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CONTRATTI COLLETTIVI CHE NON SONO PIÙ ESISTENTI
Contratto collettivo corporativo: come dice il nome appartiene al periodo corporativo (1926-44) e aveva alcune
caratteristiche che non ha più il contratto collettivo di diritto comune. Tutte le libertà sindacali venivano abolite e non
c’era ancora la Costituzione. Ogni categoria aveva un sindacato, uno per lavoratori e uno per datori di lavoro e
avevano la rappresentanza legale di tutta la categoria. Avevano poi personalità giuridica pubblica, erano definibili
come organi ausiliari dello stato dato che gli statuti venivano scritti dallo stato, come i fini che erano decisi dallo stato,
ecco perché ausiliari.
Il contratto che si andava a stipulare era molto simile alla legge e come essa aveva una efficacia generale, riguardava
tutti, non riguardava solo alcuni soggetti e altri no (così come la legge).
Il regime corporativo cade nel 43-44 e il decreto che abolisce il regime corporativo nel ’44, pur abolendo il regime
mantiene in vita i contratti collettivi stipulati fino a quel momento perché malgrado si avevano quelle caratteristiche
erano comunque uno strumento di tutela per garantire condizioni uniformi, ma si aggiunge la clausola: “salvo le
successive modifiche”.
Quando è caduto il regime e non c’erano più i contratti corporativi, la Costituzione emanata 4 anni dopo, ne parla in
un articolo: art 39 commi 2° - 3° - 4°, per cui dopo aver detto che l’organizzazione sindacale è libera, gli altri commi
dicono che il sindacato attraverso la registrazione acquisisce personalità giuridica e una volta acquisita attraverso
rappresentanze unitarie, formate con metodo proporzionale stipula contratti collettivi ad efficacia erga omnes (verso
tutti gli appartenenti alla categoria). Ad oggi i sindacati non hanno personalità giuridica e non hanno questa efficacia
generale per tutti gli appartenenti alla categoria (a differenza che il primo comma che appartiene alle norme
precettive, gli altri appartengono alle norme programmatiche che necessitano di una successiva attuazione). Non sono
mai stati applicati anche perché i sindacati non hanno spinto affinché fosse avvenuto. Il sindacato voleva tenersi le
“mani libere” dopo il regime corporativo, perciò non ha mai premuto e secondariamente nella norma si fa espresso
riferimento alle rappresentanze unitarie, che vengono formate con metodo proporzionale, cioè il sindacato con più
numero di iscritti, ha più rappresentanti, quindi la minoranza si è sempre opposta.
Una soluzione è stata tentata nel ’59, quando venne emanato il decreto legislativo 741, questo decreto crea una sorta
di marchingegno per “fregare” la Costituzione e il legislatore. Non poteva essere risolto dal legislatore attraverso una
semplice legge e allora per raggirare l’incostituzionalità si è ricorso a questa legge con la quale veniva data la delega da
parte del parlamento al governo di emanare decreti che al loro interno riproducessero il contenuto dei contratti
collettivi stipulati fino a quel momento. Se il problema era quello dell’efficacia generale, il legislatore del ’59 ha
pensato che se i contratti stipulati diventano legge, acquisiscono subito efficacia generale e come la legge si applicano
a tutti gli appartenenti alla categoria.
Nel 1960-61 il governo richiese una proroga di questa legge e a quel punto iniziarono i problemi giuridici perché
intervenne la Corte Costituzionale affermando che la Costituzione dice che la decretazione può avvenire solo in
determinate circostanze e per un periodo determinato, perché altrimenti verrebbe violato il principio della
tripartizione dei poteri. Perciò nel ’62 la Corte interviene e dichiara anticostituzionale la richiesta di proroga da parte
del Governo, quindi il meccanismo si blocca e non c’è più il contratto collettivo corporativo, non sono stati applicati i
commi dell’art 39, la legge del ’59 è stata dichiarata incostituzionale, per cui da quel momento in poi verrà stipulato il
contratto collettivo di diritto comune il quale però presenta non poche problematiche. 08/04/2019
Problematiche delle due parti:
Normativa: da una regolamentazione del rapporto individuale del lavoro quindi riempie di contenuti i futuri
e potenziali contratti individuali di lavoro
Questa parte normativa ci crea dei problemi perché mentre in passato c’erano delle figure che risultavano
essere applicabili a tutti i lavoratori appartenenti alla categoria di riferimento del contratto oggi abbiamo il
contratto collettivo di diritto comune.
Stante questo fatto della inattuazione di quei commi dell’articolo 29, il contratto collettivo è disciplinato
dalle norme del diritto comune, cioè dalle norme che disciplinano la materia dei contratti nel Codice civile.
La prima regola che è desumibile da questa normativa di diritto comune è quella della rappresentanza
perché il lavoratore nell’iscriversi al sindacato da mandato allo stesso di rappresentarlo nelle trattative col
sindacato dei datori di lavoro quindi il sindacato agisce in nome e per conto di coloro che si sono iscritti al
sindacato stesso.
Ovviamente gli effetti di quel negozio giuridico che viene stipulato dal rappresentante ricadono
esclusivamente nella sfera dei rappresentati, ciò significa che i contratti collettivi di diritto comune hanno
efficacia solo per gli iscritti al sindacato che ha portato avanti le trattative.
Questo è un problema notevole perché tornando al sistema liberale e alla rivoluzione industriale c’era un
mercato di lavoro caratterizzato da tanta offerta di lavoratori e una richiesta dei datori decisamente
inferiore all’offerta di lavoro e ciò determinava condizioni miserevoli di lavoro, perché i datori di lavoro si
trovavano di fronte ad una manodopera disposta, pur di lavorare, ad accettare condizioni pesanti; questa
situazione si chiama concorrenza all’interno del gruppo professionale che è una situazione di inciviltà.
In queste problematiche la visione del giuslavorista è diversa da quella dell’economista perché quest’ultimo
dice che è meglio che lavori prendendo qualcosa piuttosto che non lavori o che lavori gratis. Mentre il
punto di vista di un giurista del lavoro è quello di creare una civiltà giuridica, un ordinamento di eguaglianza
ed equilibrio tra i soggetti.
Per evitare questa concorrenza all’interno del gruppo professionale, viene ideato il contratto collettivo che
all’inizio prendeva il nome di concordato di tariffa, perché era sempre un contratto ma riguardava soltanto
l’elemento retributivo. Poi in un secondo momento ha cominciato a disciplinare tutti gli statuti inerenti al
rapporto individuale di lavoro.
Stante questa situazione di non realizzazione dell’articolo 39 secondo, terzo e quarto comma, il contratto di
diritto comune in base alla teoria della rappresentanza non riesce ad assolvere a questa sua funzione
primaria di evitare la concorrenza all’interno del gruppo professionale.
Questo problema dell’estensione a tutti i lavoratori dell’efficacia del contratto collettivo è un problema
fondamentale.
Nel corso degli anni c’è stata un’estensione spontanea dell’efficacia del contratto collettivo anche ai non
iscritti al sindacato, cioè quando veniva stipulato il contratto collettivo i sindacati si mettevano d’accordo
per estendere l’efficacia di quel singolo contratto anche a coloro che non erano iscritti al sindacato.
Ciò non deve stupirci perché il datore di lavoro se è vero che ha poco piacere di avere all’interno della
propria azienda lavoratori sindacalizzati è anche vero che gli fa comodo un trattamento uniforme per i
lavoratori perché non lo obbliga a tenere una doppia contabilità (per quelli iscritti e non) e riesce a
programmare meglio l’attività aziendale. Ha un punto di riferimento preciso di quelle che saranno le sue
spese e attività nel futuro.
Peraltro, esiste anche un meccanismo di estensione giuridica dell’efficacia del contratto collettivo anche ai
non iscritti, questo meccanismo è basato su due norme che sono:
1. Art 36 – Costituzione: riguarda la retribuzione che è il primo dovere del datore di lavoro, ci dice che
la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ed è comunque
tale da garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia.
Questo articolo è una norma precettiva e imperativa quindi:
• Precettiva: è di immediata applicazione, non necessita di ulteriori leggi ordinarie che le diano
attuazione
• Imperativa: le parti non possono mettersi d’accordo per aggirarla
Se il datore di lavoro si mettono d’accordo con il lavoratore per fissare una retribuzione che è inferiore a
quelli che sono i comuni standard retributivi (che vengono nella coscienza sociale fissati nel contratto
collettivo), in relazione al fatto che è una norma imperativa, quella retribuzione è nulla perché la violazione
delle norme imperative, perciò comporta la nullità. La nullità è assoluta. Quindi quella retribuzione che non
corrisponde ai canoni dell’articolo 36 è nulla. Essendo nulla è come se non fosse mai stata fissata dalle
parti.
L’art 2099 C/C: riguarda l’ipotesi in cui in un contratto di lavoro non sia stata fissata la retribuzione e in tal
caso il giudice interviene fissando la retribuzione tenendo presente quello che dispongono i contratti
collettivi in materia.
Si realizza una duplice cosa:
• Viene fissata una retribuzione che corrisponde ai canoni del contratto collettivo
• In questo modo, indirettamente, si realizza una estensione indiretta dell’efficacia del contratto
collettivo senza violare il secondo, terzo quarto comma dell’articolo 39.
Tali norme agiscono in sinergia, questo meccanismo di estensione riguarda solo la parte retributiva.
Il giudice può, non deve, attenersi ai contratti collettivi. In genere si rifà ai contratti collettivi perché la
norma dice quello. Anche i contratti collettivi potrebbero non rispondere ai canoni dell’articolo 36 della
Costituzione.
L’articolo 36 dello statuto dei lavoratori dice che le aziende che applicano il contratto collettivo hanno
diritto a tutta una serie di sgravi fiscali.
Anche questa norma incentiva l’estensione del contratto collettivo.
Sia per una prassi tacita, sia attraverso questo meccanismo giuridico, c’è questa estensione soggettiva
dell’ambito di efficacia del contratto collettivo.
C’è un ulteriore problema che riguarda l’efficacia oggettiva.
L’efficacia oggettiva riguarda i rapporti tra contratto