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Diritto del lavoro - seconda parte

Rapporti di lavoro: dimensione individuale

Secondo blocco di argomenti: rapporti di lavoro (rapporto lavorativo) —> ciò che accade nella relazione fra singola persona che lavora e singolo imprenditore che dà lavoro a quella persona. Dimensione individuale (per distinguerla da quella collettiva). Tenendo bene presente che in questa dimensione guardiamo le possibili conformazioni dei rapporti individuali, non dimenticando però quello che abbiamo detto fino ad oggi. Spostiamo soltanto la nostra attenzione. Ci interessa osservare la dimensione giuridica del rapporto lavorativo, quindi ci interessano i meccanismi giuridici che lo caratterizzano.

Qualificazione del rapporto di lavoro

Il primo problema giuridico da cui nascono tutti gli altri: qualificazione del rapporto di lavoro; qualificazione della situazione lavorativa = vuol dire fotografare una situazione e renderla giuridicamente rilevante. Qualificare vuol dire inquadrare giuridicamente una vicenda che più o meno proviamo ad immaginare. È un’operazione molto difficile. Se conosciamo e approfondiamo questa questione le altre si capiscono più facilmente. Concettualmente non si hanno gravi problemi.

Cosa significa qualificare un rapporto di lavoro? Significa ricondurre un tipo concreto ad un tipo astratto. Ricondurre una situazione materiale ad un modello giuridico. Questa operazione è svolta dagli interpreti, da chi guarda giuridicamente il lavoro. Ovviamente anche il giudice.

Esempio concreto

Esempio concreto: un bar o ristorante. Entriamo in un bar alle ore 6.45 del mattino. Persona alla macchina del caffè. Potrebbe esserci qualcuno al banco. Siamo in grado di qualificare giuridicamente queste situazioni? No. Cioè se noi guardiamo una situazione lavorativa solo guardando non riusciamo a qualificare, non riusciamo a dire qual è la qualificazione giuridica che caratterizza quella situazione.

Posso dire che quello che fa il caffè è un dipendente, il titolare, uno stagista. Guardandolo non riesco a dirlo, a meno che non cominci ad osservare la situazione più attentamente. Mi accorgo che alcuni elementi possono cambiare. Prendiamo lo stesso bar alle 18.45. Ci sono molte persone dentro. Ci sono 5/6 persone che lavorano. Magari quella sera c’è anche uno che mette dischi. Persone che lavorano a vario titolo e con diverse attività, non tutte intercambiabili. Sempre lavoro umano. Qualificare il lavoro significa ricondurre questa diversità di situazioni ad una figura giuridica, ad un tipo legale, ad un tipo astratto che il nostro sistema giuridico prevede.

Tipi astratti di lavoro

Questi tipi astratti sono molti.

  • Prima dimensione: io sono l’imprenditore. Il bar è mio. Siamo quattro soci. La nostra è una società. Questa conformazione è una situazione possibile, non molto interessante nell’ottica del diritto del lavoro (riguarda il diritto commerciale). Questo modo di lavorare è assorbito nel contratto di società.
  • Ipotesi 2: il venerdì sera metto i dischi nel bar di un mio amico. Favore che viene fatto da me a titolo personale sulla base di un rapporto puramente amicale. Rapporti di gratuità, rapporti di amicizia. Una situazione quasi irrilevante per il diritto; qui il vincolo non è giuridico.
  • Situazione di dipendenza: la persona che lavora nel bar è un dipendente di quella struttura, di quell’imprenditore. Questa situazione giuridica ci interessa. Ore 6.45 del mattino. La persona non sembra la titolare dell’attività o socia. Se comincio ad osservare qualche elemento posso capirlo: ad esempio qualcuno che dà ordini.

Il tipo astratto è il lavoro subordinato = ipotesi storicamente prevalente. Persone che prestano il proprio lavoro, non sono proprietari dei mezzi di produzione, hanno solo la propria persona. Storicamente questa condizione è stata inserita nell’idea di lavoro salariato, di lavoro dipendente, di lavoro subordinato. In particolare la figura astratta, il tipo normativo è regolato nel codice civile. È la figura su cui si sono sviluppati i contratti collettivi, l’attività negoziale; si è concentrata la Costituzione; si è articolato il sistema protettivo.

Ricondurre la situazione concreta alla fattispecie astratta è l’operazione che fa il giudice, perché dalla qualificazione dipende la disciplina applicabile. Dalla operazione di qualificazione dipendono le regole concretamente applicabili a quel rapporto lavorativo. L’operazione di qualificazione è preliminare, perché altrimenti le varie discipline previste non possono essere applicate.

  • Vi è un altro grande contenitore giuridico: lavoro autonomo. Come qualifichiamo i rapporti di lavoro in termini di autonomia? Dalla qualificazione dipende la disciplina applicabile, molto diversa rispetto a quella del lavoro subordinato. Esempio: al lavoratore autonomo non si applica l’idea del diritto alle ferie, non si applicano contratti collettivi; si ha un regime fiscale differente, perché la contribuzione è differente. Se io sono l’imprenditore e voglio assumere (instaurare un rapporto di lavoro subordinato) ho un costo: contributi, tasse che pago sul lavoro.

Il problema del lavoro autonomo è lo stesso del lavoro subordinato: qualificazione. Qualificare = ricondurre il caso concreto al tipo astratto. Quelli che abbiamo appena visto sono tipi legali al cui interno ci sono varianti, sottotipi. Dentro al lavoro autonomo e al lavoro dipendente vi sono molte sottocategorie.

Altri modelli di lavoro

  • Un’ulteriore situazione interessante anche se ibrida: se si rompe la lavatrice cosa si fa? Chiamare qualcuno che la aggiusti. Per regola una persona fisica che lavora in autonomia. Modello di lavoro autonomo (non possiamo dare ordini alla persona che viene ad aggiustarla). Però, se io voglio, anziché aggiustare la lavatrice, voglio ristrutturare casa mia, che cosa faccio? Due opzioni: 1) chiamo tante persone quante sono le attività che devo fare; 2) oppure figura giuridica che consente di avere la casa ristrutturata senza dover chiamare singolarmente le persone. Questa figura giuridica si chiama appalto = contratto con il quale un soggetto affida ad un altro soggetto lo svolgimento di un certo servizio verso corrispettivo. Cosa fa questo qualcuno? Anch’esso lavora in autonomia (non gli dico come fare il lavoro), ma non lavora da solo, anzi per definizione questa persona avrà a sua volta tot numero di persone che lavorano per lui. Io do l’incarico a Tizio; Tizio chiama l’elettricista, il falegname, l’imbianchino, il muratore, ecc. e gestisce lui i rapporti. Situazione nella quale vi è una forma di lavoro prestato indirettamente, perché c’è qualcuno che indirettamente lavora per me. Questo contenitore giuridico si potrebbe definire come lavoro prestato indirettamente. La figura giuridica tipica è l’appalto, ma non è l’unica esistente. Vi è sempre questa mediazione intesa come un’indiretta prestazione di lavoro.

Ultimo contenitore nel quale vi sono varie figure giuridiche. Rapporti che sono qualificati come non di lavoro subordinato né di lavoro autonomo, ma sono remunerati ugualmente. Esempio: il caso degli stage, dei tirocini o anche delle 150 degli studenti. Io lavoro, lavoro sulla base di un contratto, ma non vengo pagato direttamente o vengo pagato non in misura a quanto verrebbe pagato un lavoratore autonomo o dipendente. Altre ipotesi: lavori socialmente utili o lavori per la collettività. Schemi lavorativi entro i quali ad esempio i disoccupati svolgono dei lavori.

Questi rapporti sono altro, quindi regole diverse. Il che non vuol dire che non sono situazioni giuridicamente rilevanti. Ancora una volta la qualificazione è un prius. Dalla qualificazione dipende la disciplina da applicare al rapporto. L’orizzonte è quello di capire come funziona la qualificazione prima di tutto nei casi concreti. Il problema della qualificazione è quello di identificare il limite tra una possibilità che l’ordinamento regola e consente e ciò che è fattibile in astratto, ma che in concreto l’ordinamento non consente di fare.

Il lavoro subordinato

Norma inserita nel codice civile —> art. 2094 c.c.: è prestatore di lavoro subordinato (1) chi si obbliga mediante retribuzione (2) a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Norma collocata nella stessa parte di codice in cui sono inserite le norme che abbiamo già visto riguardanti la dimensione collettiva. Qui troviamo la definizione, la figura giuridica.

La prima cosa che si vede serve per distinguere questi casi dal contenitore numero uno. In questa norma ci sono:

  • Il prestatore di lavoro = chi si obbliga nei confronti
  • Dell’imprenditore

È l’obbligazione che nasce dal contratto di lavoro subordinato. Allora l’art. 2094 c.c. in realtà è un contratto, ossia il contratto di lavoro subordinato, dove ci sono necessariamente due soggetti. È la nostra situazione tipica: io presto lavoro e l’altro mi paga. —> La norma si riferisce alla persona (prestatore di lavoro subordinato). Non guarda lo schema negoziale, anche se capiamo bene che alla fine è la stessa cosa. Il codice svolge questa operazione concettualmente sofisticata proprio per dare l’idea che il lavoro dipendente è una situazione giuridica nella quale la persona si sottopone ad un vincolo.

—> Chi si obbliga mediante retribuzione = quello che l’imprenditore paga al lavoratore per il lavoro prestato; è un istituto tipico del solo lavoro subordinato. Se ripensiamo all’art. 36 Cost. Capiamo che il concetto di retribuzione usato dal nostro costituente viene da qui, viene dall’idea che la persona da proteggere è il lavoratore subordinato, colui che lavora mediante retribuzione. Retribuzione è concetto tipico del lavoro subordinato. È l’unica ipotesi in cui il codice civile usa la parola “retribuzione”. Solitamente il codice parla di “corrispettivo”.

—> L’obbligazione è un’obbligazione di collaborare nell’impresa:

  • Collaborare giuridicamente non vuol dire semplicemente essere presente. Collaborare vuol dire qualcosa in più. Il lavoratore subordinato collabora.
  • Nell’impresa, cioè dentro l’impresa. Il lavoratore si obbliga nei confronti dell’imprenditore (obbligazione personale) a fare qualcosa all’interno dell’unità produttiva.

—> Prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale. Il lavoro subordinato ricomprende entrambe le ipotesi, quindi è una figura molto ampia. —> Alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. È una specie di endiadi, sono due concetti che però formano un’unica chiave di lettura. Questo è il fulcro della norma. Per capire cos’è il lavoro subordinato dobbiamo capire questi due concetti.

È subordinato:

  • Chi è dipendente
  • E in particolare sotto la direzione dell’imprenditore (elemento caratterizzante il lavoro subordinato è specialmente quest’ultimo, che noi chiamiamo eterodirezione = la direzione di un altro) —> c’è qualcuno che eterodirige la persona, che eterodirige la prestazione.

Questa è l’essenza del lavoro subordinato (quello di essere eterodiretto).

Disciplina applicabile e inderogabilità

Dalla qualificazione dipende la disciplina applicabile: solo se abbiamo qualificato una situazione concreta in un certo modo possiamo dire quale disciplina si applica a quella situazione. Nel nostro ordinamento il lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) è una figura imposta, inderogabile. (Lo schema del lavoro subordinato è quello che consente maggiore protezione e stabilità) Vuol dire che se il lavoro ha certe caratteristiche è necessario che sia ricondotto a questa figura. L’ordinamento considera non disponibile, non libera la scelta di questa opzione quando vi sono determinate caratteristiche —> significa che se io sono il titolare di quel bar e do alla barista determinati ordini, devo necessariamente qualificare quella situazione come lavoro subordinato, con le conseguenze che ne derivano (trattamento fiscale, applicazione del contratto collettivo, trattamento previdenziale, retribuzione, ecc. ecc.). Se il lavoro ha certe caratteristiche deve essere ricondotto a questa figura —> questo è il problema della qualificazione. È stata la Corte costituzionale a dire che il lavoro subordinato è un tipo imposto.

Lavoro autonomo

Facendo riferimento al lavoro autonomo, vediamo l’art. 2222 c.c.: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro.

Quando una persona si obbliga —> anche il lavoro autonomo nasce nella dimensione di un rapporto obbligatorio.

  • Verso corrispettivo (diverso dall’art. 2094: mediante retribuzione).
  • A compiere un’opera o un servizio —> molto puntuale. Finalità specifica (diversamente dall’art. 2094: collaborare nell’impresa = molto generico).
  • Con lavoro prevalentemente proprio —> quello che distingue il lavoro autonomo dalle altre ipotesi è la prevalenza del lavoro personale.
  • Senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente —> quindi devo capire bene cos’è la subordinazione.

L’art. 2222 c.c. è una norma che rinvia ad ulteriori norme, perché si conclude dicendo “si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro”: è quindi una norma cornice. Le norme del capo sono le norme dedicate alla prestazione d’opera e anche al lavoro intellettuale. Diverse ipotesi di lavoro autonomo.

  • Esiste una figura generale (2094);
  • Esiste un’altra figura generale costruita in opposizione (2222) —> ci sono dentro ipotesi specifiche regolate nel libro V;
  • Poi esistono ulteriori figure contenuto nel libro quarto (Il libro quarto è il libro del codice nel quale sono regolate le obbligazioni e i contratti), che noi abbiamo inserito nel contenitore numero 5 (lavoro prestato indirettamente —> es. appalto).

Dentro a queste due figure noi ritroviamo molte diverse situazioni. In realtà la figura del lavoro subordinato non è soltanto una figura che si attaglia ad un’ipotesi di lavoro manuale o intellettuale, ma ricomprende delle varianti legate a clausole interne rilevanti nella pratica, apposte ad un contratto generale.

Principio della inderogabilità

Vediamo ora come il principio della inderogabilità del lavoro subordinato si dimensiona a livello interpretativo. Da dove ricaviamo quel principio e il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale su questo punto.

Sentenza 121/1993

In questa decisione la Corte deve giudicare su una situazione che è provocata da una legge, la quale stabilisce che vi è una serie di possibili figure che il Ministero del turismo e dello spettacolo possono reclutare per svolgere determinate attività di supporto. Questa legge ad un certo punto dice che queste persone che lavorano non hanno diritto ad alcun trattamento di previdenza né di quiescenza, né ad indennità di licenziamento. Sostanzialmente quella legge diceva che ci sono figure che non sono lavoratori, ma saltuarie e per questo non hanno diritti alle prerogative suddette.

La questione nasce in concreto, perché nel 1977 una persona diceva di aver prestato continuativamente per 14 anni la propria attività come schedarista presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso la prefettura di Palermo senza un inquadramento contrattuale. Una legge che dice “tu puoi lavorare un po’, ma questi rapporti non sono rapporti di lavoro, non sono rapporti di pubblico impiego” (in questo caso il datore è un’amministrazione pubblica).

Con tale formula il legislatore ha inteso escludere non già la natura subordinata dei rapporti di lavoro in questione, ma solo l’applicabilità ai medesimi delle particolari norme sostanziali che disciplinano il rapporto di pubblico impiego. È da precisare che non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai princìpi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato —> questo inciso spiega il principio della tassatività del tipo, della sua inderogabilità: esiste una oggettiva natura dei rapporti di lavoro e che questa ha a che fare con la qualificazione giuridica del lavoro e che questa serve ad applicare le norme inderogabili della Costituzione volte a dare tutela al lavoro subordinato. Questo passaggio ci dice che il lavoro subordinato è inderogabile, anche rispetto all’intervento legislativo. La Corte sta dicendo: esistono norme a livello costituzionale che servono a garantire la persona che lavora in condizioni di dipendenza. Non è possibile sottrarre questa figura giuridica alla tutela prevista dalla Costituzione —> questo significa concretizzare il principio di inderogabilità.

Sentenza 115/1994

La Corte sostanzialmente riprende quel passaggio della sent. 121/1993. È una questione simile dal punto di vista pratico (sono rapporti sfuggenti rispetto alla protezione).

5.- Non vi è dubbio che, se la normativa impugnata avesse il significato ad essa attribuito dalle ordinanze in esame, le censure formulate dai giudici a quibus sarebbero fondate. Proprio con la recente sentenza n. 121 del 1993, questa Corte ha affermato che "non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai princìpi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato".

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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