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Scuola di Architettura Urbanistica ed Ingegneria delle Costruzioni

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi

APPUNTI

TECNICA E SICUREZZA DEI CANTIERI

PARTE 1

Corso di Tecnica e sicurezza dei cantieri (9 CFU)

Docente: Prof. Ing. Marco Lorenzo Agostino Trani

A.A. 2020/2021

Sommario

22 02 2021 - Soggetti convolti_principi di tutela .......................................................................................................

24 02 2021 - Sanzioni ..................................................................................................................................................

26 02 2021 - Lavori in quota_Ponteggi .......................................................................................................................

01 03 2021 - Titolo I art 15. Misure di protezione ......................................................................................................

05 03 2021 - Macchine e attrezzature di cantiere ......................................................................................................

08 03 2021 - Obblighi del datore di lavoro e dirigente ..............................................................................................

10 03 2021 - Sicurezza dei lavoratori in nero .............................................................................................................

12 03 2021 - Impianto elettrico ..................................................................................................................................

15 03 2021 - Valutazione del rischio_eventi dannosi .................................................................................................

17 03 2021 - Valutazione dei rischi_28 modi per farsi male .....................................................................................

19 03 2021 - tutela, dpi, rischi, scheda sicurezza, esposizione agenti .......................................................................

24 03 2021 - Titolo iv-datore di lavoro_misure sicurezza .........................................................................................

22 02 2021 - Soggetti convolti_principi di tutela

22.02.2021

La sicurezza e la salute sul lavoro nel settore delle costruzioni nelle fonti

normative nazionali e comunitarie

Slide 1 - GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO STATALE

Scala gerarchica: Costituzione Fonti primarie Fonti subprimarie Fonti secondarie

  

Slide 2 - LE FONTI DEL DIRITTO STATALE

FONTI PRIMARIE

Le sono quelle che hanno forza di legge:

Leggi (L)

• Decreti-legge (DL)

• Devono essere convertiti in legge.

Alcuni non sono stati convertiti ma vengono considerati lo stesso come punto di riferimento

normativo, a quel punto bisogna capire quanto sia cogente o meno, perché se non è convertito

non è legge dello Stato (un esempio è un decreto-legge sull’antincendio usato per più di 15

anni, mai convertito in legge che però veniva usato come riferimento da tutti i professionisti).

Decreti legislativi (DLGS)

• Sono leggi a tutti gli effetti, rappresentano lo strumento normativo di recepimento delle

direttive europee, tramite legge delega.

Una volta l’anno il parlamento delega al governo la potestà legiferante, quando si tratta di

materie tecniche o quando si deve recepire direttive comunitarie che hanno già avuto

istruttoria tecnica approfondita a livello comunitario.

Decreti presidente della Repubblica (DPR)

• Sentenze Corte costituzionale

FONTI SUB-PRIMARIE,

Le che hanno minore importanza rispetto a quelle primarie (una fonte

primaria soverchia una sub-primaria come validità), sono le seguenti:

Leggi regionali

• Ci sono molte leggi regionali per la sicurezza

Slide 3 - LE FONTI DEL DIRITTO STATALE

FONTI SECONDARIE,

Le chiamate anche regolamenti, sono le seguenti:

Decreti ministeriali (DM)

• Discorso analogo ai decreti leggi, possono non trovare uno sbocco normativo finale.

Associato ad un ministero (ministero lavoro…).

Decreti interministeriali

• Tipicamente quando si hanno spese per la pubblica amministrazione, le cui spese devono

essere controllate e gestite.

Decreti Presidente Consiglio dei ministri (DPCM)

• Ordinanze

• Contratti collettivi

• Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore costruzioni, aggiornato ogni 2/3 anni con

scadenza periodica.

FONTI INTERPRETATIVE,

Le che non rappresentano fonti del diritto, sono le seguenti:

Giurisprudenza

• Si tratta delle sentenze dei processi.

Va ricordato però che in Italia, a differenza USA, la giurisprudenza non fa legge.

Circolari amministrative

• Bisogna prestarvi attenzione perché alcune rappresentano strumenti esplicativi che un certo

ministero invia alla sua amministrazione periferica per spiegare come tale amministrazione si

deve comportare per applicare una legge.

Alcune, soprattutto degli anni ’80, sono ancora in vigore (quella sui prefabbricati).

In tribunale sono considerate alla stregua delle leggi, nonostante non siano tali, perché

rappresentano una buona prassi e in tribunale una buona prassi vale come una legge.

In aula penale 3+3 non fa 6, quindi non basta fare il minimo, ma bisogna adottare accorgimenti

aggiuntivi, perché i contenuti minimi generalmente non bastano. Il giudizio finale si basa sul “libero

convincimento del giudice”, non sulla matematica, quindi bisogna fare più del minimo per riuscire a

convincere ed essere assolti.

Slide 4 - LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

Si parla in tal caso di normativa comunitaria (europea).

Regolamenti

• Immediatamente applicabili, a prescindere dal recepimento di uno stato membro nel suo

ordinamento legislativo.

(se un cittadino ritiene di aver subito un torto regolamentato da un regolamento, anche se il

suo stato non l’ha recepito, esso vale comunque)

Direttive

• Attuabili solo dopo recepimento da parte stato membro nel suo ordinamento legislativo

(mediante decreto legislativo)

Slide 5 – I PRINCIPI DELLA TUTELA

In Italia ci sono due passaggi storici fondamentali, che sono ancora di attualità.

Costituzione (1948)

• Fonte primaria in assoluto, parla di sicurezza sul lavoro.

Codice civile (1942)

L’Italia, dal punto di vista normativo per la sicurezza sul lavoro, è sempre stata all’avanguardia, infatti

molti stati europei hanno copiato la normativa italiana, a partire da anni ’50.

Il Codice civile del 1942 è stato importantissimo, perché ha invertito onere della prova: prima era

l’operaio che doveva dimostrare le non conformità del datore di lavoro che aveva sbagliato ad

organizzare il lavoro per cui lui si era fatto male (posizione svantaggiata), con il Codice civile invece

è il datore di lavoro che deve difendersi dimostrando di aver fatto tutto il possibile per sicurezza suo

operaio.

L’art. del Codice civile è stato così importante che ha guidato la giurisprudenza fino al 2008 dal 1942,

la giurisprudenza si è così consolidata in quasi 70 anni.

Slide 6 – I PRINCIPI DELLA TUTELA

Si riportano gli articoli della costituzione citati che riguardano la sicurezza:

La costituzione italiana inquadra bene i vari aspetti.

Slide 7 – I PRINCIPI DELLA TUTELA

L’art. 2087 del Codice civile, che ha guidato la giurisprudenza per 70 anni, dice che l'imprenditore è

tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro

(l’imprenditore deve conoscere lavoro che fanno gli operai), l'esperienza (oltre a conoscere bisogna

avere praticità nell’attività) e la tecnica (bisogna essere aggiornati, nonostante il settore costruzioni

non sia molto veloce nell’evoluzione di metodi e sistemi), sono necessarie a tutelare l'integrità fisica

e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Tale articolo è così importante che si ritrova nel testo unico della sicurezza, in cui è stato inserito ed

è diventato legge, non è più solo strumento valutativo del codice (leggermente aggiornato e

riformulato nel lessico).

Slide 8 – I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI

LATO IMPRESA

I destinatari di tale apparato normativo sono:

(gli articoli citati sono ripresi dal d.lgs.81/2008, ultima normativa)

Datore di lavoro (art.18, art. 96, art.97)

• È l’imprenditore, può essere eventualmente amministratore delegato.

Nell’Art.18 si parla del datore di lavoro in generale.

Gli Art.96-97 sono riferiti al datore di lavoro inquadrato nel settore delle costruzioni, dato che

ci saranno disposizioni più specifiche da rispettare: nella storia normativa della sicurezza sul

lavoro, le costruzioni hanno sempre avuto un corpus normativo specifico, sin dagli anni ’50;

ciò è stato ripreso anche dalla comunità europea, che quando ha legiferato ha fatto per

costruzioni e poi resto dei settori. Quindi costruzioni con percorso normativo specifico, che

ora è integrato con gli altri settori nel d.lgs.81/2008.

Dirigente (art.18, art. 96)

• Discorso analogo per gli articoli rispetto a datore di lavoro.

Preposto (art.19, art. 96)

• Discorso analogo per gli articoli rispetto a datore di lavoro.

Lavoratore dipendente (art.20)

• Unico articolo, i compiti sono sempre gli stessi sia nelle costruzioni che no, quello che varia

sono i contenuti della formazione.

Lavoratore autonomo (Art.94)

• Il cosiddetto artigiano.

RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) (Art.31)

• Figura introdotta da normativa europea negli anni ’90.

ASPP (addetto servizio prevenzione e protezione)

• Figura alle dipendenze dell’RSPP.

Per essere RSPP o ASPP servono corsi particolari, con abilitazione da coordinatore si ha

automaticamente anche l’abilitazione per svolgere questi compiti.

Slide 9 – I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI

LATO COMMITENZA

I destinatari di tale apparato normativo sono:

(gli articoli citati sono ripresi dal d.lgs.81/2008, in tal caso sono tutti riferiti al corpus specifico del

settore delle costruzioni)

Responsabile dei Lavori (art. 90)

• Figura apicale di qualsiasi processo edilizio, è colui il quale rappresenta in tutto e per tutto il

committente, che non necessariamente è un tecnico, quindi può nominare RDL che invece lo

è.

Essendo figura apicale, è sovraordinato a qualsiasi figura, cioè anche a project manager, dato

che risponde davanti alla legge.

Progettista (Allegato XV, art. 1)

• Vale anche per progettisti strutturisti e tecnologi.

Nell’art.1 dell’all. XV si esplicita che il progettista è chiamato a rispondere per le scelte che

fa per ciò che sta progettando, in relazione alla sicurezza di chi poi dovrà eseguire.

Coordinatore di sicurezza per la progettazione (art. 91)

• Chiamato anche progettista ergotecnico, il nome CSP è per mettere l’accento su una delle

esigenze progettuali, cioè la sicurezza.

Non è l’unica esigenza, c’è anche esigenza di produrre, esigenza della sostenibilità…

La sicurezza però è l’esigenza primaria (salvaguardia persone).

Il progettista ergotecnico è il progettista della fase esecutiva del procedimento.

Dirigente/Preposto dell’Affidataria (art. 97)

• L’impresa affidataria è un nuovo istituto creato dal d.lgs.81/2008, esso ha distinto tra impresa

affidataria ed esecutrice.

Dal punto di vista amministrativo si parla di appaltatore e subappaltatore, dal punto di vista

della progettazione ergotecnica e delle responsabilità in materia di sicurezza si parla di

affidataria (appaltatore) ed esecutrice (subappaltatore).

L’appaltatore può anche eseguire, in tal caso sarà impresa affidataria ed esecutrice.

Il dirigente/preposto dell’affidataria (e poi come si vedrà sotto quelli dell’esecutrice) entrano

in gioco nella fase esecutiva del procedimento.

Coordinatore per l’esecuzione (art. 92)

• Nella fase esecutiva del procedimento qualcuno deve sorvegliare per il committente, deve fare

ALTA SORVEGLIANZA del cantiere, non quella di dettaglio, la quale è svolta dai dirigenti

preposti dell’impresa, che sono in cantiere tutti i giorni per vedere cosa succede.

Il committente ha onere di alta sorveglianza, affidato al ruolo professionale identificato come

Coordinatore per l’esecuzione (CSE).

Il tema dell’alta sorveglianza è stato acclarato con costanza (una sentenza di cassazione non

cambia modo di pensare giuridico, ma se ci sono molte sentenze che dicono la stessa cosa il

pensiero giuridico si orienta in tal senso), mentre per molto tempo il CSE è stato considerato

alla stregua di un capocantiere, cioè doveva stare tutti i giorni in cantiere, ma questo è appunto

compito del capocantiere.

Le direttive europee non prevedevano ciò e da 4-5 anni a questa parte la cassazione ha preso

indirizzo europeo, cioè dirigenti e preposti dell’impresa sono in cantiere a controllare cosa

fanno operai, che seguano giuste procedure, dare corretti strumenti agli operai; mentre il

committente deve sorvegliare che il cantiere sia gestito nel modo corretto per la sicurezza e

colui che svolge tale attività di alta sorveglianza è il CSE.

Dirigente/Preposto dell’Esecutrice (art. 96)

• Il dirigente/preposto dell’esecutrice (e come visto sopra quelli dell’affidataria) entrano in

gioco nella fase esecutiva del procedimento.

Direttore Lavori (Allegato XV, art. 4)

• Chiamato in causa molto marginalmente, il che risulta un cambio paradigma importante, dato

che prima DL era considerato lui la figura più importante (DL introdotto da Codice civile

dagli anni ’40, come figura di committenza che controlla che l’impresa stia effettivamente

eseguendo il progetto che il committente ha commissionato a progettista e che è stato inserito

in gara d’appalto, cioè controlla la conformità dell’eseguito a quanto progettato e quindi

pattuito).

Il DL non si occupa di sicurezza, se non per aspetti marginali di carattere amministrativo-

contabile; il DL quindi non può non rendersi conto del fatto che alcune disposizioni per la

sicurezza siano attuate o meno, perché deve pagarle all’impresa o meno.

Slide 10 – Articolo 299 – Esercizio di fatto di poteri direttivi

Articolo 299: le posizioni di garanzia relative a DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE, PREPOSTO

gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri

giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Apriamo subito una parentesi che vi riguarda, allora va detto che per onestà intellettuale e correttezza

di comunicazione che nessun assistente è mai stato chiamato in giudizio a rispondere. Questa non è

una deresponsabilizzazione, ma non fidatevi con chi vuole assegnare un incarico del genere con la

scusa del lavoro importante. Nemmeno con un attestato in mano siete preparati, vi dovete fare le ossa

facendo, per esempio, l’assistente ad un coordinatore per la sicurezza, di un direttore tecnico di

cantiere o di un dirigente.

Gli assistenti di un coordinatore o di un direttore non sono mai stati imputati direttamente. Esiste una

deontologia per cui dovete essere gli occhi e la voce del vostro datore di lavoro, dovete tutelarlo.

Esiste la cosiddetta FUNZIONE DI FATTO. Di fatto, se pur sprovvisto da regolare investitura,

possiedi in concreto i poteri giuridici di quella funzione. Cercate di definire il limite dei vostri poteri

gerarchici (similitudine con l’esercito).

Il consiglio è quello di girare sempre di girare in cantiere con una persona di grado più alto al

vostro, avvisandolo in caso di pericolo, in modo che lui possa fornire le corrette disposizioni.

Se siete in cantiere da soli, non giratevi dall’altra parte se potrebbe capitare qualche cosa. Dovete

essere in grado di gestire al meglio la situazione in modo da non incappare nel’art. 299.

Slide 11 – Caratteristiche delega di funzioni

La delega è riportata nell’articolo 16 ed ha le seguenti caratteristiche:

Risultare da atto scritto recante data certa

• Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla

• specifica natura delle funzioni delegate.

Nel piano operativo di un’impresa deve essere descritta la catena di comando della stessa. Inoltre,

deve fornirvi tutte le lettere di delega.

Il datore di lavoro delega al direttore tecnico il direttore tecnico delega al capo cantiere.

Il datore di lavoro e il direttore tecnico devono avere l’esperienza necessaria attestati mediante

attestati di formazione.

Attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla

• specifica natura delle funzioni delegate

Non va bene che la responsabilità sia mia e le decisioni le prendi tu.

Attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni

• delegate.

Aspetto molto importante. Il delegato deve poter spendere i soldi in quanto la delega parte sempre

da qualcuno che possiede il potere di spesa (che sia il committente o l’impresa).

La disponibilità dei soldi deve fruire verso il basso.

Questa parte significa poter spendere senza chiedere il permesso.

Essere accettata dal delegato per iscritto

• Deve essere adeguata e tempestiva pubblicità

Tutte le persone devono essere informate che determinate funzioni sono state delegate.

Non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro

Il datore di lavoro deve vigilare comunque. Bisogna impostare un sistema gestionale adeguato, in

questo modo il datore di lavoro controlla solamente che il sistema gestionale sia impostato

correttamente e non sulla singola operazione che si sta svolgendo in cantiere. In merito a ciò, esiste

l’articolo 30 che porta a una serie di r

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Ingegneria civile e Architettura ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ingegnere25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica e Sicurezza dei cantieri e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Trani Agostino.
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