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CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI
Contratto di lavoro subordinato (Art. 2094). Specialità del rapporto:
- riguardo al tempo (contratto a termine, part time, intermittente)
- riguardo alla causa (apprendistato)
- riguardo al luogo (lavoro a domicilio, telelavoro)
- riguardo al datore di lavoro (lavoro in somministrazione, lavoro pubblico)
Art. 2094 lo schema del contratto di lavoro subordinato che è uniforme e che si
riferisce a tutti i rapporti di tipo speciale. Il contratto di lavoro sarebbe una figura
unitaria la cui disciplina sarebbe, però, differenziata ala variare di alcuni elementi
della fattispecie. Avrebbe un contratto unico per più rapporti (Mario Napoli).
Nel contatto di lavoro subordinato abbiamo un nucleo di disciplina che è comune,
si rincontrato sempre rapporti che hanno regole ben specifiche e per tutto ciò che
non è espressamente stabilito si applicherà la disciplina generale presente nel c.c.
per i contratti di lavoro subordinato.
Il contratto di lavoro intermittente può essere a tempo determinato o
indeterminato, nella sostanza però, con riferimento all’orario in cui si svolge, è una
sottospecie del part time, ovvero il datore di lavoro può scegliere quando
richiedere l’adempimento della prestazione secondo le sue necessità. Nel part time
l’orario è ben determinato.
In riferimento all’elemento del tempo abbiamo 3 tipi di rapporti speciali.
Anche la causa può cambiare, può complicarsi includendo anche la formazione,
dunque in questa ipotesi possiamo parlare di contratto di apprendistato (tempo
determinato, ma nella prima fase del contratto stesso vi è un periodo formativo).
La retribuzione sarà ridotta, poiché eroga anche formazione.
Anche lo spazio è importante: a seconda che io lavori presso il datore di lavoro o
presso la mia abitazione, abbiamo un istituto storico come il lavoro a domicilio e il
più recente telelavoro. Il luogo non è una pertinenza del datore di lavoro.
Uno dei fattori di moltiplicazione dei rapporti più potente è il datore di lavoro.
CONTRATTO A TERMINE
Art. 2097 c.c.
Sia il datore di lavoro che il lavoratore potevano recedere con dei tempi di
preavviso. Quindi o il termine era scritto nero su bianco, in mancanza di questa
clausola il datore di lavoro poteva ancora fare leva sulla natura della prestazione.
I contratti collettivi a partire dal 1950 cominciano a stabilire dei limiti: il datore di
lavoro incontra alcuni ostacoli nel recesso del rapporto, mentre la stipulazione di
contratti a termine è libera. Una commissione di inchiesta sulle commissioni di
lavora denuncia la presenza di un eccessivo ricordo ai contratti a termine. In
risposta a questa commissione il primo governo di centro sinistra vara la legge
330/1962 che è la prima legge sui contratti a termine. È una legge molto restrittiva.
Si riprende l’elemento della scrittura dall’art. 2097, quindi ci deve essere una
clausola appositiva redatta in forma iscritta ab substantiam, aggiungendo però
delle ipotesi tassative in presenza delle quali è consentito il ricorso al contratto a
termine. È necessario scrivere anche una delle ragioni temporanee previste dalla
l.230/62 (es. sostituzione dei lavoratori assenti…). I contratti a termine, così, si
riducono.
L.56/1987 attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare
ulteriori ipotesi per l’opposizione del termine.
Direttiva europea sui contratti a termine del 1999.
CONTRATTO A TERMINE (art. 2097 cc)
O era scritto nero su bianco, oppure il datore di lavoro poteva dimostrare che era
diritto di lavoro a termine facendo leva sulla natura della prestazione.
Dopo la guerra: limiti per il datore di recedere dal rapporto. 1950 -> commissione
d’inchiesta parlamentare, denuncia la presenza di un eccessivo ricorso ai contratti a
termine. In risposta a questa commissione, il primo governo di centro sinistra, vara
la L.230\62 (che abroga il 2097 cc) : il contratto a temrine deve contenere una
clausola appositiva redatta in forma scritta ad substantiam, si aggiungono anche
ipotesi tassative in presenza delle quali è previsto un ricorso al contratto a
termine. à devo scrivere quando finisce il contratto + una delle ragioni temporanee
stabilite dalla L. 230\62 (es: sostituzione di lavoratori assenti, lavori stagionali,
lavorazioni di carattere straordinario) lavoro stagionale: legato alla stagionalità del
prodotto (no per i panettoni) -> 1987 L.56 art. 23 attribuisce la trattazione collettiva la
possibilità di identificare ulteriori ipotesi per la trattazione del termine. Approvazione
direttiva 70 UE del 99 + dlgs 368\2011.
13 NOVEMBRE
Commissione parlamentare di inchiesta degli anni ’50 riscontra due grosse
problematiche nel mercato di lavoro dell’epoca:
1. CAPORALATO, quindi interposizione illecita nei rapporto di lavoro. Fenomeno
generalizzato per cui non esisteva una forte misura giuridica di contrato.
2. UTILIZZO ECCESSIVO DI CONTRATTI A TERMINE. Anni ’40 e ’50 molti contrati
collettivi avevano previsto della disposizioni di tutela contro i licenziamenti
ingiustificati. I datori di lavoro avevano iniziato a usare in mode eccessivo i
contratti a termine abbiamo una approvazione di una legge che stabilisse dei
limiti a questi contratti a termine.
Legge 230/62 prevedeva l’obbligo dell’indicazione del termine in forma scritta e
l’esistenza di una delle ragioni dell’apposizione del termine a pena di inefficacia
del termine stesso (che comportavo un contratto di lavoro subordinato
indeterminato).
Condizioni tassativo (quindi eccezionale) erano: per lavoro stagionale, per
sostruzione di lavoratori assenti con diritto di conservazione posto, svolgimento
di attività non contemplate dall’ordinario processo produttivo. Il carattere
tassativo aveva spinto la giurisprudenza a seguire in modo molto rigoroso e così
si radica un contenzioso soprattutto in merito alle punte stagionali (=
incrementi temporanei dell’attività produttiva che non dipendono dalla
stagionalità del prodotto o attività. Anche perché l’elenco del lavoro stagionale
è contenuto in un decreto).
Legge 279/83 ma l’intervento più radicale lo abbiamo con l’art 23 della
legge 256/87 perché il legislatore rendendosi conto che era necessaria
maggiore flessibilità, attribuisce alla parti sociali, tramite contratti collettivi, di
identificare ulteriori ipotesi di apposizioni di termine. È una delega affidata ai
contratti collettivi di identificare ulteriori ragioni di apposizioni del termine, da
aggiungersi a quelli previsti dalla legge.
Così la situazione sembra stabilizzata nel 1999 l’unione europea vara una
direttiva in materia di contratti a termine (direttiva frutto del dialogo sociale
europeo), accordo recepito dalla direttiva n.70. Questa direttiva stabilisce
delle regole cui il nostro ordinamento era già conformato; non prevede nessun
requisito particolare per il primo contratto a termine stipulato, perché si
concentra sugli abusi della contrattazione a termine, che inizia con la
reiterazione nel contratto. Per l’imitare l’abuso, la direttiva prevede tre
strumenti (non tassativi, quindi i legislatori nazionali potrebbero prevederne
altri): 1) fissazione nelle legge degli stati membri di ragioni oggettive per
l’apposizione del termine per i successivi (ragione oggettiva di carattere
temporaneo). 2) imporre un numero massimo ai rinnovi. 3) fissare una durata
massima per il contratto a termine inizialmente stabilito, i suoi rinnovi (durata
massima della sequenza di contratti a termine tra due soggetti).
Questa direttiva prevede il principio della parità di trattamento tra il lavoratore
a termine e il lavoratore comparato, assunto come indeterminato. Poi prevede
altri diritti di minore importanza.
Legislatore decide di riscrivere la disciplina del contratto a termine affidando il
compito alle parti sociali che però fanno un accordo separato.
Legislatore unisce le due soluzioni nel decreto legislativo 368/01. Vediamo
le differenze: 1) sparisce l’elenco di causali tassativo, sostituito da quello
‘causalone’
definito ovvero ragioni di carattere
tecnico/organizzativo/produttivo/sostitutivo. 2) Seconda novità è relativa alla
funzione della contrattazione collettiva. Mentre prima le parti sociali avevano
mano libera nel prevedere ulteriori ipotesi di apposizione del termine, questa
possibilità sparisce. Sostituita dalla possibilità di prevedere clausole di
contingentamento (= percentuale ).
causalone
Introduzione del è la novità più rilevante.
Sentenza mascolo 2014 ‘disciplina delle supplenze scolastiche’.
La direttiva su applica sia al pubblico che al privato.
Legge 247/07 ha introdotto due novità per il contratto a termine: 1) limite
massimo alla reiterazione di contratti a termine pari a 36 mesi (prima nella
legislazione non c’era parchè era usato il causalone). 2) introduzione diritti di
precedenza (= diritto di precedenza nei posti di lavoro a tempo indeterminato
che si liberino dove si è terminato ).
LEGGE FORNERO legge 92/12 inaugura il superamento delle causali. Preso
atto che il causalone era la fonte di contenziosa giudiziario eccessivo, la legge
Fornero lo toglie ma sono per i primi 12 mesi di contratto a termine tra due
soggetti (introduce quindi un primo contratto senza causale). Nel momento in
cui si vuole rinnovare il contratto il causalone (ragione oggettiva) ci doveva
essere.
Ultima modifica del decreto 368 è decreto Poletti, assorbito poi dal testo
unico dei contratti di tipo speciale. Ha attuato il jobs act (= composto da una
legge di delega 283/2014) il termine lo troviamo negli articoli dal 19 al 29.
L’attuale governo nel decreto dignità dl 87/2018. C’è una prziale ritorno alla
legge fornero, si ritorna a una disciplina in cui solo i primi 12 mesi non
richiedono l’indicazione di una causale di apposizione del termine, al
superamento del 12 mese la causale deve essere indicata (con causali di
difficile applicazione).
La clausola appositiva del termine deve essere fatta per iscritto e deve contenere la
scadenza del termine, che può derivare anche dall’indicazione di un circostanza di
avversamento certo anche se non è determinato specificamente il momento.
Nel caso in cui il contratto a termine superi i 12 mesi, oppure nel caso in cui il
contratto sia prorogato e contratto + proroga superi i 12 mesi oppure nel caso in cui il
contratto sia rinnovato, io nella clausola appositiva del termine devo indicare anche la
causale (causale deve anche sussistere), scelta