nella medicina ufficiale
Il DPR 27 marzo 19992 Ha previsto i livelli assistenziali di emergenza-urgenza sanitaria da assicurare in tutto il
modalità̀
territorio nazionale, individuando le strutture, i requisiti tecnici e professionali, le organizzative, i livelli di
responsabilità̀, nonché́
il personale il coordinamento a vari livelli.
Art.10: l’infermiere nei mezzi di soccorso“ Il personale infermieristico nello svolgimento del servizio di
può̀ nonché́
emergenza essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, a svolgere le
attività̀
altre e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico
responsabile del servizio.” responsabilità̀
Art.4: l’infermiere in centrale operativa “La operativa è affidata al personale infermieristico
della centrale, nell’ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa.”
Il D.P.R. 27/03/1992 individua all’interno del DEA la funzione di triage come primo momento di accoglienza e
valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentono di stabilire le priorità di intervento. Tale funzione è
svolta dal personale infermieristico adeguatamente formato che opera secondo protocolli prestabiliti dal dirigente
del servizio.
D.M. del 15-05-1992
“Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza”
Chiamata dell'utente alla centrale operativa "118";
Risposta dell'operatore alla richiesta pervenuta, con particolare riguardo alla tipologia del mezzo di soccorso
attivato;
Intervento degli operatori del mezzo di soccorso;
Esito dell’intervento di soccorso.
Il personale infermieristico della centrale ha il compito di:
Ricezione, registrazione e selezione delle chiamate;
criticità̀
Determinazione dell’apparente dell’evento segnalato;
Codificazione delle chiamate e delle risposte secondo il sistema delle codifiche definito dal decreto del
Ministero della Sanità del 15/05/1992;
responsabilità̀ responsabilità̀
La funzione e la dell’infermiere di centrale è la tipica dell’infermiere di triage;
criticità̀
Nel triage di centrale l’infermiere ha il compito di determinare l’apparente dell’evento segnalato in
base ai protocolli in uso nella centrale.
Accordo Stato-Regioni 25-10-2001
"Triage intraospedaliero (valutazione gravità all’ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema
dell'emergenza - urgenza sanitaria
Il triage deve essere svolto da un infermiere “sempre presente nella zona di accoglimento del pronto soccorso e in
grado di considerare i segni e i sintomi del paziente per identificare condizioni potenzialmente pericolose per la vita
priorità̀
e determinare un codice di gravità per ciascun paziente al fine di stabilire le di accesso alla visita medica”
Assicurare immediata assistenza all’arrivo in PS
Stratificare i pazienti secondo codici di gravità
Lenire lo stato d’ansia del paziente e dei suoi parenti
più̀
Ridurre i tempi di attesa dei pazienti gravi
Indirizzare i pazienti verso ambulatori di specifica competenza specialistica (protocolli)
L’INFERMIERE
L’esercizio professionale dell’infermiere:
Tre criteri guida profilo professionale (DMA 739/94), la formazione di base e post base, il codice
deontologico
Due limiti le competenze previste: per i medici; per gli altri professionisti sanitari laureati
Un principio il rispetto reciproco delle specifiche competenze
Responsabilità
Necessità di garantire la qualità del processo;
Necessità di garantire lo standard nelle attività;
Necessità di garantire la sicurezza del paziente.
(decreto ministeriale 739/1994 è il responsabile dell’assistenza generale infermieristica
Il concetti di responsabilità esprime il dovere di rispondere sia nel bene che nel male delle proprie azioni (H.Jonas). Il
responsabile per definizione è colui il quale si trova a, rendere ragione o garantire delle proprie azioni o delle altrui.
COSA SIGNIFICA PROFESSIONE? attività̀
“Professioni intellettuali” consistono nell’espletamento di di natura prevalentemente, anche se non sempre
esclusivamente, intellettuale il cui esercizio richiede una peculiare formazione culturale, scientifica e tecnica; esse si
modalità̀ responsabilità̀
caratterizzano per l'autonomia decisionale nella scelta delle di intervento, e per la diretta e
personale sul proprio operato.
Lo Stato attraverso una legge o appositi regolamenti (ministeriali, regionali, etc.) definisce quali siano i criteri minimi
per esercitare una professione attraverso la così detta "regolamentazione dell'accesso".
Solitamente l'iter di regolamentazione si compone di:
la definizione di un titolo di studio;
l'espletamento di un tirocinio o praticantato;
il superamento di un esame valutativo delle competenze acquisite (ad esempio l'esame di Stato);
l'iscrizione ad un Albo o Collegio professionale; attività̀
Chi esercita in assenza di questi requisiti, commette il reato di esercizio abusivo di professionale ai sensi
dell'art. 348 del Codice penale.
Principali fonti normative in questo ambito:
DM 14/09/1994 N739 “PROFILO PROFESSIONALE”
Codice deontologico aprile-2019
Legge 26/12/1999 N42 recante “disposizioni in materia di professioni sanitarie”
Legge 10/08/200 N251
Legge n24 del (marzo 2017 (cd. “Gelli-Bianco”)
D.M. 14/09/1994 N.739 Profilo professionale
Art. 1 comma 1 “L’ infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e
dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.”
Legge 26/12/1999 n.42
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie.” Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il
regolamento approvato con D.P.R. del 14/03/1974, N 225 (Mansionario).
attività̀ responsabilità̀
La legge definisce che il campo proprio di e delle professioni sanitarie(...) è determinato dai
contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi
nonché́
corsi di diploma universitario e di formazione post base, degli specifici codici deontologici (art.1comma 2)
fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze
attività̀
professionali. NB. Abolizione mansionario – definizione campo
Legge 19/08/2000 n251
“Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche svolgono con autonomia
attività̀
professionale dirette alla prevenzione, cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza” (art.1 comma 1). NB. Autonomia professionale (art. 1)
Codice deontologico
Il Codice è un insieme convenuto di regole e aspettative per orientare la pratica della professione con la funzione
anche di promuovere e mantenere gli standard etici di condotta professionale (Johnstone, 1999). Rappresenta da
sempre un modello nel campo dei doveri professionali ma ora, dopo la nuova normativa della professione
infermieristica, è anche un discorso sulla responsabilità. In particolare, la legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni
in materia di professioni sanitarie” (che ha abolito il mansionario) all’art. 1 si precisa infatti che “il campo proprio di
attività e di responsabilità sanitarie è rappresentato dai contenuti degli specifici codici deontologici”. Questo
contribuisce a rendere il Codice Deontologico sempre più uno strumento reale e un riferimento concreto per la
professione.
INFERMIERE DEI MEZZI DI SOCCORSO RESPONSABILITA’
L’art. 10 del DPR 27/3/1992 può̀
“Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza essere autorizzato a
nonché̀ attività̀
praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, a svolgere le altre e manovre atte a salvaguardare
le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile
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