Tecnica professionale (corso progredito)
Introduzione per lo studente
La presente dispensa riporta con accuratezza i contenuti del corso di Tecnica Professionale (Corso progredito) relativo all'insegnamento del prof. Franceschi. Dal momento che le lezioni seguono fedelmente la struttura proposta dalle slides messe a disposizione del docente, questa dispensa si propone di essere un'ampia integrazione delle stesse, da leggere in parallelo con le medesime, ed è strutturata proprio a tal fine. La trattazione discorsiva e ricca di esempi rende facilmente intellegibile quanto schematicamente riportato nelle slides, e si qualifica come supporto particolarmente utile alla luce della notevole, e forse dispersiva, quantità di materiali bibliografici di riferimento.
Poteri e doveri del Collegio Sindacale
I poteri e doveri del Collegio Sindacale sono normati dagli Art. 2403 e 2403 bis del Codice Civile. Con riferimento ai doveri, la norma richiama soltanto la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto, e la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; ad entrambe le tipologie di vigilanza è dunque dato contenuto dalle norme di comportamento.
Con riferimento alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto è innanzitutto compito del Collegio Sindacale verificare che le delibere assembleari e del CdA siano in linea con le norme sia legislative che settoriali (es. autorizzazioni per operare nel settore energetico, ecc.), e dette delibere devono risultare da convocazioni regolari (es. convocazione ordinaria di 8 giorni, o convocazione straordinaria in tempi più stretti) in cui si siano rispettati i quorum previsti dalla legge e dallo statuto.
Ci sono poi altri elementi ricompresi nell'ambito della “vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto” anche con riferimento alle norme comportamentali, ma in realtà trasversali ai principi di corretta amministrazione ed assetto organizzativo; si tratta ad esempio della verifica del rispetto della normativa sulla privacy, sull'antiriciclaggio, sulla sicurezza, ecc. (es. verifica che i locali siano a norma di legge, che le prese elettriche siano in linea con le previsioni comunitarie, ecc.).
Con riferimento alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione è invece compito del Collegio Sindacale verificare che le scelte gestionali siano ispirate al principio di ragionevolezza e di corretta informazione, qualificandosi come congruenti e compatibili con il patrimonio a disposizione dell'impresa.
Nell'ambito di un progetto di investimento, ad esempio, è compito del Collegio Sindacale verificare che il VAN del progetto sia positivo, e che tutti i dati necessari ad identificare i flussi di cassa relativi al progetto e necessari a calcolare il VAN siano individuati, calcolati correttamente, ecc. Devono inoltre essere state fatte analisi strategico-operative sulla base dell'EBITDA, di eventuali policy aziendali (es. payback period inferiore a 3 anni), e della tipologia di finanziamento che si intende utilizzare (il financing non è infatti riflesso nel calcolo del VAN, ma è di fondamentale importanza verificare l'impatto del finanziamento – ammesso che l'impresa non abbia risorse proprie – sul VAN; si rischierebbe altrimenti di conseguire perdite anche perseguendo progetti a VAN positivo, dovute ad eccessivi oneri finanziari).
Gli amministratori devono dunque essere consapevoli della rischiosità e degli effetti delle decisioni assunte (cfr. pag 74 e seguenti della dispensa), e per farlo devono necessariamente effettuare delle simulazioni delle conseguenze economiche, patrimoniali, e finanziarie delle decisioni da assumere sull'azienda. Si tenga presente che il Collegio Sindacale monitora la realizzazione delle delibere anche nel corso dell'incarico, per verificare che gli amministratori abbiano sotto controllo lo svilupparsi delle loro decisioni (es. controllo della situazione infra-annuale, della PFN, del budget di tesoreria, ecc.).
Compiti del Collegio Sindacale
Rientra inoltre tra i compiti del Collegio Sindacale la vigilanza:
- Sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo [Si ricordi quanto detto tempo fa riguardo la verifica da parte del Collegio Sindacale dell'organigramma (poiché occorre vigilare sul fatto che le direttive arrivino dagli amministratori (e non da figure quali amministratori di fatto)), e del manuale delle procedure (poiché occorre controllare che le procedure siano effettivamente conosciute)].
- Sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema del controllo interno [Il sistema di controllo interno, ove previsto, non è giudicato dal Collegio Sindacale nel merito: la funzione di controllo interno prevede periodicamente (di solito annualmente) un piano di audit, che individui le aree che la funzione di controllo interno verificherà nell'esercizio, controllando che le procedure adottate dall'impresa siano rispettate e che non vi siano elementi di criticità, e della documentazione derivante da tale attività il Collegio Sindacale si serve per le proprie verifiche, valutando inoltre il lavoro svolto dalla funzione di controllo stessa].
- Sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema informativo contabile [Tale verifica è condivisa del Collegio Sindacale con il revisore legale, qualora il compito di revisione non sia affidato al Collegio stesso. In tale ambito, sotto un profilo operativo, è innanzitutto necessario individuare le macro-aree su cui si basa il sistema informativo contabile (es. ciclo acquisti; ciclo vendite; ciclo gestione magazzino; gestione cespiti; ecc.), verificando poi il corretto svolgimento delle procedure all'origine della documentazione contabile (es. verifica d'emissione di fattura; verifica della coerenza tra ordine ricevuto e fattura emessa, ecc.*)]. *[Separazione delle funzioni: generalmente chi emette le fatture non è la stessa persona che riceve gli ordini, in modo da contenere il rischio di manipolazione della contabilità (poiché se chi riceve gli ordini può anche emettere le fatture, è chiaro che volendo manipolare la contabilità lo potrebbe fare)].
- Sul bilancio di esercizio e sulla relazione sulla gestione [Lo vedremo con la dottoressa Bonfante nelle prossime lezioni; basti per ora sapere che se il Collegio ha solo attività di vigilanza si esprimerà solo sull'impostazione del bilancio d'esercizio, mentre se il Collegio ha anche l'incarico di revisione si esprimerà in un'altra ottica, dovendo dare una propria opinion al riguardo].
Per poter realizzare le proprie attività di vigilanza, il Collegio Sindacale necessita ovviamente di specifici poteri. Come già detto, il Collegio può dunque partecipare alle riunioni degli organi sociali (verifica concomitante), ma, come previsto dall'Art. 2403 bis, può anche provvedere a:
- Atti di ispezione e controllo, che qualsiasi componente del Collegio può effettuare in via autonoma. [Ai membri del Collegio non può essere rifiutato l'accesso ai documenti sociali; tale accesso può però essere rifiutato ad eventuali assistenti dei Sindaci, per i quali è dunque necessario richiedere permesso d'accesso alla società].
- Acquisizione di informazioni dagli amministratori
- Acquisizione di informazioni dalla società di revisione o dal revisore [Ne parleremo più avanti in una lezione apposita con il prof. Santi].
- Acquisizione di informazioni dal preposto al controllo interno
- Rapporti con l'Organismo di Vigilanza, che monitora sul corretto funzionamento del modello organizzativo assunto in base alla L. 231/2001
- Rapporti con gli organi delle società controllate
- Convocazione dell'assemblea dei soci, qualora ci sia inerzia da parte del CdA (se l'amministratore è inerte va prima sollecitato informalmente, poi formalmente, scrivendo al Presidente del CdA, e solo successivamente il Collegio Sindacale può invocare l'Art. 2406 del Codice Civile e convocare autonomamente l'assemblea dei soci).
- Denuncia di fatti censurabili [I soci possono fare una denuncia al Collegio Sindacale ex Art. 2408 del Codice Civile in merito a fatti censurabili su cui si invita il Collegio ad indagare. Le denunce fatte dai soci richiedono che il Collegio si attivi al più presto per verificare se vi siano riscontri. In caso affermativo, il Collegio deve rilevare la criticità e comunicarla al CdA. Qualora il CdA non provveda, il Collegio ha la possibilità (oltre che di convocare l'assemblea, come appena detto) di attivare la procedura di cui all'Art. 2409 del Codice Civile, che prevede la denuncia al Tribunale. Posto che non c'è uniformità in dottrina riguardo il fatto che l'Art. 2409 possa essere applicato anche alle srl (le norme di comportamento dicono di sì, ma alcuni autori non sono concordi), va detto che se il Tribunale ritiene sussistenti alcuni indici di pericolosità può nominare un amministratore giudiziario, che amministri autonomamente l'impresa. Qualora invece il Collegio non rinvenga situazioni di criticità, ne farà menzione nella propria relazione al bilancio, diretta ai soci, chiudendo in tal modo la procedura].
[Con riferimento alla slide 8 si tenga conto che la relazione all'assemblea dei soci sarà oggetto di successiva trattazione con la dott.sa Bonfante; i pareri del collegio non sono oggetto di approfondimento del corso; omissioni degli amministratori e modalità di verbalizzazione delle verifiche periodiche sono già stati analizzati].
Il rapporto tra il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale
La separazione di ruoli tra Collegio Sindacale e soggetto incaricato della revisione è abbastanza recente: fino al 2004 (anno della cosiddetta riforma Vietti del Codice Civile), tralasciando le quotate, il Collegio Sindacale era l'unico organo di controllo previsto dalla legge. È infatti solo con l'inserimento nel Codice degli Art. 2409 bis e seguenti*, avvenuta appunto con la citata riforma, che si è separata la funzione di controllo dal Collegio da quella amministrativo-contab...
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Appunti tecnica professionale C.so progredito 2a parte.
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Appunti di Tecnica Professionale (Progredito), Parte 4 di 4
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Appunti di Tecnica Professionale (Progredito), Parte 3 di 4
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Appunti di Tecnica Professionale (Progredito), Parte 1 di 4