Scuola di Architettura Urbanistica ed Ingegneria delle Costruzioni
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi
APPUNTI
TECNICA E SICUREZZA DEI CANTIERI
PARTE 2
Corso di Tecnica e sicurezza dei cantieri (9 CFU)
Docente: Prof. Ing. Marco Lorenzo Agostino Trani
A.A. 2020/2021
Sommario
26 03 2021 - impresa affidataria, art90-obblighi committente, idoneità tecnico professionale ...............................
29 03 2021 - AllegXV-responsabilità del progettista_RL_PSC ....................................................................................
31 03 2021 - Fasi di realizzazione di un piano di sicurezza e coordinamento ............................................................
07 04 2021 - CSE_dirigenti del sicurezza_ruoli_obblighi datore ................................................................................
09 04 2021 - Sezione B_PSC .......................................................................................................................................
12 04 2021 - sezC – Cronoprogramma dei lavori _PLS,PLC REQUISITI DI QUALITÀ OPERATIVA_SCOMPOSIZIONE
OGGETTUALE ..............................................................................................................................................................
14 04 2021 - Analisi e programmazione operativa .....................................................................................................
16 04 2021 - PSC SEZ. D IPF ........................................................................................................................................
19 04 2021 - doc lato impresa DVR-POS-PSS ..............................................................................................................
21 04 2021 - Procedure operativa- valutazRischi-psc-pos .........................................................................................
03 05 2021 - Obblighi documentali di committenti, imprese, coordinatori ..............................................................
12 05 2021 - costi della sicurezza ...............................................................................................................................
17 05 2021 - fascicolo dell'opera ................................................................................................................................
26 03 2021 - impresa affidataria, art90-obblighi committente, idoneità
tecnico professionale
26.03.2021
IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
Domanda studente: “Il Testo Unico appunto dice che deve essere nominato un
coordinatore. Però, ha fatto una piccola parentesi quando c’è un’impresa e un
lavoratore autonomo. Lei diceva che tecnicamente anche lì andrebbe nominato un
coordinatore, solo che c’è una sorta di “scorciatoia” per non nominarlo. Non mi è ben
chiaro quel passaggio.”
Tornando indietro, avevo saltato la definizione perché poi pensavo di riprenderla in un altro momento.
Volevo riprendere con voi questa definizione di impresa affidataria e impresa esecutrice. Nell’articolo
89 del D.Lgs. 81/2008, quello delle definizione, viene proposta anche quella di impresa affidataria.
L’impresa affidataria è l’impresa sostanzialmente titolare del contratto di appalto con il committente.
Quindi, rileviamo immediatamente un aspetto e cioè che, mentre dal punto di vista amministrativo,
si parla di appaltatore e di subappaltatori (l’appaltatore è l’impresa che ha il contratto di appalto).
L’appaltante o la stazione appaltante è, invece, il committente sostanzialmente. Dal punto di vista
amministrativo, si dice appaltatore. Nel mondo, invece, della sicurezza e della ergotecnica, si parla
di impresa affidataria perché è la titolare del contratto di appalto con il committente. Quindi,
cominciamo a capire che affidataria e appaltatore sostanzialmente coincidono. Naturalmente,
l’affidataria può essere più di una nel caso in cui si abbia il contratto a scorporo. Supponiamo che un
intervento possa essere, semplificando, realizzato mediante tre appalti di civile, impianti e finiture.
Allora, si potrebbe avere un’impresa affidataria di tutte le opere civili, un’impresa affidataria di tutte
le opere impiantistiche e un’impresa affidataria di tutte le finiture. Quindi, significa che si hanno tre
appaltatori, cioè si fanno tre diversi contratti di appalto. Questa cosa è estremamente sconsigliabile,
salvo situazioni in cui invece la natura dell’intervento ne possa oggettivamente suggerire
l’opportunità. Ad esempio, se si deve fare un revamping industriale, sta il fatto di fare un contratto di
appalto specifico con coloro che devono fare il revamping impiantistico, viceversa con l’impresa
civile che va solamente a costruire qualche traliccio, fare qualche plinto, fare magari opere minori. In
questi casi, ci può stare. Potrebbe avere senso che, in questo caso, come appaltatore sia nominata
l’impresa che esegue gli impianti perché ha la parte preponderante del contratto. Però, potrebbe anche
essere mandato a scorporo e poi, in un successivo momento, si potrebbero appaltare le finiture perché
nel capannone industriale, dove è stato fatto il revamping, alla fine si vuole dare una bella pittata di
bianco ai muri. A questo punto, si fa l’appalto separato con chi fa le finiture, con chi viene a cambiare
i sanitari, intesi come finitura impiantistica e come opera semplice. Quindi, è importante capire che
appaltatore e affidataria tendenzialmente coincidono da un punto di vista contrattualistico. Solo che,
in termini amministrativi, si parla di appaltatore, mentre dal punto di vista della sicurezza
dell’ergotecnica, si tende sempre a parlare di impresa affidataria. In qualche contratto, si parla
comunque di affidataria al posto di appaltatore, ma diciamo che sono quasi sinonimi. Dipende un po’
dal mondo da cui stiamo guardando il titolare del contratto. Questa impresa affidataria, nell’abito
dell’esecuzione del contratto, può avvalersi di imprese subappaltatrici. Potrebbe anche eseguire in
proprio, ma può anche avvalersi di lavoratori autonomi. Quindi, è libera di organizzare il suo modello
produttivo. In realtà, come poi si vedrà, il modello produttivo verrà chiamato modello organizzativo
di appalto. Sarà cura del progettista ergotecnico, di concerto con il capo progetto o design manager,
definire il modello organizzativo. Torneremo sul modello organizzativo di appalto in un secondo
momento. Per curiosità, il modello organizzativo significa ad esempio scegliere di fare una gara di
appalto in cui sia ammette la presenza di una associazione temporanea di imprese (ATI) o impostata
con un generale contractor o basata su uno scorporo. Questi sono modelli organizzativi di appalto, su
cui torneremo.
L’impresa affidataria può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi, in maniera
completamente libera, se non contrattualmente vincolata da un modello organizzativo che viene
sancito a livello appunto contrattuale. C’è un caso particolare che adesso va per la maggiore negli
appalti di un certo livello che è quello del consorzio fra imprese. Il consorzio di imprese spesso è un
consorzio di imprese che sono fra loro simili. Alla gara, si consorziano e quindi sviluppano dal punto
di vista amministrativo, organizzativo e legale un consorzio. A questo punto, possono partecipare alla
gara di appalto come consorzio. Questo consente di partecipare con un volume di affari superiore
perché, se un’impresa fattura 50 milioni l’anno, un’altra fattura 50 milioni l’anno e una terza pure e
se si consorziano, il consorzio ha un fatturato di 150 milioni l’anno. Allora, succede che il consorzio
fra imprese potrebbe essere anche privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori e quindi senza
operai. Il consorzio non deve necessariamente avere degli operai, perché può avere solamente gli
amministrativi. Se il titolare del contratto è un consorzio, l’impresa affidataria va identificata. Al prof,
è capitato in diversi appalti pubblici che questo passaggio non sia stato fatto. Ciò invece è gravissimo
perché va fatto assolutamente. In questo caso, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata
assegnataria dei lavori in oggetto del contratto di appalto. Questa assegnazione deve essere
identificata nel contratto, quando si fa a firmare. Nel contratto di appalto, quindi, deve essere
individuata dal consorzio. Naturalmente, l’impresa affidataria indicata nell’atto di assegnazione dei
lavori come affidataria deve aver accettato l’individuazione. Perché, è come se il consorzio delegasse
a una consorziata l’esecuzione dei lavori. Quando di va a delegare qualcosa, bisogna che ci riceve la
delega la accetti. Questa è quindi l’impresa affidataria.
Dopodichè, il D.Lgs. 81/2008 definisce l’impresa esecutrice. L’impresa esecutrice è, viceversa, quella
che esegue un’opera o parte di essa. Per poterla eseguire, impegna le proprie risorse umane e
materiali. Quindi, è acclarato il fatto che l’impresa affidataria non necessariamente deve avere gli
operai per eseguire. Nel campo dell’edilizia minore (piccole ristrutturazioni e simili), capita spesso
che l’impresa affidataria in realtà sia un “Mario Rossi”, cioè un faccendiere, una persona che è bravo
a cercare lavori e che poi ha le sue imprese e i suoi artigiani di riferimento a cui farli eseguire. Diciamo
che questo “Mario Rossi” è difficile che sia un semplice libero professionista perché è difficile
arrivare a questo punto. Di solito, esistono le società a responsabilità limitata a socio unico, cioè ci
deve essere un minimo di forma che deve essere rintracciabile poi in un documento nella Camera di
Commercio. Un libero professionista, infatti, non è iscritto alla camera di commercio. Quindi, una
qualche forma di iscrizione alla Camera di Commercio è necessaria. Dopodiché, anche se fosse una
SRL a socio unico e quindi se “Mario Rossi” fosse il socio unico della SRL, bisogna fare attenzione
perché “Mario Rossi” è lui e basta, non ha dipendenti e non ha nessuno che lo aiuta, però deve
ottemperare a tutti gli obblighi (che sono molti) di un’impresa affidataria. Ovviamente, è una sua
scelta se vuole fare l’affidataria da solo, però dovrà ottemperare a una serie di obblighi. Banalmente,
ne cito uno per tutti: fare sopralluoghi in cantiere per controllare la sicurezza in cantiere. Infatti, dovrà
venire lui personalmente. Non è che, per il fatto di aver subappaltato magari un’impresa che fa le
opere civili che è la vera impresa con gli operai, allora può dire “ci pensi tu alla sicurezza del cantiere
e intanto io vado a cercare altri lavori”. Se uno è l’affidataria, deve svolgere il compito di affidataria.
L’impresa esecutrice certamente deve avere le proprie risorse umane e materiali, mentre l’impresa
affidataria potrebbe avere anche solo dei tecnici.
Avevamo disquisito sulla parola “nonché” all’interno dell’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008 quando
avevamo parlato dell’idoneità tecnico-professionale, che oggi approfondiremo. Qui la legge dice
“possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro”. Il “nonché” è
effettivamente sbagliato perché è inclusivo. Infatti, con il “nonché”, bisogna avere sia una cosa sia
l’altra: potrebbe essere possesso sia di capacità organizzative sia di disponibilità di forza lavoro. Il
“nonché” unisce dato che è una congiunzione. Naturalmente, sempre il tutto in riferimento ai lavori
da realizzare. Questo vedremo che, per un’idoneità tecnico-professionale, è fondamentale per non
creare dei documenti giganteschi che poi non servono a nulla. Quindi, bisogna sempre avere in mente
che tutti i documenti devono essere specializzati per quell’opera e quel cantiere. Altrimenti, si finisce
nella tuttologia, che è usata da molti professionisti come “coperta di linus” e che può diventare un
boomerang strepitoso perché la tuttologia in un’aula di tribunale ha un nome e cognome e si chiama
superficialità. Una persona è convinta di mettere dentro tutto perché in tal modo si è coperti e
qualunque cosa succeda è stato scritto tutto. Invece, quando si scrive tutto ma lo si scrive un po’ a
vanvera, una persona diventa superficiale e quindi ciò diventa un’aggravante nell’eventuale
condanna. Quindi, bisogna sempre aver presenti i lavori da realizzare.
Tutto ciò è una premessa. Infatti, si è visto cos’è un’impresa affidataria e un’impresa esecutrice.
L’impresa affidataria può anche usare i lavoratori autonomi.
Ora, andiamo a vedere, come chiedeva lo studente, come ci si deve comportare in questo caso. Ora
passiamo all’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, dove si parla di cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese esecutrici. Quindi, si potrebbe avere un’affidataria e un’esecutrice, ma, se l’affidataria
non esegue, si ha una sola esecutrice. Ovviamente, qui stiamo parlando di cantieri piccoli (piccole
ristrutturazioni) e quindi non di cantieri che hanno una certa consistenza o, per dirla come la legge,
una certa entità in termini di giornate uomo. O si ha come affidataria “Mario Rossi” ma talvolta
l’affidataria di “Mario Rossi” magari ha un paio di operai. A prescindere dal fatto di mettere in campo
su quel cantiere due operai oppure no, comunque l’impresa è un’impresa con degli operai e è una
ragione sociale che ha dei dipendenti. Quindi, in questo caso, potrebbe tranquillamente eseguire. Per
uscire da questa situazione, l’impresa dovrebbe fare un’autocertificazione ai sensi del Decreto
45/2001, dicendo che “Giuro che su questo cantiere non metteranno mai piede gli operai che ho”.
Francamente, non si vede niente di simile. Già un’affidataria che lavora in questi termini di sicuro
non è un’impresa in grado, capace e che ha la cultura di organizzarsi per gestire la questione in questo
modo. Quindi, è un’impresa esecutrice. Perciò, se si ha un’affidataria e un’esecutrice ma si ha
un’affidataria con un paio di operai, anche se gli operai venissero il primo giorno a mettere le reti per
delimitare il cantiere si hanno, due imprese in cantiere. Quindi, scatta il coordinamento alla sicurezza.
Veniamo a questo punto ai lavoratori autonomi. I lavoratori autonomi possono essere di due tipi.
Innanzitutto, devono essere autonomi perché un lavoratore autonome che viene a luglio con il figlio
che ha finito la scuola per imparare il mestiere è un’impresa esecutrice. Quindi, deve comportarsi
come impresa esecutrice e non come lavoratore autonomo. I lavoratori autonomi hanno delle
semplificazioni documentali. Le imprese ovviamente no. Se il lavoratore sedicente autonomo arriva
con un garzone o con un’apprendista o con un figlio o con un consulente, a questo punto
automaticamente è un’impresa. Quindi, non rientra nel caso richiesto dallo studente. Allora, si ha il
lavoratore autonomo che è veramente lui da solo. Infatti, nell’iscrizione alla Camera di Commercio,
lui risulta lavoratore autonomo, che lui è da solo, che non ha dipendenti e apprendisti e che ha
solamente i suoi attrezzi. A questo punto, il lavoratore autonomo può essere ingaggiato sul cantiere
in due modi diversi. Infatti, può essere ingaggiato sul cantiere direttamente dal committente
(lavoratore autonomo ad affidamento diretto perchè il committente affida direttamente all’idraulico
il compito di cambiare i sanitari in bagno). Nel primo caso (affidamento diretto), se si ha un’altra
impresa esecutrice che ha messo i cartongessi e ha fatto il resto dei lavori, automaticamente è lecito
presumere di avere due diverse ragioni sociali in cantiere, fra loro indipendenti perché il committente
ha scorporato. Quindi, è necessario che qualcuno coordini queste ragioni sociali e quindi ci vuole il
coordinatore della sicurezza. Questa è l’interpretazione più estensiva della legge. L’interpretazione
più a favore del risparmio economico del committente, invece, dice che il lavoratore autonomo (che
deve essere autonomo, cioè senza figlio, apprendista o consulente) può essere incaricato dall’unica
impresa presente in cantiere. Infatti, un’impresa può avere un gessista, un piastrellista ma non ha un
idraulico. Quindi, l’impresa può chiamare un lavoratore autonomo. Posto che questa chiamata deve
avvenire secondo una serie di regole su cui ci conentreremo. Quindi, il lavoratore autonomo diventa
un subaffidamento o un subappalto. Siccome si sta subappaltando o subaffidando a un lavoratore
autonomo e non a un’impresa, questo lavoratore autonomo dal punto di vista del coordinamento alla
sicurezza sua personale e del piastrellista che deve finire le piastrelle in bagno viene coordinato
dall’impresa affidataria. È come se questo lavoratore autonomo venisse incardinato nel sistema
sicurezza dell’unica impresa affidataria-esecutrice (impresa con tutti e due i ruoli perché è affidataria
del contratto e lo esegue). Questa affidataria-esecutrice subaffida all’idraulico la posa dei sanitari. A
questo punto, l’idraulico è incardinato nell’unico sistema sicurezza esistente in quel cantiere. Quindi,
un’interpretazione (che rimane un’interpretazione) dice che il lavoro di questo idraulico è già
coordinato dall’unica impresa che c’è in cantiere. Il lavoratore non diventa un operaio perché
comunque non è subordinato dato che è autonomo e non ha un rapporto d
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