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Lezione 2 (27/02/19):

L’ordine giuridico dell’Unione Europea. Questi trattati appartengono ai trattati

istitutivi di organizzazioni internazionali. Hanno creato organizzazioni

internazionali, gli stati creano un nuovo soggetto giuridico nell’ordinamento

internazionale e attribuiscono ad esso funzioni esercitate mediante organi per il

raggiungimento di determinati obiettivi. Questi organi riflettono una composizione

propri degli stati e governi. Ci sono delle organizzazioni internazionali di carattere

regionale come il consiglio d’Europa, che ha il compito di promuovere l’istituzione di

accordi tra stati e responsabile della CEDU.

Questi trattati costituiscono il diritto primario dell’ordinamento giuridico dell’UE e il

diritto primario ha natura pattizia e appartiene al genus del diritto internazionale.

Questi trattati non esauriscono l’area del diritto primario e accanto a questi strumenti

ce ne sono altri. Dopo la CEE ed EURATOM viene istituita una convenzione per

istituzioni comuni che prevede che le tre organizzazioni internazionali hanno in

comune l’assemblea e la corte di giustizia. Il fatto che siano comuni ha due valori,

è indicazione di una sorta di interconnessione organica tra le tre organizzazioni

e non vuol dire che vi sia una confusione sul piano giuridico in quanto le tre

organizzazioni agiscono nell’ambito del trattato di cui ricade l’azione. Questo

meccanismo di rendere comuni le organizzazioni viene rafforzato nel 65 con un nuovo

accordo internazionale, il trattato della fusione degli esecutivi, che rendono

comune il consiglio e quella che nel trattato CECA è la commissione.

Dopo questa adozione di accordi internazionali, si hanno una serie di accordi

internazionali per modificare quelli inizialmente stipulati, accordi di revisione del

diritto primario originario che avviene secondo regole. Il primo di questi accordi di

revisione è l’atto unico europeo del 1986 ed è un atto e accordo internazionale

dove viene modificato CEE, EURATOM e CECA con modifiche istituzionali ma anche

di diritto materiale attribuendo materie alla competenza di istituzioni europee. In

quella sede abbiamo anche un paio di modifiche sul piano istituzionale in quanto

l’assemblea delle tre comunità viene chiamata parlamento europeo e la comunità

economica europea diventa comunità europea e quindi la CEE diventa trattato della

comunità europea. Questo comporta un allargamento del campo di applicazione della

CEE anche a settori non strettamente economici.

L’atto europeo prevede l’art. 30 che introduce una forma di CPE, cooperazione

politica europea, che introduce per la prima volta un tentativo di coordinamento

delle politiche estere degli stati membri. Perché? Ci si fida di più anche degli altri

ma anche la forte integrazione economica tra stati membri aveva reso evidente la

politica economica e quella commerciale e quella estera. Si pensa di non separare

questi tipi di politica, in quanto la politica estera è una dei settori più rappresentativi

del potere dello stato, dove lo stato vuole mantenere più libertà possibile. Per questo

si decide di prevedere accanto a queste istituzioni europee un coordinamento in tema

di politica estera.

Ci sono anche il trattato di Maastricht del 42 in quanto porta a cooperazione

politica e introduce le premesse di una moneta comune. Firmato il trattato nel

92, è un trattato che ridisegna la struttura dell’UE in quanto nasce l’UE accanto le tre

entità già esistenti (CEE…). Con questo trattato la CEE perde la parte economica, il

trattato istituisce l’UE ma non vengono cancellati i trattati precedenti e le comunità

continuano ad esistere. Viene concepita una più grande forma di integrazione sia

politica che economica nella quale continuano ad esistere le comunità. L’UE si forma

quindi su tre pilastri: continuano a esistere la CECA, CEE e EURATOM e la CEE diventa

comunità europea per integrazione politica, vengono avviate le competenze della

comunità anche in materia di istruzione. Si seguono strettamente le procedure

legislative per l’adozione degli atti attraverso la partecipazione del parlamento e

consiglio. Abbiamo altri ambiti di cooperazione tra stati membri dell’UE che operano

con metodo intergovernativo come la politica estera di sicurezza comuni (PESC) e

giustizia e affari interni (GAI, dove sta la cooperazione giudiziaria sia in materia

civile che penale e con Maastricht viene portata la cooperazione degli stati nell’ambito

dell’UE) dove sono settori dove è preponderante il ruolo degli stati rispetto alle

istituzioni.

Il trattato di Maastricht è istitutivo ma anche di revisione e introduce la

cittadinanza europea, duale ovvero che è cittadino dell’UE un cittadino dello stato

membro, il diritto comunitario quindi attribuisce diritti a cittadini in quanto cittadini

dell’UE e abbiamo diritti peculiari come la libertà di circolazione e di soggiorno su un

altro stato membro. Viene istituito il diritto di protezione consolare, il cittadino

europeo può essere assistito dalle autorità consolari di un altro stato membro se si

trova in uno stato terzo. Ci sono anche diritti politici come la possibilità di votare ed

essere eletti al parlamento europeo o quelli comunali di un altro stato membro, si

favorisce quindi l’integrazione del cittadino.

Con questo trattato si gettano le basi dell’unione economica monetaria, anche se poi

la BCE diventa operativa dal 98. Gli stati che partecipano all’euro sono 19 ma gli stati

dell’UE sono attualmente 28 fino al 29 marzo.

Dopo Maastricht abbiamo un trattato di revisione, il trattato di Amsterdam, firmato

il 2 ottobre del 97 e entra in vigore il primo maggio del 99, si ha una modifica della GAI

per cui la cooperazione in maniera civile va insieme alla CE e CECA e EURATOM e

viene introdotta la materia di visti e di asilo in tema di immigrazione, nei trattati quindi

abbiamo le basi giuridiche per una politica comune in materia di immigrazione che

consentono l’azione di istituzione di norme comuni in materia di immigrazione. Con

Amsterdam viene rafforzata la tutela dei diritti fondamentali in quanto all’interno

dei trattati queste norme sui diritti fondamentali non c’erano ma già con Maastricht

viene introdotto con l’art. 6 una loro menzione e questi diritti devono essere rispettati

dall’istituzione dell’UE ma anche con Amsterdam abbiamo un ulteriore rafforzamento.

Altra modifica riguarda la possibilità degli stati che hanno i requisiti di

progredire nell’integrazione attraverso forme di cooperazione rafforzata, che

consente ad alcuni stati che sono in una situazione tale da avere convergenza nelle

proprie politiche per raggiungere obiettivi di integrazione più stretta di altri stati

dell’UE e il trattato consente a questi stati queste forme di integrazione. L’euro può

essere considerata una forma di integrazione per esempio oppure il regolamento sulla

legge applicabile del divorzio, non adottato da tutti gli stati ma da alcuni.

Abbiamo anche il trattato di Nizza firmato nel 26 febbraio del 2001 ma entra in

vigore nel primo febbraio 2003. Abbiamo una revisione del funzionamento delle

revisioni ma è un’occasione persa per procedere a modifiche più significative

in quanto nel frattempo è stata elaborata la Carta di Nizza che elabora i diritti

fondamentali per l’UE per colmare i vuoti dei trattati ed è stata firmata nello stesso

periodo ma non fa parte del trattato di Nizza ma rimane quindi un ambito affidato alla

competenza della corte di giustizia che elabora i diritti fondamentali come principi

generali.

Però nel 2004 si comincia a parlare di un trattato che costituisce una costituzione

per l’Europa e quindi si firma a Roma, la costituzione europea. È sempre un

trattato internazionale che è elaborato dagli stati membri. Non entra mai in vigore in

quanto non ratificato dalla Francia e Olanda che avevano istituito un referendum sulla

ratifica o meno. I motivi di questo blocco sono il significato politico, la costituzione

indica un passo verso un’integrazione maggiore e nell’ottica di alcuni stati avrebbe

implicato una perdita di sovranità e anche nel testo vengono inseriti richiami a

costituzioni nazionali che minacciano gli stati sulla loro sovranità. La mancata

approvazione di questo trattato segna un periodo di crisi e riflessione dell’UE in quanto

ci si chiede quale strada debba prendere l’integrazione europea, se ritornare a

un’integrazione di tipo economico senza progredire a livello politico.

Questa fase di crisi viene superata con la firma del trattato di Lisbona il 13

dicembre del 2007 e in vigore dal primo dicembre del 2009 e modifica l’assetto

dell’UE. Riprende molti elementi di modifica del trattato di costituzione d’Europa e

l’UE si sostituisce alle comunità e quindi non c’è più la rigida divisione tra metodo

comunitario e intergovernativo e vengono ridefinite le competenze all’interno dei

trattati e questo è significativo perché vengono inseriti elenchi di quelle che sono le

competenze dell’UE e viene rimarcato con norme il principio di attribuzione delle

competenze poiché gli stati in questa fase di crisi temendo la perdita della propria

sovranità vogliono rimarcare nei trattati che l’UE è competente solo in alcuni settori e

quindi abbiamo un inserimento di cataloghi di competenza dell’UE. Per le competenze

esclusive, all’art. 3 del trattato del funzionamento dell’UE vengono indicati i 5 settori

di competenza esclusiva dell’UE.

Il trattato di Lisbona è di revisione e modifica il trattato di Roma istitutivo della CEE e

lo fa diventare TFUE, accanto al quale rimane il trattato di Maastricht che diventa

TUE. C’è anche un’innovazione dei diritti fondamentali in quanto con il trattato la

carta di Nizza acquisisce pari valore dei trattati e quindi un rango di diritto primario.

Viene anche introdotto il rappresentante degli affari esteri e della sicurezza e rafforzati

i diritti dei cittadini europei.

A questo insieme di trattati è presente la categoria di trattati di adesione, trattati di

diritto internazionale stipulati tra due parti che da un lato sono tutti gli stati dell’UE a

un certo tempo e dall’altra uno o più stati membri nuovi, porta una modifica

soggettiva dell’UE includendo uno o più nuovi stati che desiderano farne parte. Questi

trattati quando realizzano l’adesione di un nuovo stato membro introducono

modifiche oggettive, modificano la composizione dell’istituzione per cui

bisogna riflettere lo statuto del nuovo stato membro che entra. Uno è del 72, adesione

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
76 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher babyjaime di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Condinanzi Massimo.