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IL CONTRATTO PRELIMINARE
Le parti con tale contratto si obbligano a stipulare un contratto successivo detto definitivo.
Nel contratto preliminare le parti devono indicare quello che sarà l’oggetto della prestazione.
Il contratto preliminare, molte volte può essere confuso con quello definitivo ad esempio quando il
contratto preliminare ha effetti anticipati, cioè che si prevede il pagamento anticipato del bene e la
consegna anticipata del bene. Bisognerà vedere i tipo di effetti prodotti, perché nel contratto
definitivo si avrà soltanto un effetto obbligatorio, nel contratto definitivo invece vi possono essere
tanti tipi di effetti come quello traslativo che invece non è mai previsto in quello preliminare.
Il contratto preliminare deve avere la stessa forma del contratto definitivo. Infatti la parte che sia
obbligata a stipulare il successivo contratto definitivo dovesse essere inadempiente può esservi
anche l’esecuzione in forma specifica, ovvero si va davanti a un giudice che farà una sentenza
costitutiva quindi la sentenza produrrà gli stessi effetti di un contratto non concluso e inoltre ci sarà
il risarcimento del danno del soggetto che non ha eseguito la prestazione.
Il contratto preliminare non rientrava negli atti che devono farsi tramite una trascrizione poi con un
D.L. si è deciso che anche il contratto preliminare può essere sottoposto ad una trascrizione. La
trascrizione del preliminare serve per essere opponibile ai terzi. La trascrizione del preliminare fa si
che si prenotino gli effetti della trascrizione del definitivo. Entro tre anni si deve procedere alla
trascrizione di quello definitivo., pena la perdita dell’efficacia della trascrizione del preliminare.
LA CAUSA DEL CONTRATTO
E’ uno degli elementi essenziali del contra tratto e viene menzionato dall’art.1325 c.c.
L’art.1343 c.c. decide che la causa deve essere lecita cioè deve essere meritevole di tutela quindi
non contraria a norme imperative, al buon costume e all’ordine pubblico. Si reputa altresì illecita la
causa di un contatto detto “in frode alla legge” , cioè un contatto che costituisce un mezzo per
eludere la legge.
La causa è un interesse perseguito dalle parti che si differenza dal motivo, cioè ciò che la parte ha
preso in considerazione per portarlo a stipulare quel determinato contratto.
Vi sono due funzioni per accertare la liceità della causa:
• La funzione economico- sociale (causa in astratto) che secondo la dottrina è l’unica alla
quale si poteva fare affidamento. Nel momento in cui due parti vogliono stipulare un
contratto che rientra tra i contratti tipici, tutti gli elementi essenziali di quel contratto, tra cui
anche la causa, saranno leciti perché previsti dall’ordinamento. Quindi l’ordinamento fa un
tipo di accertamento in astratto.
• Può accadere che le parti nel momento della stipulazione del contratto seguono la struttura
di un contratto tipico ma in realtà perseguono una causa non tutelata dall’ordinamento
giuridico. Bisognerà fare un analisi approfondita sulla causa in concreto, ovvero la funzione
economico-individuale.
Anche i contratti atipici hanno questo tipo di accertamento. Bisognerà verificare che l’interesse
sotteso, comune delle parti sia meritevole di tutela.
LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO
L’art. 1321 c.c. dice che il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire o estinguere un
rapporto giuridico patrimoniale. Per avere un accordo si individuano due elementi fondamentali: la
proposta e l’accettazione. Quando alla proposta segue l’accettazione vi è un accordo.
L’accettazione rispetto alla proposta deve essere conforme di contenuto, identico alla proposta. Se
l’accettazione contiene delle modifiche non si avrà l’accordo perche vale come controproposta.
Se il proponente richiede che l’accettazione venga manifestata con una determinata forma, il
contratto si conclude solo se l’oblato abbi accettato le forme richieste anche se quella forma non è
richiesta dall’ordinamento.
Nella formazione di un contratto dove la parti sono distanti, la legge stabilisce che il contratto si
considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente è venuto a conoscenza
dell’accettazione della sua proposta. L’ordinamento presume che il proponente abbia conosciuto
l’accettazione quando l’accettazione stessa giunge al domicilio del proponente. E’ una
presunzione relativa (presunzione assoluta: non ammette prova del contrario; prestazione relativa:
ha l’inversione dell’onere della prova), il proponente può sempre dimostrare di non aver potuto
conoscere l’accettazione per causa a lui non imputabile.
LA REVOCA
La proposta e l’accettazione possono essere ritirate tramite l’effetto della revoca (art 1328 c.c.).
La proposta può essere revocata fino a quando il contratto non sia concluso.
L’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima
dell’accettazione.
Se l’accettante ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il
proponente è tenuto ad indennizzarlo delle spese.
LA PRELAZIONE
Ciascuno è libero di contrattare con chi crede. Tuttavia talvolta la legge o un patto volontario delle
parti possono attribuire ad un soggetto un diritto di prelazione, ossia il diritto di essere preferito ad
ogni altro. Il soggetto passivo della prelazione non è obbligato a concludere il contratto, qualora
però decida di vendere è obbligato prima di stipulare il contratto con un terzo ad offrire al titolare
della prelazione di perfezionare il contratto con le stesse condizioni del terzo.
La prelazione può essere volontaria se concessa con un accordo tra i privati; può essere legale se
accordata per norma di legge.
Quando è volontaria non è opponibile a terzi ed ha efficacia obbligatoria: in caso di danni, il
promittente è tenuto al risarcimento.
Quando la prelazione è legale, si assicura un diritto di prelazione opponibile ai terzi, cosicché in
caso di violazione il prelazionario ha diritto al retratto (riscatto) il bene al terzo.
LA RAPPRESTENTANZA
E’ l’istituto per cui un soggetto detto rappresentante è attribuito un potere di compiere atti per conto
di un altro soggetto detto rappresentato.
Rappresentanza diretta: Il rappresentante agisce non soltanto per conto del rappresentato
o e gli effetti del negozio si ripercuoteranno sulla sfera giuridica del rappresentato.
Rappresentanza indiretta: Il rappresentante compie atti non soltanto in conto a anche per
o nome e gli effetti del negozio si ripercuoteranno nella sfera giuridica del rappresentante.
Quest’ultimo farà un altro negozio in modo da trasferire gli effetti nella sfera giuridica del
rappresentato.
Il contratto è annullabile se la volontà del rappresentante è affetta da vizi.
E’ annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso o come rappresentante di
un'altra parte.
LA SIMULAZIONE
Si considera simulato un contratto dove la parti non vogliono che gli effetti si producano.
• Simulazione assoluta: Le parti si limitano a stipulare un contratto che non produrrà effetti
• Simulazione relativa: Le parti stipulano un contratto che non produrrà effetti a che
nasconde un altro contratto, detto dissimulato, dove le parti hanno deciso che produrrà
effetti.
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEI CREDITORI
Di fronte ad un contratto simulato si hanno due figure: un simulato acquirente e un simulato
alienante.
I creditori del simulato alienante vogliono dimostrare in giudizio che in realtà non c’è stato alcun
passaggio di proprietà.
I creditori del simulato acquirente, invece, vogliono dimostrare che all’esterno appaia il contratto di
simulazione in modo da avere un bene in più da aggredire.
PRESTAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI
I contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine sono dei contratti di una durata
superiore ad un anno dove il consumatore acquista a titolo oneroso il diritto di godere sconti e
vantaggi relativamente al godimento di un alloggio, separatamente o unitariamente al viaggio. Il
D.L. 2011/79 è il codice del turismo che ha confermato i presupposti del codice del consumo cioè
gli obblighi di informazione.
Il contratto deve essere redatto per iscritto.
Vi sono dei servizi integrati detti pacchetti turistici che prevedono la fornitura di prestazioni di
trasporto alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto( es. escursioni guidate).
Gli obblighi di informazione qui consistono nella consegna di un crepuscolo descrittivo
Vedi cod.civ pag . 820
NULLITA’ DI PROTEZIONE
Il presupposto è che ci sia un contratto del consumatore con un asimmetria tra i contraenti.