Medioevo e Rinascimento: pubblica fede dei documenti e formazione dell'archivio
L'archivio e la pubblica fede dei documenti secondo le grandi scuole di diritto
Nell'alto Medioevo scompare la grande produzione di documenti del mondo romano e gli archivi si organizzano quasi esclusivamente presso alcune categorie di istituzioni ecclesiastiche: monasteri, vescovati, capitoli delle chiese cattedrali. I sovrani ed i grandi feudatari hanno archivi di consistenza minore rispetto al mondo classico. Anche alcuni privati hanno degli archivi, costituiti per lo più da monimia, documenti attestanti i titoli di proprietà dei loro beni; questi documenti venivano spesso trasferiti con il passaggio di proprietà.
Con la formazione dei Comuni e la rinascita del diritto romano si torna ad una produzione sempre più ampia di documenti, anche grazie all'introduzione della carta.
Rinascimento giuridico: dall'XI secolo. Definizione giustinianea dell'archivio: “locus in quo acta publica asservantur” “ut fidem faciant” (“luogo in cui sono conservati gli atti pubblici” “affinché facciano fede”). Le grandi scuole di diritto, a partire dall'Università di Bologna, commentano a lungo questo passo esprimendo pareri in linea col pensiero giustinianeo. La pubblica fede viene conferita dalla conservazione del documento in archivio e anche dall'antichità del documento.
Jus archivi e sovranità
L'“Archivio” è soltanto quello dotato di jus archivi o jus archiviale, diritto strettamente connesso alla sovranità. Ne godevano l'imperatore ed il pontefice e chi da loro ne avesse ricevuto la facoltà, come i notai, dotati di imperiali auctoritate o di apostolica auctoritate.
Origine e sviluppo degli archivi dei Comuni italiani
Il Comune nasce come organismo di fatto e la documentazione posta in essere dai suoi magistrati gode di pubblica fede soltanto in quanto redatta da un notaio, il quale è persona dotata di publica fides. A Genova il Comune crea dei propri notai da affiancare a quelli di nomina imperiale, “anche prima di averne ufficialmente riconosciuto il potere dall'Impero (cosa che accade con diploma di Federico I nel 1162).
Dal secolo XIII si afferma l'assioma della scienza del diritto “rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator” (il re che non riconosce qualcuno al di superiore è imperatore nel suo regno), pertanto gode di jus archivi. Bartolo da Sassoferrato estende questo principio ai Comuni liberi, “civitates sibi principes” (“città sovrane di sé stesse”).
In un primo tempo l'archivio comunale non è altro che il “deposito dei titoli probativi e consuntivi dei diritti comunali” (Cencetti), poi, quando il Comune da associazione volontaria diviene associazione naturale o coattiva, l'archivio assume l'ufficio di “conservare i diritti civici dei singoli”. Quando poi il Comune estende il suo intervento anche ai rapporti dei singoli fra loro, “il compito di testimoniare tali rapporti è demandato all'archivio”.
La formazione degli archivi comunali è tarda, inizialmente è lo stesso notaio che conserva presso di sé le carte da lui stesso prodotte. L'archivio comunale, denominato camera actorum, nasce a Bologna dalla fusione di due elementi: il deposito di scritture del “massaro” ed il notaio ad exemplandum scripturas communis del podestà. Esso è il conservatore di tutti i documenti di una certa rilevanza, pubblici come privati, dei singoli come della collettività. Negli atti notarili si distinguevano gli acta, rogati dal notaio in qualità di pubblico cancelliere, e gli instrumenta, da lui rogati per privati.
Archivi di Università e di altre istituzioni
L'intervento del notaio vale anche per altri enti, oltre che per i Comuni; ne sono un esempio le Università. L'ente produttore di un archivio esiste sempre e l'archivio viene prodotto e conservato da chi ha l'autorità di gestire l'ente e redigerne in forma autentica la documentazione, sia esso l'ente stesso o un'altra autorità. Pertanto la documentazione delle Università si trovava presso gli enti che producevano e gestivano la documentazione universitaria; potevano essere: notai, Comuni, Vescovi, Collegi professionali.
Archivi ecclesiastici, archivi di famiglie, archivi di mercanti
Gli archivi degli enti ecclesiastici conservavano documenti relativi agli enti ecclesiastici stessi ma anche documenti di privati e di altri enti ad essi pervenuti per assicurarne la salvaguardia o per altri motivi. Es.: chi entrava in un ordine religioso spesso conferiva ad esso il proprio archivio o lo lasciava ad esso in eredità. Anche i notai facevano spesso ricorso a questa pratica, mentre i conventi, a loro volta, facevano ampiamente ricorso all'opera notarile.
“Claustrum sine armario est quasi castrum sine armamentario” (un chiostro senza archivio è come una fortezza senza armeria). Anche se soltanto quelli pubblici erano considerati “archivi”, le carte private erano spesso conservate ordinatamente dagli interessati e spesso si trovano riferimenti a cartaria di famiglia.
Particolarmente numerosi erano gli archivi di mercanti, i quali conservavano molto attentamente la propria documentazione. Le scritture dei mercanti rivestivano un carattere particolare: in un primo tempo era necessaria anche qui l'intervento del notaio per il conferimento della pubblica fede, successivamente tali documenti acquistavano direttamente tale qualità. Questo perché il documento mercantile è “prodotto in un ambiente regolato da usi propri, che danno corpo ad un diritto particolare, al quale garantiscono autonomia la forte impronta tecnica e la tendenza ad assumere carattere sopranazionale”, oltre al potere delle corporazioni di arti e mestieri, inserite in primo piano nel governo comunale.
Talvolta era la persona cui era affidata la tenuta di determinati documenti ad avere una funzione analoga a quella notarile. Es.: lo scrivano giurato a bordo delle navi è parificato in tutto al notaio, tanto che a bordo della nave poteva, oltre a tenere il registro di carico, ricevere testamenti e redigere contratti. Oltre a documenti ufficiali il mercante redigeva anche altre scritture ad uso personale.
Gli archivi dal Comune consolare al Comune podestarile
Una innovazione tecnologica: l'introduzione della carta. Dalla metà del Duecento (passaggio da Comune consolare a Comune podestarile) alla prevalenza di documenti singoli si sostituisce la prevalenza di registri, diversificati per i vari uffici, e sempre redatti da notai, e si passa inoltre dal registro singolo alle serie di registri. Trasformazione consentita dall'introduzione della carta che prende il posto della pergamena. L'articolazione degli uffici e la correlativa produzione di documenti si sviluppano in ampia misura. I Comuni si organizzano su una molteplicità sempre più differenziata di magistrature e uffici, ciascuno dei quali si dota di propri notai.
Dal momento in cui il Comune si dota di un proprio archivio, costituisce normativa costante e generalizzata l'obbligo, per i notai delle magistrature comunali e per i magistrati in genere, di riconsegnare entro tempo brevissimo, uscendo di carica, i documenti da loro redatti e/o detenuti in ragione del proprio ufficio. In molti casi in età podestarile l'archivio diviene “un vero e proprio ufficio tenuto da un apposito custode in grado egli stesso, come persona letterata, di seguirne il funzionamento o sussidiato da speciale notaio”. A questo vero e proprio “ufficio di conservazione degli atti comunali” si giunge per un graduale raggruppamento di funzioni analoghe già spettanti ai maggiori uffici comunali. Dal Trecento la registrazione o la conservazione in archivio del relativo documento sono considerate “la prova più sicura, se non unica, della verità d'un fatto”. Talvolta tesoro in denaro e archivio erano custoditi assieme in una cassa denominata “trocchum”, “capsa”, “scrineum”, “armarium”, spesso depositata presso un ente ecclesiastico. L'obbligo di redigere inventari era presente in vari statuti. Alcuni statuti comunali forniscono istruzioni sulla conservazione e sull'inventariazione degli archivi.
La prassi archivistica medievale
Cartulari, libri jurium, serie documentarie
I documenti più importanti sono trascritti in speciali registri, detti libri jurium nel caso dei Comuni e cartulari negli altri casi, ad esempio per i registri ecclesiastici. Sono redatti da notai su mandato della pubblica autorità, la quale ne garantisce l'integrità, la genuinità e la conservazione tramite i propri uffici (archivio o cancelleria). Lo scopo è duplice:
- Giuridico: ogni documento inserito nel registro assume carattere di autenticità e validità assoluta e gode di considerazione maggiore rispetto ai documenti sciolti.
- Archivistico: permette la conservazione ordinata dei documenti.
La maggior parte della documentazione dei Comuni si dispone all'origine per la tipologia dei documenti, cioè in serie omogenee per la forma dei documenti, indipendentemente dai contenuti; questa forma di organizzazione prevale per lo più fino a fine XVIII secolo. Esistevano anche casi poco numerosi in cui, fino dal Quattrocento, si formano “fascicoli” per singoli affari, in cui si riuniscono i documenti in base al contenuto, indipendentemente dalla forma (es.: Traù in Dalmazia).
Con l'introduzione della carta si avverte il timore che il nuovo mezzo scrittorio sia meno durevole della pergamena, quindi si adottano vari accorgimenti per la redazione dei documenti:
- Federico II impone ai notai del Regno delle Due Sicilie di redigere i documenti in pergamena;
- Alcuni Comuni prescrivono che determinati documenti vengano trascritti su registri in pergamena;
- Che vengano redatti due esemplari, uno cartaceo ed uno pergamenaceo;
- Che vengano redatti due esemplari pergamenacei;
- Redazione di un unico esemplare cartaceo.
Duplicazione dei documenti per motivi di sicurezza e loro deposito presso enti ecclesiastici
Spesso la normativa prevedeva che di determinati documenti venissero redatti due o più originali, conservati in luoghi diversi, compresi chiese e monasteri, per motivi di sicurezza e, nello stesso tempo, di facilità di consultazione: l'esemplare che rimaneva presso gli uffici serviva per l'uso corrente, quello posto in luoghi sicuri per garanzia di conservazione.
Formazione di serie archivistiche. Conservazione e custodia
Negli statuti comunali si trova di solito l'obbligo, per il pubblico funzionario, di consegnare al successore nella carica gli atti da lui redatti per il Comune, per lo più con un dettagliato inventario. La cassa o l'armadio in cui era custodito l'archivio era munito di due o più serrature affidate a magistrati diversi. Talvolta persino un singolo registro era chiuso da più chiavi.
Sanzioni contro i furti e le falsificazioni
Le pene per falsificazione, distruzione e furto di documenti erano molto severe. La Chiesa comminava anche sanzioni spirituali, come la scomunica.
Esempi in ambito laico:
- Nel Regnum Siciliane il Liber Constitutionum di Federico II prevedeva la pena di morte per la falsificazione dei documenti;
- A Siena nel 1292 era prevista la pena di morte, addirittura con il rogo, per la falsificazione dei “libri autentici del Comune”, mentre per il furto o la distruzione di altri atti era prevista una pena pecuniaria o, in alternativa, il taglio della mano.
Era anche previsto il recupero di documenti del Comune che fossero in mano a terzi. Non mancavano però casi in cui la documentazione, o perché relativa ad affari completamente conclusi o per mera trascuratezza, veniva distrutta o abbandonata a se stessa e lasciata perire.
Principi archivistici nel Medioevo
Archivistica e gestione dei documenti
Formazione di archivi di documenti non più necessari per l'uso corrente. Cominciano a verificarsi concentrazioni di fondi provenienti da più uffici, specialmente finanziari. A Cagliari Alfonso IV di Aragona istituisce dal 21 dicembre 1332 il “primo archivio generale della Sardegna aragonese, la cui giurisdizione territoriale coincide con quella dell'intero Regnum”. Altre concentrazioni vengono effettuate a Napoli nei secoli XIII – XIV e nel ducato sabaudo nei secoli XIV – XV.
Al pontificato di Sisto IV della Rovere (1471 – 1484) risale la fondazione dell'Archivum Arcis, l'archivio in Castel Sant'Angelo in Roma. Anche per uffici periferici vengono istituiti specifici archivi: a Macerata viene istituito un “publicum et authenticum archivum scripturarum” della Curia generale della Marca, con provvedimento del 14 febbraio 1500 del governatore. Per questi depositi archivistici vengono dettate norme sull'ordinamento e sull'inventariazione delle carte, affidata ad impiegati con specifica qualifica archivistica: il titolo di “archivario” (archivarius) è già documentato a Napoli dal 1338 – 1339.
Per quanto riguarda i Comuni, può dirsi che fosse abbastanza frequente la separazione fra le carte di uso corrente presso i singoli uffici e quelle concentrate in un unico archivio, la camera actorum o la camera librorum et scripturarum. Anche il deposito di documenti presso un ente ecclesiastico, oltre ad avere scopi di tutela, poteva costituire un archivio degli atti non più occorrenti all'uso quotidiano, mentre quelli di uso corrente rimanevano presso i singoli uffici del Comune. Gli stessi enti ecclesiastici potevano operare una distinzione tra “archivio”, dove si custodivano i documenti non necessari per l'uso corrente, e “cancelleria”, dove si conservavano documenti di uso corrente.
Ipotesi sull'esistenza di una scuola per archivisti o per registratori
(Bologna, fine del Duecento). La delibera bolognese del 1303 stabilisce che la scelta dei documenti da trasferire nel deposito di quelli di data più antica e di minor uso doveva essere effettuato “per viros legales et instructos”. Antonio Romiti ipotizza che il termine instructi suggerisca l'esistenza di una specifica istruzione archivistica e che già alla fine del Duecento esistessero strutture, per quanto non segnate sulle norme statuarie e non riconosciute, idonee ad istruire gli archivisti (anche se ci si riferisce più alle funzioni del registratore che a quelle dell'archivista odierno).
A sostegno della sua tesi Romiti porta la constatazione dell'uniformità della metodologia usata dai notai-archivisti che si alternavano nella funzione di registrazione. Inoltre riconosce un iter dei documenti analogo a quello codificato più tardi nelle tre fasi di conservazione dei documenti bolognesi:
- Fase “corrente”: conservazione presso l'ufficio produttore;
- Fase “di deposito”: versamento nella Camera actorum, “alla quale compete la realizzazione dei conseguenti interventi di conservazione, comprendenti anche la gestione ai fini della consultazione, della certificazione e dell'utilizzazione”, con la concentrazione in un unico deposito di documenti prodotti da uffici diversi;
- Fase dell'“archivio storico” o della “sezione separata”: terminologia azzardata per l'epoca, anche se si è verificato in qualche caso l'utilizzo degli archivi per opere di carattere storico.
Ordinamento e inventari
Rispetto dei fondi (Cagliari, 1332) e principio di provenienza (Lucca, 1344 – 45). I documenti dovevano essere conservati ordinatamente, suddivisi in caselle di armadi, in sacchetti (per rotoli di pergamena) o in altro modo. Frequentissima è la menzione di inventari degli archivi, redatti per lo più in occasione della consegna della documentazione dall'uno all'altro incaricato della sua conservazione.
A Cagliari l'archivista aveva l'obbligo di assegnare ai documenti versati da ciascun ufficio un apposito armarium o scrinium, o parte di esso, nell'archivio generale: era prescritto il rispetto dei fondi. A Lucca l'archivio generale fu ordinato e inventariato nel 1344 – 1345, non solo conservando separatamente fra loro i fondi versati da uffici diversi, ma anche rispettando l'unità della serie all'interno di ciascun fondo. Qui vengono applicati i principi poi definiti come “rispetto dei fondi”, “principio di provenienza” o “metodo storico”.
1440: Lorenzo Valla, con lo scritto De falso credita et emendata Constantini donatione declamatio confuta l'autenticità del documento che testimonia la donazione di territori alla Chiesa da parte di Costantino, cosa che legittimava il potere temporale della Chiesa. Già nel 1199 Innocenzo III aveva affermato la falsità di un documento in base a vari elementi di critica diplomatica. La critica diplomatica e la paleografia non erano ignote.
La libera consultabilità dei documenti degli archivi comunali
Agli archivi ogni Comune dedicava disposizioni più o meno ampie e minuziose, stabilendone sovente la libera consultabilità per tutti i cittadini. A chi lo richiedesse doveva essere rilasciata copia del documento che intendeva consultare.
Paride del Pozzo (sec. XV) e la “rinnovatura”
Il giureconsulto napoletano Paride del Pozzo afferma nello scritto Praxis seu forma renovationis seu reitegrationis la necessità di effettuare, sulla base dei documenti dell'archivio di ciascun feudatario, la rinnovazione delle concessioni feudali. Tutti i feudatari, sub-feudatari, enfiteuti, etc. avrebbero dovuto, per ordine del sovrano, documentare e confermare i loro diritti attraverso i documenti conservati negli archivi.
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