Estratto del documento

1 Corso di Diritto internazionale e comunitario del lavoro

Appunti delle lezioni di Edoardo Alberto Rossi.

Uniurb – Facoltà di Giurisprudenza – corso di Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori.

2 L’intersezione: fonti – soggetti – norme – ordinamenti

Approfondimento

Gli ordinamenti internazionali hanno origine da fonti e sono formati da soggetti. Volendo individuare i principi ispiratori dei primi trattati, in particolare del primo: quello dell’Unione Economica del Carbone e dell’Acciaio CECA, si può notare che le indicazioni ivi contenute riguardino direttamente solo fattori economici, solo indirettamente vanno a toccare i problemi del lavoro.

Tutte le preoccupazioni riguardo alla sfera sociale erano secondarie rispetto a quella di promuovere un grande mercato unificato fondato sulla concorrenza.

Nei trattati che seguono, non mancano enunciazioni sociali, ma tuttavia queste sono ristrette negli ambiti e spesso non sono nemmeno sostanziate sul piano degli strumenti normativi.

L’interesse principale degli Stati era regolare nell’unico mercato le situazioni che avrebbero dovuto avvicinare il più possibile le condizioni economiche così da parificare la base di partenza per la concorrenza.

Le norme riguardanti la sfera sociale seguono comunque due filoni ispiratori fondamentali:

  • L’armonizzazione delle normative sociali dei Paese membri.
  • Le politiche di sostegno dell’impiego e di regolazione del mercato del lavoro.

L’idea di fondo a guidare verso il mercato unico era quella secondo cui l’allargamento dei mercati, compreso quello del lavoro, ne avrebbe favorito l’espansione.

Incontriamo una fase che ha l’intento di incentivare la libera circolazione di manodopera. Una fase successiva che mira all’unione monetaria ed economica. Un’altra fase chiave seguente che risente della difficile situazione economica in seguito agli eventi dello shock petrolifero, dell’innovazione produttiva, dell’indebolimento delle forze sindacali in Europa.

Da quest’ultima fase critica per la quale gli Stati iniziavano ad opporre verso ogni tipo di ulteriore regolazione sociale vissuta come ipotetica aggravante del male europeo si uscirà grazie all’Atto Unico del 1987.

I soggetti

I soggetti sono:

  • Gli Stati.
  • Le organizzazioni internazionali, alcuni esempi sono l’ONU, l’OIL, la NATO.

Le fonti

Le fonti sono:

  • Consuetudini internazionali (orali): nascenti da organi statali e generali, ossia a cui tutti gli Stati sono vincolati. Sorgono e sono riconosciute sulla base di comportamenti ripetuti nel tempo.
  • Accordi internazionali (scritti): non sono generali, ma specifici, vincolano quindi solo gli Stati contraenti. Sono concludibili sia fra Stati, sia fra organizzazioni.

L’UE è un’organizzazione internazionale particolare, poiché non ne esistono di simili. Si fonda su accordi peculiari in relazione a:

  • Campo di applicazione e competenze cedute dagli Stati membri.
  • Dotazione di organi e istituzioni, ne ha sette proprie.
  • Sistema delle fonti definito, le fonti sono derivate.

Sono gli stessi accordi che vanno a costituire un ulteriore ordinamento basato su un trattato.

Le fonti dell’UE

Le fonti dell’UE si possono schematizzare e suddividere in primarie e secondarie.

Fonti primarie

Sono:

  • I trattati.
  • I principi generali, impliciti anche se non espressi come ad esempio il principio di legalità, e i principi derivanti da tradizioni comuni degli Stati membri*.
  • La Carta di Nizza.

*I diritti contenuti in CEDU e fatti propri dall’UE sono richiamati anch’essi fra i principi generali. Sono stati inseriti fra questi poiché non era ancora stata approvata la Carta di Nizza, fatta nel 2000, vigente dal trattato di Lisbona 2007.

Fonti secondarie o derivate

Fonti secondarie o derivate, perché derivano dai trattati: sono

  • I regolamenti, obbligatori in tutti i loro elementi, direttamente applicabili e con portata generale ovvero destinati a tutti gli Stati membri, a persone fisiche e giuridiche.
  • Le direttive, obbligatorie in tutti i loro elementi, non generali ma particolari: indicano espressamente i destinatari. La loro applicazione non è diretta e necessita di attuazione. Il modo di recepire le direttive, ad esempio emettendo Dlgs o D.L. o leggi regionali, è libero ma deve avvenire entro il termine indicato dalla stessa. Esiste anche il caso di direttive auto-applicative ma devono verificarsi tre presupposti: è scaduto il termine, c’è sufficiente dettaglio, è incondizionata.
  • Le decisioni.

Sono atti a duplice valenza a seconda della portata. Se la portata è particolare: devono essere recepite. Se la portata è generale: sono direttamente applicabili.

Tutte le fonti derivate consistono in atti legislativi approvati da Parlamento europeo e Consiglio dei Ministri se vi è codecisione.

Fonti non vincolanti cosiddette di soft-law

Sono le raccomandazioni ed i pareri: sono previsti dai trattati e non sono chiaramente distinti fra loro.

3 Ricapitolando ci accorgiamo che: disponiamo di un ordinamento giuridico nazionale, ad esempio quello dello Stato Italiano, di un ordinamento giuridico dell’UE e di un ordinamento internazionale che deriva dalle consuetudini internazionali.

Abbiamo allora tre ordinamenti giuridici autonomi e differenti ma tra di loro collegati con diversa gerarchia.

Approfondimento

Con l’Atto Unico, il cui centro di interessi è economico, viene rinforzato il Fondo Sociale Europeo e vengono posti gli obiettivi per gli Stati membri di migliorare le condizioni dell’ambiente di lavoro così da proteggere salute e sicurezza. Si parla solo di ambiente di lavoro e non più largamente di condizioni.

Viene introdotto un nuovo concetto: quello di coesione economica e sociale fra gli Stati membri.

4 Evoluzione storica e principi ispiratori

Come si giunge dal primo trattato, quello della Comunità economica del carbone e dell’acciaio CECA, all’Unione Europea?

Cosa distingue l’UE dalle altre organizzazioni internazionali?

L’UE si contraddistingue per tre principali fattori:

  • La cessione di sovranità ovvero le competenze lasciategli.
  • Il fatto di avere fonti caratteristiche molto articolate e gerarchicamente ordinate. Queste fonti sono a loro volta suddivise in atti coercitivi, vincolanti, e non coercitivi.
  • Il numero di istituzioni proprie, che è consistente, e di meccanismi istituzionali, regolati da TUE e TFUE.

In merito alla cessione di sovranità, quindi alle competenze attribuitegli dagli Stati membri, è presente un sistema di delimitazione delle competenze dell’UE, definito sia dal TFUE che dal TUE.

Questo sistema di delimitazione si basa sul riconoscimento di tre principi: il principio di attribuzione, il principio di sussidiarietà, il principio di proporzionalità.

L’art. 1 del TUE riguarda il principio di attribuzione, secondo il quale l’Unione Europea esercita le competenze che gli Stati membri hanno ad essa attribuito attraverso i trattati. L’art. 2 del TFUE interviene a specificare quali sono le interazioni ammesse e quindi a definire, con l’art. 3 e 4 TFUE e 5 TUE, accanto al principio di attribuzione quello di sussidiarietà e quello di proporzionalità.

Secondo il principio di sussidiarietà, l’UE può intervenire per il conseguimento di obiettivi degli Stati membri, nei settori di competenza non esclusiva, solo se gli Stati non sono in grado di raggiungerli in maniera almeno sufficiente, e se l’UE è in grado di realizzarli in modo migliore.

Secondo il principio di proporzionalità, l’azione dell’UE deve limitarsi al minimo indispensabile per favorire il raggiungimento degli obiettivi.

Approfondimento

L’uscita dalla fase di crisi europea compiuta grazie all’intervento dell’Atto Unico fa sì che si riattivino i propositi comunitari in materia sociale.

Ben presto, nel 1989, con la Carta Sociale si interviene per impedire i fenomeno di concorrenza al ribasso, anti-dumping, che avveniva peggiorando le condizioni di lavoro, un vero e proprio dumping sociale.

Il fenomeno di dumping sociale era spinto proprio dalla necessità, dettata dell’eterogeneità, di essere competitivi.

Si entra nell’ottica di protezione di alcuni diritti e condizioni ritenute essenziali per i lavoratori, che tuttavia incontreranno contestazioni da parte di alcuni Stati che manifestano il timore che netti ravvicinamenti di condizioni di lavoro possano grava sulla parte economica.

L’ottica si ridimensionerà a tal punto da ridursi a diritti già riconosciuti in precedenza.

5 Uno studio dei punti salienti dei trattati e delle tappe che hanno portato alla maturazione dell’ordinamento e delle istituzioni dell’UE

Conducendo uno studio dei principali trattati che hanno portato all’Unione, si osserva come da principio la natura di questi era per regolare interessi prettamente economici e, solo successivamente, si poneva di regolare e promuovere quelli sociali.

Cosa possiamo evidenziare per ognuno dei principali trattati? Quali sono i punti chiave e le svolte?

Il trattato CECA [1951 – Parigi]

Il trattato CECA [1951 – Parigi]: mira alla creazione di una comunità economica, vede coinvolti solo 6 paesi: Germania, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo.

La comunità si occupa di regolare solo i settori del carbone e dell’acciaio, in quel momento prodotti chiave dell’industria. L’intenzione è di favorire un mercato comune più aperto, con obiettivi ed istituzioni condivise, così da favorire anche uno sviluppo dell’occupazione e un miglioramento della qualità di vita.

L’intervento si sostanzia con l’eliminazione di tasse e ricarichi doganali riguardo le materie prime carbone e acciaio, la diffida di pratiche discriminatorie eventualmente adottate dai produttori, il divieto di utilizzo di aiuti statali.

La comunità è dotata di personalità giuridica e nel trattato si delineano già 4 istituzioni:

  1. Alta autorità.
  2. Consiglio speciale dei Ministri.
  3. Assemblea comune.
  4. Corte di Giustizia.

Bisogna attendere il 1957, quando a Roma, col trattato CEE ed in concomitanza col trattato EURATOM, la questione migliora grazie all’allargamento dei settori di mercato regolati. Gli Stati che prendono parte ai trattati sono ancora i medesimi del trattato CECA.

Il trattato CEE [1957 - Roma]

Col trattato CEE [1957 - Roma] si ambisce ad una comunità economica che promuova l’instaurazione di un mercato comune e di politiche comuni nel settore agricoltura e trasporti. Notiamo ancora che si parla di comunità e non di Unione.

Sono designate sempre 4 istituzioni, con l’aggiunta di un comitato.

  1. Assemblea.
  2. Consiglio.
  3. Commissione.
  4. Corte di Giustizia.

+ Un comitato economico e sociale, istituito a carattere di consultazione.

Punto saliente è quello che riguarda la libera circolazione delle persone, dei lavoratori, all’interno della comunità e il loro diritto di stabilimento, nonché la libera circolazione di capitali e di servizi.

Grazie all’art.85 CEE, particolare attenzione viene posta alle regole di concorrenza specificando il divieto di collusione fra imprese e il divieto di falsare la concorrenza.

Con l’art. 91 CEE, viene poi introdotta una raccomandazione: qualora emergano fenomeni di dumping, ossia di alienazione di beni a prezzi inferiori a quelli di mercato, verrà fatta osservazione agli Stati della comunità in cui sono rilevati.

Con gli artt. 117 e 118 CEE si parla finalmente di politiche sociali, ponendo l’attenzione sulle condizioni di vita e di lavoro. Si assegna alla commissione il compito di promuovere: occupazione, diritto al lavoro, formazione, sicurezza sociale e in materia di infortuni, d’igiene sul lavoro, diritto sindacale e trattative collettive.

Vengono istituiti:

  • Il fondo sociale europeo FSE Fondi strutturali.
  • La Banca europea per gli investimenti.

Con l’EURATOM si vogliono creare le premesse per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari dato che il nucleare era la nuova fonte di energia.

Prima di giungere al Trattato di Maastricht, vediamo l’intervento della Convenzione di Vienna, cui seguono l’Atto Unico e la Carta Sociale, vedi a lato l’approfondimento.

Approfondimento

Ciò che si manifesta con gli avvenimenti della Carta Sociale è sicuramente la debolezza e la difficoltà nell’integrazione normativa da parte della Comunità. La politica economica dei vari Stati vorrebbe solo i vantaggi del mercato unico, senza pagarne i prezzi.

Il principio del mutuo riconoscimento delle legislazioni nazionali aggrava questa fase statica e, applicato al diritto del lavoro, rischia di essere usato come strumento di de regolazione e abbassamento degli standards sociali.

Sono proprio le politiche sull’occupazione quelle che risentono più di tutte di una sfasatura fra obiettivi proclamati e strumenti disposti per perseguirli.

Fra politiche del lavoro e politiche economiche ha resistito una separazione evidente che ha confinato a lungo l’intervento della Comunità, limitandolo all’uso di strumentazione passiva e Fondi strutturali.

6 Convenzione di Vienna [1969]

Convenzione di Vienna [1969]: come per i trattati, la sua natura di formazione è consuetudinaria. La sua codificazione per iscritto occorre solo per offrire maggiore certezza di diritto. Originando da una consuetudine è quindi ad indirizzo generale, va a riferirsi perciò anche agli Stati non aderenti ad essa.

Il preambolo della Convenzione

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DLMMRC di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Rossi Edoardo Alberto.
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