Scuola di Architettura Urbanistica ed Ingegneria delle Costruzioni
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi
APPUNTI
TECNICA E SICUREZZA DEI CANTIERI
PARTE 1
Corso di Tecnica e sicurezza dei cantieri (9 CFU)
Docente: Prof. Ing. Marco Lorenzo Agostino Trani
A.A. 2020/2021
Sommario
22 02 2021 - Soggetti convolti_principi di tutela .......................................................................................................
24 02 2021 - Sanzioni ..................................................................................................................................................
26 02 2021 - Lavori in quota_Ponteggi .......................................................................................................................
01 03 2021 - Titolo I art 15. Misure di protezione ......................................................................................................
05 03 2021 - Macchine e attrezzature di cantiere ......................................................................................................
08 03 2021 - Obblighi del datore di lavoro e dirigente ..............................................................................................
10 03 2021 - Sicurezza dei lavoratori in nero .............................................................................................................
12 03 2021 - Impianto elettrico ..................................................................................................................................
15 03 2021 - Valutazione del rischio_eventi dannosi .................................................................................................
17 03 2021 - Valutazione dei rischi_28 modi per farsi male .....................................................................................
19 03 2021 - tutela, dpi, rischi, scheda sicurezza, esposizione agenti .......................................................................
24 03 2021 - Titolo iv-datore di lavoro_misure sicurezza .........................................................................................
22 02 2021 - Soggetti convolti_principi di tutela
22.02.2021
La sicurezza e la salute sul lavoro nel settore delle costruzioni nelle fonti
normative nazionali e comunitarie
Slide 1 - GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO STATALE
Scala gerarchica: Costituzione Fonti primarie Fonti subprimarie Fonti secondarie
Slide 2 - LE FONTI DEL DIRITTO STATALE
FONTI PRIMARIE
Le sono quelle che hanno forza di legge:
Leggi (L)
• Decreti-legge (DL)
• Devono essere convertiti in legge.
Alcuni non sono stati convertiti ma vengono considerati lo stesso come punto di riferimento
normativo, a quel punto bisogna capire quanto sia cogente o meno, perché se non è convertito
non è legge dello Stato (un esempio è un decreto-legge sull’antincendio usato per più di 15
anni, mai convertito in legge che però veniva usato come riferimento da tutti i professionisti).
Decreti legislativi (DLGS)
• Sono leggi a tutti gli effetti, rappresentano lo strumento normativo di recepimento delle
direttive europee, tramite legge delega.
Una volta l’anno il parlamento delega al governo la potestà legiferante, quando si tratta di
materie tecniche o quando si deve recepire direttive comunitarie che hanno già avuto
istruttoria tecnica approfondita a livello comunitario.
Decreti presidente della Repubblica (DPR)
• Sentenze Corte costituzionale
•
FONTI SUB-PRIMARIE,
Le che hanno minore importanza rispetto a quelle primarie (una fonte
primaria soverchia una sub-primaria come validità), sono le seguenti:
Leggi regionali
• Ci sono molte leggi regionali per la sicurezza
Slide 3 - LE FONTI DEL DIRITTO STATALE
FONTI SECONDARIE,
Le chiamate anche regolamenti, sono le seguenti:
Decreti ministeriali (DM)
• Discorso analogo ai decreti leggi, possono non trovare uno sbocco normativo finale.
Associato ad un ministero (ministero lavoro…).
Decreti interministeriali
• Tipicamente quando si hanno spese per la pubblica amministrazione, le cui spese devono
essere controllate e gestite.
Decreti Presidente Consiglio dei ministri (DPCM)
• Ordinanze
• Contratti collettivi
• Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore costruzioni, aggiornato ogni 2/3 anni con
scadenza periodica.
FONTI INTERPRETATIVE,
Le che non rappresentano fonti del diritto, sono le seguenti:
Giurisprudenza
• Si tratta delle sentenze dei processi.
Va ricordato però che in Italia, a differenza USA, la giurisprudenza non fa legge.
Circolari amministrative
• Bisogna prestarvi attenzione perché alcune rappresentano strumenti esplicativi che un certo
ministero invia alla sua amministrazione periferica per spiegare come tale amministrazione si
deve comportare per applicare una legge.
Alcune, soprattutto degli anni ’80, sono ancora in vigore (quella sui prefabbricati).
In tribunale sono considerate alla stregua delle leggi, nonostante non siano tali, perché
rappresentano una buona prassi e in tribunale una buona prassi vale come una legge.
In aula penale 3+3 non fa 6, quindi non basta fare il minimo, ma bisogna adottare accorgimenti
aggiuntivi, perché i contenuti minimi generalmente non bastano. Il giudizio finale si basa sul “libero
convincimento del giudice”, non sulla matematica, quindi bisogna fare più del minimo per riuscire a
convincere ed essere assolti.
Slide 4 - LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
Si parla in tal caso di normativa comunitaria (europea).
Regolamenti
• Immediatamente applicabili, a prescindere dal recepimento di uno stato membro nel suo
ordinamento legislativo.
(se un cittadino ritiene di aver subito un torto regolamentato da un regolamento, anche se il
suo stato non l’ha recepito, esso vale comunque)
Direttive
• Attuabili solo dopo recepimento da parte stato membro nel suo ordinamento legislativo
(mediante decreto legislativo)
Slide 5 – I PRINCIPI DELLA TUTELA
In Italia ci sono due passaggi storici fondamentali, che sono ancora di attualità.
Costituzione (1948)
• Fonte primaria in assoluto, parla di sicurezza sul lavoro.
Codice civile (1942)
•
L’Italia, dal punto di vista normativo per la sicurezza sul lavoro, è sempre stata all’avanguardia, infatti
molti stati europei hanno copiato la normativa italiana, a partire da anni ’50.
Il Codice civile del 1942 è stato importantissimo, perché ha invertito onere della prova: prima era
l’operaio che doveva dimostrare le non conformità del datore di lavoro che aveva sbagliato ad
organizzare il lavoro per cui lui si era fatto male (posizione svantaggiata), con il Codice civile invece
è il datore di lavoro che deve difendersi dimostrando di aver fatto tutto il possibile per sicurezza suo
operaio.
L’art. del Codice civile è stato così importante che ha guidato la giurisprudenza fino al 2008 dal 1942,
la giurisprudenza si è così consolidata in quasi 70 anni.
Slide 6 – I PRINCIPI DELLA TUTELA
Si riportano gli articoli della costituzione citati che riguardano la sicurezza:
La costituzione italiana inquadra bene i vari aspetti.
Slide 7 – I PRINCIPI DELLA TUTELA
L’art. 2087 del Codice civile, che ha guidato la giurisprudenza per 70 anni, dice che l'imprenditore è
tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro
(l’imprenditore deve conoscere lavoro che fanno gli operai), l'esperienza (oltre a conoscere bisogna
avere praticità nell’attività) e la tecnica (bisogna essere aggiornati, nonostante il settore costruzioni
non sia molto veloce nell’evoluzione di metodi e sistemi), sono necessarie a tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Tale articolo è così importante che si ritrova nel testo unico della sicurezza, in cui è stato inserito ed
è diventato legge, non è più solo strumento valutativo del codice (leggermente aggiornato e
riformulato nel lessico).
Slide 8 – I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI
LATO IMPRESA
I destinatari di tale apparato normativo sono:
(gli articoli citati sono ripresi dal d.lgs.81/2008, ultima normativa)
Datore di lavoro (art.18, art. 96, art.97)
• È l’imprenditore, può essere eventualmente amministratore delegato.
Nell’Art.18 si parla del datore di lavoro in generale.
Gli Art.96-97 sono riferiti al datore di lavoro inquadrato nel settore delle costruzioni, dato che
ci saranno disposizioni più specifiche da rispettare: nella storia normativa della sicurezza sul
lavoro, le costruzioni hanno sempre avuto un corpus normativo specifico, sin dagli anni ’50;
ciò è stato ripreso anche dalla comunità europea, che quando ha legiferato ha fatto per
costruzioni e poi resto dei settori. Quindi costruzioni con percorso normativo specifico, che
ora è integrato con gli altri settori nel d.lgs.81/2008.
Dirigente (art.18, art. 96)
• Discorso analogo per gli articoli rispetto a datore di lavoro.
Preposto (art.19, art. 96)
• Discorso analogo per gli articoli rispetto a datore di lavoro.
Lavoratore dipendente (art.20)
• Unico articolo, i compiti sono sempre gli stessi sia nelle costruzioni che no, quello che varia
sono i contenuti della formazione.
Lavoratore autonomo (Art.94)
• Il cosiddetto artigiano.
RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) (Art.31)
• Figura introdotta da normativa europea negli anni ’90.
ASPP (addetto servizio prevenzione e protezione)
• Figura alle dipendenze dell’RSPP.
Per essere RSPP o ASPP servono corsi particolari, con abilitazione da coordinatore si ha
automaticamente anche l’abilitazione per svolgere questi compiti.
Slide 9 – I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI
LATO COMMITENZA
I destinatari di tale apparato normativo sono:
(gli articoli citati sono ripresi dal d.lgs.81/2008, in tal caso sono tutti riferiti al corpus specifico del
settore delle costruzioni)
Responsabile dei Lavori (art. 90)
• Figura apicale di qualsiasi processo edilizio, è colui il quale rappresenta in tutto e per tutto il
committente, che non necessariamente è un tecnico, quindi può nominare RDL che invece lo
è.
Essendo figura apicale, è sovraordinato a qualsiasi figura, cioè anche a project manager, dato
che risponde davanti alla legge.
Progettista (Allegato XV, art. 1)
• Vale anche per progettisti strutturisti e tecnologi.
Nell’art.1 dell’all. XV si esplicita che il progettista è chiamato a rispondere per le scelte che
fa per ciò che sta progettando, in relazione alla sicurezza di chi poi dovrà eseguire.
Coordinatore di sicurezza per la progettazione (art. 91)
• Chiamato anche progettista ergotecnico, il nome CSP è per mettere l’accento su una delle
esigenze progettuali, cioè la sicurezza.
Non è l’unica esigenza, c’è anche esigenza di produrre, esigenza della sostenibilità…
La sicurezza però è l’esigenza primaria (salvaguardia persone).
Il progettista ergotecnico è il progettista della fase esecutiva del procedimento.
Dirigente/Preposto dell’Affidataria (art. 97)
• L’impresa affidataria è un nuovo istituto creato dal d.lgs.81/2008, esso ha distinto tra impresa
affidataria ed esecutrice.
Dal punto di vista amministrativo si parla di appaltatore e subappaltatore, dal punto di vista
della progettazione ergotecnica e delle responsabilità in materia di sicurezza si parla di
affidataria (appaltatore) ed esecutrice (subappaltatore).
L’appaltatore può anche eseguire, in tal caso sarà impresa affidataria ed esecutrice.
Il dirigente/preposto dell’affidataria (e poi come si vedrà sotto quelli dell’esecutrice) entrano
in gioco nella fase esecutiva del procedimento.
Coordinatore per l’esecuzione (art. 92)
• Nella fase esecutiva del procedimento qualcuno deve sorvegliare per il committente, deve fare
ALTA SORVEGLIANZA del cantiere, non quella di dettaglio, la quale è svolta dai dirigenti
preposti dell’impresa, che sono in cantiere tutti i giorni per vedere cosa succede.
Il committente ha onere di alta sorveglianza, affidato al ruolo professionale identificato come
Coordinatore per l’esecuzione (CSE).
Il tema dell’alta sorveglianza è stato acclarato con costanza (una sentenza di cassazione non
cambia modo di pensare giuridico, ma se ci sono molte sentenze che dicono la stessa cosa il
pensiero giuridico si orienta in tal senso), mentre per molto tempo il CSE è stato considerato
alla stregua di un capocantiere, cioè doveva stare tutti i giorni in cantiere, ma questo è appunto
compito del capocantiere.
Le direttive europee non prevedevano ciò e da 4-5 anni a questa parte la cassazione ha preso
indirizzo europeo, cioè dirigenti e preposti dell’impresa sono in cantiere a controllare cosa
fanno operai, che seguano giuste procedure, dare corretti strumenti agli operai; mentre il
committente deve sorvegliare che il cantiere sia gestito nel modo corretto per la sicurezza e
colui che svolge tale attività di alta sorveglianza è il CSE.
Dirigente/Preposto dell’Esecutrice (art. 96)
• Il dirigente/preposto dell’esecutrice (e come visto sopra quelli dell’affidataria) entrano in
gioco nella fase esecutiva del procedimento.
Direttore Lavori (Allegato XV, art. 4)
• Chiamato in causa molto marginalmente, il che risulta un cambio paradigma importante, dato
che prima DL era considerato lui la figura più importante (DL introdotto da Codice civile
dagli anni ’40, come figura di committenza che controlla che l’impresa stia effettivamente
eseguendo il progetto che il committente ha commissionato a progettista e che è stato inserito
in gara d’appalto, cioè controlla la conformità dell’eseguito a quanto progettato e quindi
pattuito).
Il DL non si occupa di sicurezza, se non per aspetti marginali di carattere amministrativo-
contabile; il DL quindi non può non rendersi conto del fatto che alcune disposizioni per la
sicurezza siano attuate o meno, perché deve pagarle all’impresa o meno.
Slide 10 – Articolo 299 – Esercizio di fatto di poteri direttivi
Articolo 299: le posizioni di garanzia relative a DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE, PREPOSTO
gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri
giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Apriamo subito una parentesi che vi riguarda, allora va detto che per onestà intellettuale e correttezza
di comunicazione che nessun assistente è mai stato chiamato in giudizio a rispondere. Questa non è
una deresponsabilizzazione, ma non fidatevi con chi vuole assegnare un incarico del genere con la
scusa del lavoro importante. Nemmeno con un attestato in mano siete preparati, vi dovete fare le ossa
facendo, per esempio, l’assistente ad un coordinatore per la sicurezza, di un direttore tecnico di
cantiere o di un dirigente.
Gli assistenti di un coordinatore o di un direttore non sono mai stati imputati direttamente. Esiste una
deontologia per cui dovete essere gli occhi e la voce del vostro datore di lavoro, dovete tutelarlo.
Esiste la cosiddetta FUNZIONE DI FATTO. Di fatto, se pur sprovvisto da regolare investitura,
possiedi in concreto i poteri giuridici di quella funzione. Cercate di definire il limite dei vostri poteri
gerarchici (similitudine con l’esercito).
Il consiglio è quello di girare sempre di girare in cantiere con una persona di grado più alto al
vostro, avvisandolo in caso di pericolo, in modo che lui possa fornire le corrette disposizioni.
Se siete in cantiere da soli, non giratevi dall’altra parte se potrebbe capitare qualche cosa. Dovete
essere in grado di gestire al meglio la situazione in modo da non incappare nel’art. 299.
Slide 11 – Caratteristiche delega di funzioni
La delega è riportata nell’articolo 16 ed ha le seguenti caratteristiche:
Risultare da atto scritto recante data certa
• Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
• specifica natura delle funzioni delegate.
Nel piano operativo di un’impresa deve essere descritta la catena di comando della stessa. Inoltre,
deve fornirvi tutte le lettere di delega.
Il datore di lavoro delega al direttore tecnico il direttore tecnico delega al capo cantiere.
Il datore di lavoro e il direttore tecnico devono avere l’esperienza necessaria attestati mediante
attestati di formazione.
Attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
• specifica natura delle funzioni delegate
Non va bene che la responsabilità sia mia e le decisioni le prendi tu.
Attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
• delegate.
Aspetto molto importante. Il delegato deve poter spendere i soldi in quanto la delega parte sempre
da qualcuno che possiede il potere di spesa (che sia il committente o l’impresa).
La disponibilità dei soldi deve fruire verso il basso.
Questa parte significa poter spendere senza chiedere il permesso.
Essere accettata dal delegato per iscritto
• Deve essere adeguata e tempestiva pubblicità
•
Tutte le persone devono essere informate che determinate funzioni sono state delegate.
Non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro
•
Il datore di lavoro deve vigilare comunque. Bisogna impostare un sistema gestionale adeguato, in
questo modo il datore di lavoro controlla solamente che il sistema gestionale sia impostato
correttamente e non sulla singola operazione che si sta svolgendo in cantiere. In merito a ciò, esiste
l’articolo 30 che porta a una serie di r
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Appunti Tecnica e Sicurezza dei Cantieri 1
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Appunti Tecnica e Sicurezza dei Cantieri - parte 2
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Appunti Tecnica e Sicurezza dei Cantieri 2
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