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LUCA FERRANTE CAPITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NEL NUOVO CODICE DEI

CONTRATTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI

2.1  

Il nuovo programma di centralizzazione degli acquisti

In questo ultimo anno sono due le riforme destinate ad incidere

profondamente sull'attuale assetto del procurement pubblico. La prima è la già

discussa e analizzata Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha

notevolmente ampliato, nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica per

beni e servizi, il novero delle amministrazioni tenute ad approvvigionarsi

esclusivamente tramite Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori, ivi comprese le

1

centrali di committenza regionali. La seconda, è il D.lgs. 18 Aprile 2016, n.50 , ossia

2

il nuovo Codice dei contratti pubblici che ha recepito le direttive europee del 2014 .

Quest'ultima riforma ha definitivamente archiviato l'esperienza decennale del D.lgs.

n.163/2006 e del D.P.R. n.207/2010. Nei dieci anni di attività, il codice dei contratti

pubblici, attuativo delle direttive comunitarie del 2004, ha palesato diverse criticità

tra cui la complessità dell'intero corpo normativo, aggravato dall'eccessivo numero

di articoli( tra i 257 articoli del codice e i 356 articoli del Regolamento, si contavano

613 articoli) e dalle numerose modifiche intervenute nel corso degli anni e la

mancanza di sufficienti elementi di semplificazione, in grado rendere flessibile una

disciplina che, forse proprio a causa degli eccessivi interventi modificativi, è

risultata essere spesso macchinosa, in relazione a un contesto economico-politico

soggetto a repentini mutamenti. L'emanazione delle direttive europee del 2014 può

essere letta come una chiara opportunità, per il legislatore nazionale, di porre

rimedio alle sopracitate criticità, e di riordinare ampiamente un settore, reso

estremamente complesso dai molteplici interventi normativi susseguitesi, negli anni

della crisi, che hanno alterato la struttura del codice (si pensi alle numerose

3

modifiche che hanno interessato l'articolo 33 del d.lgs. n.163/2006) . In tal senso, la

sovrapproduzione normativa, spesso confusa e contraddittoria, non si è dimostrata

1 Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

in G.U. n.91 del 19 Aprile 2016.

2 In particolare il decreto legislativo ha recepito la direttiva n.23/2014/Ue sull'aggiudicazione dei contratti

di concessione, la direttiva n.24/2014/Ue sugli appalti pubblici che ha abrogato la direttiva n.18/2004/Ce e

infine la direttiva n.25/2014/Ue sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che ha abrogato la direttiva n.17/2004/Ce.

3 Alessandro Massari, Guida al nuovo codice dei contratti pubblici. Le novità del d.lgs. 19 Aprile 2016,

n.50, Maggioli, 2016, p. 13.

in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e flessibilità della

regolazione degli appalti che il diritto comunitario con le direttive del 2004 aveva

4

imposto agli Stati membri . L'occasione offerta dall'emanazione delle nuove

direttive di rivisitare l'intero corpo normativo in materia di contratti pubblici, deve

essere interpretato dunque, come conseguenza del fallimento degli obiettivi posti

dalle precedenti direttive.

Al fine di effettuare un analisi dettagliata delle nuove disposizioni in materia

di centralizzazione degli acquisti, è utile compiere una veloce panoramica degli

elementi inerenti l'aggregazione della domanda e la centralizzazione degli acquisti

presenti nelle direttive comunitarie, in particolare la direttiva comunitaria n.24/2014.

Il nuovo pacchetto di direttive ha introdotto un consistente numero di

5

disposizioni e significativi cambiamenti rispetto alla disciplina precedente . Da una

veloce comparazione è possibile individuare degli elementi di continuità e degli

elementi di discontinuità. Per quanto riguarda gli elementi di continuità si sono

6

rivelati prioritari i principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza . Di

contro si evidenziano dei punti di discontinuità, riconducibili sopratutto al

riconoscimento di nuovi principi, come la flessibilità e la semplificazione

7

amministrativa, l'efficienza e la prevenzione dell'illegalità . La pubblicazione delle

tre direttive nella Gazzetta Ufficiale europea del 23 Marzo 2014 ha completato,

8

insieme alla direttiva sugli appalti per la difesa , il quadro normativo europeo

relativo alle procedure in materia di appalti pubblici. Da un analisi dettagliata

emerge che l'adozione di tali direttive ha apportato significativi cambiamenti al

regime precedente, prevedendo un maggior numero di disposizioni e introducendo

9

norme in ambiti precedentemente sguarniti di una previsione normativa .

Nel complesso, il sistema europeo dei contratti pubblici è risultato più

4 Si vedano le direttive n.17/2004/Ce, n.18/2004/Ce.

5 Si vedano le direttive n.17/2004/CE e n.18/2004/CE.

6 L'articolo 1 della direttiva n.24/2014/Ue afferma: “L’aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto

di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione

di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo

riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore

a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni per coordinare le procedure nazionali di

aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli

appalti pubblici siano aperti alla concorrenza”.

7 H. C. Casavola, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, in Giorn. Dir. Amm. 12/2014,

p. 1135.

8 Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, sul Coordinamento

delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e

sicurezza e modificativa delle direttive 2004/17/EC e 2004/18/EC (in G.U.C.E. L 216 del 20 agosto 2009),

attuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante “Nuova

disciplina dei con- tratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza” (in

G.U.R.I., n. 292 del 16 dicembre 2011).

9 Si pensi alla direttiva n.23/2014/Ue relativa sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

complicato rispetto al passato nonostante il principale intento di semplificazione.

Tale complessità è dovuta senz'altro all'importanza che hanno assunto ulteriori

finalità. Le successive finalità che si sono aggiunte a quelle già esistenti sono

riconducibili principalmente al particolare contesto economico che nell'allora fase

recessiva imponeva una maggiore efficienza della spesa pubblica e quindi un

rafforzamento del processo di razionalizzazione delle spese inerenti i contratti delle

10

pubbliche amministrazioni . Il legislatore europeo, nella stesura delle tre direttive

ha tenuto conto dell'importanza e del peso che ricoprono i contratti pubblici sul

piano economico e finanziario. Basti pensare che le modalità e le regole di

contrattazione delle amministrazioni incidono su un volume di spesa pubblica pari

11

al 13% del Pil (il 29 % della spesa pubblica totale) . È facile intuire dunque, come

una migliore gestione del settore dei contratti pubblici possa comportare una

maggiore disponibilità di risorse da destinare al risanamento e riordino delle finanze

pubbliche.

Per valutare il ruolo cruciale che ricoprono gli appalti pubblici per le

politiche europee e nazionali è sufficiente affermare che il nuovo corso che ha

riguardato il settore del public procurement è stato influenzato da una più ampia

12

strategia europea, vale a dire la Strategia Europa 2020 . Tale strategia, adottata

dall'Unione europea in occasione del Consiglio europeo dei Capi di Stato e di

governo del 17 Giugno 2010, ha dato da principio grande importanza al settore dei

contratti pubblici. A riguardo si nota che quest'ultimi costituiscono un settore al

servizio delle politiche dell'Unione europea e in quanto tali sono un perno e

strumento non solo degli investimenti pubblici e privati in infrastrutture e servizi

strategici, in grado di assicurare una maggiore efficienza delle spesa generata dalla

domanda pubblica di contratti di lavoro, servizi e forniture, a fronte di una ridotta

13

disponibilità di risorse, ma anche di ulteriori politiche pubbliche . Infatti, si

legge:“le commesse pubbliche possono rivestire un ruolo strategico, promuovendo

l'innovazione, l'accesso al mercato delle Pmi, la tutela ambientale e la

14

responsabilità sociale” . Il ruolo strategico rivestito dagli appalti pubblici è

riassumibile nella locuzione resa dal legislatore europeo di “crescita sostenibile,

10 H. C. Casavola, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, in Giorn. Dir. Amm. 12/2014,

p. 1136.

11 Rapporto Ocse, Government at a Glance 2013, ha specificato che la riduzione del 10 % della spesa per

appalti pubblici, comporterebbe la disponobilità dell'1,3 % del Pil dei Paesi dell'Eurozona.

12 N. Torchio, Relazione, Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni, p. 2; si veda anche

H. C. Casavola, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, in Giorn. Dir. Amm. 2/2014, p.

1138.

13 Si veda www.europa.eu/rapid/press-release e Nicoletta Torchio, Le nuove direttive europee in materia di

appalti pubblici e concessioni.

14 Ibidem. 15

intelligente e inclusiva” . Sostenibile, intesa come la promozione di un'economia

più efficiente sotto il profilo delle risorse, più rispettosa dell'ambiente e più

competitiva; intelligente, intesa come sviluppo di un'economia basata sulla

conoscenza e sull'innovazione e infine inclusiva, vale a dire promozione di

un'economia ad alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e

territoriale.

L'inclusione delle direttive appalti 2014 all'interno del più ampio

programma contenuto nella Strategia Europa 2020 ha permesso di imprimere una

forte accelerazione al medesimo programma, poiché il recepimento delle suddette

direttive a livello nazionale ha favorito la diffusione capillare dei principi ispiratori

di sostenibilità, intelligenza e inclusività.

Delle tre direttive emanate, quella di maggiore interesse per l'analisi fin qui

condotta è la direttiva n.24/2014/Ue sugli appalti pubblici nei settori ordinari, che

ha abrogato la direttiva n.18/2004/Ce. Rispetto alla precedente disciplina, la nuova

direttiva appalti ha disciplinato il fenomeno della centralizzazione delle

committenze in modo molto più articolato e puntuale, sebbene la struttura di fondo

sia rimasta invariata. La nuova direttiva dedica numerosi consideranda a riflessioni

16

e raccomandazioni sul fenomeno della centralizzazione della committenza . Dalla

lettura dei suddetti consideranda emerge chiaramente l'inquadramento della

centralizzazione della committenza non solo come fattispecie di rilievo nazionale,

17

ma anche come strumento per promuovere la cooperazione transfrontaliera . Il

considerando 73 specifica che l'aggiudicazione congiunta degli appalti pubblici ha

incontrato, sotto il regime della direttiva n.18/2004/Ce numerose difficoltà di ordine

giuridico riguardanti i conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. La

stessa direttiva, ha affermato che nonostante una forma di appalti pubblici congiunti

transfrontalieri fosse già prevista dalla precedente direttiva, quest'ultima non è

riuscita ad appianare le numerose difficoltà che hanno reso impraticabile l'utilizzo

di tale procedura. In virtù di tali difficoltà il considerando ha affermato che “Occorre

pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti congiunti transfrontalieri al

fine di facilitare la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici e accrescere i

vantaggi del mercato interno creando opportunità commerciali transfrontaliere per

i fornitori e i prestatori di servizi. Tali norme dovrebbero stabilire le condizioni per

l’utilizzazione transfrontaliera delle centrali di committenza e determinare la

legislazione applicabile in materia di appalti pubblici, compresa quella applicabile

in materia di ricorsi, nei casi di procedure congiunte transfrontaliere, integrando le

15 Crescita sostenibile, intelligente e inclusiva COM(2010)2020 3 Marzo 2010

16 L. Mascali, Il ruolo della centralizzazione della committenza nella nuova fase di programmazione

europea, 18 Giugno 2014, in rivista mensile www.Lineeavcp.it p. 2.

17 Considerando 73, Direttiva n.24/2014/Ue.

norme in materia di conflitto di leggi del regolamento (CE) n. 593/2008 del

18

Parlamento europeo e del Consiglio” . Inoltre, un considerando è dedicato alle

diverse forme di appalto congiunto occasionale. In particolare, il considerando 71

della direttiva n.24/2014/Ue chiarisce che l'appalto congiunto può assumere

numerose forme, che spaziano dall'appalto coordinato( dove le amministrazioni

coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato

comune in modo sinergico), passando per l'elaborazione di specifiche tecniche

comuni per lavori, servizi e forniture appaltati da varie amministrazioni

aggiudicatrici, ciascuna delle quali attua una distinta procedura d'appalto, a

situazioni in cui le amministrazioni aggudicatrici interessate attuano

congiuntamente un'unica procedura d'appalto o agendo in comune o affidando ad

un'amministrazione aggiudicatrice la gestione delle procedure d'appalto in nome di

19

tutte le altre amministrazioni interessate .

Con riferimento al fenomeno delle centrali di committenza sono due i

considerandi che intervengono nello specifico e dettano nuove disposizioni a

riguardo. In particolare il considerando 59 afferma come il fenomeno

dell'aggregazione della domanda sia un fenomeno che abbia trovato un diffuso

utilizzo da parte dei committenti pubblici al fine di ottenere economie di scala e

ottenere dunque prezzi e costi delle transizioni più contenuti e comportare un

miglioramento e una maggiore professionalizzazione nella gestione degli appalti. In

quest'ottica, il legislatore comunitario ha affermato la volontà di perseguire e

favorire delle politiche di aggregazione della domanda, tuttavia sviluppando

parallelamente ad esse delle attività di monitoraggio delle stesse al fine di evitare

una eccessiva concentrazione del potere di acquisto e di collusioni e al contrario

favorendo la trasparenza, la concorrenza e la possibilità d'accesso per le Pmi.

Il considerando più rilevante ai fini di una nuova configurazione delle

centrali di committenza è il considerando 69, che individua due modalità con cui

possono operare le centrali di committenza. La prima modalità individuata consiste

20

in un attività diretta come centro di acquisto , mentre la seconda modalità consiste

in un attività indiretta, come intermediario, mediante conclusione di accordi quadro

o la realizzazione di sistemi dinamici di acquisizione ai quali le amministrazioni

possono aderire. Particolare attenzione viene dedicata dal richiamato considerando

anche alla ripartizione di responsabilità tra la centrale di committenza e le

amministrazioni aggiudicatrici. Infine, il considerando 70, in maniera del tutto

inedita rispetto alla disciplina della direttiva n.18/2004/Ce, introduce la possibilità

18 Ibidem

19 Considerando 71 Direttiva n.24/2014/Ue

20 In questo caso il considerando 69 utilizza il termine di “grossista”, in quanto la centrali di committenza,

in quest'ottica dovrebbe comprare, immagazzinare e infine rivendere.

di aggiudicare il contratto di servizio di approvvigionamento centralizzato ed

eventualmente i connessi servizi accessori al di fuori della disciplina della direttiva

presente, ma solo se l'affidamento viene effettuato dalla centrale di committenza, in

quanto viceversa l'affidamento ricadrebbe nell'ambito di applicazione della

21

Direttiva .

In aggiunta si nota che alla maggiore articolazione dei considerandi è

corrisposto un maggior numero di disposizioni delle direttive dedicate al fenomeno

della centralizzazione della committenza o, più in generale, a forme di aggregazione

22

della domanda . I vantaggi che derivano dall'aggregazione della domanda, come la

formazione di economie di scala, l'aumento della concorrenza e una maggiore

professionalità della committenza pubblica, sono ampiamente ribaditi nella nuova

23

direttiva . Tuttavia, rispetto alla disciplina precedente, la nuova direttiva ha

arricchito il quadro regolamentare. Infatti si può notare che accanto all'attività di

centralizzazione della committenza, il legislatore comunitario ha introdotto due

nuovi istituti: gli appalti congiunti occasionali e gli appalti transfrontalieri, senza

24

dimenticare la nuova previsione inerente le attività di committenza ausiliarie . Per

quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze, la disciplina della

direttiva è analoga a quella della direttiva n.18/2004/Ce, sebbene la sua

formulazione appaia più articolata. Da un analisi panoramica dell'articolo 37 della

direttiva, si e

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucaferrante90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof D'Alessio Gianfranco.
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