Estratto del documento

EMERGENZA/AREA CRITICA

LEGISLAZIONE-RESPONSABILITA’-COMPETENZE

EMERGENZA Condizione statisticamente poco frequente che coinvolge uno o più individui vittime di eventi che

necessitano di immediato e adeguato intervento terapeutico o ricorso a mezzi speciali di trattamento.

URGENZA Condizione statisticamente ordinaria che riguarda uno o pochi individui colpiti da processi patologici

per i quali, pur non esistendo immediato pericolo di vita, è tuttavia necessario adottare entro breve tempo

l’opportuno intervento terapeutico.

AREA CRITICA insieme di situazioni caratterizzante dalla criticità dell’ammalato e dalla complessità dell’intervento

medico infermieristico e insieme di strutture, servizi o ambiti operativi in cui il personale opera con l’uso di adeguate

attrezzature e risorse per soddisfare tutti i bisogni presentati dalle persone in condizioni di rischio per la vita

PAZIENTE CRITICO si intende l’individuo che si trova in una situazione di costante lotta per la sopravvivenza, con

un equilibrio fisico e psichico precario, soggetto a continui mutamenti, alle volte difficilmente prevedibili e

intensità̀

controllabili e che, pertanto, necessita di elevata assistenziale.

INFERMIERE DI AREA CRITICA criticità̀

È un professionista capace di garantire ovunque alla persona in situazione di potenziale o reale vitale,

un’assistenza (sanitaria) completa\globale anche attraverso l’utilizzo di strumenti e presidi a rilevante componente

tecnologica ed informatica.

Si impegna per:

 Mantenere un elevato livello di competenza;

 Il contenimento di fattori di rischio;

 La qualità delle prestazioni e dei servizi.

“Qualsiasi cosa significa oggi essere competenti si può essere sicuri che il significato sarà cambiato già domani, e il

domani è già oggi.

 ECM Art 16 bis D. Lgs 229\99 ......... comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità

cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e

tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza

prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.

L’infermiere deve avere conoscenze, competenze e abilità specifiche che gli consentano di affrontare tutte le

situazioni che determinano criticità ed instabilità vitale, dal verificarsi dell’evento scatenante, fino alla

stabilizzazione, all’iniziale recupero oppure alla morte.

Essere competenti significa saper risolvere i problemi, essere in possesso di un sapere teorico pratico produttivo, che

trasferibilità̀

si muove nello spazio professionale. Significa delle conoscenze, applicazione a nuovi contesti operativi e

flessibilità̀.

cognitivi, significa

Ieri e oggi

 Dal 1974 al 1994 mansionario, prevalenza dei compiti e delle attività;

 Dal 1995 ad oggi creazione di un profilo, sviluppo e definizione di funzioni e di aree di autonomia.

 Formazione regionale

 Formazione Universitaria

 Diploma 1995

 Istituzione delle Lauree 2001-2003

 Nascita della formazione post base e specialistica

 Master di primo e di secondo livello

La definizione di competenza accettata a livello internazionale per l’infermiere generalista recita: “un livello di

performance che dimostri l’effettiva applicazione della conoscenza, delle abilità e del giudizio”.

Infermiere con competenze avanzate è un infermiere abilitato che ha acquisito la base di conoscenze dell’esperto, la

capacità di prendere decisioni complesse e le competenze cliniche per una pratica allargata, le caratteristiche della

quale sono determinate dal contesto e/o dal paese in cui è titolato a esercitare. (International Council of Nurses

2002).

AREA CRITICA INTRA-OSPEDALIERA

 Terapia intensiva

 Terapia intensiva cardiologica

 Terapia intensiva pediatrica

 Terapia intensiva post-operatoria

 Sala operatoria

 Pronto soccorso

EMERGENZA EXTRA-OSPEDALIERA

 Infermiere del 118

 Infermiere in automedica

 Inferia in autombulanza

 Infermiere ed elisoccorso

Fino alla metà del 900 il soccorso è stato sempre considerato come mero” trasporto”. È infatti, con le guerre che ci si

è resi conto che era necessario superare il sistema “ospedale-centrico” portando l’ospedale sul territorio. Con

l’obiettivo di ridurre la mortalità e gli esiti invalidanti delle persone colpite da patologie traumatiche e non,

attraverso un sistema di emergenza che operi con presupposti di efficacia ed efficienza.

Si comincia a pensare che, una persona colpita da patologia acuta diventa “PAZIENTE” non quando giunge in

Ospedale, ma quando la sua richiesta di soccorso giunge presso la struttura deputata a organizzare l’invio del mezzo

più̀

e dell’equipe adeguata sul luogo dell’evento!” da G. Cipollotti.

Diventa, quindi, prioritario:

 Individuare, per la popolazione, una struttura facilmente allertabile, professionale e in grado di filtrare la

richiesta, organizzare l’intervento ed indirizzare il ricovero;

 “Portare l’ospedale al paziente”, quindi, trasferire sul luogo dell’evento tutte le tecnologie e le

professionalità più congrue; più̀ ̀

 Garantire il ricovero del paziente non all’ospedale vicino bensì a quello in grado di erogare le manovre

più̀

diagnostico-terapeutiche idonee al paziente.

In Italia (fino al 1992), il soccorso extraospedaliero era svolto da Associazioni di Volontariato (Anpas, Misericordia,

Croce Rossa ecc.) e/o dal S.S.N. (con ambulanze gestite dalle varie USL) senza un coordinamento organizzativo. Non

avendo un numero unico su cui fare riferimento nel momento della necessità, l'utenza era costretta a cercare

personalmente una Associazione che potesse svolgere il Servizio di Emergenza. Tutto ciò oltre ad allungare

diversità̀

notevolmente i tempi d'intervento, generava molta confusione e di trattamento perché dette associazioni

non rispondevano a protocolli condivisi e non si coordinavano tra loro (basti pensare a interventi congiunti come le

maxi-emergenze).

Il Sistema di Emergenza Territoriale, organizzato come sistema omogeneo a livello nazionale, ha inizio con “l’Atto di

indirizzo e coordinamento delle emergenze sanitarie” predisposto con il D.P.R. del 27 marzo 1992. L’intenzione del

legislatore era quella di determinare, per l'emergenza sanitaria, un Livello Essenziale di Assistenza (LEA), attraverso

la omogeneizzazione, a livello nazionale, dei sistemi di emergenza afferenti al numero unico e gratuito “118”

FONTI NORMATIVE DEL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA

 D.P.R. 27/03/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni in materia di emergenza sanitaria”

 D.M. del 15-05-1992 "Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi d'emergenza”

 Accordo Stato Regioni del 25\10\2001 "Triage intraospedaliero (valutazione gravità all'ingresso) e chirurgia

della mano e microchirurgia nel sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria

 LEGGE 03/04/2001, n.120 “Uso di defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera”

“L’ infermiere e la defibrillazione con defibrillatore semiautomatico.”

 CODICE DEONTOLOGICO FEDERAZIONE IPASVI 1999/2009 (art. 18)

Il DPR del 27 marzo 1992 l’Emergenza Sanitaria sul Territorio: da

Trasforma

 

SERVIZIO che prevedeva il semplice invio dell’ambulanza sul luogo dell’evento ed il successivo trasporto

del paziente al Pronto Soccorso più vicino, a vero e proprio

 

SISTEMA DI SOCCORSO che consiste nell’invio del mezzo meglio attrezzato con a bordo personale

adeguatamente formato per il così detto trattamento extraospedaliero “Stay and Play” (“rimani e lavora”),

così da incidere sull’intervallo di tempo in cui la vittima rimane senza adeguata terapia (Terapy Free Interval)

più̀

prima del trasporto all’ospedale idoneo.

“Atto d'indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di Assistenza Sanitaria di Emergenza".

La prima legislazione nazionale in merito al soccorso sanitario in Italia è rappresentata da questo Decreto nazionale.

Esso prevede (punti salienti):

 L’istituzione a livello di ogni singola Provincia di una centrale operativa per il soccorso sanitario.

 Istituzione nuovo numero telefonico nazionale 118

 Gli operatori di centrale devono essere infermieri appositamente formati e con precedenti esperienze

lavorative nel settore dell’emergenza-urgenza sanitaria.

 Responsabile della CO deve essere un medico. realtà̀

 Per l’attività infermieristica sui mezzi di soccorso si prevede la creazione di ogni singola di appositi

protocolli operativi sanitari.

 Trasformazione dei servizi di trasporto in sistemi di soccorso

 È l’ospedale con le sue professionalità che esce nel territorio

 Il pz viene soccorso nel tempo e modo giusto e portato all’ospedale competente per patologia

 Il soccorso entra a pieno titolo nella medicina ufficiale

Il DPR 27 marzo 19992 Ha previsto i livelli assistenziali di emergenza-urgenza sanitaria da assicurare in tutto il

modalità̀

territorio nazionale, individuando le strutture, i requisiti tecnici e professionali, le organizzative, i livelli di

responsabilità̀, nonché́

il personale il coordinamento a vari livelli.

 

Art.10: l’infermiere nei mezzi di soccorso“ Il personale infermieristico nello svolgimento del servizio di

può̀ nonché́

emergenza essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, a svolgere le

attività̀

altre e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico

responsabile del servizio.” responsabilità̀

 

Art.4: l’infermiere in centrale operativa “La operativa è affidata al personale infermieristico

della centrale, nell’ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa.”

Il D.P.R. 27/03/1992 individua all’interno del DEA la funzione di triage come primo momento di accoglienza e

valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentono di stabilire le priorità di intervento. Tale funzione è

svolta dal personale infermieristico adeguatamente formato che opera secondo protocolli prestabiliti dal dirigente

del servizio.

D.M. del 15-05-1992

“Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza”

 Chiamata dell'utente alla centrale operativa "118";

 Risposta dell'operatore alla richiesta pervenuta, con particolare riguardo alla tipologia del mezzo di soccorso

attivato;

 Intervento degli operatori del mezzo di soccorso;

 Esito dell’intervento di soccorso.

Il personale infermieristico della centrale ha il compito di:

 Ricezione, registrazione e selezione delle chiamate;

criticità̀

 Determinazione dell’apparente dell’evento segnalato;

 Codificazione delle chiamate e delle risposte secondo il sistema delle codifiche definito dal decreto del

Ministero della Sanità del 15/05/1992;

responsabilità̀ responsabilità̀

 La funzione e la dell’infermiere di centrale è la tipica dell’infermiere di triage;

criticità̀

 Nel triage di centrale l’infermiere ha il compito di determinare l’apparente dell’evento segnalato in

base ai protocolli in uso nella centrale.

Accordo Stato-Regioni 25-10-2001

"Triage intraospedaliero (valutazione gravità all’ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema

dell'emergenza - urgenza sanitaria

Il triage deve essere svolto da un infermiere “sempre presente nella zona di accoglimento del pronto soccorso e in

grado di considerare i segni e i sintomi del paziente per identificare condizioni potenzialmente pericolose per la vita

priorità̀

e determinare un codice di gravità per ciascun paziente al fine di stabilire le di accesso alla visita medica”

 Assicurare immediata assistenza all’arrivo in PS

 Stratificare i pazienti secondo codici di gravità

 Lenire lo stato d’ansia del paziente e dei suoi parenti

più̀

 Ridurre i tempi di attesa dei pazienti gravi

 Indirizzare i pazienti verso ambulatori di specifica competenza specialistica (protocolli)

L’INFERMIERE

L’esercizio professionale dell’infermiere:

 

Tre criteri guida profilo professionale (DMA 739/94), la formazione di base e post base, il codice

deontologico

 

Due limiti le competenze previste: per i medici; per gli altri professionisti sanitari laureati

 

Un principio il rispetto reciproco delle specifiche competenze

Responsabilità

 Necessità di garantire la qualità del processo;

 Necessità di garantire lo standard nelle attività;

 Necessità di garantire la sicurezza del paziente.

 (decreto ministeriale 739/1994 è il responsabile dell’assistenza generale infermieristica

Il concetti di responsabilità esprime il dovere di rispondere sia nel bene che nel male delle proprie azioni (H.Jonas). Il

responsabile per definizione è colui il quale si trova a, rendere ragione o garantire delle proprie azioni o delle altrui.

COSA SIGNIFICA PROFESSIONE? attività̀

“Professioni intellettuali” consistono nell’espletamento di di natura prevalentemente, anche se non sempre

esclusivamente, intellettuale il cui esercizio richiede una peculiare formazione culturale, scientifica e tecnica; esse si

modalità̀ responsabilità̀

caratterizzano per l'autonomia decisionale nella scelta delle di intervento, e per la diretta e

personale sul proprio operato.

Lo Stato attraverso una legge o appositi regolamenti (ministeriali, regionali, etc.) definisce quali siano i criteri minimi

per esercitare una professione attraverso la così detta "regolamentazione dell'accesso".

Solitamente l'iter di regolamentazione si compone di:

 la definizione di un titolo di studio;

 l'espletamento di un tirocinio o praticantato;

 il superamento di un esame valutativo delle competenze acquisite (ad esempio l'esame di Stato);

 l'iscrizione ad un Albo o Collegio professionale; attività̀

Chi esercita in assenza di questi requisiti, commette il reato di esercizio abusivo di professionale ai sensi

dell'art. 348 del Codice penale.

Principali fonti normative in questo ambito:

 DM 14/09/1994 N739 “PROFILO PROFESSIONALE”

 Codice deontologico aprile-2019

 Legge 26/12/1999 N42 recante “disposizioni in materia di professioni sanitarie”

 Legge 10/08/200 N251

 Legge n24 del (marzo 2017 (cd. “Gelli-Bianco”)

D.M. 14/09/1994 N.739 Profilo professionale

Art. 1 comma 1 “L’ infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e

dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.”

Legge 26/12/1999 n.42

“Disposizioni in materia di professioni sanitarie.” Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il

regolamento approvato con D.P.R. del 14/03/1974, N 225 (Mansionario).

attività̀ responsabilità̀

La legge definisce che il campo proprio di e delle professioni sanitarie(...) è determinato dai

contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi

nonché́

corsi di diploma universitario e di formazione post base, degli specifici codici deontologici (art.1comma 2)

fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per

l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze

attività̀

professionali. NB. Abolizione mansionario – definizione campo

Legge 19/08/2000 n251

“Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche svolgono con autonomia

attività̀

professionale dirette alla prevenzione, cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, utilizzando

metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza” (art.1 comma 1). NB. Autonomia professionale (art. 1)

Codice deontologico

Il Codice è un insieme convenuto di regole e aspettative per orientare la pratica della professione con la funzione

anche di promuovere e mantenere gli standard etici di condotta professionale (Johnstone, 1999). Rappresenta da

sempre un modello nel campo dei doveri professionali ma ora, dopo la nuova normativa della professione

infermieristica, è anche un discorso sulla responsabilità. In particolare, la legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni

in materia di professioni sanitarie” (che ha abolito il mansionario) all’art. 1 si precisa infatti che “il campo proprio di

attività e di responsabilità sanitarie è rappresentato dai contenuti degli specifici codici deontologici”. Questo

contribuisce a rendere il Codice Deontologico sempre più uno strumento reale e un riferimento concreto per la

professione.

INFERMIERE DEI MEZZI DI SOCCORSO RESPONSABILITA’

L’art. 10 del DPR 27/3/1992 può̀

“Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza essere autorizzato a

nonché̀ attività̀

praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, a svolgere le altre e manovre atte a salvaguardare

le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile

Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 50
Area critica Infermieristica in area critica Pag. 1 Area critica Infermieristica in area critica Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Area critica Infermieristica in area critica Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Area critica Infermieristica in area critica Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Area critica Infermieristica in area critica Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Area critica Infermieristica in area critica Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Area critica Infermieristica in area critica Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Area critica Infermieristica in area critica Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Area critica Infermieristica in area critica Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Area critica Infermieristica in area critica Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Area critica Infermieristica in area critica Pag. 46
1 su 50
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze mediche MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaraleee di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Infermieristica clinica in area chirurgica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zambuto Salwina.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community