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Il lavoro retribuito e l'investimento affettivo nella famiglia

Che considerano il lavoro retribuito come un'attività secondaria rispetto al loro principale investimento affettivo nella famiglia. Quando il lavoro part-time è poco diffuso, è anche scarsa l'occupazione femminile e, per un effetto di autoselezione, tra quelle che lavorano prevalgono le emancipate, che disdegnano il tempo parziale. Per contro, quando part-time e occupazione femminile sono molto diffusi, allora è presente sul mercato del lavoro anche la gran massa delle più gratefull slaves, committed alla famiglia che non al lavoro, e quindi alla ricerca di un orario ridotto per avere tempo da dedicare alle cure familiari. Ciò spiega due fenomeni a prima vista paradossali quali la relazione negativa tra diffusione del part-time involontario al crescere delle occupate a tempo parziale. Inoltre, considerando che un elevato livello di istruzione è un importante fattore di emancipazione per le donne, si comprende anche perché in tutti i paesi il lavoro

PART-TIME SIA MOLTO PIÙ DIFFUSO TRA LE DONNE MENO ISTRUITE E PER LE ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO MENO QUALIFICAZIONE.

Il Decreto Legislativo 276 del 10 settembre 2003, ha fornito maggiori garanzie e tutele ai collaboratori coordinati e continuativi. Infatti, oggi, la collaborazione coordinata e continuativa si colloca a metà strada tra il lavoro autonomo e quello dipendente.

La legge ha fatto acquisire a questa forma contrattuale alcune tutele tipiche del lavoro subordinato, ad esempio per quanto riguarda la remunerazione, la sospensione del rapporto in caso di malattia, di infortunio o per la maternità.

Inoltre sono stati circoscritti drasticamente i campi di applicazione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative, prevedendone l'utilizzo solo per alcuni soggetti, tipo i pensionati e gli iscritti agli albi professionali. Le prestazioni disciplinate dalla collaborazione coordinata e continuativa devono essere di tipo occasionale e quindi inferiori ai 30 giorni.

e possono avere come corrispettivo annuo un limite massimo di 5000 euro. In tutti gli altri casi il datore di lavoro deve necessariamente trasformare quello che prima era un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in un contratto di lavoro subordinato standard, oppure in un contratto di lavoro a progetto. La disciplina delineata per il lavoro a progetto, che prevede maggiori tutele per il lavoratore, viene quindi applicata in via generale. Il contratto di lavoro a progetto si configura come un rapporto di lavoro autonomo, stabilito tra impresa committente e collaboratore a progetto. La regolamentazione di questa tipologia contrattuale ha l'obiettivo di porre un freno all'abuso delle Collaborazioni Coordinate e Continuative, spesso utilizzate in modo reiterato in sostituzione dei contratti a tempo indeterminato. L'idea di fondo è quella di collegare la collaborazione coordinata a progetti specifici per evitare pratiche elusive. Per

L'efficacia del negozio, la normativa indica una serie di elementi minimali del progetto, come prima cosa la prestazione di durata lavoro, che può essere determinata o determinabile, cioè risolversi al momento della realizzazione del progetto, del programma o della fase di lavoro. Un altro elemento importante è il contenuto del progetto. Infatti i programmi o i progetti possono essere connessi all'attività principale o non accessoria dell'impresa, ma possono totalmente coincidere con la stessa o a essa sovrapporsi, proprio per questo il progetto deve fare riferimento a un risultato ben individuato. Ci sono poi altre forme di contratti lavorativi, ad esempio la collaborazione occasionale, il contratto di inserimento, il contratto di lavoro intermittente e il contratto di lavoro ripartito. La collaborazione occasionale viene definita anche lavoro autonomo occasionale e consiste nell'attività lavorativa.

caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. Rappresenta senza dubbio la forma più semplice nell'ambito del lavoro autonomo perché non vi sono particolari vincoli formali e burocratici per la sua stipulazione. C'è poi il contratto di inserimento, che è stato introdotto in sostituzione del contratto di formazione e lavoro. Il contratto di inserimento è finalizzato a realizzare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone. Molto simile all'apprendistato, questo tipo di contratto "causa prevede un rapporto di lavoro subordinato a mista", pertanto, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere alla formazione professionale del proprio dipendente. Il contratto di lavoro intermittente è invece una novità introdotta dalla Legge Biagi in via sperimentale. È un contratto di lavoro subordinato, a

tempodeterminato o indeterminato, con cui un lavoratore si pone a disposizione deldatore di lavoro per svolgere determinate prestazioni nel momento in cui sirendono necessarie. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato perqualunque lavoratore, al fine di poter svolgere prestazioni di caratterediscontinuo o intermittente, per periodi predeterminati come ad esempio week-end, vacanze natalizie, pasquali, ferie estive, e per altri periodi individuati dallacontrattazione collettiva di settore.

Il contratto di lavoro ripartito viene definito, dall’art. 41 del Decreto“specialelegislativo 276/2003, come uno rapporto di lavoro”. Infatti con questaformula contrattuale due lavoratori assumono in solido l’adempimento diun’unica e identica prestazione lavorativa decidendo autonomamente laripartizione dell’orario di lavoro, ma con l’obbligo di sostituirsi vicendevolmentein caso di impedimento.

La legge Biagi, oltre a ridefinire formule

Contrattuali già in uso, ha creato anche nuovi istituti, in sostituzione dei precedenti considerati superati ed obsoleti, e si è così elaborato il lavoro somministrato a tempo determinato, che sostituisce il lavoro interinale che era stato introdotto verso la fine degli anni '90. Il contratto di somministrazione riprende, ampliandone le possibilità di applicazione, lo schema della fornitura di lavoro temporaneo, il cosiddetto e allo stesso tempo prevede la nuova figura contrattuale del lavoro interinale, della somministrazione a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione a tempo determinato segue il modello del contratto di fornitura di lavoro temporaneo: un contratto commerciale stipulato fra due imprenditori che ha per oggetto la messa a disposizione a favore dell'utilizzatore di uno o più lavoratori dipendenti del somministratore. Il contratto di somministrazione può anche essere a tempo indeterminato.

LEZIONE 18 – I LAVORI

su un approccio flessibile al lavoro. L'approccio flessibile al lavoro implica la possibilità di adattare l'orario di lavoro alle esigenze personali e familiari, consentendo una maggiore conciliazione tra vita professionale e vita privata. Questo può includere la possibilità di lavorare da casa o di avere orari di lavoro flessibili. Inoltre, l'approccio flessibile al lavoro può favorire lo sviluppo delle competenze e delle capacità individuali, consentendo ai lavoratori di acquisire nuove conoscenze e di adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro. L'obiettivo finale di un approccio flessibile al lavoro è quello di migliorare la qualità della vita dei lavoratori, consentendo loro di realizzarsi professionalmente e di godere di un equilibrio tra lavoro e vita personale. In conclusione, nell'era post-industriale, l'approccio flessibile al lavoro è diventato sempre più importante per garantire la soddisfazione e il benessere dei lavoratori.sulla cooperazione e sulla partecipazione in prima persona. Assistiamo, quindi, ad un cambiamento repentino dei contesti socioeconomici dei modi di produrre e di organizzare le imprese, l'ambiente di lavoro e l'uso del tempo. La velocità con cui avvengono tutte queste trasformazioni, non permette la sedimentazione delle esperienze e dell'apprendimento. Nella vita di ciascun lavoratore è infatti molto frequente riscontrare cambiamenti di collocazioni lavorative ripetute, oltre ad interruzioni continue dell'accumulo di esperienza specifica. Questa cosa comporta, a livello personale, il dover far fronte a situazioni altamente stressanti e ad alto rischio per la salute fisica e psichica. Il mercato del lavoro necessita, quindi, di importanti modifiche al suo apparato regolatorio, innanzitutto avanzando coerentemente verso una modernizzazione dell'organizzazione e dei rapporti di lavoro, auspicabilmente d'intesa con le parti sociali e, attraverso.

L'introduzione della nuova normativa sul contratto a termine, che ha rappresentato proprio il primo passo verso queste azioni. "LENegrelli nel libro Sociologia del lavoro scrive: REGOLE SOCIALI INFLUENZANO PARTICOLARMENTE GLI ATTUALI INDIRIZZI DI FLESSIBILITÀ DEI MERCATI DEL LAVORO NEI VARI PAESI E TERRITORI. LA CRISI DELLA FORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA FORDISTA TENDE A TRADURSI ORMAI IN UNA GENERALIZZATA RICHIESTA DI FLESSIBILITÀ ECONOMICA E QUINDI DEL LAVORO CHE INTERESSA E CONDIZIONA TUTTI I SISTEMI SOCIALI. SE È LARGAMENTE CONDIVISA L'OPINIONE CHE PIÙ UN SISTEMA ECONOMICO È FLESSIBILE E MEGLIO È, SOPRATTUTTO NELL'ATTUALE FASE DI TRANSIZIONE, MINORE CONSENSO SEMBRA ESISTERE PERÒ SU QUANTA FLESSIBILITÀ SIA REALMENTE NECESSARIA... LA QUESTIONE È QUANTA FLESSIBILITÀ OGNI SPECIFICA SOCIETÀ È IN GRADO DI TOLLERARE, OVVERO QUALE SIA QUELLA "SOCIETÀ MINIMA DI PROTEZIONE"

SOCIALE INDICATA DA DAHRENDORF O ILIVELLI DI EQUILIBRIO TRA FLESSIBILITÀ ECONOMICA ESOLIDARIETÀ SOCIALE ACCETTATI DALLA SOCIETÀ NEL SUOCOMPLESSO”.

Ma cosa significa flessibilità? La flessibilità è un termine che negli ultimi anni èentrato a far parte del linguaggio corrente sia per gli addetti al diritto dellavoro, ma anche per le istituzioni e soprattutto per le "parti sociali" coinvolte,vale a dire i sindacati, le associazioni dei lavoratori e le associazioni dicategoria.

Con il termine "Flessibilità" s'intendono infatti le misure legislative in grado direndere il rapporto lavorativo di tipo subordinato meno oneroso e menovincolante, senza però far venir meno i diritti acquisiti del lavoratore. Leimprese per dimin

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SSD Scienze politiche e sociali SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher galileodaniela di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di sociologia dei processi economici e del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Luzi Michela.