Lavoro femminile
Tematica d'uguaglianza e non discriminazione
Ormai negli anni 2000 molte delle problematiche che in passato caratterizzavano il rapporto tra donna e società, donna e mondo del lavoro sono state superate, perlomeno da un punto di vista formale. Per altro verso però esiste ancora una cultura che contiene in sé dei germi ancora di possibile discriminazione. Questo lo capiamo perfettamente se affrontiamo il tema in un’ottica più ampia che va al di là di un'ottica semplicemente giuridica o giuslaburista.
Rapporto tra cultura e linguaggio
In particolare, ce lo dimostra il rapporto tra cultura e linguaggio. La lingua traduce la cultura, la cultura crea la lingua. La lingua in sé è il primo modo di dare e ricevere identità ed è la storia di una lingua la fonte prima di un'identità di un gruppo. Perché mi pongo il problema del rapporto tra lingua e cultura? Perché all’interno dello stesso linguaggio esistono definizioni discriminatorie.
Giuridico e immaginario collettivo
Da un punto di vista giuridico, il discorso inizia dai giusnaturalisti che creano un ordinamento giuridico. Pensate a una sfera suddivisa in tante parti e ciascuna di queste parti costituisce una branca del diritto. Al centro di questa sfera, dove vanno a confluire tutte le parti del diritto, c’è la persona. La normativa del diritto è quindi indirizzata a un soggetto, che nella cultura giusnaturalista era neutro, generale e bidirezionale/bidimensionale. Questo era vero su un piano culturale, ma l’immaginario collettivo di quel tempo, quella sagoma, in realtà era una sagoma maschile. Da lì nasce e giunge fino ai giorni nostri questo equivoco di fondo, cioè un diritto scritto dagli uomini per gli uomini.
Legislazione e periodi storici
Da un punto di vista della legislazione, sono stati fatti molti passi: infatti, la tutela del lavoro femminile e il divieto di discriminazione inizia nei primi del ‘900 e individueremo alcune tappe alle quali possiamo dare dei nomi:
- Periodo della tutela
- Periodo della parità
- Periodo delle pari opportunità
- Periodo della differenza di genere
Le prime forme di legislazione sul lavoro femminile le ritroviamo nel 1902 con la legge 242 ("legge Carcano") che regolamentava l’uso della forza lavoro femminile, vietando alle donne i lavori sotterranei, insalubri e pericolosi. Era inoltre previsto un limite di 12 ore nella giornata lavorativa. Questa tutela del lavoro femminile subisce un'accelerazione durante il regime corporativo (1926), che è ricco di legislazione sociale di tutela della donna.
Problemi della legislazione sociale
Qual è il problema? La legislazione sociale si basa, generalmente, su un assunto: "la donna è un soggetto debole e come tale deve essere tutelato", il regime corporativo quindi crea una regolamentazione forte di tutela nei confronti delle donne lavoratrici. Queste disposizioni normative producevano un duplice effetto:
- Da un lato si consolidava una tradizione di protezione e tutela del lavoro femminile che però di fatto contribuiva all’espulsione della donna dal mercato del lavoro, favorendo un ritorno nell’ambito domestico oppure un trasferimento lavorativo della donna su attività che erano al di fuori della dimensione legale, quindi meno protette. L'eccesso di protezione produce effetti aberranti.
Leggi durante il regime corporativo
Le principali leggi emanate durante il periodo corporativo sono:
- Legge 653/1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.
- Legge 1347/1934 sulla tutela della maternità delle lavoratrici.
Queste due leggi sono accomunate da un Leitmotiv, cioè la trattazione del lavoro femminile insieme a quello dei minori (che vengono chiamate "mezze forze lavoro") e l’esclusione dal loro campo d’applicazione del lavoro a domicilio, familiare e agricolo, quindi rimanevano scoperti di tutela.
Cambiamenti con la Costituzione
Le cose cambiano con l’emanazione della Costituzione, si afferma il principio di uguaglianza e divieto di discriminazione (art 3) e sulla volontà di rimuovere ostacoli economico-sociali che impediscono il pieno sviluppo di una persona, creano i presupposti per una tutela positiva della donna nel lavoro. In questo contesto, ha particolare rilevanza l’art 37, che dice che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione che spetta al lavoratore. Inoltre, le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla mamma e al bambino una adeguata protezione.
Perplessità e interpretazioni
Questa norma, ha suscitato perplessità. Può essere suddivisa in due parti: la prima che sancisce il principio di parità di trattamento a favore della lavoratrice e una seconda in cui si prevedono eccezioni in relazione a determinate finalità, ma la perplessità maggiore sembra essere determinata da una formulazione ambigua ovvero "l’essenziale funzione familiare", come obiettivo esplicito, rispetto al quale il principio di tutela assume un valore strumentale. Questa dizione testuale sembrerebbe imporre una sorta di compatibilità obbligatoria tra funzione familiare essenziale e condizione di lavoro, cioè il termine "essenziale" quindi è come se non potesse mancare, non se ne potesse fare a meno.
Di fronte a questo tipo di logica, le forze politiche più progressiste hanno proposto un’interpretazione più equilibrata/evolutiva in base alla quale si è posto sullo stesso piano entrambe le dimensioni di vita, per cui la donna libera da condizionamenti può esercitare la propria libertà di scelta e questa libertà è resa possibile dall’intervento dello stato che attraverso un processo di legislazione riformista promuove gli opportuni cambiamenti nel mondo del lavoro, nella sfera sociale, culturale e del costume. Quindi questa essenziale funzione familiare diventa importante, ma che va conciliata con quella che è il ruolo lavorativo della donna.
D’altro canto, l’art 37 contiene un’ulteriore frase che ha lasciato perplessità agli interpreti, cioè la parte che si riferisce al campo retributivo. Infatti, la norma dice che la donna ha diritto alla stessa retribuzione, a parità di lavoro. Cosa si intende per parità di lavoro? Qualcuno ha voluto sostenere che fosse la parità di rendimento, per cui la valutazione era basata su elementi economici. In realtà l’interpretazione più corretta è quella che fa leva sul combinato esposto di art 37 e 36, che fissa gli elementi determinanti dell’equa retribuzione.
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