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Il contratto collettivo non essendo disciplinato dal cc si tratta di un contratto Se
dovessimo dire a chi assomigli, in quale categoria generale potrebbe rientrare, (anche se
giuridicamente non rientra da nessuna parte) , nel contratto normativo.
Il contratto collettivo ha una funzione essenziale primaria che è quella della regolamentazione
delle condizioni di lavoro. Al suo interno troviamo due parti, una parte normativa e una
obbligatoria. 16 di 32
- Parte normativa —> va a normare le condizioni di lavoro, la sua efficacia riguarda il singolo
lavoratore e il singolo datore di lavoro. I due soggetti individuali del rapporto di lavoro. Questa
funzione si dice che sia potenziale perché sulla carta la parte normativa del contratto collettivo
ha una funzione ma può essere esplicata solo nel caso ci siano contratti individuali di lavoro da
regolamentare.
- Parte obbligatoria —> Ha contenuto e destinatari diversi dalla parte normativa. Innanzitutto
riguarda solo i soggetti collettivi (sindacati di lavoratori e datori che hanno stipulato il contatto
collettivo) . Il contenuto non disciplina il rapporto di lavoro ma crea degli obblighi in capo ai
soggetti collettivi.
- Funzione compositiva il contratto preliminare.
Il contratto collettivo ha una figura che gli assomiglia molto: Si
assomigliano molto perché il contratto preliminare stabilisce le condizioni e i contenuti di una
futura produzione contrattuale. In questo il collettivo è uguale perché predispone una serie di
condizioni che saranno poi riprese dal contratto individuale di lavoro. La differenza fra queste due
figure è la seguente: il contratto preliminare obbliga a stipularne poi successivamente un contratto
definitivo che riproduca i contenuti del preliminare altrimenti ci sarà una sanzione mentre il
contratto collettivo predispone i contenuti ma questa funzione è potenziale, può essere esercitata
o meno.
Queste caratteristiche riguardano in generale il contratto collettivo così detto di “diritto comune”.
Ed è quello che oggi viene stipulato dalle associazioni sindacali quando ci si siede al tavolo delle
trattative. Questo contratto collettivo di diritto comune presenta alcune importanti problematiche
che esistono proprio perché è del diritto comune. Nel corso degli anni il nostro ordinamento
giuridico ha dato vita a contratti collettivi che non erano definibili di diritto comune quindi avevano
una disciplina loro propria che non era dei contratti in generale. Questi contratti diversi dal
contratto collettivo di diritto comune non avevano queste problematiche perché avevano trovato
dei meccanismi per risolverle. Problematiche che riguardano: l’efficacia soggettiva, l’estensione
del contratto collettivo (a quali persone sono destinati gli effetti) e l’efficacia oggettiva che
riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale rispetto al quale il contratto
collettivo da una regolamentazione (dice quel che deve essere scritto nell’individuale).
contratto collettivo corporativo.
Il primo in ordine temporale è il Non c’era un principio di libertà
sindacale, che si può esprimere principalmente attraverso il pluralismo sindacale. Ogni categoria
aveva un unico sindacato e questi sindacati avevano la rappresentanza legale dell’intera
categoria. Questi sindacati erano definibili come organi ausiliari dello stato perché avevano una
personalità giuridica pubblica, i loro fini venivano decisi dallo stato, quel che dovevano fare era
deciso dallo stato . In questi casi il contratto che andavano a stipulare era molto simile alla legge
quindi come la legge aveva efficacia generale, cioè riguardava tutti . Non c’era il problema
dell’efficacia soggettiva poiché quel che decideva era uguale per tutti e obbligatorio nei confronti
del contratto individuale. Se non era così scattavano le sanzioni.
Il regime corporativo cade nel 43-44 e il decreto luogo tenenziale che abolisce il decreto
legislativo mantiene in vita però i contratti collettivi stipulati fino a quel momento perché malgrado
aveva quelle caratteristiche garantiva tutela per le forme di lavoro (???) .
Una volta venuto a cadere il regime, la costituzione emanata4 anni dopo ne parla nell’articolo
39c2,3,4 per cui dopo aver detto che l’organizzazione sindacale è libera ci dicono che il sindacato
attraverso la registrazione acquisisce personalità giuridica e diverrebbe un’associazione
riconosciuta (a tutt’oggi non è riconosciuta) , acquisisce personalità giuridica e una volta
acquisita, attraverso rappresentanze unitarie con metodo proporzionale, stipula contratti collettivi
ad efficacia erga omnes verso tutti gli appartenuti alla categoria. Quindi questa figura del
contratto collettivo è diversa da quel che c’è oggi, i sindacati non hanno personalità giuridica, non
sono state create rappresentanze individuali .
secondo, terzo e quarto comma appartengono alle norme programmatiche , la differenza risiede
nel fatto che quelle percettive si applicano normalmente, quelle programmatiche hanno bisogno
di legge ordinaria per applicarle e quindi ancora non hanno attuazione poiché ancora non c’è
stata una legge ordinaria che le attui. Questo perché i sindacati non hanno mai spinto a realizzare
quei commi e anche se risolvevano un problema contenevano una regolamentazione della vita
sindacale. Secondariamente nella norma si fa espresso riferimento alle rappresentanze unitarie
che vengono formate con metodo proporzionale. Ciò vuol dire che il sindacato con più iscritti ha
più rappresentanti . 17 di 32
Questo significa che anche dopo l’emanazione della costituzione questo problema dell’efficacia
generale del contratto collettivo è rimasto senza soluzione. Una soluzione è stata tentata nel 59:
il decreto legislativo 741,
viene emanato esso crea una sorta di marchingegno politico per
sviare la costituzione. Con questa legge veniva data la delega da parte del parlamento al governo
di emanare decreti che al loro interno riproducessero il contenuto dei contratti collettivi stipulati
fino a quel momento. Nel momento in cui quei contratti li faccio diventare legge acquisiscono
efficacia generale —> riprodurre all’interno dei decreti legislativi, il contenuto dei contratti
collettivi stipulati fino a quel momento.
Il problema sembrava risolto tant’è che nel 61 il governo concesse una proroga a quella legge. A
quel punto intervenne la corte costituzionale che disse altolà mi va bene che tu governo emani
decreti legislativi però ricordati che la nostra costituzione dice che la decretazione può avvenire
solo in determinate circostanze e solo per un periodo determinato (altrimenti verrebbe violato il
principio della tripartizione dei poteri).
Lezione 14
La parte normativa è quella che da una regolamentazione
Questa parte normativa crea dei problemi: in passato c’erano delle figure che risultavano essere
applicabili a tutti i lavoratori appartenenti alla categoria di riferimento del contratto, oggi abbiamo
il contratto collettivo comune e disciplinato dalle norme del diritto comune, ovvero quelle che
disciplinano la materia dei contratti nel codice civile.
La prima regola che è desumibile da questa normativa di diritto comune è quella della
rappresentanza : il lavoratore nell’iscriversi al sindacato da mandato allo stesso di
rappresentarlo nelle trattative con i datori di lavoro. Questo significa che gli effetti di quel negozio
giuridico che viene stipulato dal rappresentante, ricadono esclusivamente nella sfera dei
rappresentanti . Quindi il contratto collettivo di diritto comune ha efficacia solo per gli iscritti al
sindacato.
Concorrenza all’interno del gruppo professionale —> se c’è un posto e si presentano in 10 e
ciascuno fa la propria offerta di lavoro | ci da la ragione per cui su queste problematiche la visione
del giuslavorista è diversa da quella dell’economista . Per evitare questa cosa si fa il contratto
collettivo, prima chiamato concordato di tariffa.
Un trattamento uniforme fa comodo al datore di lavoro perché riesce a programmare l’attività
aziendale quindi c’è stata un’estensione del contratto collettivo anche ai non iscritti al sindacato.
Estensione giuridica dell’efficacia del contratto anche ai non iscritti: meccanismo basato su
due norme: art 36 cost e 2099 cc . Agiscono in sinergia (dal combinato disposto di quelle due
norme si riesce ad estrapolare un’estensione diretta del contratto collettivo), riguarda solo la parte
retributiva.
Art. 36 —> riguarda la retribuzione, che è il primo dovere del datore di lavoro. La retribuzione
deve essere proporzionata alla quantità è qualità del lavoro svolto e comunque tale da garantire
un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e la sua famiglia. Questa è una norma imperativa e
percettiva , le parti non si possono mettere d’accordo per aggirarla. Se il datore di lavoro con il
lavoratore si mette d’accordo per fissare una retribuzione che è inferiore a quelli che sono i
comuni standard retributivi ebbene in relazione al fatto che è una norma imperativa quella
nullità
retribuzione è nulla perché la violazione di norme imperative comporta la . La nullità
significa la non esistenza.
2099 cc —> entra in gioco perché riguarda l’ipotesi in cui in un contratto di lavoro non sia stata
fissata la retribuzione. nel caso non sia stata fissata la retribuzione il giudice interviene fissando la
retribuzione e tenendo presente di quel che corrispondono i contratti collettivi in materia. Vengono
realizzate due cose: fissata una retribuzione che appartiene ai canoni del contratto collettivo e si
realizza un’estensione indiretta dell’efficacia del contratto collettivo senza violare secondo terzo e
quarto comma dell’articolo 39.
Il giudice può non attenersi ai contratti collettivi.
Art. 36 statuto dei lavoratori —> le aziende che applicano il contratto collettivo hanno diritto ad
una serie di sgravi fiscali l’efficacia oggettiva.
C’è un problema che riguarda
Riguarda i rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro. Si ripropone il
problema della concorrenza all’interno del gruppo professionale (il contratto prevede una cosa ma
il datore di lavoro da una regolamentazione diversa, quest’ultimo deve essere obbligato a trattare
tutti nello stesso modo, non può esistere un lavoratore che pur di lavorare offra la sua attività ad
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un prezzo inferiore). Da un punto di vista giuridico il discorso è diverso, su quali strumenti giuridici
noi basiamo questa inderogabilità del contratto collettivo