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Il contratto preliminare

Le parti con tale contratto si obbligano a stipulare un contratto successivo detto definitivo. Nel contratto preliminare le parti devono indicare quello che sarà l’oggetto della prestazione.

Il contratto preliminare, molte volte, può essere confuso con quello definitivo, ad esempio quando il contratto preliminare ha effetti anticipati, cioè si prevede il pagamento anticipato del bene e la consegna anticipata del bene. Bisognerà vedere i tipi di effetti prodotti, perché nel contratto definitivo si avrà soltanto un effetto obbligatorio, mentre nel contratto definitivo vi possono essere tanti tipi di effetti come quello traslativo, che invece non è mai previsto in quello preliminare.

Il contratto preliminare deve avere la stessa forma del contratto definitivo. Infatti, la parte che sia obbligata a stipulare il successivo contratto definitivo dovesse essere inadempiente può esserci anche l’esecuzione in forma specifica, ovvero si va davanti a un giudice che farà una sentenza costitutiva, quindi la sentenza produrrà gli stessi effetti di un contratto non concluso e inoltre ci sarà il risarcimento del danno del soggetto che non ha eseguito la prestazione.

Il contratto preliminare non rientrava negli atti che devono farsi tramite una trascrizione, poi con un D.L. si è deciso che anche il contratto preliminare può essere sottoposto ad una trascrizione. La trascrizione del preliminare serve per essere opponibile ai terzi. La trascrizione del preliminare fa sì che si prenotino gli effetti della trascrizione del definitivo. Entro tre anni si deve procedere alla trascrizione di quello definitivo, pena la perdita dell’efficacia della trascrizione del preliminare.

La causa del contratto

È uno degli elementi essenziali del contratto e viene menzionato dall'art. 1325 c.c. L'art. 1343 c.c. decide che la causa deve essere lecita, cioè deve essere meritevole di tutela quindi non contraria a norme imperative, al buon costume e all’ordine pubblico. Si reputa altresì illecita la causa di un contatto detto “in frode alla legge”, cioè un contatto che costituisce un mezzo per eludere la legge.

La causa è un interesse perseguito dalle parti che si differenzia dal motivo, cioè ciò che la parte ha preso in considerazione per portarlo a stipulare quel determinato contratto.

Due funzioni per accertare la liceità della causa

  • La funzione economico-sociale (causa in astratto) che, secondo la dottrina, è l’unica alla quale si poteva fare affidamento. Nel momento in cui due parti vogliono stipulare un contratto che rientra tra i contratti tipici, tutti gli elementi essenziali di quel contratto, tra cui anche la causa, saranno leciti perché previsti dall’ordinamento. Quindi l’ordinamento fa un tipo di accertamento in astratto.
  • Può accadere che le parti nel momento della stipulazione del contratto seguano la struttura di un contratto tipico ma in realtà perseguano una causa non tutelata dall’ordinamento giuridico. Bisognerà fare un’analisi approfondita sulla causa in concreto, ovvero la funzione economico-individuale.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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