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Scuola di Architettura Urbanistica ed Ingegneria delle Costruzioni

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi

APPUNTI

TECNICA E SICUREZZA DEI CANTIERI

PARTE 2

Corso di Tecnica e sicurezza dei cantieri (9 CFU)

Docente: Prof. Ing. Marco Lorenzo Agostino Trani

A.A. 2020/2021

Sommario

26 03 2021 - impresa affidataria, art90-obblighi committente, idoneità tecnico professionale ...............................

29 03 2021 - AllegXV-responsabilità del progettista_RL_PSC ....................................................................................

31 03 2021 - Fasi di realizzazione di un piano di sicurezza e coordinamento ............................................................

07 04 2021 - CSE_dirigenti del sicurezza_ruoli_obblighi datore ................................................................................

09 04 2021 - Sezione B_PSC .......................................................................................................................................

12 04 2021 - sezC – Cronoprogramma dei lavori _PLS,PLC REQUISITI DI QUALITÀ OPERATIVA_SCOMPOSIZIONE

OGGETTUALE ..............................................................................................................................................................

14 04 2021 - Analisi e programmazione operativa .....................................................................................................

16 04 2021 - PSC SEZ. D IPF ........................................................................................................................................

19 04 2021 - doc lato impresa DVR-POS-PSS ..............................................................................................................

21 04 2021 - Procedure operativa- valutazRischi-psc-pos .........................................................................................

03 05 2021 - Obblighi documentali di committenti, imprese, coordinatori ..............................................................

12 05 2021 - costi della sicurezza ...............................................................................................................................

17 05 2021 - fascicolo dell'opera ................................................................................................................................

26 03 2021 - impresa affidataria, art90-obblighi committente, idoneità

tecnico professionale

26.03.2021

IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Domanda studente: “Il Testo Unico appunto dice che deve essere nominato un

coordinatore. Però, ha fatto una piccola parentesi quando c’è un’impresa e un

lavoratore autonomo. Lei diceva che tecnicamente anche lì andrebbe nominato un

coordinatore, solo che c’è una sorta di “scorciatoia” per non nominarlo. Non mi è ben

chiaro quel passaggio.”

Tornando indietro, avevo saltato la definizione perché poi pensavo di riprenderla in un altro momento.

Volevo riprendere con voi questa definizione di impresa affidataria e impresa esecutrice. Nell’articolo

89 del D.Lgs. 81/2008, quello delle definizione, viene proposta anche quella di impresa affidataria.

L’impresa affidataria è l’impresa sostanzialmente titolare del contratto di appalto con il committente.

Quindi, rileviamo immediatamente un aspetto e cioè che, mentre dal punto di vista amministrativo,

si parla di appaltatore e di subappaltatori (l’appaltatore è l’impresa che ha il contratto di appalto).

L’appaltante o la stazione appaltante è, invece, il committente sostanzialmente. Dal punto di vista

amministrativo, si dice appaltatore. Nel mondo, invece, della sicurezza e della ergotecnica, si parla

di impresa affidataria perché è la titolare del contratto di appalto con il committente. Quindi,

cominciamo a capire che affidataria e appaltatore sostanzialmente coincidono. Naturalmente,

l’affidataria può essere più di una nel caso in cui si abbia il contratto a scorporo. Supponiamo che un

intervento possa essere, semplificando, realizzato mediante tre appalti di civile, impianti e finiture.

Allora, si potrebbe avere un’impresa affidataria di tutte le opere civili, un’impresa affidataria di tutte

le opere impiantistiche e un’impresa affidataria di tutte le finiture. Quindi, significa che si hanno tre

appaltatori, cioè si fanno tre diversi contratti di appalto. Questa cosa è estremamente sconsigliabile,

salvo situazioni in cui invece la natura dell’intervento ne possa oggettivamente suggerire

l’opportunità. Ad esempio, se si deve fare un revamping industriale, sta il fatto di fare un contratto di

appalto specifico con coloro che devono fare il revamping impiantistico, viceversa con l’impresa

civile che va solamente a costruire qualche traliccio, fare qualche plinto, fare magari opere minori. In

questi casi, ci può stare. Potrebbe avere senso che, in questo caso, come appaltatore sia nominata

l’impresa che esegue gli impianti perché ha la parte preponderante del contratto. Però, potrebbe anche

essere mandato a scorporo e poi, in un successivo momento, si potrebbero appaltare le finiture perché

nel capannone industriale, dove è stato fatto il revamping, alla fine si vuole dare una bella pittata di

bianco ai muri. A questo punto, si fa l’appalto separato con chi fa le finiture, con chi viene a cambiare

i sanitari, intesi come finitura impiantistica e come opera semplice. Quindi, è importante capire che

appaltatore e affidataria tendenzialmente coincidono da un punto di vista contrattualistico. Solo che,

in termini amministrativi, si parla di appaltatore, mentre dal punto di vista della sicurezza

dell’ergotecnica, si tende sempre a parlare di impresa affidataria. In qualche contratto, si parla

comunque di affidataria al posto di appaltatore, ma diciamo che sono quasi sinonimi. Dipende un po’

dal mondo da cui stiamo guardando il titolare del contratto. Questa impresa affidataria, nell’abito

dell’esecuzione del contratto, può avvalersi di imprese subappaltatrici. Potrebbe anche eseguire in

proprio, ma può anche avvalersi di lavoratori autonomi. Quindi, è libera di organizzare il suo modello

produttivo. In realtà, come poi si vedrà, il modello produttivo verrà chiamato modello organizzativo

di appalto. Sarà cura del progettista ergotecnico, di concerto con il capo progetto o design manager,

definire il modello organizzativo. Torneremo sul modello organizzativo di appalto in un secondo

momento. Per curiosità, il modello organizzativo significa ad esempio scegliere di fare una gara di

appalto in cui sia ammette la presenza di una associazione temporanea di imprese (ATI) o impostata

con un generale contractor o basata su uno scorporo. Questi sono modelli organizzativi di appalto, su

cui torneremo.

L’impresa affidataria può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi, in maniera

completamente libera, se non contrattualmente vincolata da un modello organizzativo che viene

sancito a livello appunto contrattuale. C’è un caso particolare che adesso va per la maggiore negli

appalti di un certo livello che è quello del consorzio fra imprese. Il consorzio di imprese spesso è un

consorzio di imprese che sono fra loro simili. Alla gara, si consorziano e quindi sviluppano dal punto

di vista amministrativo, organizzativo e legale un consorzio. A questo punto, possono partecipare alla

gara di appalto come consorzio. Questo consente di partecipare con un volume di affari superiore

perché, se un’impresa fattura 50 milioni l’anno, un’altra fattura 50 milioni l’anno e una terza pure e

se si consorziano, il consorzio ha un fatturato di 150 milioni l’anno. Allora, succede che il consorzio

fra imprese potrebbe essere anche privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori e quindi senza

operai. Il consorzio non deve necessariamente avere degli operai, perché può avere solamente gli

amministrativi. Se il titolare del contratto è un consorzio, l’impresa affidataria va identificata. Al prof,

è capitato in diversi appalti pubblici che questo passaggio non sia stato fatto. Ciò invece è gravissimo

perché va fatto assolutamente. In questo caso, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata

assegnataria dei lavori in oggetto del contratto di appalto. Questa assegnazione deve essere

identificata nel contratto, quando si fa a firmare. Nel contratto di appalto, quindi, deve essere

individuata dal consorzio. Naturalmente, l’impresa affidataria indicata nell’atto di assegnazione dei

lavori come affidataria deve aver accettato l’individuazione. Perché, è come se il consorzio delegasse

a una consorziata l’esecuzione dei lavori. Quando di va a delegare qualcosa, bisogna che ci riceve la

delega la accetti. Questa è quindi l’impresa affidataria.

Dopodichè, il D.Lgs. 81/2008 definisce l’impresa esecutrice. L’impresa esecutrice è, viceversa, quella

che esegue un’opera o parte di essa. Per poterla eseguire, impegna le proprie risorse umane e

materiali. Quindi, è acclarato il fatto che l’impresa affidataria non necessariamente deve avere gli

operai per eseguire. Nel campo dell’edilizia minore (piccole ristrutturazioni e simili), capita spesso

che l’impresa affidataria in realtà sia un “Mario Rossi”, cioè un faccendiere, una persona che è bravo

a cercare lavori e che poi ha le sue imprese e i suoi artigiani di riferimento a cui farli eseguire. Diciamo

che questo “Mario Rossi” è difficile che sia un semplice libero professionista perché è difficile

arrivare a questo punto. Di solito, esistono le società a responsabilità limitata a socio unico, cioè ci

deve essere un minimo di forma che deve essere rintracciabile poi in un documento nella Camera di

Commercio. Un libero professionista, infatti, non è iscritto alla camera di commercio. Quindi, una

qualche forma di iscrizione alla Camera di Commercio è necessaria. Dopodiché, anche se fosse una

SRL a socio unico e quindi se “Mario Rossi” fosse il socio unico della SRL, bisogna fare attenzione

perché “Mario Rossi” è lui e basta, non ha dipendenti e non ha nessuno che lo aiuta, però deve

ottemperare a tutti gli obblighi (che sono molti) di un’impresa affidataria. Ovviamente, è una sua

scelta se vuole fare l’affidataria da solo, però dovrà ottemperare a una serie di obblighi. Banalmente,

ne cito uno per tutti: fare sopralluoghi in cantiere per controllare la sicurezza in cantiere. Infatti, dovrà

venire lui personalmente. Non è che, per il fatto di aver subappaltato magari un’impresa che fa le

opere civili che è la vera impresa con gli operai, allora può dire “ci pensi tu alla sicurezza del cantiere

e intanto io vado a cercare altri lavori”. Se uno è l’affidataria, deve svolgere il compito di affidataria.

L’impresa esecutrice certamente deve avere le proprie risorse umane e materiali, mentre l’impresa

affidataria potrebbe avere anche solo dei tecnici.

Avevamo disquisito sulla parola “nonché” all’interno dell’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008 quando

avevamo parlato dell’idoneità tecnico-professionale, che oggi approfondiremo. Qui la legge dice

“possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro”. Il “nonché” è

effettivamente sbagliato perché è inclusivo. Infatti, con il “nonché”, bisogna avere sia una cosa sia

l’altra: potrebbe essere possesso sia di capacità organizzative sia di disponibilità di forza lavoro. Il

“nonché” unisce dato che è una congiunzione. Naturalmente, sempre il tutto in riferimento ai lavori

da realizzare. Questo vedremo che, per un’idoneità tecnico-professionale, è fondamentale per non

creare dei documenti giganteschi che poi non servono a nulla. Quindi, bisogna sempre avere in mente

che tutti i documenti devono essere specializzati per quell’opera e quel cantiere. Altrimenti, si finisce

nella tuttologia, che è usata da molti professionisti come “coperta di linus” e che può diventare un

boomerang strepitoso perché la tuttologia in un’aula di tribunale ha un nome e cognome e si chiama

superficialità. Una persona è convinta di mettere dentro tutto perché in tal modo si è coperti e

qualunque cosa succeda è stato scritto tutto. Invece, quando si scrive tutto ma lo si scrive un po’ a

vanvera, una persona diventa superficiale e quindi ciò diventa un’aggravante nell’eventuale

condanna. Quindi, bisogna sempre aver presenti i lavori da realizzare.

Tutto ciò è una premessa. Infatti, si è visto cos’è un’impresa affidataria e un’impresa esecutrice.

L’impresa affidataria può anche usare i lavoratori autonomi.

Ora, andiamo a vedere, come chiedeva lo studente, come ci si deve comportare in questo caso. Ora

passiamo all’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, dove si parla di cantieri in cui è prevista la presenza di

più imprese esecutrici. Quindi, si potrebbe avere un’affidataria e un’esecutrice, ma, se l’affidataria

non esegue, si ha una sola esecutrice. Ovviamente, qui stiamo parlando di cantieri piccoli (piccole

ristrutturazioni) e quindi non di cantieri che hanno una certa consistenza o, per dirla come la legge,

una certa entità in termini di giornate uomo. O si ha come affidataria “Mario Rossi” ma talvolta

l’affidataria di “Mario Rossi” magari ha un paio di operai. A prescindere dal fatto di mettere in campo

su quel cantiere due operai oppure no, comunque l’impresa è un’impresa con degli operai e è una

ragione sociale che ha dei dipendenti. Quindi, in questo caso, potrebbe tranquillamente eseguire. Per

uscire da questa situazione, l’impresa dovrebbe fare un’autocertificazione ai sensi del Decreto

45/2001, dicendo che “Giuro che su questo cantiere non metteranno mai piede gli operai che ho”.

Francamente, non si vede niente di simile. Già un’affidataria che lavora in questi termini di sicuro

non è un’impresa in grado, capace e che ha la cultura di organizzarsi per gestire la questione in questo

modo. Quindi, è un’impresa esecutrice. Perciò, se si ha un’affidataria e un’esecutrice ma si ha

un’affidataria con un paio di operai, anche se gli operai venissero il primo giorno a mettere le reti per

delimitare il cantiere si hanno, due imprese in cantiere. Quindi, scatta il coordinamento alla sicurezza.

Veniamo a questo punto ai lavoratori autonomi. I lavoratori autonomi possono essere di due tipi.

Innanzitutto, devono essere autonomi perché un lavoratore autonome che viene a luglio con il figlio

che ha finito la scuola per imparare il mestiere è un’impresa esecutrice. Quindi, deve comportarsi

come impresa esecutrice e non come lavoratore autonomo. I lavoratori autonomi hanno delle

semplificazioni documentali. Le imprese ovviamente no. Se il lavoratore sedicente autonomo arriva

con un garzone o con un’apprendista o con un figlio o con un consulente, a questo punto

automaticamente è un’impresa. Quindi, non rientra nel caso richiesto dallo studente. Allora, si ha il

lavoratore autonomo che è veramente lui da solo. Infatti, nell’iscrizione alla Camera di Commercio,

lui risulta lavoratore autonomo, che lui è da solo, che non ha dipendenti e apprendisti e che ha

solamente i suoi attrezzi. A questo punto, il lavoratore autonomo può essere ingaggiato sul cantiere

in due modi diversi. Infatti, può essere ingaggiato sul cantiere direttamente dal committente

(lavoratore autonomo ad affidamento diretto perchè il committente affida direttamente all’idraulico

il compito di cambiare i sanitari in bagno). Nel primo caso (affidamento diretto), se si ha un’altra

impresa esecutrice che ha messo i cartongessi e ha fatto il resto dei lavori, automaticamente è lecito

presumere di avere due diverse ragioni sociali in cantiere, fra loro indipendenti perché il committente

ha scorporato. Quindi, è necessario che qualcuno coordini queste ragioni sociali e quindi ci vuole il

coordinatore della sicurezza. Questa è l’interpretazione più estensiva della legge. L’interpretazione

più a favore del risparmio economico del committente, invece, dice che il lavoratore autonomo (che

deve essere autonomo, cioè senza figlio, apprendista o consulente) può essere incaricato dall’unica

impresa presente in cantiere. Infatti, un’impresa può avere un gessista, un piastrellista ma non ha un

idraulico. Quindi, l’impresa può chiamare un lavoratore autonomo. Posto che questa chiamata deve

avvenire secondo una serie di regole su cui ci conentreremo. Quindi, il lavoratore autonomo diventa

un subaffidamento o un subappalto. Siccome si sta subappaltando o subaffidando a un lavoratore

autonomo e non a un’impresa, questo lavoratore autonomo dal punto di vista del coordinamento alla

sicurezza sua personale e del piastrellista che deve finire le piastrelle in bagno viene coordinato

dall’impresa affidataria. È come se questo lavoratore autonomo venisse incardinato nel sistema

sicurezza dell’unica impresa affidataria-esecutrice (impresa con tutti e due i ruoli perché è affidataria

del contratto e lo esegue). Questa affidataria-esecutrice subaffida all’idraulico la posa dei sanitari. A

questo punto, l’idraulico è incardinato nell’unico sistema sicurezza esistente in quel cantiere. Quindi,

un’interpretazione (che rimane un’interpretazione) dice che il lavoro di questo idraulico è già

coordinato dall’unica impresa che c’è in cantiere. Il lavoratore non diventa un operaio perché

comunque non è subordinato dato che è autonomo e non ha un rapporto d

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Ingegneria civile e Architettura ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ingegnere25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica e Sicurezza dei cantieri e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Trani Agostino.
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