LUCA FERRANTE CAPITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NEL NUOVO CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI
2.1
Il nuovo programma di centralizzazione degli acquisti
In questo ultimo anno sono due le riforme destinate ad incidere
profondamente sull'attuale assetto del procurement pubblico. La prima è la già
discussa e analizzata Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha
notevolmente ampliato, nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica per
beni e servizi, il novero delle amministrazioni tenute ad approvvigionarsi
esclusivamente tramite Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori, ivi comprese le
1
centrali di committenza regionali. La seconda, è il D.lgs. 18 Aprile 2016, n.50 , ossia
2
il nuovo Codice dei contratti pubblici che ha recepito le direttive europee del 2014 .
Quest'ultima riforma ha definitivamente archiviato l'esperienza decennale del D.lgs.
n.163/2006 e del D.P.R. n.207/2010. Nei dieci anni di attività, il codice dei contratti
pubblici, attuativo delle direttive comunitarie del 2004, ha palesato diverse criticità
tra cui la complessità dell'intero corpo normativo, aggravato dall'eccessivo numero
di articoli( tra i 257 articoli del codice e i 356 articoli del Regolamento, si contavano
613 articoli) e dalle numerose modifiche intervenute nel corso degli anni e la
mancanza di sufficienti elementi di semplificazione, in grado rendere flessibile una
disciplina che, forse proprio a causa degli eccessivi interventi modificativi, è
risultata essere spesso macchinosa, in relazione a un contesto economico-politico
soggetto a repentini mutamenti. L'emanazione delle direttive europee del 2014 può
essere letta come una chiara opportunità, per il legislatore nazionale, di porre
rimedio alle sopracitate criticità, e di riordinare ampiamente un settore, reso
estremamente complesso dai molteplici interventi normativi susseguitesi, negli anni
della crisi, che hanno alterato la struttura del codice (si pensi alle numerose
3
modifiche che hanno interessato l'articolo 33 del d.lgs. n.163/2006) . In tal senso, la
sovrapproduzione normativa, spesso confusa e contraddittoria, non si è dimostrata
1 Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
in G.U. n.91 del 19 Aprile 2016.
2 In particolare il decreto legislativo ha recepito la direttiva n.23/2014/Ue sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, la direttiva n.24/2014/Ue sugli appalti pubblici che ha abrogato la direttiva n.18/2004/Ce e
infine la direttiva n.25/2014/Ue sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che ha abrogato la direttiva n.17/2004/Ce.
3 Alessandro Massari, Guida al nuovo codice dei contratti pubblici. Le novità del d.lgs. 19 Aprile 2016,
n.50, Maggioli, 2016, p. 13.
in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e flessibilità della
regolazione degli appalti che il diritto comunitario con le direttive del 2004 aveva
4
imposto agli Stati membri . L'occasione offerta dall'emanazione delle nuove
direttive di rivisitare l'intero corpo normativo in materia di contratti pubblici, deve
essere interpretato dunque, come conseguenza del fallimento degli obiettivi posti
dalle precedenti direttive.
Al fine di effettuare un analisi dettagliata delle nuove disposizioni in materia
di centralizzazione degli acquisti, è utile compiere una veloce panoramica degli
elementi inerenti l'aggregazione della domanda e la centralizzazione degli acquisti
presenti nelle direttive comunitarie, in particolare la direttiva comunitaria n.24/2014.
Il nuovo pacchetto di direttive ha introdotto un consistente numero di
5
disposizioni e significativi cambiamenti rispetto alla disciplina precedente . Da una
veloce comparazione è possibile individuare degli elementi di continuità e degli
elementi di discontinuità. Per quanto riguarda gli elementi di continuità si sono
6
rivelati prioritari i principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza . Di
contro si evidenziano dei punti di discontinuità, riconducibili sopratutto al
riconoscimento di nuovi principi, come la flessibilità e la semplificazione
7
amministrativa, l'efficienza e la prevenzione dell'illegalità . La pubblicazione delle
tre direttive nella Gazzetta Ufficiale europea del 23 Marzo 2014 ha completato,
8
insieme alla direttiva sugli appalti per la difesa , il quadro normativo europeo
relativo alle procedure in materia di appalti pubblici. Da un analisi dettagliata
emerge che l'adozione di tali direttive ha apportato significativi cambiamenti al
regime precedente, prevedendo un maggior numero di disposizioni e introducendo
9
norme in ambiti precedentemente sguarniti di una previsione normativa .
Nel complesso, il sistema europeo dei contratti pubblici è risultato più
4 Si vedano le direttive n.17/2004/Ce, n.18/2004/Ce.
5 Si vedano le direttive n.17/2004/CE e n.18/2004/CE.
6 L'articolo 1 della direttiva n.24/2014/Ue afferma: “L’aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto
di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione
di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo
riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore
a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni per coordinare le procedure nazionali di
aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli
appalti pubblici siano aperti alla concorrenza”.
7 H. C. Casavola, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, in Giorn. Dir. Amm. 12/2014,
p. 1135.
8 Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, sul Coordinamento
delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e
sicurezza e modificativa delle direttive 2004/17/EC e 2004/18/EC (in G.U.C.E. L 216 del 20 agosto 2009),
attuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante “Nuova
disciplina dei con- tratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza” (in
G.U.R.I., n. 292 del 16 dicembre 2011).
9 Si pensi alla direttiva n.23/2014/Ue relativa sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
complicato rispetto al passato nonostante il principale intento di semplificazione.
Tale complessità è dovuta senz'altro all'importanza che hanno assunto ulteriori
finalità. Le successive finalità che si sono aggiunte a quelle già esistenti sono
riconducibili principalmente al particolare contesto economico che nell'allora fase
recessiva imponeva una maggiore efficienza della spesa pubblica e quindi un
rafforzamento del processo di razionalizzazione delle spese inerenti i contratti delle
10
pubbliche amministrazioni . Il legislatore europeo, nella stesura delle tre direttive
ha tenuto conto dell'importanza e del peso che ricoprono i contratti pubblici sul
piano economico e finanziario. Basti pensare che le modalità e le regole di
contrattazione delle amministrazioni incidono su un volume di spesa pubblica pari
11
al 13% del Pil (il 29 % della spesa pubblica totale) . È facile intuire dunque, come
una migliore gestione del settore dei contratti pubblici possa comportare una
maggiore disponibilità di risorse da destinare al risanamento e riordino delle finanze
pubbliche.
Per valutare il ruolo cruciale che ricoprono gli appalti pubblici per le
politiche europee e nazionali è sufficiente affermare che il nuovo corso che ha
riguardato il settore del public procurement è stato influenzato da una più ampia
12
strategia europea, vale a dire la Strategia Europa 2020 . Tale strategia, adottata
dall'Unione europea in occasione del Consiglio europeo dei Capi di Stato e di
governo del 17 Giugno 2010, ha dato da principio grande importanza al settore dei
contratti pubblici. A riguardo si nota che quest'ultimi costituiscono un settore al
servizio delle politiche dell'Unione europea e in quanto tali sono un perno e
strumento non solo degli investimenti pubblici e privati in infrastrutture e servizi
strategici, in grado di assicurare una maggiore efficienza delle spesa generata dalla
domanda pubblica di contratti di lavoro, servizi e forniture, a fronte di una ridotta
13
disponibilità di risorse, ma anche di ulteriori politiche pubbliche . Infatti, si
legge:“le commesse pubbliche possono rivestire un ruolo strategico, promuovendo
l'innovazione, l'accesso al mercato delle Pmi, la tutela ambientale e la
14
responsabilità sociale” . Il ruolo strategico rivestito dagli appalti pubblici è
riassumibile nella locuzione resa dal legislatore europeo di “crescita sostenibile,
10 H. C. Casavola, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, in Giorn. Dir. Amm. 12/2014,
p. 1136.
11 Rapporto Ocse, Government at a Glance 2013, ha specificato che la riduzione del 10 % della spesa per
appalti pubblici, comporterebbe la disponobilità dell'1,3 % del Pil dei Paesi dell'Eurozona.
12 N. Torchio, Relazione, Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni, p. 2; si veda anche
H. C. Casavola, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, in Giorn. Dir. Amm. 2/2014, p.
1138.
13 Si veda www.europa.eu/rapid/press-release e Nicoletta Torchio, Le nuove direttive europee in materia di
appalti pubblici e concessioni.
14 Ibidem. 15
intelligente e inclusiva” . Sostenibile, intesa come la promozione di un'economia
più efficiente sotto il profilo delle risorse, più rispettosa dell'ambiente e più
competitiva; intelligente, intesa come sviluppo di un'economia basata sulla
conoscenza e sull'innovazione e infine inclusiva, vale a dire promozione di
un'economia ad alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e
territoriale.
L'inclusione delle direttive appalti 2014 all'interno del più ampio
programma contenuto nella Strategia Europa 2020 ha permesso di imprimere una
forte accelerazione al medesimo programma, poiché il recepimento delle suddette
direttive a livello nazionale ha favorito la diffusione capillare dei principi ispiratori
di sostenibilità, intelligenza e inclusività.
Delle tre direttive emanate, quella di maggiore interesse per l'analisi fin qui
condotta è la direttiva n.24/2014/Ue sugli appalti pubblici nei settori ordinari, che
ha abrogato la direttiva n.18/2004/Ce. Rispetto alla precedente disciplina, la nuova
direttiva appalti ha disciplinato il fenomeno della centralizzazione delle
committenze in modo molto più articolato e puntuale, sebbene la struttura di fondo
sia rimasta invariata. La nuova direttiva dedica numerosi consideranda a riflessioni
16
e raccomandazioni sul fenomeno della centralizzazione della committenza . Dalla
lettura dei suddetti consideranda emerge chiaramente l'inquadramento della
centralizzazione della committenza non solo come fattispecie di rilievo nazionale,
17
ma anche come strumento per promuovere la cooperazione transfrontaliera . Il
considerando 73 specifica che l'aggiudicazione congiunta degli appalti pubblici ha
incontrato, sotto il regime della direttiva n.18/2004/Ce numerose difficoltà di ordine
giuridico riguardanti i conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. La
stessa direttiva, ha affermato che nonostante una forma di appalti pubblici congiunti
transfrontalieri fosse già prevista dalla precedente direttiva, quest'ultima non è
riuscita ad appianare le numerose difficoltà che hanno reso impraticabile l'utilizzo
di tale procedura. In virtù di tali difficoltà il considerando ha affermato che “Occorre
pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti congiunti transfrontalieri al
fine di facilitare la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici e accrescere i
vantaggi del mercato interno creando opportunità commerciali transfrontaliere per
i fornitori e i prestatori di servizi. Tali norme dovrebbero stabilire le condizioni per
l’utilizzazione transfrontaliera delle centrali di committenza e determinare la
legislazione applicabile in materia di appalti pubblici, compresa quella applicabile
in materia di ricorsi, nei casi di procedure congiunte transfrontaliere, integrando le
15 Crescita sostenibile, intelligente e inclusiva COM(2010)2020 3 Marzo 2010
16 L. Mascali, Il ruolo della centralizzazione della committenza nella nuova fase di programmazione
europea, 18 Giugno 2014, in rivista mensile www.Lineeavcp.it p. 2.
17 Considerando 73, Direttiva n.24/2014/Ue.
norme in materia di conflitto di leggi del regolamento (CE) n. 593/2008 del
18
Parlamento europeo e del Consiglio” . Inoltre, un considerando è dedicato alle
diverse forme di appalto congiunto occasionale. In particolare, il considerando 71
della direttiva n.24/2014/Ue chiarisce che l'appalto congiunto può assumere
numerose forme, che spaziano dall'appalto coordinato( dove le amministrazioni
coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato
comune in modo sinergico), passando per l'elaborazione di specifiche tecniche
comuni per lavori, servizi e forniture appaltati da varie amministrazioni
aggiudicatrici, ciascuna delle quali attua una distinta procedura d'appalto, a
situazioni in cui le amministrazioni aggudicatrici interessate attuano
congiuntamente un'unica procedura d'appalto o agendo in comune o affidando ad
un'amministrazione aggiudicatrice la gestione delle procedure d'appalto in nome di
19
tutte le altre amministrazioni interessate .
Con riferimento al fenomeno delle centrali di committenza sono due i
considerandi che intervengono nello specifico e dettano nuove disposizioni a
riguardo. In particolare il considerando 59 afferma come il fenomeno
dell'aggregazione della domanda sia un fenomeno che abbia trovato un diffuso
utilizzo da parte dei committenti pubblici al fine di ottenere economie di scala e
ottenere dunque prezzi e costi delle transizioni più contenuti e comportare un
miglioramento e una maggiore professionalizzazione nella gestione degli appalti. In
quest'ottica, il legislatore comunitario ha affermato la volontà di perseguire e
favorire delle politiche di aggregazione della domanda, tuttavia sviluppando
parallelamente ad esse delle attività di monitoraggio delle stesse al fine di evitare
una eccessiva concentrazione del potere di acquisto e di collusioni e al contrario
favorendo la trasparenza, la concorrenza e la possibilità d'accesso per le Pmi.
Il considerando più rilevante ai fini di una nuova configurazione delle
centrali di committenza è il considerando 69, che individua due modalità con cui
possono operare le centrali di committenza. La prima modalità individuata consiste
20
in un attività diretta come centro di acquisto , mentre la seconda modalità consiste
in un attività indiretta, come intermediario, mediante conclusione di accordi quadro
o la realizzazione di sistemi dinamici di acquisizione ai quali le amministrazioni
possono aderire. Particolare attenzione viene dedicata dal richiamato considerando
anche alla ripartizione di responsabilità tra la centrale di committenza e le
amministrazioni aggiudicatrici. Infine, il considerando 70, in maniera del tutto
inedita rispetto alla disciplina della direttiva n.18/2004/Ce, introduce la possibilità
18 Ibidem
19 Considerando 71 Direttiva n.24/2014/Ue
20 In questo caso il considerando 69 utilizza il termine di “grossista”, in quanto la centrali di committenza,
in quest'ottica dovrebbe comprare, immagazzinare e infine rivendere.
di aggiudicare il contratto di servizio di approvvigionamento centralizzato ed
eventualmente i connessi servizi accessori al di fuori della disciplina della direttiva
presente, ma solo se l'affidamento viene effettuato dalla centrale di committenza, in
quanto viceversa l'affidamento ricadrebbe nell'ambito di applicazione della
21
Direttiva .
In aggiunta si nota che alla maggiore articolazione dei considerandi è
corrisposto un maggior numero di disposizioni delle direttive dedicate al fenomeno
della centralizzazione della committenza o, più in generale, a forme di aggregazione
22
della domanda . I vantaggi che derivano dall'aggregazione della domanda, come la
formazione di economie di scala, l'aumento della concorrenza e una maggiore
professionalità della committenza pubblica, sono ampiamente ribaditi nella nuova
23
direttiva . Tuttavia, rispetto alla disciplina precedente, la nuova direttiva ha
arricchito il quadro regolamentare. Infatti si può notare che accanto all'attività di
centralizzazione della committenza, il legislatore comunitario ha introdotto due
nuovi istituti: gli appalti congiunti occasionali e gli appalti transfrontalieri, senza
24
dimenticare la nuova previsione inerente le attività di committenza ausiliarie . Per
quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze, la disciplina della
direttiva è analoga a quella della direttiva n.18/2004/Ce, sebbene la sua
formulazione appaia più articolata. Da un analisi panoramica dell'articolo 37 della
direttiva, si e
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