Lezione 11
Percorso due libri max voto 23 + opportunità dispari2
Percorso manuale diritto del lavoro + Esame orale
Due blocchi di tematiche: Diritto sindacale - Rapporto di lavoro individuale
Presupposti del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro ha alle spalle una preparazione sia dal punto di vista giuridico che quello sociale, si devono creare le condizioni giuste affinché il legislatore scriva una serie di leggi a tutela dei lavoratori. Il primo presupposto è quello dell’abbandono dello stato liberale. Lo stato liberale non dà diritti ma fa concessioni se gli va. Nello stato liberale vige il principio di neutralità dei pubblici poteri (chi detiene il potere rimane neutrale all’interno del conflitto sociale) e l’eguaglianza sostanziale —> Oggi stato sociale, senza di lui non c’è diritto del lavoro e viceversa.
Costituzione principi propedeutici alla nascita del diritto del lavoro: principi di sicurezza sociale due presupposti —> Stato si fa carico dei bisogni del cittadino finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della persona. Con la costituzione nasce lo stato sociale. Stato sociale è degenerato perché questi bisogni sono aumentati a dismisura e lo stato è intervenuto sia sul piano dell’assistenza che in quello della previdenza. Assistenza —> Intervento per chi ha bisogno; Previdenza —> Pensioni. Troppa assistenza, previdenza coperta in parte da chi lavorava. Disequilibrio tra pensioni.
Libro bianco dello stato sociale: doppio concetto di responsabilità e sostenibilità: io faccio una cosa, ne sono responsabile e la faccio solo se so che posso sostenerla. Intervento universalistico selettivo —> presupposto che lo stato decentrasse i suoi poteri (buona parte) a livello regionale o provinciale mantenendo su di sé solo la realizzazione dei principi cardini dei valori costituzionali e sociali ma a livello di decentrato si passasse dalla fase teorica a quella applicativa seguendo questo criterio. Universale perché a livello di principio riguarda tutti, selettivo perché è solo se ne hai realmente bisogno. Stato colma tuoi bisogni intervento selettivo. Stato sociale grossi limiti.
Lezione 2
Il diritto del lavoro è un diritto che risente delle variabili politiche e sociali del paese. In generale il diritto non è una categoria neutra. Nel tempo il diritto del lavoro ha visto molte trasformazioni. Quello originario è completamente diverso da quello odierno.
Da un punto di vista sistematico per arrivare al diritto del lavoro bisogna fare passaggi intermedi. La madre del diritto del lavoro è la legislazione sociale, che pone le basi giuridiche di quei principi, di sicurezza sociale, che altro non sono che l’intervento dello stato per soddisfare i bisogni dei singoli e della collettività.
- Tre periodi della legislazione sociale: si caratterizzano per l’intervento dello stato per la prima volta
- Periodo preunitario —> prima del 1860. Si caratterizza per la presenza e la nascita di quelle che chiamiamo società di mutuo soccorso. Sono la prima struttura che in qualche modo attua una tutela delle condizioni di lavoro. Essa è una struttura di tipo privatistico. Sono delle associazioni su base volontaria che hanno il compito di fornire assistenza economica nel momento in cui si verifichino delle condizioni avverse nella vita del lavoratore (es. incidente sul lavoro, non può lavorare la società di mutuo soccorso interviene). Si creano con i fondi degli associati, ogni lavoratore versa una quota che viene accantonata.
- Periodo unitario —> Nel momento in cui interverrà lo stato finiranno per scomparire perché lo stato ha un comportamento ostile con loro poiché diventano un prototipo di quelli che oggi sono i sindacati.
- Periodo corporativo —> Il regime corporativo all’inizio è liberista poi passa ad una cultura di tipo statalista. Il regime corporativo si instaura nel 26 e cade nel 44. Quando viene emanata la costituzione possiamo parlare di diritto del lavoro nel senso moderno.
Possiamo estrapolare dal diritto romano due semplici concetti: nel periodo romano c’era la schiavitù. Locatio hominis —> contratto che aveva d’oggetto la persona. Accanto alla locatio hominis che riguardava gli schiavi c’era l’uomo libero che lavorava per altri (locatio hoperarum, oggetto di contratto è l’attività svolta dalla persona) e colui che lavorava per conto proprio (locatio hoperis, locazione di opera). La distinzione fra quest’ultime due ce le portiamo ancora oggi.
Il periodo medievale è caratterizzato dall’esistenza delle corporazioni. Le corporazioni sono delle associazioni che vedono al loro interno la presenza contemporaneamente del datore di lavoro e dei lavoratori (bottega dell’artigiano). Quel rapporto di lavoro che si instaura è anche esso regolamentato ma solo in parte dai soggetti privati, in parte viene regolamentato dallo stato. Si crea una situazione ibrida dove c’è sia il pubblico che il privato. Il lavoro ai giorni nostri riecheggia quelle due figure della locatio hoperis e hoperarum. Noi ci occuperemo della locatio hoperarum, ovvero quel contratto che ha per oggetto delle attività reiterate nel tempo.
Dal punto di vista economico intendiamo per lavoro tutte quelle attività che sono dirette per la realizzazione di beni o esecuzione di servizi che vanno a soddisfare i bisogni delle persone. Da un punto di vista giuridico noi parliamo di lavoro come attività che fa da oggetto di una relazione giuridica tra due soggetti. Quando si comincia a disciplinare questa relazione giuridica? Dopo la rivoluzione industriale. Perché il clima politico sociale-culturale è di un certo tipo. Il diritto del lavoro pone nel disciplinare la relazione tra datore di lavoro e lavoratore una serie di normative che al fine di applicare un principio di lealtà e uguaglianza hanno caratteristiche particolari.
Il diritto del lavoro ha subito una mutazione poiché è passato da attraverso la codificazione del 1865. Nel 1942 con l’emanazione del codice civile c’è un cambiamento forte dal punto di vista giuridico, questa fase viene chiamata incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato. Il ddl cessa di essere una normativa speciale e viene posto all’interno del codice civile accanto a diritto commerciale e civile. Il lavoratore è economicamente e socialmente più debole dell’altra parte e ciò si riflette sul contratto. Il lavoratore non ha vera libertà di scelta anche perché l’offerta di manodopera è maggiore alla domanda.
Regolamentazione: Da una parte normativa statale, dall’altra contrattazione. Principio del favor lavoratoris —> In caso di incertezza prevale l’ipotesi più favorevole al lavoratore. Eterodeterminazione: Il legislatore porrà in essere una serie di normative che hanno una precisa caratteristica. Sono norme inderogabili che quindi non possono essere cambiate a discrezioni delle parti. La regolamentazione giuridica è esterna al rapporto. Da una parte c’è lo stato dall’altra dei soggetti intermedi che prendono il nome di associazioni sindacali.
Presupposti teorici del diritto del lavoro: Garantismo rigido —> Normativa fatta da norme imperative inderogabili. La fase del garantismo rigido verrà superata e il primo cambiamento si verifica a metà degli anni 70 poiché intervengono una serie di modificazioni all’interno del sociale e del mercato del lavoro come la forte espansione del settore terziario. Incominciano ad essere introdotte nel processo produttivo le nuove tecnologie, incomincia a prospettarsi all’orizzonte la globalizzazione. Emergono i primi fenomeni di disoccupazione.
Si passerà dal garantismo rigido a quello che viene definito periodo dell’emergenza. Emergenza perché si verificano questi fenomeni che creano una situazione di forte disagio nell’ambito del mercato del lavoro e porterà ad interventi di emergenza da parte dello stato. Significa che non c'è un bisogno sistematico del riordino del ddl ma una serie di interventi che andranno a tamponare tutte quelle situazioni di emergenza con leggi che si contraddicono tra di loro.
Lezione 3
Dopo il garantismo rigido inizia il periodo dell’emergenza. Nel periodo del garantismo il sindacato difendeva i diritti individuali sanciti da norme inderogabili. Si fa strada una terza situazione: la flessibilità.
Soprattutto la globalizzazione, pone delle scelte individuali diverse, quindi si è ritenuto che un superamento del garantismo rigido potesse far fronte alle emergenze nel mondo. La flessibilizzazione può avere più interpretazioni. Per il lavoratore potrebbe essere una cosa buona —> Orario più flessibile, comodo. Per il datore di lavoro flessibilità significa assumere chi vuole, fargli fare quel che vuole e licenziarlo quando vuole. Significato antitetico rispetto al lavoratore.
La flessibilizzazione viene portata avanti in modo forte attraverso un’abolizione delle normative di tutela attraverso la cancellazione del principio del faros lavoratis. Può anche avvenire in modo più soft attraverso l’uso della contrattazione collettiva, si rendono le tutele del lavoratore meno rigide. Quindi il periodo della flessibilizzazione vede un cambiamento del diritto del lavoro, mentre in passato era in favore dei lavoratori per tutelarli e ricreare una situazione di eguaglianza ed equilibrio, nel periodo della flessibilizzazione sempre più vengono considerate le compatibilità socio economiche (interessi delle imprese). Questo periodo ha portato delle modifiche sia al momento dell’incontro tra domanda e offerta di domanda di lavoro che nell’estinzione del rapporto di lavoro.
Il nostro diritto di lavoro regole la relazione ra lavoratore e datore d lavoro, ma questa relazione per il lavoratore è subordinata. L’attenuazione della subordinazione c’è dovuta alla progressiva introduzione delle nuove tecnologie nell’organizzazione produttiva. Compiti che un tempo erano manipolativi diventavano cognitivi, attenuano la subordinazione ma sostituiscono anche i lavoratori. Si crea una situazione in cui:
- Lavoratori subordinati son meno subordinati
- I lavoratori autonomi son più subordinati
Prima della flessibilizzazione il contratto di lavoro aveva delle caratteristiche ben precise:
- Contratto indefinito
- Tempo pieno
Queste la flessibilizzazione questo tipo di lavoratori non sono più diffusi come lo erano prima perché questo processo ha portato all’uso di strumenti contrattuali che sono diversi rispetto al contratto di lavoro tipico e creano lavoratori diversi dal lavoratore tipico.
Il mercato del lavoro si divide in due parti:
- Insiders —> Lavoratori con molte tutele
- Outsiders —> Lavoratori precari
Si è acceso un dibattito all’interno della dottrina. Si è proposto di ribattezzare lupo statuto dei lavoratori in statuto del lavoro, uno statuto di tutela per quei soggetti diversi da quelli tutelati dallo statuto dei lavoratori. La stessa Europa ha preso posizione su questa tematica e ha elaborato il concetto di flex security (armonizzazione della flessibilità con la sicurezza sociale) tuttavia non è facile da applicare e coniugare la flessibilizzazione con la sicurezza sociale. Quindi ci si trova di fronte ad un diritto del lavoro e ad un diritto sindacale che sono cambiati. Il sindacato versa in una posizione di estrema debolezza. Le norme del diritto del lavoro sono cambiate.
Che cosa tutela il diritto del lavoro? Tutela il lavoro subordinato. Che cos’è la subordinazione? Le leggi e il codice non ci dicono che cosa sia, ma ci dicono chi è il lavoratore subordinato (art 2094 cc). Il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
- Caratteristiche: Collaborazione
- Onerosità
- Subordinazione
Subordinazione due significati:
- Senso tecnico funzionale: ossia riferendosi alle dipendenze e la direzione del datore di lavoro. Il lavoro è eterodeterminato.
- Senso socio economico: dipendenza e inferiorità economic rispetto all’imprenditore.
Con il passare del tempo la subordinazione si è un po’ modificata, si pensi al concetto di parasubordinazione. Elemento odierno caratterizzante della subordinazione: Criterio dell’estraneità del lavoratore all’organizzazione produttivo. Il lavoro autonomo consiste in quella che i romani chiamavano locatio hoperis, un’attività diretta al compimento di un’opera o di un servizio al fine di raggiungere un certo risultato. Il lavoro autonomo è disciplinato dall’articolo 2222 e appunto prevede la locatio hoperis. Il lavoratore autonomo è responsabile del risultato raggiunto, ovvero dipende da lui raggiungere un certo obiettivo. Raggiunge questo obiettivo autogestendosi, senza stare alla dipendenza di qualcuno.
Modalità di svolgimento del rapporto:
- Osservanza dell’orario di lavoro, se ben preciso il lavoratore è subordinato
- Continuità della prestazione: se lavoro per un datore di lavoro in modo continuativo è probabile che il lavoro sia subordinato.
- Retribuzione: Se la paga è a cadenze fisse è probabile che il rapporto di lavoro sia subordinato. Il lavoratore autonomo invece viene pagato in base ai risultati.
- Inserimento: Se si inserisce nell’organizzazione produttiva è subordinato, il contrario autonomo
- Coordinamento dell’attività lavorativa: se è coordinata al datore di lavoro probabile che sia subordinato.
Rapporti para-subordinati —> Rapporti coordinati e continuativi, ma non sono subordinati. Legge 533/1973 legge sul nuovo processo del lavoro —> riformulato l’articolo 409 del codice di procedura civile affermando che le regole sul nuovo processo del lavoro si applichino anche a rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata prevalentemente personale anche se a carattere non subordinato. Questo tipo di rapporto prende il nome di collaborazioni coordinate e continuative (CoCoCo). Sono state poi soppiantate da i CoCoPro (collaborazioni coordinate a progetto) perché se ne è abusato delle CoCoCo. (Faceva comodo assumere lavoratore con quelle caratteristiche perché non aveva tutte le tutele come lavoratore subordinato tipico.) Se vengono meno i requisiti il contratto è nullo.
Lezione 4
Fonti del diritto del lavoro
Fonti internazionali, europee, statuali e particolari.
Fonti internazionali
Art.10 : Il nostro ordinamento si conforma alle norme di diritto internazionale. Queste norme possono essere di origine consuetudinaria o di origine pattizia (trattati) (carta internazionale del lavoro 1919) OIL —> Organizzazione Internazionale del Lavoro, si interessa di problematiche relative al mondo del lavoro e costituisce una fonte indiretta da un punto di vista normativo sul nostro ordinamento, nel senso che il nostro ordinamento le deve ratificare per renderle effettive.
Fonti europee
Trattato di Maastricht che risale al 92, rivisto nel trattato di Lisbona del 2007. L’UE ha un proprio parlamento e quindi pone in essere una propria attività legislativa che riveste particolare importanza perché ha anche motivato alcune leggi proprie del nostro ordinamento. Questa attività legislativa, che costituisce fonte del diritto del lavoro, può dar vita a due tipologie: fonte vincolante, obbligatoria e non vincolanti.
- Fonti vincolanti: Regolamento, atto di portata generale che crea dei diritti soggettivi e degli obblighi; Direttiva, che si differenzia dal regolamento perché il regolamento stabilisce qualcosa di immutabile, la direttiva da esclusivamente delle indicazioni sul risultato da raggiungere; Decisione, atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e contiene anche i destinatari.
- Fonti non vincolanti: Raccomandazione, invito rivolto agli stati membri di adeguare i propri sistemi normativi ad un modello che viene predisposto dall’unione europea; Parere, riguarda una questione per la quale l’UE esprime il proprio parere.
L’integrazione del diritto europeo nel diritto nazionale doveva rispettare il principio del favor laboratorio al quale si ispira il diritto del lavoro, quindi non sempre è scelta la normativa comunitaria.
Fonti statuali
La fonte principale è la Costituzione che contiene una serie di valori e principi che poi hanno ispirato tutto il nostro ordinamento giuridico e la legislazione successiva. Dal nostro punto di vista va rimarcato che un principio fondamentale è quello del lavoro. Art.2 vengono riconosciuti i diritti inviolabili della persona e tra questi anche il lavoro.
- Caratteristiche: riconosciuti dal costituente, inviolabili, riferiti alla persona
L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La costituzione è ben decisa nel superare lo stato liberale, il lavoro diventa un criterio di identità della persona per cui la posizione sociale è dettata dalla sua posizione professionale. Art. 4 parla di lavoro come diritto e dovere. Questi termini da un punto di vista giuridico hanno un preciso significato: diritto soggettivo, quindi lo si può azionare e far si che diventi tale, il dovere è un comportamento obbligatorio qualora non venisse rispettato. Art.35 tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni —> Nessun lavoro vale più di un altro. Questo disegno costituzionale deve avvalersi di strumenti che lo rendano effettivo. Art. 3 pone un criterio di grande importanza: principio di eguaglianza. È com
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